10.1 - Telematizzazione accise e e-AD


In base alla decisione n. 1152/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottata in data 16 giugno 2003, veniva dato il via al progetto EMCS ("Excise Movement Control System"), volto a introdurre un sistema elettronico di monitoraggio e controllo in tempo reale delle movimentazioni dei prodotti in sospensione di accisa, mediante la sostituzione del documento di accompagnamento cartaceo (DAA - Documento Accompagnamento Accise) con un documento elettronico (e-AD).

La sua implementazione è diventata obbligatoria in tutta l'Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2011.

Nel nostro ordinamento l'obbligo della telematizzazione è stato introdotto dal Dl 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006, il quale all'articolo 1, comma 1, prescrive che il direttore dell'Agenzia delle dogane, con sua determinazione, doveva stabilire i tempi e le modalità per:

  • la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori;
  • e del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa.

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha fatto fronte al proprio obbligo, emanando la determinazione n. 25499/UD del 26 settembre 2008 e successive (proroghe), la quale fissa tempi e modalità di trasmissione dei file telematici di accisa.

La procedura operativa è stata disciplinata dalla Direttiva 2008/118/CE e dal Regolamento CE 689/2009.

Il sistema informatizzato è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.lgs.  29 marzo 2010, n. 48.

L'Agenzia delle Dogane è intervenuta sull'argomento con la Determinazione Direttoriale n. 158235 del 7 dicembre 2010 e con numerose altre precisazioni in merito.

Nel seguito si provvede a delineare sinteticamente la procedura prevista sulla scorta della normativa comunitaria e nazionale.

Il depositario autorizzato che intende spedire prodotti in sospensione di accisa, a partire dal settimo giorno precedente la spedizione, presenta al sistema informatizzato una bozza (draft) del DAA telematico (la cui struttura e i cui dettagli sono conformi a quanto stabilito dal Regolamento CE n. 684/2009 e successive modifiche: messaggio IE815).

Il sistema informatizzato, ricevuta la bozza in argomento, effettua una verifica dei dati ivi contenuti, che devono essere coerenti con le informazioni presenti sul S.E.E.D. ("System for Exchange Excise Data").

Qualora non siano rilevate irregolarità, il sistema informatizzato:

  • attribuisce al documento elettronico un codice unico di riferimento amministrativo, denominato ARC (Administrative Reference Code - codice univoco di riferimento di 21 caratteri);
  • tramette allo speditore e al destinatario un messaggio di notifica dell’operazione (massaggio IE801).

Il trasportatore dei prodotti deve essere dotato (alternativamente):

  • di una copia stampata del DAA telematico, riportante il codice ARC;
  • di un qualunque altro documento commerciale (ad esempio, fattura) recante indicato in modo chiaramente identificabile il codice ARC;

da esibire in caso di eventuale controllo durante la circolazione in regime sospensivo.

Il destinatario, ricevuti i prodotti, verifica la conformità degli stessi rispetto a quanto pattuito e a quanto risultante sull’e-AD; in caso di esito positivo della verifica, attesta il buon esito inviando telematicamente la nota di ricevimento (messaggio IE818).

Tale nota di ricevimento, superati i controlli, viene recapitata allo speditore, il quale procede a riaccreditare la cauzione.

Poiché l’operazione si è conclusa positivamente, a sistema appare la visualizzazione ACCETTATO - COMPLETATO.

Sul sito dell’Agenzia delle Dogane sono riportate le principali procedure (Processi) necessarie per la gestione dell’e-AD (https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/telematizzazione-delle-accise/daa-telematico/processi):

  • A - Processo ordinario
  • B -  Rigetto di un e-DAA
  • C -  Rifiuto totale della merce
  • D - Rifiuto parziale della merce
  • E - Cambio di destinazione spontaneo
  • F - Annullamento dell’e-DAA
  • G - e-DAA cumulativo
  • H - Reintroduzione in deposito

Sono previste procedure di riserva (Fall back) alle quali è possibile ricorrere nel caso in cui il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione o nello Stato membro di destinazione.

Nel primo caso (indisponibilità del sistema informatizzato dello speditore italiano o dell’Agenzia delle Dogane), viene previsto che:

  • lo speditore italiano deve comunicare all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, l'esigenza di ricorrere alla procedura di riserva, utilizzando il modello cartaceo ("Adozione procedure di riserva a causa dell’indisponibilità del sistema informatizzato") riportato in allegato n. 1 alla Determinazione Direttoriale n. 158235 del 7 dicembre 2010, specificando se l'indisponibilità è imputabile al proprio sistema ovvero al sistema informatizzato dell'Agenzia - https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/telematizzazione-delle-accise/daa-telematico/mipaf-comunicazioni-settore-vitivinicolo/normativa-di-riferimento;
  • i prodotti devono essere accompagnati da un documento cartaceo recante la denominazione "Documento di accompagnamento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell'accisa" (allegato I alla Nota Agenzia Dogane n.  156606 del  22 dicembre 2010 - https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/telematizzazione-delle-accise/daa-telematico/normativa/nota-156606-del-22-dicembre-2010-daa-telematico-istruzioni-operative), contenente gli stessi dati della bozza del documento elettronico; in luogo dell’ARC occorre però indicare il numero di riferimento locale (LRM); tale documento deve essere emesso in tre esemplari e deve recare la data, la firma e il timbro personale dello speditore; un esemplare di tale documento viene consegnato al trasportatore, un altro è conservato agliatti dello speditore che provvede a riportarne gli estremi nella sua contabilità a giustificazione dello scarico;
  • gli eventuali cambi di destinazione dei prodotti, devono essere comunicati, mediante mezzi alternativi, al competente Ufficio delle Dogane, prima che gli stessi siano avviati alla nuova destinazione;  devono essere utilizzati i documenti cartacei:
    • cambiamento di destinazione di riserva;
    • annullamento di riserva;
  • nel momento in cui il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore comunica all'Ufficio delle dogane competente territorialmente il ripristino del sistema utilizzando il modello cartaceo ("Ripristino della circolazione prodotti soggetti ad accisa con procedure elettroniche" riportato in allegato n. 2 alla Determinazione Direttoriale n. 158235 sopra citata, e presenta una bozza del DAA elettronico, la quale, una volta convalidata secondo le procedure sopra descritte, con attribuzione dell’ARC, sostituisce il documento amministrativo provvisorio.
  • lo speditore deve conservare una copia del documento cartaceo.

Nel secondo caso (indisponibilità del sistema informatizzato dell’Agenzia delle Dogane o del destinatario italiano), con conseguente impossibilità di presentare la nota di ricevimento in formato elettronico entro i 5 giorni lavorativi successivi alla conclusione del trasporto, viene previsto che:

  • comunicazione al competente Ufficio delle Dogane  utilizzando il modello cartaceo ("Adozione procedure di riserva a causa dell’indisponibilità del sistema informatizzato") riportato in allegato n. 1 alla Determinazione Direttoriale n. 158235 del 7 dicembre 2010, specificando se l'indisponibilità è imputabile al proprio sistema informatizzato o a quello dell'Agenzia;
  • presentazione al competente Ufficio delle Dogane della nota di ricevimento di riserva, il cui modello è riportato in allegato I alla Nota Agenzia Dogane n.  156606 del 22 dicembre 2010;
  • nel momento in cui il sistema è nuovamente disponibile, il destinatario italiano presenta al sistema informatizzato la nota di ricevimento.

ESEMPIO 1

Nel caso di invio di prodotti a cliente di altro Paese Ue, il flusso operativo può essere così sintetizzato:

  • Lo speditore prepara il documento amministrativo elettronico, lo firma digitalmente e lo trasmette in bozza (draft) all’Ufficio delle Dogane, mediante il STD - Sistema Telematico Doganale (messaggio IE815);
  • Il STD esegue i controlli previsti e se non vengono rilevate irregolarità, attribuisce al documento elettronico un codice unico denominato ARC - Administrative Reference Code di 21 caratteri (messaggio IE801); tale codice viene comunicato:
    • Allo speditore;
    • Al destinatario;
    • All’Autorità competente del Paese di destinazione dei prodotti;
  • Lo speditore annota la garanzia impegnata: 10% dell’imposta nazionale gravante o, se l’imposta è zero (caso del vino), 10% dell’imposta vigente nel Paese di ubicazione della Dogana di uscita dal territorio Ue;
  • Lo speditore stampa l’e-AD o predispone di altro documento commerciale con l’indicazione dell’ARC;
  • Il vettore trasporta i prodotti nel Paese di destinazione; il conducente del mezzo di trasporto reca con se la copia cartacea dell’e-AD e/o il documento commerciale recante indicato l’ARC;
  • Il destinatario di altro Paese Ue, ricevuti i prodotti, appura la conformità della merce e attesta il buon esito trasmettendo in via telematica la "nota di ricevimento" (messaggio IE818); tale nota deve essere trasmessa entro i 5 giorni lavorativi successivi all’arrivo dei prodotti;
  • La "nota di ricevimento" superati i controlli viene ricevuta dallo speditore che procede a riaccreditare la cauzione;
  • A sistema viene visualizzato: ACCETTATO - COMPLETATO.

Possibile esito della spedizione in ambito comunitario (campo 6b – nota ricevimento):

  1. Merce ricevuta accettata e soddisfacente: appuramento buon fine
  2. Merce ricevuta accettata anche se insoddisfacente
  3. Merce ricevuta, rifiutata, non conforme: ritorna al mittente / cambio di destinazione
  4. Merce ricevuta, parzialmente rifiutata: una quota parte torna al mittente
  5. Merce ricevuta,  accettata e soddisfacente di una partita cumulativa

Alcuni Paesi Ue consentono l’effettuazione della cd. "consegna diretta", e cioè consentono di indicare come luogo di destinazione un luogo diverso da quello del depositario autorizzato o del destinatario autorizzato.

Al riguardo, l’articolo 17, comma 2, Direttiva 2008/118/CE, afferma che:

"... lo Stato membro di destinazione può, alle condizioni da esso stabilite, consentire che i prodotti sottoposti ad accisa circolino in regime di sospensione dall'accisa verso un luogo di consegna diretta situato nel suo territorio, se tale luogo è stato designato dal depositario autorizzato dello Stato membro di destinazione o dal destinatario registrato".

In tale evenienza:

  • Il destinatario registrato / deposito fiscale è comunque obbligato a trasmettere la nota di ricevimento;
  • Campo "Codice tipo di destinazione": 4
  • Campo 5: dati del titolare dell’autorizzazione
  • Campo 7: dati del luogo di consegna

ESEMPIO 2

Nel caso di esportazione di merce, con uscita da Dogana di altro Paese Ue, riguardo alle indicazioni da inserire nel messaggio IE815, occorre distinguere tra le seguenti due situazioni:

  • Esportazione con modalità ordinaria (e cioè con presentazione della merce in Dogana):
    • Tipo di messaggio: 1
    • Campo 5: dati dello spedizioniere doganale che dichiarerà la merce in dogana, inclusa la sua partita Iva
    • Campo 6: esportazione
    • Campo 8: codice della dogana di esportazione
  • Esportazione con merci presentate in altro luogo approvato dall’Autorità doganale:
    • Tipo di messaggio: 2
    • Campo 5:  NON compilare
    • Campo 6: esportazione
    • Campo 8: codice della dogana di esportazione

Possibile esito della spedizione in caso di esportazione (campo 6b – nota di esportazione):

  • 21. Uscita accettata e soddisfacente
  • 22. Uscita accettata anche se insoddisfacente
  • 23. Uscita rifiutata

Struttura dell’e-AD

DATI DI CARATTERE GENERALE

Tipo messaggio, 2 possibilità:

  • codice 1: spedizione verso altro Paese Ue oppure esportazione in procedura ordinaria (e cioè con presentazione della merce presso la Dogana di esportazione);
  • codice 2: esportazione con procedura ordinaria presso luogo approvato dalle autorità doganali (Circolare Agenzia Dogane n. 2/D del 7 febbraio 2018).

(1.a) Codice del tipo di destinazione; 6 possibilità (articolo 17, Direttiva 2008/118/CE):

  •    codice 1: Deposito fiscale
  •    codice 2: Destinatario registrato
  •    codice 3: Destinatario registrato temporaneamente
  •    codice 4: Consegna Diretta
  •    codice 5: Destinatario esentato
  •    codice 6: Esportazione

(1.b) Durata del tragitto
(1.c) Organizzazione del trasporto
(1.d) ARC
(1.e) Data e ora di convalida dell’e-AD
(1.f) Numero progressivo (nell’ambito della stessa spedizione; 1-prima spedizione; 2-cambio destinazione)
(1.g) Data e ora di convalida dell’aggiornamento

DATI DELLO SPEDITORE E DEL RELATIVO DEPOSITO FISCALE

(2.a) Codice accisa dello speditore
(2.b) Nome dello speditore
(2.c) Via
(2.d) Numero civico
(2.e) Codice postale
(2.f) Città
(2.g) NAD_LNG (si tratta del codice lingua utilizzare per compilare il presente gruppo di dati; nel caso di lingua italiana viene indicato "it")

(3.a) Riferimento del deposito fiscale
(3.b) Nome dell’operatore
(3.c) Via
(3.d) Numero civico
(3,e) Codice postale
(3.f) Città
(3.g) NAD_LNG (si tratta del codice lingua utilizzare per compilare il presente gruppo di dati; nel caso di lingua italiana viene indicato "it")

INFORMAZIONE PER GLI ARRIVI DI MERCE

(4.a) Numero di riferimento dell’Ufficio doganale di importazione

DATI DEL DESTINATARIO

Nel caso di invio dei beni in altro Paese Ue:

  • Se il destinatario è un deposito fiscale, vengono compilati sia il campo 5 che il campo 7;
  • Se il destinatario è un destinatario registrato, viene compilato solo il campo 5.

Nel caso di invio dei beni in Paese extra Ue:

  • Se si tratta di esportazione in procedura ordinaria:
    • Nel campo 5 vengono indicati i dati dello spedizioniere doganale incaricato di predisporre e di trasmettere la dichiarazione di esportazione;
    • Nel capo 8: viene indicato il codice delle dogana di esportazione.
  • Se si tratta di esportazione in procedura ordinaria presso luogo autorizzato dall’Autorità doganale, viene compilato solo il campo 8.

(5.a) Identificazione del destinatario
(5.b) Nome del destinatario
(5.c) Via
(5.d) Numero civico
(5.e) Codice postale
(5.f) Città
(5.g) NAD_LNG (si tratta del codice lingua utilizzare per compilare il presente gruppo di dati; nel caso di lingua italiana viene indicato "it")

Codice EORI:
(6.a) Codice Stato membro del destinatario
(6.b) Numero progressivo del certificato di esenzione delle accise del destinatario

(7.a) Identificazione del luogo di consegna
(7.b) Nome dell’operatore
(7.c) Via
(7.d) Numero civico
(7,e) Codice postale
(7.f) Città
(7.g) NAD_LNG (si tratta del codice lingua utilizzare per compilare il presente gruppo di dati; nel caso di lingua italiana viene indicato "it")

(8.a) Numero di riferimento dell’Ufficio doganale di esportazione

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDO ALL’OPERAZIONE

(9.a) Numero di riferimento locale
(9.b) Numero della fattura
(9.c) Data della fattura
(9.d) Codice del tipo di origine
(9.e) Data di spedizione
(9.f) Ora di spedizione

ULTERIORI INFORMAZIONI

(...)

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08/11/2019 - 12:46

Aggiornato il: 08/11/2019 - 12:46