10.6 - Vendita di bevande alcoliche su aeromobili, navi e treni e relativi approvvigionamenti


Vendita dei prodotti da asporto

Si tratta della vendita di prodotti non destinati ad essere consumati a bordo della nave (come accade, invece, per le provviste di bordo). I prodotti in questione vengono portati al seguito da parte dei passeggeri del mezzo di trasporto.

L’articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972 afferma che:

"2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato".

L’articolo 7 del Dpr n. 633/1972, afferma che:

"e) per "parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità", si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; "luogo di partenza di un trasporto passeggeri", é il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri", é l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto".

Conseguentemente, le vendite di beni da asporto (e cioè, vendita di beni che non sono destinati al consumo immediato a bordo) effettuate su aeromobili, navi o treni nei confronti di passeggeri durante un trasporto internazionale in partenza dall’Italia:

  • con luogo di arrivo in Italia o in altro Paese Ue, senza scali in Paese extra Ue, sono imponibili in Italia (tassazione nel luogo di partenza); nel caso di scali in Paese extra Ue, durante i quali i viaggiatori possono lasciare la nave o l’aereo o il treno, anche per breve tempo, le cessioni eseguite durante il periodo di scalo, ai fini dell’Iva italiana, si considerano fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972; in tale evenienza, ai fini fiscali valgono le regole del Paese dello scalo; nel caso di scalo di durata molto breve (senza diritto dei passeggeri di lasciare la nave o l’aeromobile) lo stesso non interrompe la continuità del trasporto; in base a quanto previsto dalla Risoluzione n. 188/E del 22 novembre 2001, se tra la partenza e  l'arrivo, entrambi in territorio comunitario, viene percorso uno spazio aereo o marittimo al di fuori della Comunità, ciò non muta la natura di trasporto comunitario della tratta in questione;
  • con luogo di arrivo in Paese extra Ue, senza scali in un altro Paese Ue, non sono assoggettate a imposta; sono equiparate alle operazioni non imponibili, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972, anche agli effetti del plafond (Risoluzione n. 188/E del 22 novembre 2001); la non imponibilità si applica per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro il limite di valore di 175 euro. Per il raggiungimento di tale limite non devono essere compresi gli importi di alcuni beni per i quali sono invece stabiliti specifici limiti quantitativi; se, invece, viene compiuto uno scalo in altro Paese Ue, con diritto dei passeggeri di lasciare la nave o l’aeromobile, le vendite ante scalo devono essere assoggettate all’Iva italiana; quelle post scalo, secondo la Risoluzione n. 188/E sopra citata dovrebbero parimenti essere assoggettate all’Iva italiana; si tratta di una interpretazione non pacifica.

Com’è possibile notare, è irrilevante la residenza del viaggiatore; ciò che rileva è il luogo di destinazione del viaggio.

Trattandosi di vendite nei confronti di consumatori finali, le stesse rientrano nell’ambito delle previsioni dell’articolo 22 del Dpr. n 633/1972. Per il momento, in base a quanto previsto dal decreto MEF del 10 maggio 2019, le imprese in argomento, riguardo alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale, non sono obbligate alla memorizzazione e alla trasmissione dei dati dei corrispettivi allo SDI. Per tali soggetti continua a restare in vigore l’obbligo di certificare i corrispettivi mediante scontrino fiscale o ricevuta fiscale.

Riguardo all’accisa sulle bevande alcoliche, occorre distinguere a seconda delle seguenti situazioni (Circolare n. 67/D del 5 aprile 2000):

  •     bevande alcoliche vendute su aeromobili: sono sottoposte all’accisa del Paese di imbarco;
  •     bevande alcoliche vendute nei negozi esistenti sulle navi:
    • Negozi che sospendono l’attività di vendita durante la sosta in un Paese diverso da quello di imbarco: i prodotti venduti a bordo sono sottoposti all’accisa del Paese di imbarco;
    • Negozi che continuano l’attività di vendita durante tutto il tragitto: Viene applicata l’imposta dello Stato Ue nelle cui acque territoriali viene effettuata la vendita; se la vendita viene eseguita in acque internazionali si applica l’imposta dello Stato Ue nelle cui acque territoriali la nave è appena transitata; se la vendita è effettuata nelle acque territoriali di un Paese extra Ue, l’operazione dovrebbe essere considerata extra territoriale;
    • Negozi su navi da crociera: se la crociera transita in un Paese extra Ue e i passeggeri possono scendere ed acquistare merci in tale Paese, l’intero viaggio è considerato verso un Paese terzo e tutte le vendite da asporto sono NON imponibili ai sensi dell’articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972, per tutta la durata del viaggio; se la crociera si svolge solo tra porti di Paesi Ue viene applicata l’accisa del Paese di imbarco sino a che la nave si trova nelle acque territoriali di tale Paese  o nelle acque internazionali immediatamente successive.

Anche riguardo alle accise, la distinzione tra prodotti oggetto di vendita a bordo nave con asporto e prodotti formanti oggetto di provviste di bordo è facilmente desumibile in base a quanto affermato dalla Circolare n. 67/D/2000:

"I beni, imbarcati in Italia, destinati ad essere consumati a bordo da passeggeri ed equipaggio continueranno ad essere esenti dall'accisa nazionale sia nel caso in cui essi siano offerti gratuitamente ai viaggiatori sia che siano acquistati presso le rivendite collocate sulle navi o sugli aerei. In questo ultimo caso, le vendite dovranno essere limitate alle quantità e alle tipologie di condizionamento dei prodotti indicate nell'allegato alla presente circolare e non potranno avvenire che nei luoghi destinati alla distribuzione dei beni da consumare a bordo (bar, ristoranti, caffè). Allo scopo di poter usufruire dell'esenzione dall'accisa, tutti i prodotti dovranno essere aperti prima della loro consegna al viaggiatore".

Approvvigionamento dei prodotti

Riguardo all’approvvigionamento dei prodotti oggetto di vendita nei negozi a bordo di aeromobili o di navi ci si limita a considerare il caso di un’impresa italiana dotata di tali negozi la quale acquista bevande alcoliche presso produttori italiani destinate ad essere caricate a bordo nave (in ipotesi battente bandiera italiana).

Si potrebbe delineare la seguente procedura:

  • L’impresa italiana produttrice di bevande alcoliche consegna la merce nel deposito italiano dell’impresa dotata dei negozi a bordo nave, emettendo fattura elettronica, con applicazione dell’Iva, salvo che venga ricevuta dichiarazione d’intento;
  • L’impresa italiana dotata dei negozi a bordo nave provvede a imbarcare la merce a bordo nave presentando dichiarazione di esportazione in base a fattura pro-forma;
  • Nel momento della vendita dei prodotti ai viaggiatori, viene applicata la procedura sopra descritta.

Riguardo all’accisa il comportamento da tenere da parte del produttore dipende dal concreto assetto dell’impresa cliente (dotata o meno di deposito fiscale o avente o meno la qualifica di destinataria registrata).

Nel caso in cui tale impresa sia priva di tali requisiti e la merce venga quindi consegnata in un deposito ordinario, la stessa sarà fornita ad accisa assolta.

Viceversa nel caso di impresa acquirente dotata di deposito fiscale o destinataria registrata.

 

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08/11/2019 - 15:18

Aggiornato il: 08/11/2019 - 15:18