5.2.2 - Le società di capitali


Le società di capitali1 sono:

• Società a responsabilità limitata (S.r.l.);
• Società unipersonale a responsabilità limitata;
• Società semplificata a responsabilità limitata;
• Società per azioni (S.p.a.);
• Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).

Le società di capitali hanno «personalità giuridica»: sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci. È quindi la società, e non il singolo socio, ad essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell’attività.

Lo strumento di individuazione della società di capitali è la «denominazione sociale», che è costituita:

• dal nome della società (composto da un nome di fantasia o dal nome di uno o più soci);
• dall’indicazione del «rapporto sociale» («S.r.l.»; «S.p.a.», ecc.).

Per esempio: «Fiat Group Automobiles S.p.a.»; «Bianchi & Rossi S.r.l.».

►Nelle società di capitali:

• i beni conferiti alla società hanno maggiore importanza delle qualità personali dei soci: i capitali costituiscono infatti il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all’attività sociale;
• è più facile cedere le proprie quote sociali;
• i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale2 (cosiddetta «responsabilità limitata»);
• l’amministrazione può spettare anche ai non soci.


1Alcuni considerano società di capitali anche le cooperative, che però hanno uno status giuridico del tutto particolare e vengono esaminate di seguito in un paragrafo a parte.
2 Con l’eccezione dell’accomandatario nella S.a.p.a.

La società a responsabilità limitata

La Società a responsabilità limitata (S.r.l.) si costituisce esclusivamente per atto pubblico, al quale può essere allegato uno statuto che regola il funzionamento degli organi sociali. Entro 20 giorni dalla data di costituzione, l’atto viene iscritto a cura del notaio sia presso l’Ufficio del Registro Imprese sia presso l’Agenzia delle Entrate nel cui territorio la società ha la sede legale, mediante la Comunicazione Unica.1

L’atto costitutivo deve contenere obbligatoriamente:
• la denominazione sociale;
• le generalità dei soci e le loro quote di conferimento;
• l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
• l’oggetto (cioè lo scopo) della società ed eventualmente la sua durata;
• l’indicazione della sede della società;
• le norme di ripartizione degli utili;
• l’indicazione degli amministratori e dei loro poteri;
• l’indicazione del Sindaco Unico o del revisore contabile (se esistenti);
• l’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Il capitale sociale di norma (art. 2463 c.2 n.4 c.c.) non è inferiore a 10.000 euro. Deve essere conferito in denaro2 (salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo) e direttamente nelle mani degli amministratori della società (non più in banca).
Ferma restando la necessità della sottoscrizione integrale del capitale sociale, una recente legge3 ha tuttavia introdotto la possibilità di determinare un capitale inferiore a 10.000 euro, purché pari ad almeno un euro.

Si hanno quindi due casi:
• capitale sociale non inferiore a 10.000 euro: i soci depositano il 25% del capitale (cioè 2.500 euro, come minimo) nelle mani degli amministratori della società con l’impegno a coprire in ogni momento la somma rimanente;
• capitale sociale tra 1 e 9.999 euro: i conferimenti, obbligatoriamente in denaro, devono essere versati per intero nelle mani degli amministratori. Inoltre una somma pari ad 1/5 degli utili netti risultanti dal bilancio annuale deve essere destinata a riserva legale finché il patrimonio netto non abbia raggiunto i 10.000 euro.4

Il capitale sociale è diviso in quote, detenute dai diversi soci, che hanno il potere in proporzione al numero di quote in loro possesso. Essendo stato abolito dal 2009 il libro dei soci per la S.r.l., la proprietà delle quote e i loro trasferimenti sono registrati presso il Registro Imprese della Camera di commercio.

I bilanci sono pubblici e devono essere depositati presso il Registro Imprese.

La S.r.l.:

• risponde dei propri debiti esclusivamente con il proprio patrimonio, escludendo quindi le proprietà personali dei soci (al di fuori della quota conferita);
• ha come organo deliberante l’Assemblea dei Soci;5
• ha come organo amministrativo, secondo la scelta dei soci:

- o un Amministratore Unico;
- o un Consiglio di Amministrazione, che può delegare la maggior parte dei propri poteri ad un consigliere (l’«Amministratore Delegato»);6

• può disporre di:
- un organo di controllo (Sindaco Unico od eventualmente, se previsto dallo statuto, Collegio Sindacale),7 che verifica la correttezza dell’amministrazione e l’adeguatezza dell’assetto amministrativo;
- un revisore contabile, che esercita il cosiddetto controllo contabile.

L’organo di controllo e il revisore contabile sono obbligatori solo in presenza di determinate condizioni previste dall’art. 2477 c.c. 8

► La S.r.l. è un tipo di società in cui l’elemento personale è abbastanza importante, ma contemporaneamente si ha il vantaggio della responsabilità limitata: copre quindi la fascia di imprese con dimensioni medie,9 superiori alla S.n.c. ed inferiori alla S.p.a. (infatti ha di norma un capitale minimo obbligatorio di 10.000 euro contro i 50.000 euro della S.p.a).10

 

1A seguito della Legge n. 340/2000, l’atto costitutivo non deve più essere sottoposto ad omologazione da parte del Tribunale.
2A tale proposito il Consiglio Nazionale del Notariato ha emanato una nota in data 4 settembre 2013, chiarendo che per la costituzione delle nuove S.r.l. possono essere utilizzati:
• assegni circolari (intestati ad uno degli amministratori o alla società);
• denaro contante (solo per importi inferiori ai 1.000 euro);
• bonifico bancario a favore di uno degli amministratori.
3Il d.l. 28 giugno 2013 n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99.
4 Dal 2004, il conferimento può avvenire anche mediante la stipula di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti dai soci. Possono inoltre far oggetto di conferimento anche tutti gli elementi di attivo suscettibili di valutazione economica.
5 Per quanto riguarda le modalità di assunzione delle deliberazioni dei soci, dal 2004 non è più obbligatoria la cosiddetta modalità collegiale (riunione dei soci in luogo e data prestabilita), ma l’atto costitutivo può prevedere modi più agili ed informali di consultazione e di consenso scritto (lettera, fax ecc.). In casi particolari (es. le modifiche dell’atto costitutivo) viene tuttavia mantenuto l’obbligo della deliberazione collegiale.
6Dal 1.1.2004 l’amministrazione può essere delegata anche a dei Co-Amministratori, i quali, operando disgiuntamente, non formano un Consiglio di Amministrazione.
7 Dal 2011 per la S.r.l. il codice civile prevede in via ordinaria la figura del Sindaco Unico e solo in alternativa quella tradizionale del Collegio Sindacale.
8L’art. 20 comma 8 del «decreto competitività» (d.l. 91/2014) ha abrogato l’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore contabile nelle S.r.l. con un capitale sociale uguale o superiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. L’organo di controllo resta tuttavia obbligatorio quando la S.r.l.:
• è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
• controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal 1° comma dell’articolo 2435-bis del codice civile [1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità]. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
9 Da quando è stata introdotta la S.r.l. unipersonale (e ancor più con la recentissima introduzione delle S.r.l. semplificate) questo tipo di società può essere utilizzato anche per imprese con dimensione aziendale minima ma soggette a forte rischio di capitale.

10 Come segnalato nel cap. 11, il l c.d. «decreto competitività» (d.l. 24 giugno 2014 n. 91, entrato in vigore il 25 giugno 2014), ha introdotto importanti modifiche al codice civile sulle disposizioni societarie. Tra queste la riduzione della soglia minima di capitale per la costituzione di una S.p.a, che è passata da 120.000 a 50.000 euro.

La Società unipersonale a responsabilità limitata

Recependo una normativa dell’Unione europea,1 è stata introdotta anche nel nostro sistema la possibilità che la S.r.l. venga costituita con un unico socio.

Con questa novità, anche gli imprenditori individuali possono usufruire della limitazione di responsabilità.

In effetti è sempre stato possibile, nel nostro ordinamento, che una società di capitali si trovasse nel corso del tempo ad avere un solo socio, ma in tal caso questo perdeva il beneficio della responsabilità limitata. La nuova disciplina riconosce invece la possibilità che la S.r.l. venga costituita fin dall’inizio con un unico socio «fondatore» (e quindi, eccezionalmente, non con un contratto tra più persone ma con un’enunciazione unilaterale).

Il socio unico beneficia della limitazione di responsabilità2 purché:
• non sia una «persona giuridica» (cioè per es. una S.p.a. non può essere socio unico di una S.r.l. unipersonale)3 o socio unico di altre società di capitali (cioè in pratica non può possedere un’altra S.r.l. unipersonale);
• abbia effettuato i conferimenti dal proprio patrimonio al patrimonio sociale nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;
• abbia fatto constatare nei modi dovuti la unipersonalità della S.r.l. al Registro Imprese della Camera di commercio.


1Decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 88, in conformità alla Direttiva Comunitaria n. 667 del 1989.
2Dal 2004, la responsabilità diventa illimitata se, previamente verificatosi lo stato di insolvenza, il socio unico non abbia provveduto al versamento del capitale o non abbia dichiarato al Registro Imprese che le quote sono di spettanza di un solo soggetto.
3 In generale è un problema dibattuto se il socio di una società possa essere una persona giuridica, oltre che una persona fisica (cioè ad es. se una S.r.l. possa essere socia di una S.n.c., di una S.p.a., ecc.).

La Società semplificata a responsabilità limitata

Nel corso del 2012 è stato introdotto un nuovo modello societario: la Società semplificata a responsabilità limitata la cui disciplina, nell’anno successivo, ha subito alcune importanti modificazioni.1

All’inizio la S.r.l. semplificata poteva essere costituita solo da persone fisiche di età inferiore ai 35 anni: tale limite è stato eliminato,2 per cui possono partecipare alla S.r.l. semplificata persone fisiche di qualunque età.

La costituzione deve avvenire con atto pubblico: quindi con l’intervento del notaio, ma con esenzione dall’onorario notarile.

L’atto costitutivo deve essere depositato a cura del notaio o degli amministratori all’ufficio del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, così come gli atti modificativi e gli eventuali trasferimenti di quote.3 Le relative denunce sono esenti da bollo e da diritti di segreteria.

Il capitale sociale minimo deve essere:
• di almeno 1 euro;
• inferiore ai 10.000 euro, limite minimo «ordinario» per le S.r.l.;
• sottoscritto ed interamente versato in denaro all’organo amministrativo all’atto della costituzione.

Un apposito decreto ministeriale4 ha formulato la versione tipizzata ed inderogabile dello statuto ed ha individuato i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci. L’amministrazione, inizialmente riservata ai soli soci, può ora essere affidata anche a persone esterne alla società.

I vantaggi di questo nuovo tipo di società sono sostanzialmente riconducibili ad una riduzione dei costi iniziali e ad uno snellimento delle procedure per la costituzione della società e le sue variazioni.

Trattandosi di forma giuridica nuova, ancor priva della necessaria elaborazione giurisprudenziale, è consigliabile rivolgersi alla Camera di commercio od ad altro soggetto qualificato per conoscere nel dettaglio le caratteristiche del contratto societario.


1La S.r.l. semplificata è stata introdotta con l’articolo 3 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 marzo 2012. Successivamente con il decreto legge 28 giugno 2013, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 99, sono state apportate significative modificazioni e, al contempo, sono state soppresse le S.r.l. a capitale ridotto.
2Con il decreto legge 76/2013, convertito in legge 99/2013.
3I trasferimenti di quote a favore di soggetti ultratrentacinquenni, in un primo tempo nulli, sono ora possibili data la possibilità di partecipazione di soci di qualunque età anagrafica.
4D.m. 138/2012, entrato in vigore il 29 agosto 2012.

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto

Questa forma societaria è stata eliminata dall’ordinamento giuridico con la medesima normativa (vedi nota 24) con cui è stata modificata la disciplina della S.r.l. semplificata, che ne ha, per così dire, riassorbito le principali caratteristiche.

Le S.r.l. a capitale ridotto già operative ed iscritte nel Registro Imprese sono state convertite di diritto in S.r.l. semplificate.

La società per azioni

È estremamente improbabile che chi si mette in proprio voglia aprire di primo acchito una Società per azioni (S.p.a.), in quanto questa forma sociale è adatta esclusivamente per le grandi imprese. Per completezza di informazione, tuttavia, ne diamo di seguito qualche cenno.

Per le S.p.a. valgono di massima le stesse disposizioni delle S.r.l., con queste differenze:

• l’organo di controllo gestionale interno è obbligatorio in tutti i casi ed è rappresentato dal Collegio Sindacale;1
• il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile;2
• il capitale sociale non può essere inferiore a 50.000 euro;3
• esso inoltre non è suddiviso in quote ma in azioni, cioè in titoli di credito liberamente acquistabili e vendibili sul mercato (v. riquadro di seguito);
• riguardo all’organo amministrativo, oltre allo schema classico (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) sono ora possibili anche altri schemi tratti dal diritto di altri Paesi europei.4

Dato il forte rilievo nella vita economica del Paese, il legislatore ha previsto per le S.p.a., oltre al controllo interno (dato dal Collegio Sindacale), anche due tipi di controllo esterno:

• quello esercitato dalla CONSOB, che controlla la correttezza delle operazioni delle società quotate in borsa od in mercati regolamentati;
• quello esercitato dalle società di revisione, che certifica la regolare tenuta delle scritture contabili e del bilancio da parte delle S.p.a. emittenti azioni quotate in mercati regolamentati.

La S.p.a. è il tipo di contratto sociale più adatto per la costituzione delle grandi imprese, in quanto consente di reperire ingenti capitali. I settori più interessati sono generalmente il credito, la finanza, la grande industria, la grande distribuzione commerciale, ecc.

Azioni ed obbligazioni: per saperne di più

In una S.p.a. (o in una S.a.p.a.) il capitale sociale può essere diviso in un numero predeterminato di quote che abbiano valore uguale. Se ad esempio una S.p.a. ha un capitale di 300.000 euro, può dividerlo in 300.000 quote da 1 euro ciascuna; ogni quota viene rappresentata da un documento chiamato azione, che può essere liberamente acquistato e venduto sul mercato.

Chi acquista una o più azioni diventa automaticamente socio della società che le ha emesse.

L’azione è un titolo di credito «nominativo», in quanto deve generalmente riportare il nome del titolare (in casi circoscritti e ben determinati sono ammesse la azioni «al portatore»).

 L’azione esprime la misura in cui il socio partecipa alla società: ad esempio se un socio conferisce 1.000 euro, avrà 1.000 azioni; se conferisce 2.000 euro 2.000 azioni, e così via.

Oltre alla quota di partecipazione, l’azione incorpora anche i diritti del socio: diritto al «dividendo» (cioè alla distribuzione degli utili tra i soci), diritto di voto nelle assemblee (se previsto), ecc.

Le azioni possono essere di diversi tipi. I più ricorrenti sono:

• azioni ordinarie;
• azioni privilegiate (con priorità nella distribuzione degli utili, e generalmente con limitazione del diritto di voto a determinati argomenti);
• azioni di risparmio (non comportano diritto di voto; costituiscono una categoria particolare di azioni privilegiate, create per promuovere l’investimento azionario dei piccoli risparmiatori).

Per raccogliere denaro, oltre ad emettere azioni – con il conseguente aumento di capitale sociale – le S.p.a. (e dal 2004 anche le S.r.l.) possono offrire delle obbligazioni, cioè dei titoli non legati al capitale sociale. A differenza delle azioni, le obbligazioni non incorporano lo status di socio, ma solo un diritto di credito.5


1Composto da sindaci effettivi (da tre a cinque) e sindaci supplenti (due).
2Nelle S.p.a. che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile può essere svolto dall’organo di controllo interno.
3Vedi nota 21. Diversamente che per le S.r.l., il versamento del 25% del capitale non è sostituibile da altre garanzie; inoltre non possono essere oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di servizi.
4Nel primo schema, detto dualistico, abbiamo due organi: l’Assemblea dei Soci elegge infatti un Consiglio di Sorveglianza (organo di controllo della gestione), che nomina a sua volta un Consiglio di Gestione (organo amministrativo). Nel secondo schema, detto monistico, si ha invece un solo organo: il Consiglio di Amministrazione, che elegge nel suo seno un Comitato per il controllo di gestione. Si ha in quest’ultimo caso un organo formalmente unico ma con distinzione di funzioni tra i componenti (alcuni «operativi» ed altri incaricati del controllo gestionale).

5 In caso di emissione di «obbligazioni convertibili» il creditore può scegliere tra la restituzione di quanto prestato alla società o l’acquisizione di un certo numero di azioni secondo un rapporto predeterminato con le obbligazioni sottoscritte
 

La Società in accomandita per azioni

La Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) è un tipo societario usato rarissimamente nel nostro Paese, e fonde le caratteristiche:

• della S.a.s. (soci accomandatari amministratori e illimitatamente responsabili degli obblighi sociali) e
• della S.p.a. (le quote sono rappresentate da azioni, la disciplina per il funzionamento è analoga a quella della S.p.a.).

I soci accomandatari sono amministratori di diritto, e possono essere revocati dai soci (accomandatari e accomandanti riuniti insieme in assemblea) che siano titolari della maggioranza del capitale sociale.

Classificazione delle società secondo il grado di responsabilità dei soci

Società in cui ogni socio è personalmente responsabile

Società semplice e Società in nome collettivo

Società in cui solo alcuni soci sono personalmente responsabili

Società in accomandita semplice e Società in accomandita per azioni

Società in cui nessun socio è personalmente responsabile

Società a responsabilità limitata (*) e Società per azioni

(*) Comprese le S.r.l. unipersonali e semplificate.

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09/11/2015 - 14:16

Aggiornato il: 09/11/2015 - 14:16