5.2.5 - Altre forme sociali


Questa figura è stata introdotta già da diversi anni nel nostro ordinamento in conformità alla normativa comunitaria (Regolamento CEE n. 2137/85) ed è finalizzata a favorire la collaborazione di tre soggetti economici nell’ambito Ue: infatti questo tipo di società può essere costituito solo tra contraenti appartenenti ad almeno due Paesi comunitari con un massimo di venti membri.

La relativa disciplina (Contenuta nel decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240) prevede che il GEIE debba essere costituito per atto scritto e che l’atto costitutivo e le successive modificazioni siano soggetti, oltre che alla pubblicità nazionale (iscrizione nel Registro delle Imprese) anche alla pubblicità a livello comunitario.

La responsabilità dei soci GEIE è illimitata e l’amministrazione può spettare (diversamente da tutti gli altri casi) anche ad una persona giuridica, attraverso un suo rappresentante. Data la sua particolare natura questo tipo di società è assoggettato ad agevolazioni comunitarie.

Una disciplina apposita è prevista anche sotto il profilo fiscale sia per quanto riguarda le imposte dirette che le indirette: in particolare, ai fini delle imposte sui redditi, i redditi e le perdite del GEIE sono imputati direttamente a ciascun membro anziché al Gruppo.

Il consorzio

Il Consorzio è un contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

La differenza sostanziale tra la società commerciale e il consorzio è che la prima è finalizzata all’esercizio di un’impresa, mentre il secondo è costituito da più imprese per condividere risorse o servizi o per meglio organizzare un’attività economica.

Il contratto di consorzio deve essere redatto per iscritto, indicando:
• l’oggetto e la durata;
• gli obblighi dei consorziati;
• le condizioni che regolano ammissione, esclusione e recesso dei soci;
• gli organi e le persone che hanno la rappresentanza e l’amministrazione;
• le modalità di scioglimento.

Quando l’attività consorziata ha un rilievo esterno (ad es. un consorzio per l’acquisto o per la vendita) il legale rappresentante deve iscrivere il consorzio nel Registro delle Imprese.

La società consortile

Invece che con un consorzio vero e proprio, l’attività svolta con finalità consortili può essere perseguita anche con una società commerciale: tipicamente la S.r.l. o la S.p.a., che assumono la denominazione:

• «Società consortile a responsabilità limitata», o
• «Società consortile per azioni».

In tali casi si applica la normativa del tipo sociale di riferimento (alla S.r.l. consortile cioè si applicano le norme della S.r.l. e non quelle del consorzio).

Il contratto di rete

Oltre al consorzio occorre accennare per affinità ad un nuovo strumento, introdotto nell’ordinamento giuridico nel 20091 e più volte modificato: il Contratto di rete, che la legge mette a disposizione degli imprenditori per creare aggregazioni d’impresa sinergiche, organizzate e durature, fruendo al contempo di incentivi ed agevolazioni fiscali.

Tale strumento, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, può limitarsi ad un profilo di accordo contrattuale tra soggetti del tutto autonomi, oppure assumere soggettività propria mediante costituzione di un fondo patrimoniale e di un organo comune destinato a rapportarsi con i terzi.

Nel primo caso il Contratto di rete deve essere depositato nel Registro Imprese di tutte le Camere di commercio nei cui territori hanno sede i soggetti partecipanti.

Nel secondo caso il Contratto acquisisce personalità giuridica autonoma di «Rete di imprese» e va iscritto nella sezione ordinaria del Registro Imprese della Camera di commercio in cui è stabilita la sua sede legale.


1Dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

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09/11/2015 - 14:19

Aggiornato il: 09/11/2015 - 14:19