11.2 - Etichettatura Paesi UE


All’interno dell’UE esistono indicazioni comuni per l’etichettatura in generale (Regolamento UE 1169/2011), e in particolare per vino e bevande spiritose. Ogni singolo Stato può introdurre disposizioni specifiche da seguire ma che non ostacolano la vendita delle bevande alcoliche prodotte in un altro Paese membro.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto per la quantità netta o da altre disposizioni, l’altezza del carattere utilizzato deve essere di almeno 1,2 mm (articolo 13 e Allegato IV del Regolamento UE 1169/2011).

Esiste inoltre l’obbligo di tradurre l’etichetta nella lingua dello Stato membro in cui avviene la commercializzazione: questa regola si applica per il vino obbligatoriamente solo per evidenziare la presenza di sostanze allergizzanti o che possono causare intolleranze (es. solfiti), mentre le altre informazioni possono essere riportate in una o più lingue dell’UE.

Nel caso delle bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 1,2 % vol esiste l’obbligo di riportare nel medesimo campo visivo, cioè in modo visibile ad un’occhiata senza dover ruotare o girare la confezione le seguenti informazioni

denominazione della bevanda

Per poter utilizzare correttamente una denominazione, occorre verificare se è prevista una categoria merceologica e se la bevanda alcolica rientra come caratteristiche produttive e di composizione in quanto previsto dalla specifica normativa

  

quantità netta

La quantità netta di una bevanda alcolica è espressa utilizzando come unità di volume il litro (l o L), il centilitro (cl o cL) o il millilitro (ml o mL). Al valore numerico deve fare immediatamente seguito l’unità di misura, simbolo o nome per esteso (ad es. 750 cl oppure 0,75 L).

A seconda delle modalità di presentazione/vendita si possono verificare due situazioni:
PESO NOMINALE e PESO NETTO.

Nel caso dei preimballaggi, prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità si esprime come quantità nominale. La quantità nominale è il volume indicato sull'imballaggio, corrisponde alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere (cioè quantità media che un particolare imballaggio può contenere) e tiene conto delle tolleranze, previste dalle normative vigenti.

Tabelle degli errori massimi tollerati in meno sul contenuto dei preimballaggi:

Preimballaggi Tipo CEE - la tabella è contenuta nell' Allegato I del D.M. 27/02/1979

Preimballaggi nazionali (Tipo diverso da CEE) - la tabella è contenuta nell' articolo 5  "Tolleranze" del D.P.R. del 26/05/1980 n. 391

Tutte le iscrizioni relative alla quantità devono avere dimensioni rapportate al contenuto nominale secondo la seguente tabella:

D.M. 27 febbraio 1979 – D.P.R. 391/80)

Quantità nominale (Qn) in grammi o millilitri    

Altezza minima (mm)

Fino a 50

2

Da 50 a 200

3

Da 200 a 1000

4  

Oltre 1000

6

Le suddette iscrizioni debbono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio, e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto e del titolo alcolometrico volumico effettivo.

 

 


 

titolo alcolometrico volumico effettivo

 

Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere riportato con non più di una cifra decimale.

Nell’Allegato XII del Regolamento UE 1169/2011 sono riportate le tolleranze consentite (positive o negative), che si applicano fatta salva l’incertezza di misura del metodo adottato:

Descrizione delle bevande

Tolleranza positiva o negativa

1. Birre del codice NC 2203 00 con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5% vol; bevande non frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall’uva;

0,5 % vol.  

2. Birre con contenuto alcolometrico superiore a 5,5% vol.; bevande frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall'uva, sidri, vini di rabarbaro, vini di frutta e altri prodotti fermentati simili, derivati da frutta diversa dall'uva eventualmente frizzanti o spumanti; idromele.

1 % vol.

3. Bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione;

0,5 % vol.

4. Eventuali altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume 

0,3 % vol.

Viene prevista per il vino all’articolo 44 del Regolamento UE 33/2019 una tolleranza positiva o negativa di 0,8 %vol in alcuni casi:

Vini DOP o IGP immagazzinati in bottiglie da oltre tre anni
Vini spumanti
Vini spumanti di qualità
Vini spumanti gassificati
Vini frizzanti
Vini frizzanti gassificati
Vini liquorosi
Vini di uve stramature

  
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07/06/2021 - 08:29

Aggiornato il: 07/06/2021 - 08:29

11.2.1 - Etichettatura birra


Non è prevista una norma comunitaria che regolamenti il prodotto birra.

Le indicazioni da riportare a livello nazionale sono:

  • denominazione della birra
  • titolo alcolometrico volumico effettivo
  • volume nominale
  • lotto di produzione
  • nome e indirizzo completo del responsabile delle informazioni in etichetta
  • sede dello stabilimento di produzione o confezionamento(se diverso dal responsabile informazioni)
  • eventuale presenza di allergeni o sostanze che provocano intolleranza (solfiti > 10 mg/kg)
  • ingrediente caratterizzante evidenziato. E' definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione.

L’elenco degli ingredienti in ordine di peso decrescente non è obbligatorio se il titolo alcolometrico effettivo supera 1,2 % vol, ma normalmente viene riportato. 

E’ possibile riportare la dichiarazione nutrizionale: per le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico > 1, 2 %vol occorre limitarsi al valore energetico in kJ e in kcal.

Nella legge 1354 del 1962 si precisa all’articolo 21 che può essere autorizzata la produzione di birra con caratteristiche differenti da quelle prescritte  a livello nazionale purchè sia dimostrata la destinazione all’esportazione.

 

 

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21/05/2021 - 19:33

Aggiornato il: 21/05/2021 - 19:33

11.2.2 - Etichettatura vino


Sono stabilite regole comunitarie generali  (Regolamento UE 1169/2011) e specifiche (Regolamento UE 33/2019) a cui sono state aggiunte disposizioni nazionali.

E’ obbligatorio riportare nel medesimo campo visivo:

  • Designazione della categoria (vino, vino spumante ecc.), che si può omettere nel caso di DOP o IGP
  • Per i DOP o IGP l’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” seguita dal nome della DOP o IGP, con le disposizioni previste nel disciplinare; può essere sostituita dalla menzione tradizionale, per l’Italia DOC, DOCG, IGT o non riportata in circostanze specifiche, come ad esempio per Marsala, Asti e Franciacorta
  • Titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol
  • Volume nominale
  • Paese di produzione
  • Indicazione dell’imbottigliatore e indirizzo (Comune e Paese); diventa il nome del produttore o venditore per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti aromatici
  • Indicazione importatore, se si tratta di vini importati
  • Tenore di zucchero nel caso di vini spumanti,  vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità,  vini spumanti aromatici

Sono da riportare obbligatoriamente senza vincolo di collocazione:

  • Annata di vendemmia per DOP (facoltativa per vini spumanti millesimati)
  • Presenza di allergeni o sostanze che provocano intolleranze (‘Contiene solfiti’ se superiore a 10 mg/l, ‘Contiene uova’ se utilizzato lisozima o albumina, ‘Contiene latte’ se utilizzati caseinati ecc) eventualmente accompagnata dal pittogramma specifico
  • Lotto

Rimane invece una scelta riportare le indicazioni facoltative:

  • Nome di una o più varietà di vino, assimilabili ai vini varietali per i quali in Italia sono stabilite le varietà adottabili e le modalità per l’utilizzo della dicitura.
  • Tenore in zucchero per i vini per cui non esiste già l’obbligo
  • Per DOP e IGP le menzioni tradizionali, quali ‘classico’, ‘superiore’, se previste nel disciplinare
  • Il simbolo comunitario per i prodotti DOP e IGP
  • Termini relativi a metodi di produzione
  • Per i DOP il nome di un’area, “vigna”, se autorizzata
  • Dichiarazione nutrizionale (al momento facoltativa) riportata limitatamente al valore dell’ Energia espressa in kJ e in kcal.

Per il vino biologico occorre attenersi alle disposizioni specifiche relative alle autorizzazioni, che seguono precise indicazioni da riportare con il codice attribuito all’ azienda produttrice, i riferimenti all’ ente di controllo deputato e autorizzato dal Mipaaf e la presenza del logo biologico UE.

Esistono infine indicazioni libere, che possono ad esempio riguardare la conservazione del vino, le caratteristiche organolettiche, i suggerimenti enogastronomici e la storia dell’azienda.

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03/06/2021 - 18:25

Aggiornato il: 03/06/2021 - 18:25

11.2.3 - Etichettatura bevande spiritose


Sono presenti disposizioni comunitarie a cui si accompagnano disposizioni specifiche nazionali essenzialmente legate alle Indicazioni Geografiche di alcune bevande spiritose.

Le indicazioni obbligatorie sono:

  • Denominazione della bevanda spiritosa, intesa come categoria specificata nel regolamento CE 110/2008, sostituito da maggio 2021 dal Regolamento UE 787/2019, tenendo conto eventualmente delle disposizioni relative alle indicazioni geografiche
  • Titolo alcolometrico volumico espresso in % vol
  • Volume nominale
  • Nome o ragione sociale del responsabile delle informazioni in etichetta con indirizzo completo
  • Sede dello stabilimento del produttore o dell’imbottigliatore se diversa dal responsabile
  • Sostanze allergizzanti, intese come ingrediente utilizzato. Sono specificatamente escluse dall’obbligo nel caso delle bevande spiritose: i cereali contenti glutine, il siero di latte, la frutta a guscio, qualora siano utilizzati per la produzione del distillato o dell’alcole di origine agricola. Resta invece l’obbligo di dichiarazione per l’anidride solforosa – solfiti – qualora presente in quantità superiori a 10 mg/l.
  • Ingrediente caratterizzante evidenziato. E' definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione
  • Dicitura per identificare il lotto di produzione e consentire la rintracciabilità
  • Istruzioni per l’uso se necessarie
  • Luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.
  • Elenco degli ingredienti se presenti con l’indicazione della quantità se previsto. Se la bevanda ha una gradazione alcolica superiore a 1.2 %vol e contiene acido glicirrizico o il suo sale di ammonio come tali o per aggiunta di liquirizia in concentrazione superiori a 300 mg/l, occorre far comparire la dicitura” contiene liquirizia - evitare il consumo consumo eccessivo in caso di ipertensione”.

La dichiarazione nutrizionale (al momento facoltativa) va riportata limitatamente al valore dell’ Energia espressa in kJ e in kcal.

Nel caso delle bevande spiritose vige l’obbligo di riportare in etichetta il codice accisa rilasciato alla ditta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: si tratta di disposizioni specifiche del settore di commercializzazione delle bevande alcoliche.

Da considerare che le bevande spiritose devono essere munite dei contrassegni di Stato strutturati come fascette e rilasciati dagli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

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07/06/2021 - 08:59

Aggiornato il: 07/06/2021 - 08:59