Per la spedizione di vino da parte dei piccoli produttori è previsto l’utilizzo del modello MVV (Movimenti dei prodotti VitiVinicoli), istituito dal Regolamento 314/2012/UE.
Il MIPAAF ha fornito le disposizioni applicative con il DM 2 luglio 2013.
Nell’ambito del MIPAAF, la competenza è demandata all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), il quale ha fornito chiarimenti in merito con alcune Circolari emanate a commento di tale provvedimento (Circolare n. 11289 del 26 luglio 2013).
L’MVV è il documento obbligatorio per la circolazione nazionale del prodotto sfuso. Secondo il Prospetto Allegato 3, alla Circolare n. 11289/2013, in alternativa all’MVV, è ancora possibile utilizzare il DOCO - IT (per il periodo transitorio).
E’ utilizzato dai piccoli produttori (produzione annua < 1.000 hl) per le spedizioni intracomunitarie di prodotto imbottigliato o sfuso.
Negli scambi intracomunitari, il destinatario deve comunque essere un soggetto autorizzato a ricevere prodotto in sospensione di accisa:
Al documento MVV è assegnato un codice univoco progressivo costituito dalla dicitura MVV seguita dal numero ICQRF assegnato all’impresa, seguito dal numero progressivo e dall’anno di riferimento (ad esempio: MVV - TO01234 - 00001 - 2019).
Con il DM n. 338 del 13 aprile 2018 è stata introdotta la versione elettronica del modello MVV: E- MVV.
Il documento MVV, sino al 31 dicembre 2019, può essere compilato in formato cartaceo in n. 3 esemplari destinati rispettivamente:
A partire dal 1° gennaio 2020 (salvo proroghe), partirà l’obbligo di emettere l’E-MVV.
Fonte: documentazione presentata in occasione dell’incontro di Livorno del 24 giugno 2016, a cura di F. Lupi e A.F. Ragone – Documenti vitivinicoli: orientarsi tra DOCO, e-AD, MVV.
Due tipi di MVV:
1) MVV generati e numerati dallo speditore
Esempio:
MVV + Codice ICQRF Stabilimento + numero progressivo univoco nella contabilità + anno
MVV + TO/12345 + 00001 + 2020
Timbratura preventiva: è prevista solo per gli MVV autoprodotti; viene eseguita da:
Per consentire la timbratura preventiva:
NB: Se saranno convalidati a mezzo PEC NON è necessaria la timbratura preventiva
2) MVV prestampati e numerati da tipografie autorizzate:
NB: non vanno mai pre-timbrati in Comune / ICQRF.
Non è più previsto l’obbligo di presa in carico su un apposito registro (Circolare 28 febbraio 2002 n. 22, punto 4).
E ciò in virtù di quanto previsto dal Dpr n. 404/2001.
Ricapitolando
Convalida tramite ICQRF / Comune (primo quadratino casella 18)
Procedura:
Convalida tramite PEC (secondo quadratino casella 18)
Autoconvalida (terzo quadratino casella 18)
NB:
Convalida tramite microfilmatura (quarto quadratino casella 18)
NB: solo per documenti MVV autoprodotti con la spunta del quarto quadratino della casella 18
VERSIONE ELETTRONICA
In questi ultimi anni il Legislatore ha impresso una forte spinta a favore della dematerializzazione degli adempimenti previsti per le imprese in generale e per quelle vitivinicole in particolare. Il tutto è iniziato con la dematerializzazione del registro di cantina, proseguendo con la fatturazione elettronica, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica allo SDI dei dati dei corrispettivi giornalieri e, infine, con la dematerializzazione dei documenti di accompagnamento.
REGISTRO DI CANTINA TELEMATICO
L’articolo 1-bis del Dl n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014 ha previsto la dematerializzazione e l’unificazione in un solo registro (di cantina) dei registri dei prodotti vitivinicoli nell’ambito dei servizi del SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale e modalità semplificate della tenuta di tali registri per le aziende che producono meno di mille ettolitri di vino all’anno con uve di prevalente produzione aziendale. Le disposizioni di attuazione sono state date con il decreto MIPAAF - ICQRF n. 293 del 20 marzo 2015. La decorrenza dell’obbligo della tenuta del registro telematico di cantina, inizialmente prevista dal citato decreto per il 1° gennaio 2016, è stata successivamente spostata al 1° gennaio 2017.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
A partire dal 1° gennaio 2019, riguardo alle operazioni tra soggetti stabiliti nel nostro Paese, è scattato l’obbligo della fatturazione elettronica obbligatoria, tramite il Sistema di Interscambio. Nell’ambito agricolo sono esonerate da tale adempimento le imprese agricole in regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972 (imprese agricole con volume d’affari non superiore a 7.000 euro / anno costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti compresi nella prima parte della tabella A).
MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI
L’articolo 2 del D.Lgs. N. 127/2015, afferma che:
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000 (...)”.
Con il Decreto MEF del 10 maggio 2019 è stato previsto che in fase di prima applicazione, l’obbligo in argomento NON si applica, ad esempio:
MVV TELEMATICO
L’articolo 16 del decreto MIPAAF n. 7490 del 2 luglio 2013, afferma che:
"1. Il documento MVV è emesso in formato elettronico, con modalità telematiche, nell’ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite con determinazione del Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".
Il Capo del Dipartimento dell’ICQRF ha fatto fronte all’incarico ricevuto emanando il Decreto n. 338 del 13 aprile 2018 – Disposizioni per l’emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell’articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013.
Tra i "considerando" del decreto viene affermato che:
Fonte: La parte che segue è tratta da "SPECIALE VENDEMMIA 2018 - ISTRUZIONI E CONSIGLI PER L’USO", predisposta dal Servizio Vitivinicolo Coldiretti Cuneo.
Dal 13 aprile 2018 è possibile emettere il documento MVV in formato elettronico (MVV-E), mediante le funzionalità presenti sul portale SIAN. L’emissione del documento MVV-E è al momento facoltativa. La possibilità di utilizzare l’MVV-E sia per i prodotti sfusi che confezionati, secondo le modalità indicate nel DD 13/04/2018.
L’MVV-E è emesso solo dopo la sua validazione da parte del sistema, che appone il codice MVV e la marca temporale. Dopo la validazione i dati inseriti sul documento MVV-E non possono più essere modificati. Inoltre, sul documento è presente un QR code, che consente tramite un’applicazione di leggere le principali informazioni contenute nel documento MVV-E.
Per l’emissione dell’MVV-E sono state introdotte delle importanti novità.
Attenzione: i supporti dematerializzati sugli strumenti informatici, diversamente dalla stampa dell’MVV-E, possono essere utilizzati soltanto per scortare i trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi però quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato.
Inoltre, se il documento MVV-E è su altri supporti elettronici mobili, esso è valido solo ai fini della normativa vitivinicola e quindi non assume valenza fiscale, ed è reso disponibile al:
Se è debitamente compilata la casella 17 l’MVV-E può essere utilizzato anche come:
La certificazione è disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese). La certificazione non è obbligatoria, ma può essere richiesta dal Paese di destinazione.
Se l’MVV-E contiene la succitata certificazione va sempre stampato e firmato dallo speditore e scorta il trasporto (non vale pertanto il supporto de materializzato su palmari e tablet).
L’MVV-E DEVE ESSERE ANNULLATO