Esposti contro i mediatori


Vuoi segnalare il comportamento scorretto di un mediatore? Vuoi sapere cosa comporta la segnalazione?

La Camera di commercio di Torino svolge funzioni di vigilanza nei confronti dei mediatori operanti in Torino e provincia, ai sensi della Legge n. 39/1989 e del D.M. n. 452/1990. Nell’esercizio di tali funzioni la Camera di commercio verifica l’osservanza da parte degli operatori professionali delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione, verificando le segnalazioni degli utenti o effettuando verifiche d’ufficio.

Chi può presentare un esposto
Chiunque può segnalare un comportamento scorretto tenuto da un mediatore operante in Torino e provincia.

Come si presenta l’esposto
L’esposto deve essere intestato a:
Camera di commercio di Torino - Settore Regolazione del Mercato
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino

L’esposto può essere presentato utilizzando l’apposito modulo oppure in carta libera e deve in ogni caso contenere i seguenti elementi:

  • i dati dell’esponente,
  • i dati del mediatore o dell’agenzia che si intende segnalare,
  • la descrizione del comportamento scorretto e dei fatti relativi,
  • la documentazione comprovante il comportamento scorretto.

Per la trasmissione dell’esposto è possibile utilizzare una delle seguenti modalità:

  • a mani, presso il Settore Regolazione del mercato (Via San Francesco da Paola 24 , Torino - secondo piano), su appuntamento
  • via PEC a regolazione@to.legalmail.camcom.it (la casella è abilitata a ricevere messaggi anche da indirizzi di posta elettronica ordinaria)

Non sono accettati esposti presentati in forma anonima, con nomi di fantasia oppure non contenenti tutte le informazioni sopra richieste

Cosa comporta la presentazione dell’esposto
A seguito della presentazione dell’esposto, viene avviata l’istruttoria al fine di accertare la fondatezza dell’esposto e la gravità dei fatti segnalati. Quando vi sono i presupposti di legge, il procedimento può sfociare nell’irrogazione di una sanzione disciplinare.
Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'esposto (questo termine non è perentorio e può essere soggetto a sospensioni, ai sensi di legge), con la comunicazione dell'esito sia all'esponente che al mediatore.
Detto procedimento non interviene però in alcun modo nel merito dei rapporti tra il mediatore e l’esponente, ma può solo portare all’adozione di misure disciplinari che investiranno unicamente l’attività del professionista.

Per gestire eventuali controversie relative al rapporto tra il mediatore e l’esponente è possibile, invece, effettuare un tentativo di mediazione, che consente di raggiungere un accordo negoziale, oppure rivolgersi all’autorità giudiziaria. In entrambi i casi è opportuno acquisire preventivamente il parere di un legale o di un consulente di fiducia.

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Ultima modifica
Mercoledì, Agosto 2, 2023 - 15:22

Aggiornato il: Mercoledì, Agosto 2, 2023 - 15:22

A chi rivolgersi

Regolazione del mercato

Via San Francesco da Paola 24, 10123 Torino - Secondo piano

Agenti affari in mediazione: 011 571 6913 / 6917 / 6923 / 6928 / 6764
Agenti e rappresentanti di commercio: 011 571 6922 / 6928
Commercio al dettaglio prodotti alimentari: 011 571 6922 / 6928
Manifestazioni a premio: 011 571 6911 / 6926
Periti ed esperti: 011 571 6917 / 6912
Somministrazione alimenti e bevande: 011 571 6922 / 6928