11.2 - Etichettatura Paesi UE


All’interno dell’UE esistono indicazioni comuni per l’etichettatura in generale (Regolamento UE 1169/2011), e in particolare per vino e bevande spiritose. Ogni singolo Stato può introdurre disposizioni specifiche da seguire ma che non ostacolano la vendita delle bevande alcoliche prodotte in un altro Paese membro.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto per la quantità netta o da altre disposizioni, l’altezza del carattere utilizzato deve essere di almeno 1,2 mm (articolo 13 e Allegato IV del Regolamento UE 1169/2011).

Esiste inoltre l’obbligo di tradurre l’etichetta nella lingua dello Stato membro in cui avviene la commercializzazione: questa regola si applica per il vino obbligatoriamente solo per evidenziare la presenza di sostanze allergizzanti o che possono causare intolleranze (es. solfiti), mentre le altre informazioni possono essere riportate in una o più lingue dell’UE.

Nel caso delle bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 1,2 % vol esiste l’obbligo di riportare nel medesimo campo visivo, cioè in modo visibile ad un’occhiata senza dover ruotare o girare la confezione le seguenti informazioni

denominazione della bevanda

Per poter utilizzare correttamente una denominazione, occorre verificare se è prevista una categoria merceologica e se la bevanda alcolica rientra come caratteristiche produttive e di composizione in quanto previsto dalla specifica normativa

  

quantità netta

La quantità netta di una bevanda alcolica è espressa utilizzando come unità di volume il litro (l o L), il centilitro (cl o cL) o il millilitro (ml o mL). Al valore numerico deve fare immediatamente seguito l’unità di misura, simbolo o nome per esteso (ad es. 750 cl oppure 0,75 L).

A seconda delle modalità di presentazione/vendita si possono verificare due situazioni:
PESO NOMINALE e PESO NETTO.

Nel caso dei preimballaggi, prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità si esprime come quantità nominale. La quantità nominale è il volume indicato sull'imballaggio, corrisponde alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere (cioè quantità media che un particolare imballaggio può contenere) e tiene conto delle tolleranze, previste dalle normative vigenti.

Tabelle degli errori massimi tollerati in meno sul contenuto dei preimballaggi:

Preimballaggi Tipo CEE - la tabella è contenuta nell' Allegato I del D.M. 27/02/1979

Preimballaggi nazionali (Tipo diverso da CEE) - la tabella è contenuta nell' articolo 5  "Tolleranze" del D.P.R. del 26/05/1980 n. 391

Tutte le iscrizioni relative alla quantità devono avere dimensioni rapportate al contenuto nominale secondo la seguente tabella:

D.M. 27 febbraio 1979 – D.P.R. 391/80)

Quantità nominale (Qn) in grammi o millilitri    

Altezza minima (mm)

Fino a 50

2

Da 50 a 200

3

Da 200 a 1000

4  

Oltre 1000

6

Le suddette iscrizioni debbono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio, e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto e del titolo alcolometrico volumico effettivo.

 

 


 

titolo alcolometrico volumico effettivo

 

Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere riportato con non più di una cifra decimale.

Nell’Allegato XII del Regolamento UE 1169/2011 sono riportate le tolleranze consentite (positive o negative), che si applicano fatta salva l’incertezza di misura del metodo adottato:

Descrizione delle bevande

Tolleranza positiva o negativa

1. Birre del codice NC 2203 00 con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5% vol; bevande non frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall’uva;

0,5 % vol.  

2. Birre con contenuto alcolometrico superiore a 5,5% vol.; bevande frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall'uva, sidri, vini di rabarbaro, vini di frutta e altri prodotti fermentati simili, derivati da frutta diversa dall'uva eventualmente frizzanti o spumanti; idromele.

1 % vol.

3. Bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione;

0,5 % vol.

4. Eventuali altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume 

0,3 % vol.

Viene prevista per il vino all’articolo 44 del Regolamento UE 33/2019 una tolleranza positiva o negativa di 0,8 %vol in alcuni casi:

Vini DOP o IGP immagazzinati in bottiglie da oltre tre anni
Vini spumanti
Vini spumanti di qualità
Vini spumanti gassificati
Vini frizzanti
Vini frizzanti gassificati
Vini liquorosi
Vini di uve stramature

  
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07/06/2021 - 08:29

Aggiornato il: 07/06/2021 - 08:29