Una merce possiede sempre un’origine comune (NP - non preferenziale).
Essa viene utilizzata:
Le regole di origine comune:
Poiché le norme di origine non preferenziale non sono armonizzate a livello globale, i certificati di origine non preferenziale prodotti nel paese di esportazione non vincolano generalmente le autorità doganali del paese di destinazione.
In caso di dubbi sull'origine non preferenziale di un prodotto, l'operatore può richiedere informazioni vincolanti sull'origine all'amministrazione doganale e delle accise.
Una merce può inoltre avere un’origine preferenziale (P), la quale influisce sull’ammontare dei dazi applicabili all’importazione, nel quadro degli accordi di libero scambio stipulati da un determinato paese o delle concessioni tariffarie unilaterali accordate dallo stesso.
Le regole Ue in tema di origine non preferenziale (o comune o generale o commerciale) sono contenute nei seguenti documenti:
L’articolo 60 (Acquisizione dell'origine) del Regolamento UE 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione afferma che:
NB: l’origine riguarda il luogo geografico ove avviene l’ultima lavorazione sostanziale al fine di ottenere un prodotto nuovo nel caso di prodotti trasformati oppure nel caso di merci interamente ottenute (prodotti ortofrutticoli raccolti il luogo ove ciò avviene), mentre la provenienza è un fatto meramente geografico che nulla ha a che vedere con l’origine.
Riguardo alle merci non interamente ottenute, l’Allegato 22.01 del RD - Regolamento UE 2015/2446, detta le regole in tema di origine non preferenziale limitatamente ad alcune tipologie di merce.
Nel caso in cui la merce considerata NON sia contemplata nell’Allegato 22.01, viene fatto riferimento alle regole che corrispondono alla posizione difesa dalla Ue nell’ambito WTO (World Trade Organization - Associazione del Commercio Mondiale) nel quadro dei lavori per l’armonizzazione delle regole di origine non preferenziale (cd. Regole di lista).
Tali regole sono riportate sul sito dell’Unione Europea, sempre tenendo in considerazione i concetti di carattere generale indicati dal CDU articoli da 59 a 63.
Al fine di determinare l’origine non preferenziale di una determinata bevanda alcolica, è necessario conoscere:
Occorre distinguere tra due situazioni:
Limitando l’analisi alle bevande alcoliche, valgono le seguenti considerazioni.
Le bevande alcoliche (capitolo 22) sono espressamente previste nell’allegato 22.01 del Regolamento Ue 2015/2446.
Al riguardo si osserva che è innanzitutto necessario verificare l'esistenza di una regola primaria per il prodotto considerato.
Se le condizioni stabilite dalla regola primaria non sono soddisfatte, si applicano le regole residuali di capitolo (riferita quindi alle prime due cifre del codice doganale).
Sull’argomento si segnala la Nota dell’Agenzia delle Dogane, prot. 70339/RU del 16 luglio 2018 avente per oggetto le linee guida in tema di origine non preferenziale.
Si riporta l’utile diagramma riepilogativo nella medesima contenuto.
L’origine non preferenziale viene normalmente attestata da un Certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio, su richiesta dell’esportatore.
In genere, il certificato di origine viene preteso da quei Paesi con i quali l’Unione Europea NON ha in vigore accordi di carattere daziario (ad esempio, Stati Uniti).
Nei casi in cui l’emissione del Certificato di origine non è indispensabile (ad esempio, il medesimo non viene richiesto nel Paese di importazione), l’origine comune delle merci può essere dichiarata direttamente sui documenti commerciali (ad esempio: fattura) o di trasporto.
Nel caso di dichiarazione in fattura si indica, ad esempio, la seguente frase:
oppure:
Se nel Paese di destinazione si intende mettere i evidenza l’origine italiana, allora si può utilizzare, ad esempio, la frase: "Merce di origine UE/Italia" ("Goods of EU/Italian origin").
Se la fattura si riferisce a merci di diverse origini, è indispensabile specificare l’effettiva origine di ogni articolo.
Le frasi sopra indicate sono utilizzabili anche negli scambi interni e negli scambi intracomunitari al fine di informare i clienti sull’origine comune dei prodotti venduti per consentirne la tracciabilità in caso di rivendite successive.
ALLEGATO 22.01 al Regolamento UE n. 2015/2446
NB: La sigla “ex” significa che quanto indicato in casella Regole primarie si applica solo alle merci considerate.
L’esempio n. 2 riportato sulla Nota Dogane prot. n. 73999 è riferito alle bevande alcoliche:
Ogni Paese, in base alla sua politica commerciale stipula accordi con Paesi terzi e può concedere, a sua discrezione, agevolazioni unilaterali nei confronti di Paesi ritenuti meritevoli.
Lo stesso comportamento è stato adottato dall’Unione Europea.
A tal fine occorre distinguere fra due possibili tipologie di accordi:
In presenza di accordo le regole di origine sono indicate nei PROTOCOLLI DI ORIGINE contenuti nei singoli accordi.
Oltre agli accordi, vi sono le concessioni tariffarie accordate unilateralmente dall’Unione Europea mediante propri atti normativi.
Si tratta delle seguenti concessioni:
Anche riguardo all’origine preferenziale occorre distinguere tra:
Nel caso di questa ultima tipologia di prodotti, gli stessi, per poter essere considerati originari di un determinato Paese, devono aver subito in tale Paese una lavorazione "sufficiente".
Ogni singolo accordo / atto di concessione unilaterale contiene il cd. "Protocollo di origine" che indica le condizioni osservando le quali le merci possono essere considerate di origine preferenziale.
Ogni singolo accordo prevede anche quali sono le lavorazioni minime, insufficienti a far conseguire l’origine preferenziale.
L’elenco degli accordi stipulati dall’Unione europea è riportato al seguente link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en.
REGOLA DEL TRASPORTO DIRETTO
Al fine di beneficiare delle riduzioni/esenzioni daziarie la merce deve spostarsi direttamente dal Paese di origine al Paese di destinazione (Paesi contraenti dell’accordo).
Se tale condizione non si verifica è necessario che i prodotti vengano accompagnati da un "certificato di non manipolazione" emesso dalla Dogana del Paese presso il quale è transitata la merce.
Questa regola mira ad evitare che le merci, durante l’attraversamento di territori di Paesi diversi da quello beneficiario e dall’Unione europea, possano essere sostituiti, in modo parziale e/o totale.
CLAUSOLA "NO DRAWBACK"
Le materie non originarie utilizzate per la fabbricazione di prodotti originari per le quali viene emessa una prova di origine preferenziale non possono beneficiare di rimborsi o di esoneri daziari.
Negli scambi tra Paesi legati da accordi che prevedono questa clausola (ad esempio, articolo 14 della Convenzione Regionale sulle norme di origine preferenziali Pan-euro-mediterranee) non è ammesso il rilascio del certificato di origine preferenziale per prodotti ottenuti in regime di TPA - Traffico Perfezionamento Attivo o altro Regime sospensivo. In tale evenienza, all’atto dell’immissione in libera pratica dei prodotti occorre pagare i dazi sui materiali utilizzati.
L’origine preferenziale può essere attestata:
NB: la dichiarazione in fattura deve essere compilata dall’esportatore, preferibilmente a macchina, o stampata sulla fattura, e deve recare la firma manoscritta in originale dell’esportatore stesso. In alcuni accordi (ad esempio: Corea del Sud) NON è previsto il modello EUR-1.
Come afferma l’Agenzia delle Dogane nella nota n. 61168 del 16 novembre 2017:
"Dal 1 gennaio 2017 è stato avviato il Sistema unionale degli esportatori registrati REX che stabilisce nuove modalità di attestazione dell'origine nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e nel contesto di vigenti o futuri accordi commerciali bilaterali con la UE. Il sistema REX è disciplinato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (RE) agli articoli da 78 a 111. I paesi beneficiari SPG aderiscono al sistema REX entro il 30 giugno 2020 secondo un calendario concordato con la UE. All'avvenuta adesione del Paese beneficiario gli esportatori sono inseriti nella banca dati REX a cura delle proprie autorità competenti e utilizzano le attestazioni di origine di cui all'allegato 22-07 del RE. Nelle more dell'inserimento in REX, gli esportatori continuano transitoriamente a presentare certificati di origine "Modulo A" e dichiarazioni su fattura. Sono tenuti a richiedere la registrazione nel sistema REX anche gli operatori economici dell'Unione Europea che intendono effettuare:
Nel caso di esportazione di vino e di altre bevande alcoliche è da ritenere che il sistema REX, al momento, sia di particolare interesse riguardo alle esportazioni, di importo superiore a 6.000 euro (per singola spedizione), eseguite nei confronti di clienti:
Ai sensi di tali accordi, le esportazioni di prodotti di origine preferenziale comunitaria devono essere supportate dall’emissione di una dichiarazione di origine preferenziale da parte degli esportatori Ue registrati (REX), in virtù della quale l’importatore canadese o giapponese venga posto in grado di beneficiare delle riduzioni o esenzioni daziarie previste.
La procedura di registrazione si sviluppa come segue:
Al riguardo la nota delle Dogane n. 61168/2017, afferma che:
3.1 Attribuzione del codice e registrazione nel sistema REX
L' ufficio procede all'attribuzione del codice REX, secondo la seguente regola di composizione:
Esempio 1: ITREXIT12345678901; ITREXITRSSMRA89E07H501
Il personale abilitato provvede alla registrazione dell'operatore economico nel sistema REX, al quale si accede dal menu di AIDA - Altri servizi - Sistemi Unionali - REX e, se la registrazione è andata a buon fine, l'ufficio procede a notificare all'esportatore l'avvenuto inserimento nel sistema REX con le modalità descritte nel già citata provvedimento prot.. n. 128069/R.U/DCLPD del 16/11/2017.
L’esportatore italiano deve indicare tale codice nell’ambito della dichiarazione di origine apposta sulla fattura emessa per l’esportazione della merce nei suddetti Paesi.
Ad esempio: "L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ITREXIT12345678901), dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale...".
Esempio 2: Protocollo di origine dell’accordo PANEUROMEDITERRANEO
Il produttore al fine di stabilire se un determinato prodotto dal medesimo realizzato possiede o meno l’origine preferenziale alla luce degli accordi stipulati tra l’Unione Europea e i Paesi terzi, ha generalmente la necessità di conoscere l’origine (preferenziale) dei materiali acquistati; tale necessità è ancora maggiormente frequente nel caso dei commercianti.
Il fornitore può rilasciare:
oppure
La dichiarazione a lungo termine:
E’ disciplinata dagli articoli 61 e seguenti del Regolamento 2015/2447.
La modulistica è contenuta negli Allegati da 22.15 a 22.18 al Regolamento 2015/2447.