10.2 - Piccoli produttori di vino: modello MVV


Per la spedizione di vino da parte dei piccoli produttori è previsto l’utilizzo del modello MVV (Movimenti dei prodotti VitiVinicoli), istituito dal Regolamento 314/2012/UE.

Il MIPAAF ha fornito le disposizioni applicative con il DM 2 luglio 2013.

Nell’ambito del MIPAAF, la competenza è demandata all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), il quale ha fornito chiarimenti in merito con alcune Circolari emanate a commento di tale provvedimento (Circolare n. 11289 del 26 luglio 2013).

L’MVV è il documento obbligatorio per la circolazione nazionale del prodotto sfuso. Secondo il Prospetto Allegato 3, alla Circolare n. 11289/2013, in alternativa all’MVV, è ancora possibile utilizzare il DOCO - IT (per il periodo transitorio).

E’ utilizzato dai piccoli produttori (produzione annua < 1.000 hl) per le spedizioni intracomunitarie di prodotto imbottigliato o sfuso.

Negli scambi intracomunitari, il destinatario deve comunque essere un soggetto autorizzato a ricevere prodotto in sospensione di accisa:

  • depositario autorizzato,
  • destinatario registrato anche occasionale.

Al documento MVV è assegnato un codice univoco progressivo costituito dalla dicitura MVV seguita dal numero ICQRF assegnato all’impresa, seguito dal numero progressivo e dall’anno di riferimento (ad esempio: MVV - TO01234 - 00001 - 2019).

Con il DM n. 338 del 13 aprile 2018 è stata introdotta la versione elettronica del modello MVV: E- MVV.

Il documento MVV, sino al 31 dicembre 2019, può essere compilato in formato cartaceo in n. 3 esemplari destinati rispettivamente:

  1. La prima per il destinatario;
  2. La seconda per lo speditore;
  3. La terza per il trasportatore.

A partire dal 1° gennaio 2020 (salvo proroghe), partirà l’obbligo di emettere l’E-MVV.

Fonte: documentazione presentata in occasione dell’incontro di Livorno del 24 giugno 2016, a cura di F. Lupi e A.F. Ragone – Documenti vitivinicoli: orientarsi tra DOCO, e-AD, MVV.

 

Fase transitoria (dal 1° agosto 2013 al 31 dicembre 2019)

Due tipi di MVV:

1) MVV generati e numerati dallo speditore

  • Possono essere stampati in azienda (“MVV autoprodotto”) secondo il modello allegato al decreto n. 7940 del 2 luglio 2013, oppure con un modello personalizzato purché:
    • contenga le stesse informazioni
    • le caselle siano contraddistinte dagli stessi numeri del modello
  • per la loro numerazione (casella 1d) occorre creare un numero progressivo ovvero un codice alfanumerico che identifica univocamente ogni documento emesso nella contabilità dello speditore

Esempio:

MVV + Codice ICQRF Stabilimento + numero progressivo univoco nella contabilità + anno

MVV + TO/12345 + 00001 + 2020

Timbratura preventiva: è prevista solo per gli MVV autoprodotti; viene eseguita da:

  • ICQRF competente per stabilimento enologico
  • Comune competente per lo stabilimento enologico

Per consentire la timbratura preventiva:

  • Devono essere già numerati
  • Deve essere compilata la casella 2 "speditore"

NB: Se saranno convalidati a mezzo PEC NON è necessaria la timbratura preventiva

 

2) MVV prestampati e numerati da tipografie autorizzate:

NB: non vanno mai pre-timbrati in Comune / ICQRF.

Non è più previsto l’obbligo di presa in carico su un apposito registro (Circolare 28 febbraio 2002 n. 22, punto 4).

E ciò in virtù di quanto previsto dal Dpr n. 404/2001.

 

Ricapitolando

  1. Dopo aver scelto il tipo di MVV da utilizzare
    1. sia esso autoprodotto e pre-timbrato da ICQRF / Comune  (NO pre-timbratura se successiva convalida a mezzo PEC)
    2. sia esso acquistato già pre-numerato dalla tipografia
  2. e averlo compilato nelle parti essenziali,
  3. occorre scegliere il tipo di convalida da operare.

 

Convalida tramite ICQRF / Comune (primo quadratino casella 18)

Procedura:

  • lo speditore presenta entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente a quello previsto per la partenza, tutti gli esemplari del documento MVV già compilati in ogni loro parte, fatta eccezione per la data e l’ora di spedizione e per firma del trasportatore;
  • ICQRF / Comune spuntano il primo quadratino della casella 18 con apposizione firma del segretario comunale o di del funzionario ICQRF nonché del timbro con datario su tutti gli esemplari del documento MVV presentato alla convalida;
  • il trasportatore firma il Modello MVV
  • trasporto e consegna della merce e di un esemplare del modello MVV al destinatario

 

Convalida tramite PEC (secondo quadratino casella 18)

Procedura:

  • lo speditore:
    • compila in ogni sua parte copia del documento MVV, fatta eccezione per la data e la firma del responsabile legale nonché per la data e l’ora della spedizione e la firma del trasportatore;
    • spunta il secondo quadratino della casella 18
    • invia l’MVV compilato tramite PEC alla PEC dell’ICQRF competente per luogo di carico entro 15 ore prima dell’inizio del trasporto, con in allegato il modello da convalidare denominato con il suo numero di riferimento; viene inviato un messaggio del seguente tenore: "Il sottoscritto ..., Responsabile legale dell’impresa ..., trasmette in allegato al presente messaggio di PEC il documento indicato in oggetto ai fini della convalida di cui all’articolo 8 del DM 2 luglio 2013 e dichiara che il messaggio della ricevuta di avvenuta consegna nella casella di PEC ICQRF dell’Ufficio territoriale del luogo di spedizione, una volta ricevuto, sarà apposto esclusivamente sul retro del medesimo documento prima della partenza del prodotto quale parte integrante  della marca prescritta di cui all’articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino del Regolamento CE 436/2009".
    • riceve messaggio di notifica di avvenuta consegna nella PEC di ICQRF;
    • stampa la marca e cioè il messaggio di avvenuta consegna nella PEC di ICQRF; riporto del messaggio  nella casella 18;
    • appone la data e la firma del responsabile legale o di un delegato:
    • consegna il modello MVV al trasportatore il quale appone la sua firma;
  • trasporto e consegna della merce e di un esemplare del modello MVV al destinatario

 

Autoconvalida (terzo quadratino casella 18)

NB:

  • solo per vini confezionati
  • solo per documenti MVV prenumerati dalle tipografie con la spunta del terzo quadratino della casella 18

Procedura:

  • lo speditore:
    • appone la data e la firma; NO convalida
    • consegna del documento MVV al trasportatore e apposizione della firma da parte del medesimo
  • trasporto e consegna della merce e di un esemplare del modello MVV al destinatario

 

Convalida tramite microfilmatura (quarto quadratino casella 18)

NB: solo per documenti MVV autoprodotti con la spunta del quarto quadratino della casella 18

Procedura:

  • lo speditore:
    • procede alla microfilmatura del documento MVV non prima di 15 ore prima dell’inizio del trasporto
    • consegna del documento MVV al trasportatore e apposizione della firma da parte del medesimo
  • trasporto e consegna della merce e di un esemplare del modello MVV al destinatario

 

E-MVV - Movimenti dei prodotti Vitivinicoli

VERSIONE ELETTRONICA

In questi ultimi anni il Legislatore ha impresso una forte spinta a favore della dematerializzazione degli adempimenti previsti per le imprese in generale e per quelle vitivinicole in particolare.
Il tutto è iniziato con la dematerializzazione del registro di cantina, proseguendo con la fatturazione elettronica, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica allo SDI dei dati dei corrispettivi giornalieri e, infine, con la dematerializzazione dei documenti di accompagnamento.

REGISTRO DI CANTINA TELEMATICO

L’articolo 1-bis del Dl n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014 ha previsto la dematerializzazione e l’unificazione in un solo registro (di cantina) dei registri dei prodotti vitivinicoli nell’ambito dei servizi del SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale e modalità semplificate della tenuta di tali registri per le aziende che producono meno di mille ettolitri di vino all’anno con uve di prevalente produzione aziendale. Le disposizioni di attuazione sono state date con il decreto MIPAAF - ICQRF n. 293 del 20 marzo 2015. La decorrenza dell’obbligo della tenuta del registro telematico di cantina, inizialmente prevista dal citato decreto per il 1° gennaio 2016, è stata successivamente spostata al 1° gennaio 2017.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

A partire dal 1° gennaio 2019, riguardo alle operazioni tra soggetti stabiliti nel nostro Paese, è scattato l’obbligo della fatturazione elettronica obbligatoria, tramite il Sistema di Interscambio. Nell’ambito agricolo sono esonerate da tale adempimento le imprese agricole in regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972 (imprese agricole con volume d’affari non superiore a 7.000 euro / anno costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti compresi nella prima parte della tabella A).

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

L’articolo 2 del D.Lgs. N. 127/2015, afferma che:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000 (...)”.

Con il Decreto MEF del 10 maggio 2019 è stato previsto che in fase di prima applicazione, l’obbligo in argomento NON si applica, ad esempio:

  • alle operazioni già attualmente esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi; è il caso delle cessioni di prodotti agricoli poste in essere da imprese agricole in regime speciale Iva;
  • fino al 31 dicembre 2019: alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui al punto precedente e rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione di cui all’articolo 21 del medesimo Dpr n. 633/1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o   compensi non sono superiore all’1% del volume d’affari dell’anno 2018;
  • alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

MVV TELEMATICO

L’articolo 16 del decreto MIPAAF n. 7490 del 2 luglio 2013, afferma che:

"1. Il documento MVV è emesso in formato elettronico, con modalità telematiche, nell’ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite con determinazione del Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

Il Capo del Dipartimento dell’ICQRF ha fatto fronte all’incarico ricevuto emanando il Decreto n. 338 del 13 aprile 2018 – Disposizioni per l’emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell’articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013.

Tra i "considerando" del decreto viene affermato che:

  • "è opportuno prevedere una fase iniziale in cui il documento vitivinicolo MVV sia emesso facoltativamente in formato elettronico, al fine di consentire agli operatori un passaggio graduale al nuovo sistema di emissione dei documenti".
  • "che, pertanto, è necessario rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione della data di entrata in applicazione obbligatoria delle disposizioni ..."
  • ... "che gli articoli … del Regolamento … (UE) 2018/273 prevedono che i documenti di accompagnamento, qualora rechino le pertinenti informazioni previste ... possono essere utilizzati sia per certificare alcune caratteristiche dei prodotti vitivinicoli, l'annata, le varietà di uve da vino e le DOP o IGP sia per la certificazione dei prodotti vitivinicoli esportati ...".

Fonte: La parte che segue è tratta da "SPECIALE VENDEMMIA 2018 - ISTRUZIONI E CONSIGLI PER L’USO", predisposta dal Servizio Vitivinicolo Coldiretti Cuneo.

Dal 13 aprile 2018 è possibile emettere il documento MVV in formato elettronico (MVV-E), mediante le funzionalità presenti sul portale SIAN. L’emissione del documento MVV-E è al momento facoltativa. La possibilità di utilizzare l’MVV-E sia per i prodotti sfusi che confezionati, secondo le modalità indicate nel DD 13/04/2018.

L’MVV-E è emesso solo dopo la sua validazione da parte del sistema, che appone il codice MVV e la marca temporale. Dopo la validazione i dati inseriti sul documento MVV-E non possono più essere modificati. Inoltre, sul documento è presente un QR code, che consente tramite un’applicazione di leggere le principali informazioni contenute nel documento MVV-E.

Per l’emissione dell’MVV-E sono state introdotte delle importanti novità.

  1. non sono previsti dei tempi per l’emissione e la validazione del documento MVV-E, ma è obbligatoria l’indicazione della data e dell’ora di partenza, che non può essere antecedente alla data e all’orario di validazione
  2. la partenza deve avvenire entro un’ora da quella indicata sul documento validato
  3. il trasporto dei prodotti vitivinicoli avviene con la scorta di:
    1. un supporto cartaceo (la stampa dell’MVV-E o un documento commerciale recante i riferimenti all’MVV-E), oppure con
    2. un supporto elettronico mobile (qualsiasi strumento palmare, tablet…) su cui è visualizzabile l’MVV-E

Attenzione: i supporti dematerializzati sugli strumenti informatici, diversamente dalla stampa dell’MVV-E, possono essere utilizzati soltanto per scortare i trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi però quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato.

Inoltre, se il documento MVV-E è su altri supporti elettronici mobili, esso è valido solo ai fini della normativa vitivinicola e quindi non assume valenza fiscale, ed è reso disponibile al:

  • conducente mediante posta elettronica o direttamente sul cellulare;
  • destinatario mediante posta elettronica o tramite la funzionalità telematica presente sul registro telematico ad uso del destinatario stesso.

Se è debitamente compilata la casella 17 l’MVV-E può essere utilizzato anche come:

  • certificato dell’origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell’IGP di cui all’articolo 11, comma 1, del Reg. (UE) n. 2018/273;
  • certificazione per l’esportazione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2018/273.

La certificazione è disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese). La certificazione non è obbligatoria, ma può essere richiesta dal Paese di destinazione.

Se l’MVV-E contiene la succitata certificazione va sempre stampato e firmato dallo speditore e scorta il trasporto (non vale pertanto il supporto de materializzato su palmari e tablet).

L’MVV-E DEVE ESSERE ANNULLATO

  • per qualsiasi variazione relativa al trasporto che si verifichi dopo la validazione. Tuttavia nel caso di variazione del conducente e/o del mezzo e se il trasporto avviene con il supporto cartaceo, le variazioni possono essere aggiunte sul medesimo supporto cartaceo, in alternativa all’annullamento ed alla emissione di un nuovo MVV-E;
  • quando l’ora di inizio del trasporto indicata nell’MVV-E e l’orario effettivo di partenza differiscono di oltre un’ora.

 

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08/11/2019 - 16:15

Aggiornato il: 08/11/2019 - 16:15