11.3 - Etichettatura Paesi extra-UE


Si riportano a titolo esemplificativo alcune indicazioni richieste da Paesi terzi nell’etichettatura delle bevande alcoliche, con riferimento ai singoli prodotti.

Si consiglia di consultare il sito dell’Unione Europea Access2markets per ottenere un primo orientamento anche su accordi esistenti e verificare specifiche sui singoli prodotti consultando la sezione My Trade Assistant: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home

Informazioni su questo portale sono anche nella seguente pagina: https://www.to.camcom.it/access2markets

Nel caso del vino da esportare è consentito, secondo quanto indicato nel Regolamento UE 33/2019, riportare in etichetta diciture differenti da quelle conformi alla normativa comunitaria previa autorizzazione dello Stato membro e qualora siano previste dalla normativa del Paese terzo verso cui si esporta. In tal caso le indicazioni possono essere riportate in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell’Unione Europea.

Inoltre occorre dimostrare di essere in grado di evitare che, nella gestione dei prodotti vitivinicoli destinati alla commercializzazione verso Paesi extra UE, si possano verficare per errore immissioni sul mercato nazionale o comunitario.

Le indicazioni per l’etichettatura delle bevande spiritose prodotte nell’Unione Europea e destinate all’esportazione verso Paesi terzi sono quelle previste, con la possibilità di essere riportate in una lingua diversa da quelle ufficiali comunitarie. Fanno eccezione i termini indicati per le singole categorie e per le indicazioni geografiche registrate che non devono essere tradotti: occorre comunque verificare le disposizioni del Paese extra UE verso cui si esporta.

Anche in questo caso è necessaria una gestione dei prodotti per evitare un’erronea destinazione al mercato nazionale o comunitario.

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04/06/2021 - 16:42

Aggiornato il: 04/06/2021 - 16:42