11.3.5 - Esempi Americhe


Americhe

Le esportazioni di bevande alcoliche nelle Americhe necessitano spesso di procedure particolari, e a titolo esemplificativo si riportano le richieste relative a Stati Uniti d’America, Canada, Messico e Brasile

Stati Uniti d’America

Le bevande alcoliche seguono particolari disposizioni negli Stati Uniti d’America, a cui occorre attenersi anche per la commercializzazione, in quanto sono presenti regole diverse da Stato a Stato nella vendita al dettaglio.  

Nell’esportazione verso gli USA è necessario per le bevande alcoliche avere delle autorizzazioni preventive. Più precisamente occorre ottenere il PreCola o il Cola, che comprende anche l’approvazione dell’etichetta. Per il vino è necessario inviare tre etichette per tipo affinchè l’etichettatura venga esaminata ed approvata dal TTB (Treasury Department – Alcohol, Taxation & Trade – Washington). Il produttore italiano deve inoltre, per poter registrare l’etichetta, individuare un importatore e autorizzarlo a registrare i suoi prodotti per venderli nello Stato dove opera l’impresa importatrice. Solo dopo la registrazione dell’etichetta sarà possibile spedire e commercializzare il prodotto alcolico. Il sito da consultare per le procedure di registrazione ha il seguente indirizzo:   https://www.ttb.gov/
Completate queste formalità, per poter esportare è necessario che l’azienda si registri sul sito FDA (Food and Drug Administration Authority).

Sull’etichetta occorre riportare:

  • Denominazione
  • Marca. Può essere utilizzato anche il nome dell’importatore o dell’esportatore. Se il nome ha riferimenti geografici e può essere confuso con l’origine del prodotto, bisogna abbinarlo al termine BRAND, riportato con carattere di dimensioni non inferiori alla metà del nome stesso.
  • Tipo. Ad esempio Table Wine. Per i vini DOC è sufficiente la dicitura ‘Denominazione di Origine Controllata’
  • Nome e indirizzo produttor, imbottigliatore o esportatore. E’ possibile congiungerlo con il paese di origine
  • Paese d’origine (“Product of Italy” o “Produced in Italy by…”)
  • Contenuto netto (NET CONTENT:…ML) . E’ possibile aggiungere l’equivalente in once: “FL.OZ.”
  • Titolo alcolometrico. L’indicazione al di sotto di 14 %vol non è obbligatoria per il governo federale, ma lo è in molti Stati, pertanto conviene riportarla con la seguente espressione “Alcohol x% by volume”
  • Nome e indirizzo dell’importatore. Deve essere preceduta dalla dicitura “Imported by” o “Sole Agent” o simile. Deve corrispondere al nominativo o ragione sociale a cui è stato rilasciato il permesso dal Treasury Department
  • Avvertenze per la protezione del consumatore. Se è presente un quantitativo residuo di anidride solforosa maggiore di 10 mg/L, è necessario indicare “CONTAINS SULFITES” o “CONTAINS A SULFITE” o “ CONTAINS SULFIDING AGENTS” con carattere di almeno 2 mm. In alternativa è possibile specificare il tipo di solfato presente, come ossido di zolfo, metabisolfito di potassio, metabisolfito di sodio ecc.

Inoltre, precedute da GOVERNMENT WARNING (in lettere maiuscole e in grassetto), è obbligatorio riportare su tutte le bevande alcoliche le seguenti avvertenze non in lettere maiuscole ne’ in grassetto: 

According to the surgeon general, women should not drink  alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects

Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a  car or operate machinary, and may cause health problems

Sono previste disposizioni sulle dimensioni del carattere che deve essere leggibile: in altezza, ad esempio minimo 2 mm di altezza tra 237 mL (8 fl.oz.) e 3 L (101 fl.oz.), in larghezza, ad esempio al massimo 25 caratteri per pollice nel caso di altezza di 2 mm, mentre la collocazione è libera ma deve essere separata dalle altre informazioni.

Quando l’etichettatura riguarda i vini varietali, valgono le stesse regole comunitarie , in quanto bisogna riportare il vitigno utilizzato (Varietal Grape), pari almeno al 75 % dell’uva necessaria, l’annata della vendemmia (Vintage Dating), nonchè le indicazioni circa la produzione e l’imbottigliamento (Estate Bottled), con regole specifiche riguardo all’origine e alle percentuali di provenienza. Anche in questo caso comunque restano obbligatorie le indicazioni riportate in precedenza.

Per la birra esiste una classificazione commerciale che dipende dal contenuto di alcol. Le informazioni che compaiono in etichetta seguono regole precise fissate a livello federale. Il grado alcolico viene espresso in alcol in percentuale sul volume  (%vol). Il termine “low alcohol” o “reduced alcohol” deve essere indicato per le birre che presentano un grado alcolico inferiore al 2,5 %vol. La dicitura “non-alcoholic”, accompagnata dalla frase “contains less than 0.5 % alcohol by volume”, può essere utilizzata se il contenuto alcolico non supera questo limite. Nel caso in cui le birre non contengano alcol, cioè il valore è al di sotto del limite di rivelazione, si deve usare l’espressione “alcohol free”.

Per poter indicare che una birra è prodotta secondo un metodo di produzione biologica, il termine “organic” per poter essere riportato deve essere valutato secondo le regole del Programma Nazionale di Produzione Biologica dell’USDA.

Canada

Nell’agosto del 2014 è stato raggiunto l’accordo di libero scambio CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tra UE e Canada che ha portato anche ad importanti aspetti commerciali nell’agroalimentare tra cui il riconoscimento di alcune DOP (comprese IGP) comunitarie di cui 39 italiane. L’accordo prevede che ulteriori DOP possano essere inserite in seguito nell’elenco di tutela. Un altro aspetto importante da sottolineare è che la protezione viene estesa a tutte le DOP nella fase di comunicazione anche grafica: su prodotti non DOP non sarà possibile inserire ad esempio una bandiera italiana o altri simboli evocativi dell’Italia.

Di seguito sono riportate le informazioni che devono comparire in etichetta. Si consiglia di consultare il sito del Canadian Food Inspection Agency per approfondire le singole voci e per verificare se esistono specifiche disposizioni per i vostri prodotti:   http://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317

seguendo il percorso:    Home - Food - Labelling - Food Labelling for Industry

In particolare si consiglia di utilizzare la check list relativa all’etichettatura (Labelling Requirements Checklist)

Le informazioni obbligatorie  per il vino che devono essere riportate sull’etichetta principale sono:

  • Denominazione in francese e inglese (Vin – Wine). Le denominazioni di origine possono essere indicate nella lingua originale
  • Paese di origine in francese e inglese; occorre inoltre indicare in prossimità il nome e l’indirizzo dell’azienda canadese e questa indicazione può essere preceduta da “Imported by” o “Imported for”
  • Titolo alcolometrico
  • Contenuto netto
  • Annata di produzione delle uve
  • Colore

Devono inoltre comparire anche se non sull’etichetta principale:

  • Nome e indirizzo produttore .
  • Codice universale del prodotto (UCP – EAN). Non occorre indicarlo se l’importazione è privata.
  • Lotto di produzione. Non occorre indicarlo se l’importazione è privata

Nota: a seconda del luogo dove avviene la commercializzazione occorre verificare se sono richieste informazioni aggiuntive, in quanto sono presenti regole dei singoli Stati canades

Le etichette devono essere redatte nelle due lingue ufficiali, cioè inglese e francese. E’ possibile nel caso di importazione di specialità alimentari che non sono prodotte in Canada mantenere la denominazione del prodotto nella lingua originaria: occorre quindi verificare la presenza di questo requisito. Vi sono norme definite per la collocazione e specificati i requisiti di leggibilità Le etichette non devono essere registrate ma è necessario che siano trasmesse ai Monopoli e vengano approvate.

Messico

In Messico le indicazioni relative all’etichettatura di bevande alcoliche confezionati e venduti al consumatore sono riportate nella disposizione di legge NOM-142-/Salud1-1995. In Messico le bevande alcoliche sono quelle che presentano un grado alcolico compreso tra 2 %vol e 55 %vol.

In etichetta le informazioni richieste dalla normativa messicana devono essere riportate in spagnolo, o su etichette adesive apposte sulla confezione (non asportabili sino al momento del consumo) o stampate direttamente sulla confezione. Se si utilizzano sulla medesima confezione anche altre lingue, le dimensioni delle scritte in spagnolo devono essere uguali o maggiori a quelle riportate nelle altre lingue.

Secondo il NOM 142.SSA 1-1995 le indicazioni obbligatorie che devono comparire in etichetta sono:

  • denominazione alimento/descrizione del prodotto
  • nome commerciale/marca/brand
  • nome e indirizzo del produttore (in caso di prodotti importati questa informazione dovrà essere fornita la Secreteria de Comercio y Fomento Industrial che la fornirà ai consumatori su richiesta)
  • Paese d’origine (“Hecho de …”, “producto de …”)
  • nome, indirizzo e numero RFC (numero tassazione)
  • contenuto alcolico a 20°C in % Alc. Vol.
  • volume netto (secondo NOM-030-SCFI-1993)
  • nome, denominazione o ragione sociale e domicilio fiscale dell’importatore (questa informazione può essere apposta in Messico prima della commercializzazione)
  • indicazione sul lotto

In etichetta deve inoltre comparire l’indicazione “el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud”. Almeno la denominazione, la marca e il volume devono essere riportati nel campo principale dell’etichetta.

Brasile

L’etichetta nella lingua originale deve essere accompagnata da una retro-etichetta in lingua portoghese che riporta le seguenti indicazioni:

  • Denominazione
  • Rappresentante Importatore
  • Indirizzo
  • Codice (Registro) fornito dal rappresentante
  • Produttore
  • Indirizzo produttore
  • Ingredienti: uve vinifere
  • Conservanti, anidride solforosa
  • Origine delle uve
  • Volume bottiglia
  • Titolo alcolometrico
  • Lotto
  • Annata
  • Indicazioni circa la presenza di glutine (Contiene o Non contiene)
  • Scadenza:  indeterminata se conservato in luogo secco, fresco e al riparo dalla luce.
  • Avvertenza per la salute del consumatore: evitare il consumo eccessivo di alcol

Dal gennaio 2020 sono entrate in vigore nuove disposizioni per l’importazione in Brasile. Si consiglia di consultare l’Instrução Normativa n  67 2018, che ha apportato modifiche operative ed ha introdotto l’Annexo XI (tipicità e regionalità dei prodotti vitivinicoli), rilasciabile dalla Camera di Commercio o da un laboratorio accreditato inserito nel sistema brasiliano SISCOLE e autorizzato al rilascio. 
Da consultare per gli standard di prodotto e le analisi richieste all’importazione in Brasile  la Norma operational 01 de 24 de janeiro de 2019 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Normativa n.75 del 31/12/2019

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07/06/2021 - 19:22

Aggiornato il: 07/06/2021 - 19:22