1 - Principi base per il commercio delle bevande alcoliche in Italia e all’estero


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04/10/2019 - 16:41

Aggiornato il: 04/10/2019 - 16:41

1.1 - Classificazione delle bevande alcoliche


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04/10/2019 - 16:42

Aggiornato il: 04/10/2019 - 16:42

1.1.1 - Aspetti di carattere generale


A livello mondiale, in virtù del lavoro svolto dal WCO - World Custom Organization, a partire dal 1° gennaio 1988, circa 200 Paesi utilizzano un sistema di codificazione e di designazione delle merci denominato “sistema armonizzato” (SA, in inglese: HS Codes – Harmonized System Codes). Tale sistema oggi rappresenta circa il 98% delle merci oggetto di scambio internazionale.

Esso consiste in  una raccolta sistematica, per settori merceologici, di posizioni contraddistinte da un codice numerico (codificazione) e da una relativa descrizione (designazione), nelle quali trovano collocazione le merci oggetto di scambi internazionali.

Esso è strutturato in 21 sezioni (merceologiche); ogni sezione si articola in capitoli (a due cifre), a loro volta suddivisi in voci (a quattro cifre), sottovoci, queste ultime identificate con un codice a 6 cifre (circa 5.000 posizioni).

Le 21 sezioni sono, complessivamente, suddivise in 99 capitoli (di cui, i primi 97, a contenuto definito e gli ultimi due a disposizione dei singoli Paesi).

Il Sistema Armonizzato viene periodicamente (ogni 5 anni) aggiornato dal WCO.

La versione attuale del SA è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.  La prossima edizione entrerà invece in vigore il 1° gennaio 2022.

A livello Ue, le 6 cifre del sistema armonizzato sono state integrate con altre suddivisioni (giungendo sino a codici di 10 cifre):

  • sia al fine di attribuire aliquote daziarie ai prodotti considerati;
  • sia per disporre delle informazioni necessarie alle statistiche del commercio con l’estero.

In funzione di tali ulteriori suddivisioni, si parla di:

  • Nomenclatura combinata di Bruxelles - NC: la quale si compone di circa 10.000 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico a 8 cifre (le prime 6 rappresentano i codici SA e le restanti 2 le sottovoci NC). Serve per la predisposizione: o delle dichiarazioni di esportazione; o dei modelli Intrastat (sia per le cessioni intracomunitarie di beni che per gli acquisti intracomunitari di beni);
  • Tariffa integrata comunitaria (TARIC): la quale si compone di circa 13.000 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico di 10 cifre; integrate a loro volta - in alcuni casi - da ulteriori 4 caratteri alfanumerici che costituiscono il codice addizionale (o “CADD”), che individuano in maniera più puntuale alcune tipologie particolari di prodotti oggetto di regolamentazioni comunitarie specifiche. Serve per la predisposizione delle dichiarazioni di importazione.

A livello comunitario la NC e la TARIC vengono aggiornate tutti gli anni.

Nel sito dell'Agenzia delle Dogane è riportata la Tariffa doganale d’uso integrata, la quale contiene, oltre a quelle sopra indicate, ulteriori informazioni utili per gli operatori: https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/.

 

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17/01/2022 - 13:45

Aggiornato il: 17/01/2022 - 13:45

1.1.2 - Profilo doganale


Ai fini doganali, nella banca dati AIDA - Tariffa doganale d'uso integrata, le  bevande alcoliche sono contemplate nel Capitolo 22 - Bevande, Liquidi alcolici ed aceti, articolato in voci a 4 cifre dal 2203 al 2209.

Seguono ulteriori livelli di dettaglio sino alla decima cifra.

Nel seguito ci si limita a riportare il livello di dettaglio sino alla sesta cifra del Sistema Armonizzato (SA):

Voce Descrizione
22 BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ne' di aromatizzanti; ghiaccio e neve.

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 (NOTA1).

2203

Birra di malto.

Suddivisione a 6 cifre SA: come voce a 4 cifre.

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009.

Suddivisione a 6 cifre SA:

  • 2204 10 Vini spumanti
  • 2204 21 / 29 altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):
    • 2204 21 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
    • 2204 22 in recipienti di capacità superiore a 2 litri ma uguale o inferiore a 10 litri
    • 2204 29 altri
    • 2204 30 altri mosti di uva
2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche.

Suddivisione a 6 cifre SA:

  • 2205 10 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
  • 2205 90 altri
2206

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati ne' compresi altrove.

Suddivisione a 6 cifre SA: come voce a 4 cifre.

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo.

Suddivisione a 6 cifre SA:

  • 2207 10 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.
  • 2207 20 Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione.

Suddivisione a 6 cifre SA:

  • 2208 20 Acquaviti di vino o di vinacce
  • 2208 30 Whisky
  • 2208 40 Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati
  • 2208 50 Gin ed acquavite di ginepro (genie'vre)
  • 2208 60 Vodka
  • 2208 70 Liquori
  • 2208 90 Altri
2209

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico.

Suddivisione a 6 cifre SA: come voca a 4 cifre.

NOTA  
2009

Succhi di frutta (compreso il mosto di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunte di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti.

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08/11/2019 - 11:32

Aggiornato il: 08/11/2019 - 11:32

1.1.3 - Profilo delle accise


L'articolo 3 del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA - Testo Unico Accise) afferma che la classificazione dei prodotti sottoposti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

Il decreto citato distingue tra:

  • alcole etilico (articolo 32);
  • birra (articolo 34);
  • vino (articolo 36);
  • bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (articolo 38);
  • prodotti alcolici intermedi (articolo 39).

In particolare:

Alcole etilico (articolo 32)

Per alcole etilico si intendono:

  1. tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 % in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
  2. i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22% in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
  3. le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

Rientrano in tale ambito prodotti di fonte vitivinicola, quali, ad esempio:

  • l’alcol etilico “tutto grado”;
  • le acquaviti in genere, di frutta italiana, di vino italiano ("brandy italiano") e di vinaccia  (grappa);
  • alcune tipologie di brandy (ad esempio: il cognac, l'armagnac).

Rientrano in tale ambito anche prodotti di fonte non vitivinicola, quali, ad esempio:

  • il ruhm (distillato di canna da zucchero);
  • il whisky (distillato di cereali);
  • il gin (distillato di cereali);
  • il kirsch (distillato di ciliegie nere);
  • lo slivovitz (distillato dalle prugne);
  • il calvados (distillato di sidro).

Birra (articolo 34)

Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% in volume.

Vino (articolo 36)

Si intendono per:

  1. "vino tranquillo" ("still wine")  tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti  definiti nella lettera b), aventi:
    1. un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
    2. un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15% ma non superiore al 18% in volume, purché ottenuti senza arricchimento e l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
  2. "vino spumante" ("sparkling wine") tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:
    1. sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
    2. hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

Rientra nell’ambito del vino tranquillo (vino fermo) anche il vino frizzante il quale viene ottenuto da un vino con gradazione alcolica totale maggiore di 9% vol. ed effettiva di almeno 7% vol. con una sovrappressione tra 1 e 2,5 bar.

Nella Tabella delle codifiche per i prodotti alcolici (TA20) riguardo ai vini frizzanti viene indicato lo stesso codice CPA - Categoria Prodotti Accise dei vini tranquilli codice W200, anziché quello dei vini spumanti W300.

Rientrano in tale ambito anche i vini passiti e i vini muffati (come il vino ungherese Tokaij e il vino tedesco Riesling).

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (articolo 38)

Si intendono per:

  1. "altre bevande fermentate tranquille” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 36 e i prodotti di cui ai codici NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti all’articolo 34, che abbiano:
    1. un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 10% in volume;
    2. un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcool contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;
  2. "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all’articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:
    1. essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a “forma di fungo” tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
    2. avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 13% in volume;
    3. avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcool contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

Rientrano in tale ambito prodotti, quali, ad esempio:

  • i vinelli;
  • il sidro (succo di mela fermentato).

Prodotti alcolici intermedi (articolo 39)

Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% in volume ma non al 22% in volume.
Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 38, è considerato "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all’articolo 38, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5% in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all’8,5% in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

Rientrano in tale ambito alcune tipologie di "vini speciali":

  • vini liquorosi (ad esempio: Marsala, Caluso passito liquoroso, Madeira, Porto, Sherry o Jerez o Xeres);
  • "mistelle": vini dolci prodotti senza fermentazione, aggiungendo, al mosto, acquavite di vino o alcol in quantità tale da raggiungere una gradazione alcolica effettiva tra 16 gradi e 22 gradi;
  • vini aromatizzati (ad esempio: vermouth e Barolo chinato).

 

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08/11/2019 - 11:40

Aggiornato il: 08/11/2019 - 11:40

1.2 - Nozioni base in tema di accise


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04/10/2019 - 16:45

Aggiornato il: 04/10/2019 - 16:45

1.2.1 - Aspetti di carattere generale


L'accisa ("excise duty") è un'imposta indiretta applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti (prodotti petroliferi, bevande alcoliche, tabacchi, etc.).

La normativa relativa alle accise è contenuta nel TUA - Testo Unico delle Accise, D.Lgs. n. 504/1995.

A livello comunitario, il Consiglio, a partire dal 1992, allo scopo di abolire (o attenuare) gli ostacoli che si frapponevano all'interscambio tra i Paesi membri dei prodotti sottoposti ad accisa, è intervenuto con una serie di direttive volte all'armonizzazione delle imposte in questione.

Il processo di armonizzazione ha riguardato le accise aventi ad oggetto le bevande alcoliche, gli oli minerali, i tabacchi lavorati e i prodotti energetici.

Con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche), sono state dettate le norme relative al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Tale direttiva, con effetto dal 1° aprile 2010, è stata  sostituita dalla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008.

Riguardo alle bevande alcoliche:

  • con la direttiva 92/83/CEE del 19 ottobre 1992, è stato istituito un sistema armonizzato delle accise che gravano sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto in altri prodotti;
  • con la direttiva 92/84/CEE del 19 ottobre 1992, è stato attuato il ravvicinamento delle aliquote delle accise sull'alcol, sulle bevande alcoliche, sui prodotti intermedi, sul vino, sulla birra, fissando percentuali minime di applicazione.

Mentre l’Iva viene commisurata al valore dei prodotti (imposta ad valorem), l’accisa viene applicata sulla base della quantità fisica dei prodotti (imposta specifica).

Nel caso delle altre bevande alcoliche l’imposta viene rapportata al litro anidro e cioè all’unità di volume al netto dell’acqua e cioè solo contenuto di alcole.

L’accisa concorre a formare la base imponibile dell’Iva (Corte di Cassazione, sentenza n. 24015/2018).

Le aliquote delle accise nei Paesi Ue sono disponibili sul seguente sito dell'Unione Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/index_en.htm.

Le aliquote dell'accisa italiana sull'alcole e le bevande alcoliche, a partire dal 1°gennaio 2019, sono le seguenti:

 

Prodotto Accisa
Alcol etilico (per ettolitro anidro) 1.035,52 euro
Birra (per ettolitro e per grado plato) 2,99 euro
Vino (per ettolitro)  
  - fermo (still wine) zero
  - spumante (sparkling wine) zero
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (per ettolitro)  
  - ferme (still) zero
  - spumanti (sparkling) zero
Prodotti alcolici intermedi (per ettolitro) 88,67 euro
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08/11/2019 - 11:42

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1.2.2 - Alcune definizioni


L’articolo 1 del D.Lgs n. 504/1995 delinea le seguenti definizioni:

Per prodotto sottoposto ad accisa ("excise goods") si intende il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise.

Per prodotto soggetto od assoggettato ad accisa si intende il prodotto per il quale il debito d’imposta non è stato o è stato assolto.

Per deposito fiscale ("tax warehouse") si intende l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria (si veda art. 28 del D.lgs. 504/1195).

Per depositario autorizzato ("authorized warehousekeeper") si intende il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale.

Per regime sospensivo accise ("duty suspension arrangement") si intende il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa di estinzione del debito d’imposta.

Per destinatario registrato ("registered consignee") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa da un altro Stato membro (si veda art. 8 del D.lgs. 504/1195).

Tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo.

Per speditore registrato ("registered consignor") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (si veda art. 9 del D.lgs. 504/1195).

Per sistema informatizzato si intende il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS - Excise Movement and Control System).

In base alla normativa accise, per rappresentante fiscale ("fiscal representative") si intende un soggetto con sede nel territorio dello Stato italiano designato da un venditore o un debitore di accisa ubicato in un altro Paese comunitario con il compito di garantire e assolvere il pagamento dell’accisa.

Alle definizioni di cui sopra è opportuno apportare qualche aggiunta:

Per rappresentante fiscale ("fiscal representative") si fa riferimento ad un soggetto con sede nel territorio di un determinato Paese Ue designato da un venditore o un debitore di accisa ubicato in un altro Paese comunitario con il compito di garantire e assolvere il pagamento dell’accisa.

Per deposito libero si intende un ‘impianto che, non espressamente disciplinato dal TUA (D.Lgs. n. 504/1995), presso il quale vengono ricevuti, spediti, trasformati o lavorati prodotti ad accisa assolta; per tali impianti tornano applicabili le disposizioni generali di cui all’articolo 12 e di cui all’articolo 28 del TUA.

Vino confezionato e vino sfuso

La normativa in tema di tutela agricola (articolo 2 del decreto n. 7290/2013), afferma che, a tali fini:

(…)

g) “Prodotti vitivinicoli confezionati”, prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, regolarmente etichettati e muniti di dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l’indicazione prevista dall’articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.

Si tratta della seguente indicazione:  il nome, la ragione sociale o il marchio dell’imbottigliatore, o, in alternativa, il numero di codice identificativo, denominato "codice ICRF", attribuito dall’Ispettorato centrale repressione frodi allo stabilimento di imbottigliamento.

Essa deve essere eseguita, in modo indelebile e deve essere ben visibile dall’esterno.

La normativa doganale, riguardo al vino, a partire dal 2017, distingue invece tra le seguenti voci:

  • 2204 21 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
  • 2204 22 in recipienti di capacità superiore a 2 litri ma uguale o inferiore a 10 litri
  • 2204 29 altri

In base alla suddetta classificazione, ai fini doganali, viene considerato:

  • vino confezionato, il vino in recipienti di capacità sino a 10 litri (bottiglie, fiaschi, bag in box, etc.);
  • vino sfuso: il vino in recipienti di capacità superiore ai 10 litri (damigiane, botti, etc.).

 

Territorio dello Stato e territorio Ue

Per territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione:

  • dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia;
  • e delle acque italiane del lago di Lugano da Ponte Tresa e Porto Ceresio.

A partire dal 1° gennaio 2020, in conseguenza di quanto previsto dal Regolamento Ue n. 474/2019, Campione d’Italia e le acque nazionali del lago di Lugano entrano a far parte del territorio doganale Ue, ma continuano a restare fuori dal territorio Iva e dal territorio accise.

Per territorio dell’Unione Europea, ai fini delle accise,  si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni:

  • per la Repubblica italiana: i comuni di Livigno e di Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano;
  • per la Repubblica francese: i Dipartimenti d’oltremare;
  • per la Repubblica federale di Germania: l’isola di Helgoland e il territorio di Busingen;
  • per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
  • per la Repubblica di Finlandia: le isole Aland;
  • le isole Anglo-normanne.

Le isole Azzorre e l’isola di Madera fanno parte integrante del territorio del Portogallo.

Le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

  1. del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
  2. di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;
  3. dell’isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinante al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord;
  4. della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana.

Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l’osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320 e successive modificazioni.

L'articolo 5, paragrafi 4 e 5,  della direttiva 2008/118/CE prevede che la Spagna e la Francia possono notificare alla Comunità, mediante dichiarazione, che la direttiva in questione e le altre direttive in materia di alcole e bevande alcoliche (direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE) si applicano, rispettivamente, alle isole Canarie e ai dipartimenti francesi d'oltremare, con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica dei medesimi, per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.

L'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva afferma che le disposizioni della stessa non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos.

 

TERRITORI ESCLUSI DAL TERRIORIO UNIONALE IVA E ACCISE:

Paese membro (1) Fuori del territorio doganale Ue (2) Entro territorio doganale - non applicazione normativa Iva - accise armonizzata (3)
Danimarca Isole Faroer, Groenlandia  
Paesi Bassi Aruba e Antille Olandesi  
Spagna Ceuta e Melilla Isole Canarie
Italia Livigno Campione d'Italia, acque italiane del Lago di Lugano racchiuse tra la sponda e il confino politico della zona situata tra Ponte Tresa e Porto Ceresio
Francia TOM - Territori d’Oltre Mare: Saint Pierre et Michelon,
Nuova Caledonia, Polinesia francese, Isole Wallis e Futura, Territori australi e antartici francesi;
DOM - Dipartimenti d'Oltre Mare: Guadalupa, Guaiana, Martinica, Mayotte e Riunione.
Germania Isole di Helgoland e Territorio di Büsingen  
Regno Unito Gibilterra, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena, Ascensione, Tristan de Cunha, Territorio Antartico Britannico, Territorio Britannico dell'Oceano Indiano, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche Isole Anglo Normanne
Grecia   Monte Athos
Finlandia   Isole Aland

 

NOTE ALLA TABELLA

  1. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione: "Territorial status of EU countries and certain territories", riportato sul sito dell’Unione Europea: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/territorial-status-eu-countries-certain-territories_en;
  2. Territori che fanno parte del territorio politico degli Stati membri (o che sono collegati da un nesso di dipendenza agli stessi), ma che sono esclusi dal territorio doganale unionale; gli scambi di merci tra questi territori e il restante territorio unionale comportano formalità di esportazione e di importazione così come previsto con i Paesi terzi. La gran parte dei luoghi elencati rientra nell'ambito dei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM), che costituiscono dipendenze di quattro Paesi membri (Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito). Riguardo a tali Paesi, da parte dell'Unione Europea, è previsto un regime agevolativo di carattere  unilaterale; i prodotti originari dei PTOM importati nella Ue, infatti, non vengono assoggettati a dazi all'importazione né a restrizioni quantitative. Riguardo a tali prodotti sono inoltre previste regole di origine particolarmente favorevoli. Un particolare regime daziario preferenziale è altresì riconosciuto ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.
  3. Paesi che fanno parte del territorio politico e doganale degli Stati membri o che comunque applicano le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci, ma che non applicano il regime armonizzato in materia di Iva e accise; i loro scambi di merci con il restante territorio dei Paese membri comportano l'espletamento di formalità doganali. Per quanto riguarda gli scambi di beni: continuano ad essere eseguite operazioni doganali. In bolletta doganale (casella n. 1 del DAU), anziché indicare i codici IM o EX, si andrà a indicare il codice CO.  In base al Regolamento Ue n. 341/2016, tale codice si applica: "Per le merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio nelle quali dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano".

 

ALTRI PAESI E TERRITORI:

Altri Paesi e territori Caratteristiche

Principato di Monaco

Si intende compreso nel territorio della Repubblica francese

Isola di Man

Si intende compreso nel territorio del Regno Unito

Zona di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia

Si intendono comprese nel territorio della Repubblica di Cipro

Zona nord orientale di Cipro ("Zona Turca")

Si intende posta fuori dal territorio comunitario (Circolare n. 39/2004). Si tratta del territorio della Repubblica Turca di Cipro del Nord, con capitale Nicosia Nord, repubblica autoproclamata ma non riconosciuta dalla comunità internazionale.

Repubblica di San Marino

In data il 27 novembre 1992 ha stipulato un accordo di Unione doganale con la Comunità europea.
Ai fini accise, i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione della RSM sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia,
Ai fini Iva, si tratta di un Paese terzo.

Stato della Città del Vaticano

Lo Stato della Città del Vaticano è sorto con il Trattato Lateranense, stipulato tra la Santa Sede e l’Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato il 7 giugno 1929.
Non fa parte del territorio doganale Ue.
In data 30 giugno 1930 è stata stipulata una convenzione doganale tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano, riconosciuta dall’articolo 2 del Regolamento Ue n. 2913/1992.
Ai fini Iva, si tratta di un Paese terzo.

Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal)

Si tratta di territori austriaci situati in Germania.
Ai fini accise, i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione dei territori in questione sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.
Ai fini Iva, viene applicata l'Iva austriaca, con utilizzo di un'aliquota (ridotta) coincidente con l'aliquota ordinaria tedesca (19%).
IBFD afferma che: "7.1.4. Customs exclusion zones
Supplies of goods and/or services and self-supplies effected in the customs exclusion zones of the local communities, Jungholz and Mittelberg, by an entrepreneur having his place of residence, seat, place of abode and/or permanent business establishment in these communities are taxed at the reduced standard rate of 19% pursuant to Sec. 10(4) of the VATA. It is the intention of Sec. 10(4) of the VATA to avoid distortion of competition for such entrepreneurs in respect of German VAT rates".

 

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08/11/2019 - 11:54

Aggiornato il: 08/11/2019 - 11:54

1.2.3 - Licenza di esercizio


Le attività di fabbricazione, lavorazione e detenzione di prodotti in regime sospensivo di accisa devono essere eseguite in regime di deposito fiscale. Sono esclusi da tale obbligo i piccoli produttori di vino.

L’istituzione del deposito fiscale è autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed è subordinata al rilascio di un’apposita licenza fiscale di esercizio; in tale ambito a ciascun deposito fiscale viene attribuito uno specifico codice identificativo denominato "codice di accisa".

Anche le attività di commercializzazione e deposito ad accisa assolta, comportano l’obbligo di richiesta di specifica licenza fiscale di esercizio.

La procedura per il rilascio della licenza fiscale di esercizio è la seguente:

  1. denuncia dell’attività all’Ufficio delle Dogane competente per territorio;
  2. verifica da parte dell’Ufficio delle Dogane, al fine di controllare l’idoneità dell’impianto;
  3. suggellamento, ove previsto, delle parti di impianto rilevanti ai fini delle operazioni di controllo della produzione e dei prodotti custoditi in regime sospensivo accisa;
  4. tenuta delle scritture contabili;
  5. ogni ulteriore adempimento specifico per la tipologia dell’impianto (opificio di produzione o deposito).

In caso di esito positivo della verifica, a seguito di presentazione di apposita istanza in bollo e versamento del diritto annuale di licenza alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, l’Ufficio delle Dogane competente per territorio, rilascia la licenza fiscale di esercizio.

La licenza fiscale di esercizio ha durata illimitata ed è soggetta al pagamento di un diritto annuale di licenza, da versarsi nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
L’importo del diritto annuale è pari a:

  • 103,29 euro per gli impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, nonché per i depositi commerciali in regime sospensivo;
  • 258,23 euro per gli impianti di lavorazione, trattamento e condizionamento di altre bevande alcoliche;
  • 51,65 euro per gli impianti di produzione su base forfetaria.

L’articolo 13 bis del Dl n. 34/2019 ("decreto crescita"), convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, ha reintrodotto la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate.

La legge n 124/2017 aveva infatti escluso l'adempimento, in un'ottica di semplificazione, per gli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i rifugi alpini, le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati.

L'agenzia delle Dogane aveva successivamente chiarito che l'esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre (Nota RU 113015 del 9 ottobre 2017 dell'Agenzia delle Dogane).

L'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e di licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi.

L'obbligo di denuncia fiscale è stato dunque reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell'esonero a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della predetta legge.

 

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08/11/2019 - 11:56

Aggiornato il: 08/11/2019 - 11:56

1.2.4 - Codice d’accisa e codice ditta


In ambito comunitario, i soggetti che fabbricano, trasformano, detengono, ricevono o spediscono prodotti sottoposti ad accisa devono essere dotati di un codice (codice di accisa - "excise number"). Sono esclusi da tale obbligo i piccoli produttori di vino.

Il codice di accisa è un codice alfanumerico di 13 caratteri. Esso viene attribuito a ciascun deposito fiscale.

Nel nostro Paese, riguardo al codice d’accisa:

  • I primi quattro caratteri sono composti dal codice ISO dell'Italia (IT) seguito da due zeri;
  • Il quinto e il sesto carattere identificano la provincia in cui ha sede il deposito fiscale;
  • Il settimo carattere identifica il settore impositivo: A - Alcol e bevande alcoliche; O - Oli minerali; R - Rappresentanti fiscali; T - Tabacchi; V - solo Vino;
  • I successivi cinque caratteri numerici identificano il numero progressivo assegnato al deposito fiscale nell'ambito di ciascuna provincia;
  • L'ultimo carattere è un carattere di controllo, calcolato con un algoritmo sulla base dei precedenti otto caratteri.

Nel nostro Paese la licenza per l’esercizio del deposito fiscale assume come numero il codice d’accisa.

In altri Paesi Ue (ad esempio: Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Malta, Olanda, Polonia, Regno Unito), gli operatori possiedono due codici: uno relativo alla licenza di esercizio e uno relativo al deposito fiscale (tax warehouse).

Tale codice viene rilasciato dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente ai seguenti operatori che movimentano prodotti ad accisa sospesa:

  • Depositi fiscali
  • Destinatari registrati
  • Speditori autorizzati

Il codice di accisa può essere controllato recandosi agli Uffici dell'Agenzia delle dogane o mediante accesso al sito SEED (System for Exchange of Excise Data - Sistema di scambio di dati sulle accise): https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=it&ContextPath=.

Il "codice ditta" viene rilasciato agli operatori che movimentano prodotti ad accisa assolta; tale codice presenta la stessa struttura del codice d’accisa.

Riguardo al settimo carattere (settore impositivo), nell’ambito degli alcoli sono previsti i carattere M per la vendita di prodotti alcolici e il carattere X per l’alcole.

 

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08/11/2019 - 11:58

Aggiornato il: 08/11/2019 - 11:58

1.2.5 - Esigibilità e pagamento delle accise


In base all’articolo 2 del TUA, l’accisa è esigibile all’atto dell’immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato ("Fatto generatore dell’imposta").

Si considera immissione in consumo anche l’ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono d’imposta (articolo 4 del TUA).

Il depositario autorizzato, come regola generale, deve versare l’accisa entro il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.

Il versamento dell’accisa può essere eseguito direttamente in Tesoreria o tramite conto corrente postale oppure utilizzando il modello di versamento unificato "F24 Accise", con la possibilità di compensare l’importo delle accise da versare con eventuali crediti tributari.

E’ tuttavia prevista una deroga, per i prodotti immessi in consumo nel mese di luglio e di dicembre:

  • Per i prodotti immessi in consumo nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto.
  • Per i prodotti immessi in consumo nel mese di dicembre, occorre distinguere tra:
    • I prodotti immessi in consumo dal 1° al 15 dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato alle scadenze previste da un apposito decreto annualmente emanato dal MEF. Per esempio, il decreto MEF del 6 dicembre 2018, ha previsto (come già stabilito per gli anni precedenti) che il pagamento deve essere eseguito:
      • Entro il 18 dicembre, se eseguito a mezzo del Modello F24 / Accise, senza possibilità di compensare eventuali crediti;
      • Entro il 27 dicembre, se eseguito direttamente in Tesoreria e tramite conto corrente postale intestato alla stessa Tesoreria
    • I prodotti immessi in consumo dal 16 al 31 dicembre, il versamento deve essere eseguito alla scadenza ordinaria e con le modalità ordinarie.

Il destinatario registrato, invece, deve versare l’accisa entro il giorno lavorativo successivo a quello di immissione in consumo.

NB: I versamenti che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

 

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08/11/2019 - 12:00

Aggiornato il: 08/11/2019 - 12:00

1.2.6 - Cauzioni


Il regime sospensivo consente ai soggetti autorizzati di operare con prodotti che non sono ancora stati sottoposti ad imposta (in sospensione di imposta).

Tale regime, tuttavia, al fine di tutelare gli interessi dell’Erario (garanzia dell’accisa sospesa), comporta  l’obbligo di prestare idonee cauzioni.

Sono esclusi da tale obbligo i piccoli produttori di vino.

Il D.Lgs. n. 504/1995 riguardo ai prodotti alcolici prevede le seguenti cauzioni:

  • deposito (articolo 5);
  • circolazione (articolo 6);
  • contrassegni fiscali (articolo 13).

Cauzione per il deposito

L’articolo 5, comma 3, afferma che:

"3. Il depositario é obbligato: a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca; (...)”.

Al momento, essendo l’accisa pari a zero, la cauzione per il deposito NON è prevista per il vino.

Per gli altri prodotti la cauzione è applicabile secondo l’aliquota prevista nella seguente tabella.

TIPO DI IMPIANTO CAUZIONE

Stabilimenti di produzione (distillerie), opifici di rettificazione

1%

Stabilimenti di produzione di prodotti alcolici intermedi

1%

Fabbriche di birra e annessi opifici di condizionamento

1%

Cantine e stabilimenti di produzione di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

1%

Opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcol etilico

1%

Magazzini di invecchiamento degli spiriti

1%

Fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 hl

1%

Tutti gli altri impanti e magazzini (1)

10%

Prodotti condizionati muniti di contrassegno di Stato custoditi nei magazzini e depositi di cui ai punti precedenti

100%

Nota (1): Tra gli altri impianti si comprendono:

  • i depositi doganali di proprietà privata a regime di deposito fiscale;
  • i magazzini distaccati di fabbrica di spiriti;
  • i magazzini dei commercianti all’ingrosso di prodotti sfusi e condizionati senza contrassegni di Stato;
  • i magazzini e i depositi, di cui ai punti precedenti, ove sono custoditi prodotti condizionati muniti di contrassegni di Stato.

Sull’argomento si segnala la Risoluzione n. 1 - Agenzia Dogane e Monopoli 10 maggio 2019.

Cauzione per la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa

L’articolo 6, comma, afferma che:

"4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato é tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando é data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunità,... L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse".

La cauzione deve essere fornita nelle seguenti misure:

  •  circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa: 10% dell'imposta nazionale gravante, o, se l'aliquota è zero,  dell'imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione (Decreto del Ministero delle Finanze 13 gennaio 1994);
  •  trasferimenti a destinatari registrati (italiani): 100% dell'imposta nazionale gravante;
  •  trasferimenti, in regime sospensivo di prodotti alcolici contrassegnati (articolo 23 del Decreto del Ministero delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210): 100% dell'imposta nazionale gravante.

E' disposto lo svincolo della cauzione:

  • quando e' data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario; tale circostanza:
    •  nel caso di circolazione nazionale é attestata dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Agenzia delle dogane mediante il sistema informatizzato e da quest'ultima validata;
    •  nel caso di circolazione comunitaria è attestata dalla conferma del buon esito dell'operazione comunicata dall'Agenzia delle dogane in base alla nota di ricevimento trasmessa alla stessa dalla competente Autorità del Paese di arrivo; in assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conferma può essere data, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione;
  • per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità, come attestata dalla conferma del buon esito dell'operazione comunicata dall'Agenzia delle dogane in base alla nota di esportazione trasmessa dall'Ufficio doganale di esportazione preso atto del risultato di uscita inviato dall'Ufficio doganale di uscita; in assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conferma può essere data, in casi eccezionali, dall'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del  risultato di uscita trasmesso dall'Autorità competente dello Stato membro in cui é situato l'Ufficio doganale di uscita.

Contrassegni fiscali

L’articolo 13, commi 5 e 6, afferma che:

"5. Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. (...) 6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata".

 

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08/11/2019 - 12:07

Aggiornato il: 08/11/2019 - 12:07

1.2.7 - Contrassegni di Stato


Alcuni prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali.

Al riguardo, la Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 6 luglio 2004 n. 36/D, afferma che:

"... sono assoggettati al contrassegno di Stato i prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al Regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 e successive modificazioni, vigente alla data dell’1.1.2002, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, nonché la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto. Tale obbligo si applica limitatamente ai prodotti destinati alla vendita al consumatore e sottoposti al pagamento dell’accisa sull’alcole etilico o di quella sui prodotti alcolici intermedi. Il contrassegno è applicato ai recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del contrassegno previsti dal presente regolamento".

I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministero delle finanze.

In Italia, i contrassegni di Stato sono attualmente previsti per i seguenti prodotti:

  • Grappe;
  • Vini aromatizzati - vermouth;
  • Vini liquorosi;
  • Acquavite di canna / cereali / frutta / agave;
  • Spiriti (liquori);
  • Alcole puro;
  • Distillato di vino.

Ivi comprese:

  • le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione;
  • la frutta sotto spirito;
  • gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto.

I contrassegni di Stato sono strutturati in forma di fascetta e sono forniti agli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L'articolo 3 del Decreto ministeriale n. 322/2003 prevede quattro tipologie di contrassegni da applicare ai citati prodotti:

  1. contrassegno per i prodotti alcolici sottoposti all’accisa sull’alcole etilico;     
  2. contrassegno per i prodotti alcolici, diversi da quelli di cui alla lettera c), sottoposti all'accisa sull'alcole etilico;     
  3. contrassegno per le bevande alcoliche, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione e la frutta sotto spirito, sottoposte all'accisa sull'alcole etilico;     
  4. contrassegno per le bevande alcoliche sottoposte all’accisa sui prodotti intermedi.

I contrassegni di Stato in argomento non devono essere confusi con quelli previsti per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, come previsti dai decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.

 

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08/11/2019 - 12:09

Aggiornato il: 08/11/2019 - 12:09

1.2.8 - Birrifici e micro-birrifici


La birra è un prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, orzo, frumento o loro miscele, acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.

La birra è allocata nella voce doganale 2203; rientrano nell’ambito della birra anche i prodotti contenenti una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui alla voce doganale 2206.

In entrambi i casi essa deve avere un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% in volume.

Riguardo alle imprese che producono birra, occorre distinguere tra:

  • birrifici che non si avvalgono delle disposizioni agevolative in tema di "micro-birrifici": come altri depositi fiscali;
  • birrifici che si avvalgono di tali disposizioni agevolative ("micro-birrifici" artigianali indipendenti):  questo regime è previsto per i soggetti con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; sono dotati di codice di accisa.

A partire dal 1° luglio 2019, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto MEF del 4 giugno 2019, commentato dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 4, prot. 57561 del 28 giugno 2019, è stato ridefinito l’assetto del deposito fiscale di tali soggetti, introducendo nuove modalità di accertamento e di contabilizzazione della birra prodotta, con differimento del pagamento dell’accisa, dalla fase di produzione del mosto alla fase di condizionamento del prodotto o, addirittura, di immissione in consumo dello stesso.

Il decreto sopra citato prevede, la possibilità di scegliere tra 2 diversi assetti del deposito cui corrispondono differenti modalità di accertamento dell’accisa e di tenuta della contabilità del deposito:

Micro-birrificio con giacenze in sospensione di accisa

In tal caso il birrificio:

  • detiene in deposito birra condizionata ad accisa sospesa;
  • corrisponde l’accisa al momento dell’immissione in consumo dei prodotti confezionati;
  • per la circolazione dei prodotti sul territorio nazionale emette la bolla di accompagnamento XAB (da deposito fiscale a depositi liberi - Circolare n. 4/D del 14 aprile 2014), mentre per i prodotti spediti all’estero viene emesso l’e-AD, nei confronti di codice d’accisa di altro Paese Ue (nel caso di spedizione in altro Paese Ue) o sull’Ufficio doganale di uscita (nel caso di spedizione in Paese extra Ue);
  • deve tenere un Registro della birra confezionata in sospensione di accisa (con carico dei prodotti confezionali e scarico per i prodotti immessi in consumo).

Micro-birrificio SENZA giacenze in sospensione di accisa

In tal caso il birrificio:

  • detiene in deposito birra condizionata ad accisa assolta;
  • corrisponde l’accisa al momento del condizionamento dei prodotti;
  • per la circolazione dei prodotti sul territorio nazionale emette la bolla di accompagnamento XAB (da deposito fiscale a depositi liberi – Circolare n. 4/D del 14 aprile 2014), mentre per i prodotti spediti all’estero viene emesso il DAS, nei confronti di codice d’accisa di altro Paese Ue (nel caso di spedizione in altro Paese Ue) o sull’Ufficio doganale di uscita (nel caso di spedizione in Paese extra Ue);
  • deve tenere un Registro della birra confezionata NON in sospensione di accisa (con carico e scarico dei prodotti confezionati);
  • sono previste semplificazioni per i micro-birrifici con produzione annua non superiore a 3.000 hl.

A partire dal 1° luglio 2019, per tutti i micro birrifici artigianali indipendenti con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, è entrata in vigore la riduzione dell’aliquota di accisa nella misura del 40%.

Dal 20 maggio 2019 ha preso il via la fase sperimentale della Telematizzazione del DAS, secondo le linee di intervento contenute nella Nota n. 46242/RU del 17 aprile 2019.

Una volta valutati gli esiti della sperimentazione che in questa prima fase riguarda, senza validità ai fini fiscali, solo la circolazione dei  prodotti energetici in ambito nazionale, dal 16 ottobre 2019, si procederà all’estensione agli altri prodotti, salvo proroghe.

Il nuovo obbligo coinvolgerà gradualmente tutti gli operatori che già oggi, emettono o ricevono il documento il DAS in formato cartaceo per la movimentazione dei prodotti in regime di accisa assolta.

 

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08/11/2019 - 12:13

Aggiornato il: 08/11/2019 - 12:13

1.2.9 - Piccoli produttori di vino


L’articolo 37 del D.Lgs. 504/1995 afferma che:

Disposizioni particolari per il vino

1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli Uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola (...)".

L’affermazione "ottenuta nell’azienda agricola" deve essere letta alla luce del requisito della prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Al riguardo, ad esempio, l’articolo 1-bis del Dl n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, in riferimento al registro telematico di cantina, ma da intendersi come un principio avente validità generale, stabilisce che sono previste semplificazioni "... per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri  di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale".

Per il calcolo del quantitativo medio occorre basarsi sui dati comunicati al MIPAAF.

Fino al permanere dell’aliquota zero sul vino il piccolo produttore:

  • è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione;
  • per i trasferimenti intracomunitari si limita ad emettere il modello MVV.

Il modello MVV disponibile sul sito dell’Unione Europea: https://ec.europa.eu/agriculture/wine/model-forms_fr.

Riguardo al secondo punto si osserva che non in tutti i Paesi Ue è previsto il regime del piccolo produttore di vino.

Tali Paesi hanno tuttavia l’obbligo di consentire agli operatori economici locali il ricevimento del prodotto con semplice MVV (nel caso di vino spedito da soggetto che operi nel regime di piccolo produttore di vino).

Restano ferme le altre incombenze stabilite dalla normativa fiscale e da quella di tutela agricola:

  • obbligo di informare l’Ufficio delle Dogane competente per territorio riguardo all’invio di vino in altri Paesi Ue; tale obbligo viene assolto presentando a tale Ufficio, entro il quinto giorno di ciascun mese, un riepilogo delle spedizioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (art.8 DM 153/2001)
  • obbligo di tenere un apposito registro di carico / scarico (Registro di cantina telematico);
  • obbligo di emissione del documento di accompagnamento;
  • obbligo di sottoporsi a controllo (prescritto dal Regolamento CEE n. 2238/1993 del 26 luglio 1993).

Il piccolo produttore di vino può produrre vini tranquilli, vini frizzanti e vini spumanti.

Non è invece abilitato a produrre vini liquorosi o vini aromatizzati; i vini in questione rientrano nell’ambito dei prodotti intermedi; la loro produzione, come espressamente previsto dall’articolo 28 , comma 1, lettera b), n. 1 del TUA, richiede impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

Nelle FAQ GAMM@ delle Dogane francesi (aggiornate alla data dell’11 giugno 2015), sono specificate le casistiche collegate al riconoscimento del piccolo produttore di vino negli stati membri UE (si veda la FAQ 31- Cas des petits producteurs de vins situés dans d'autres États membres): https://www.douane.gouv.fr/GammaFormation/res/gamma_faq_vfV5.pdf.

Riconoscimento della figura del piccolo produttore:

PAESE SIGLA RICONOSCIMENTO
Austria AT SI
Belgio BE SI
Bulgaria BG SI
Repubblica Ceca CZ SI
Cipro CY SI
Croazia HR NO
Danimarca DK NO
Estonia EE NO
Finlandia FI NO
Francia FR NO
Germania DE SI
Grecia EL SI
Irlanda IE NO
Italia IT SI
Lettonia LV NO
Lituania LT NO
Lussemburgo LU SI
Malta MT SI
Paesi Bassi NL NO
Polonia PL SI
Portogallo PT SI
Regno Unito GB SI
Romania RO SI
Slovacchia SK SI
Slovenia SI NO
Spagna ES NO
Svezia SE NO
Ungheria HU NO

 

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08/11/2019 - 12:17

Aggiornato il: 08/11/2019 - 12:17

1.2.10 - Deposito fiscale accise e deposito Iva


Il deposito Iva (disciplinato dall’articolo 50-bis del Dl n. 331/1993) può costituire un utile strumento operativo anche nel settore delle bevande alcoliche.

Nel caso in cui si intendesse utilizzare il deposito fiscale anche come deposito Iva, si dovrebbe inviare una specifica comunicazione al competente Ufficio delle Dogane.

L’utilità del deposito fiscale funzionante anche come deposito Iva, si rivela particolarmente interessante, ad esempio, nel caso di acquisto di bevande alcoliche in Paese extra Ue, con loro immissione in libera pratica alla frontiera italiana, con pagamento dell’eventuale dazio ma non dell’accisa e dell’Iva, con introduzione delle bevande nel deposito fiscale – Iva; accisa e Iva saranno assolte nel momento di immissione in consumo delle bevande alcoliche:

  • riguardo all’accisa: con suo pagamento effettivo;
  • riguardo all’Iva: senza pagamento effettivo, con applicazione della procedura di reverse charge.

Altrettanto utile si rivela l’intervento di un operatore logistico dotato di deposito fiscale funzionante anche come deposito Iva nel caso di operatore economico estero (Ue o extra Ue), non identificato ai fini Iva in Italia, che acquista bevande alcoliche in Italia, mantenendole in deposito in Italia, con vendite successive nei confronti di clienti italiani o esteri e con invio delle stesse alle destinazioni pattuite (Italia o estero).

In tale evenienza il produttore italiano è abilitato a cedere i prodotti in regime sospensivo accise al cliente italiano o estero con invio al deposito fiscale – Iva designato dal cliente e con emissione di fattura senza applicazione dell’Iva, per operazione non soggetta, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettera c), del Dl n. 331/1993.

L’operatore economico estero potrà poi cedere e inviare le bevande alcoliche:

  • a clienti italiani: in tale evenienza il soggetto estero cede le stesse giacenti in deposito fiscale – Iva; il cliente italiano subentra nella posizione di depositante e svolge la procedura di reverse charge, per operazione non soggetta, articolo 50-bis, comma 4, lettera e), del Dl n. 331/1993; se il cliente italiano provvede poi a estrarre le bevande alcoliche dal deposito fiscale – Iva, mettendole in consumo in Italia, in tale evenienza, il gestore del deposito assolve l’accisa, mentre il soggetto estrattore deve fornire al gestore del deposito i mezzi finanziari per pagare l’Iva o deve presentare dichiarazione d’intento nei confronti del gestore (Risoluzione del 20/03/2017 n. 35);
  • a clienti di altro Paese Ue: in tale evenienza, l’operatore economico estero, per effettuare tale operazione si avvale della partita Iva globale del gestore del deposito Iva;
  • a clienti di Paese extra Ue: in tale evenienza l’operazione di esportazione viene curata dal gestore del deposito Iva.

 

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08/11/2019 - 12:18

Aggiornato il: 08/11/2019 - 12:18

1.2.11 - Trattamento daziario e fiscale nel Paese extra Ue di destinazione


Volendo conoscere qual é il trattamento daziario delle merci di origine comunitaria nei Paesi extra Ue nei quali le medesime vengono esportate, nonché la documentazione necessaria per consentirne lo sdoganamento, è possibile accedere alla banca dati comunitaria "Market Access Database", all'indirizzo: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm.

Al riguardo, una volta raggiunto il sito, occorre operare come segue:

  • cliccare su Tariff and Rules of origin;
  • inserire il Paese  e il codice doganale doganale della merce (prime 4-6 cifre); come sopra affermato le prime 6 cifre della voce doganale sono comuni a tutti i Paesi che hanno adottato il sistema armonizzato di classificazione e di denominazione delle merci; le ulteriori cifre, costituiscono aggiunte attuate dal Paese di destinazione della merce  (le quali, di conseguenza, normalmente, non coincidono con la codifica Ue);
  • cliccare sul codice numerico (di colore blu) al fine di individuare gli eventuali ulteriori tributi che gravano sulla merce all’atto dell’importazione.

Al fine di individuare le formalità doganali in arrivo cliccare su "Procedures and Formalities" (e sulle singole righe di dettaglio).

Utili informazioni di carattere commerciale possono essere individuate cliccando su "Statistics".

Analitiche informazioni concernenti i documenti necessari per l’esportazione  di vino in determinati Paesi esteri, sono contenute nella pubblicazione "Guida Export Vino 2019" dell’Agenzia ICE.

Riguardo alla birra si segnala la pubblicazione di AssoBirra "Birra italiana - Guida Export 2017".

 

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08/11/2019 - 12:20

Aggiornato il: 08/11/2019 - 12:20

1.3 - Circolazione del vino, della birra e delle altre bevande alcoliche


Riguardo ai prodotti vitivinicoli esistono due diverse regolamentazioni:
1. la regolamentazione fiscale di competenza dell'Agenzia delle Dogane tesa ad assicurare i controlli sul prodotto ai fini dell'esatto accertamento del tributo;
2. la regolamentazione agricola di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Repressione Frodi, diretta a consentire  la verifica dell'origine, qualità e genuinità delle merci oggetto di produzione e spedizione.
Occorre distinguere tra:
• circolazione di prodotti in regime sospensivo;
• circolazione di prodotti ad accisa assolta.

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08/10/2019 - 08:40

Aggiornato il: 08/10/2019 - 08:40

1.3.1 - Circolazione di prodotti in regime sospensivo


In base all'articolo 6 del D.Lgs. 504/1995, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo,  nello Stato e nel territorio dell’Unione europea, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un Paese o un territorio terzo, può avvenire:
a) per i prodotti provenienti da deposito fiscale:
• verso un altro deposito fiscale;
• verso un destinatario registrato;
• verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità, in quanto destinati ad essere esportati;
• verso i soggetti esenti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 (Organizzazioni internazionali riconosciute, forze armate, etc.).
b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo inizia:
• nelle ipotesi di cui alla lettera a): nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione;
• nelle ipotesi di cui alla lettera b): all'atto della loro immissione in libera pratica.

Il depositario autorizzato mittente (e/o altri soggetti) è tenuto a fornire garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti stessi. La stessa regola vale per lo speditore registrato.

La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve avere luogo con un documento amministrativo elettronico (DAA telematico e-AD), emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore.
I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo (ARC). Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.
I piccoli produttori di vino, come già in precedenza affermato, non sono tenuti ad emettere il DAA telematico (come, in precedenza, non erano tenuti ad emettere il DAA cartaceo).

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo termina:
• nel caso di circolazione nazionale o comunitaria: nel momento in cui gli stessi sono presi in consegna dal destinatario;
• nel caso di prodotti destinati ad essere esportati: nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell’Unione europea.

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08/10/2019 - 08:43

Aggiornato il: 08/10/2019 - 08:43

1.3.2 - Circolazione di prodotti ad accisa assolta


La circolazione nazionale e comunitaria dei prodotti assoggettati ad accisa (prodotti ad accisa assolta), viene eseguita sotto la scorta del DAS - Documento di Accompagnamento Semplificato.

Non è tuttavia obbligatoria l'emissione del DAS per la circolazione nazionale dei seguenti prodotti alcolici ad accisa assolta:
• alcole e bevande alcoliche confezionati in recipienti di qualsiasi quantità, purché muniti di contrassegni di Stato;
• birra e vino;
• bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra qualora non destinate a distillerie;
• vini aromatizzati, liquori ed acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, contenuti in recipienti della quantità non superiore a 10 centilitri, aventi contenuto alcolometrico non superiore all'11% in volume;
• vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.

Per i suddetti prodotti alcolici (esclusi dall'obbligo del DAS, relativamente alla loro circolazione nazionale), fatta eccezione:
• per il vino, relativamente al quale si applicano le norme in materia di tutela agricola;
• dei prodotti contrassegnati e di quelli destinati ad usi esenti, i quali circolano con la scorta del documento commerciale previsto dall'articolo 21, comma 4 del Dpr n. 633/1972 (e cioè, con il DDT- Documento Di Trasporto).
resta fermo l'obbligo di emissione della "bolla di accompagnamento dei beni viaggianti" di cui al Dpr n. 627/1978 (e cioè della BAM /X-AB).

Riguardo alla birra, l’Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 4/D del 15 aprile 2014, ha precisato che:
“… l’emissione della BAM permane dovuta da parte del depositario autorizzato, così come da parte dei destinatari registrati, al momento dell’estrazione dall’impianto, collocato a monte della rete di distribuzione, di birra che viene immessa in consumo. Il medesimo obbligo non si rende applicabile invece, in virtù dell’art. 34, comma 43, del D.L. n. 179/2012 di cui in premessa, per i successivi trasferimenti dai depositi di birra assoggettata ad accisa agli esercizi di vendita”.

Tornando al DAS, tale documento, sino al 31 dicembre 2019, viene emesso in forma cartacea ( come da Determinazione Direttoriale n. 39996/RU del 18/12/2017).
Dal 1° gennaio 2020 (salvo ulteriori proroghe) il DAS dovrà essere emesso con modalità telematiche.
Esso deve essere emesso:
• nei confronti di un soggetto dotato di codice d’accisa (deposito fiscale o destinatario registrato ordinario o occasionale)
• verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità, in quanto destinati ad essere esportati;
• verso i soggetti esenti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 (Organizzazioni internazionali riconosciute, forze armate, etc.).

La compilazione del DAS cartaceo può avvenire utilizzando, alternativamente:
• modelli conformi a quello allegato al Regolamento CEE n. 3649/1992 (DAS di tipo amministrativo);
• documenti commerciali redatti su un modello diverso dal precedente, purché contenenti le medesime informazioni del DAS amministrativo (DAS di tipo commerciale).

Il DAS si compone di tre esemplari:

  • il primo viene conservato dallo speditore;
  • il secondo e il terzo scortano la merce e di questi:
    • uno viene custodito dal destinatario a corredo della propria contabilità:
    • l'altro viene restituito al mittente ai fini dell'appuramento, nei casi in cui tale procedura sia prevista e, cioè quando i prodotti siano inviati ad un operatore localizzato in altro Paese membro e si renda quindi possibile chiedere il rimborso dell'accisa nazionale assolta,

Nel caso di cessione di prodotti ad accisa assolta, con invio degli stessi in altro Paese Ue, da parte di supermercati, enoteche, etc., occorre distinguere tra due diverse situazioni:

SPEDIZIONE OCCASIONALE
In tal caso lo speditore:
• deve essere in possesso della licenza di vendita di prodotti alcolici di cui all’articolo 63, comma 2, lettera a), del TUA;
• deve presentare specifica richiesta di emissione del DAS al competente Ufficio delle Dogane;
• deve presentare il DAS compilato al competente Ufficio delle Dogane;
• deve prestare cauzione di ammontare pari al 100% dell’accisa gravante nel Paese di destino.
    
SPEDIZIONE RICORRENTE
In tal caso lo speditore:
• deve essere in possesso della licenza di vendita di prodotti alcolici di cui all’articolo 63, comma 2, lettera a), del TUA;
• deve presentare specifica richiesta di autorizzazione al competente Ufficio delle Dogane di emissione del DAS, in modo ricorrente;
• deve tenere un apposito registro, vidimato dal competente Ufficio delle Dogane,  con riporto degli estremi del DAS relativo alla partita movimentata;
• deve prestare cauzione di ammontare pari al 100% dell’accisa gravante nel Paese di destino.      

Sintesi operativa – circolazione prodotti confezionati e prodotti sfusi

PRODOTTI CONFEZIONATI

Circolazione nazionale

  • Vino: DDT/Fattura accompagnatoria / MVV, così come previsto dal DM n. 7490/2013 e successive modifiche;
  • Birra (ad accisa assolta):
    • Da deposito fiscale a deposito libero: XAB
    • Movimentazioni successive: DDT, fattura accompagnatoria, etc.
  • Prodotti muniti di contrassegno fiscale ad accisa assolta:
    • in contenitori della capacità non superiore a 5 litri: esonero da documento di accompagnamento (articolo 30 del D.Lgs. N. 504/1995);
    • In contenitori della capacità superiore a 5 litri: emissione DAS.

NB(*): Con decreto dipartimentale n. 331 del 12 aprile 2018, sono state emanate le disposizioni per l’emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell’articolo 16 del DM 2 luglio 2013. Al momento tale documento è facoltativo.

Circolazione in ambito UE

  • Circolazione vino: spedizione in altro Paese Ue:
    • Da parte di titolare di deposito fiscale: emissione e-AD
    • Da parte di piccolo produttore: emissione di MVV
    • Da parte di altro soggetto (ad esempio: enoteca) emissione di DAS.
      NB: i suddetti documenti devono sempre essere emessi nei confronti di un codice di accisa del Paese estero (e cioè nei confronti di un Deposito fiscale o di un Destinatario registrato).
  • Circolazione birra, liquori, spiriti,  in regime sospensivo con invio a soggetto dotato di idoneo codice di accisa di altro Paese Ue: operatore titolare di deposito fiscale oppure destinatario registrato ordinario o occasionale (per la singola spedizione): emissione di e-AD
  • Circolazione birra, liquori, spiriti,  ad accisa italiana assolta, con invio ai soggetti di cui al punto precedente: emissione DAS.

Circolazione con Paesi extra UE:

  • Spedizione in regime sospensivo:
    • Uscita dal territorio Ue da dogana italiana: come circolazione nazionale;
    • Uscita dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue:
    • Piccolo produttore di vino: MVV
    • Deposito fiscale: e-AD
  • Spedizione ad accisa Italiana assolta (ad esempio: spedizione da parte di commercianti ed enoteche):
    • Uscita dal territorio Ue da dogana italiana: come circolazione nazionale;
    • Uscita dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue: DAS

PRODOTTI SFUSI

Circolazione nazionale

  • MVV convalidato
  • o DOCO IT pre-timbrato (entro il 31 dicembre 2016) e convalidato (utilizzabile solo nella fase transitoria, ante entrata in vigore MVV elettronico obbligatorio)
  • in ogni caso, invio del documento trasporto a ICQRF (articolo 14 Regolamento UE n. 273/2018)

Circolazione in ambito UE

  • Piccolo produttore di vino: MVV
  • Deposito fiscale: e-AD
  • In ogni caso, invio documento trasporto a ICQRF (articolo 14 Regolamento UE n. 273/2018)

Circolazione con Paesi extra UE:

  • Uscita da Dogana italiana (Piccolo produttore e deposito fiscale):
    • DOCO IT pre-timbrato e convalidato (utilizzabile solo nella fase transitoria, ante entrata in vigore MVV elettronico obbligatorio)
    • MVV convalidato
  • Uscita da Dogana di altro Paese Ue:
    • Piccolo produttore di vino: MVV
    • Deposito fiscale: e-AD

In entrambi i casi: invio del documento di trasporto a ICQRF (articolo 14 Regolamento UE n. 273/2018)

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05/11/2019 - 15:09

Aggiornato il: 05/11/2019 - 15:09

1.3.3 - Regime di monopolio nei paesi Ue


Al momento, solo due Paesi Ue gestiscono le bevande alcoliche in regime di monopolio; si tratta della Svezia e della Finlandia.

Per quanto riguarda la Svezia, la vendita al dettaglio di vino e di altre bevande alcoliche è gestita in regime di monopolio dal SYSTEMBOLAGET.
Risulta che il monopolio copre circa i 2/3 degli acquisti di bevande alcoliche da parte di consumatori svedesi.
Riguardo alle vendite a distanza, a partire dal 2007, in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia del 5 giugno 2007, causa 170/2004, i consumatori finali svedesi possono liberamente acquistare vino e altre bevande alcoliche a distanza, senza passare tramite il SYSTEMBOLAGET.

Per quanto riguarda la Finlandia la vendita al dettaglio di vino e di altre bevande alcoliche con gradazione superiore a 5,5° vol. è gestita in regime di monopolio dalle società ALKO OY e ALTIA GROUP OY.
Risulta che il monopolio copre circa 1/3 degli acquisti di bevande alcoliche da parte di consumatori finlandesi.
Da alcuni anni in Finlandia si è acceso un vivace dibattito circa l’utilità di mantenere in vigore il sistema del monopolio. E’ possibile che in futuro tale regime venga abolito.
Riguardo alla vendita a distanza, i consumatori finali finlandesi sempre di più acquistano vino e altre bevande alcoliche a distanza, senza passare tramite ALKO OY; tenuto conto dell’importanza del canale in questione ALKO OY ha intenzione di entrare in tale mercato con un proprio sito; i prodotti NON verrebbero consegnati a casa del cliente, ma dovrebbero comunque essere ritirati presso i punti vendita di ALKO OY.
L’Autorità fiscale finlandese è molto attenta a riscuotere le imposte su tali tipologie di operazioni.
Per un commento in merito si rinvio al sito Tax Fenix Oy: http://www.taxfenix.fi/finland-excise-taxation-in-alcohol-distance-selling/

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08/10/2019 - 08:56

Aggiornato il: 08/10/2019 - 08:56

1.4 - Cessioni intracomunitarie e cessioni all’esportazione


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04/10/2019 - 16:59

Aggiornato il: 04/10/2019 - 16:59

1.4.1 - Premessa


L’Iva, in linea generale, non viene applicata sulle cessioni di beni inviati all’estero: i beni escono dal territorio nazionale liberi dall’Iva e saranno colpiti dalle imposte sugli scambi (Iva o altre imposte) nel Paese di arrivo.

L’impresa che cede beni inviati all’estero, al fine di non applicare l’Iva, deve espletare specifiche procedure operative.

Dette procedure si diversificano (soprattutto) in funzione del luogo di invio dei beni.

Se i beni vengono inviati in altri Paesi Ue, occorre espletare la procedura della cessione intracomunitaria dei beni; detta procedura è disciplinata dall’articolo 41del Dl n. 331/1993, convertito dalla legge n.  427/1993.

Se i beni vengono inviati in Paesi extra Ue, occorre espletare la procedura della cessione all’esportazione dei beni; detta procedura:

  • sotto il profilo doganale, è disciplinata:
    • dal Regolamento (UE) 952/2013 – Istituzione del CDU - Codice Doganale dell’Unione;
    • dal Regolamento delegato (UE) 2015/2446 del 28 luglio 2015;
    • dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015;
    • dal Regolamento delegato (UE) 2016/341 del 17 dicembre 2015; entrati in vigore in data 1° maggio 2016;
    • e, in via residuale, ove i regolamenti comunitari non si pronunciano, dal Dpr n. 43 del 23 gennaio 1973 (TULD – Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia Doganale);

• sotto il profilo Iva, è disciplinata dall’articolo 8 del Dpr n. 633/1972.

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05/11/2019 - 15:11

Aggiornato il: 05/11/2019 - 15:11

1.4.2 - Cessioni intracomunitarie


Le cessioni intracomunitarie sono disciplinate dall’articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE.
La norma nazionale di recepimento della previsione dell’articolo 138 sopra citato è rappresentata dall’articolo 41 del Dl n. 331/1993.
In base alla citata normativa, al fine di realizzare una cessione intracomunitaria di beni, non imponibile in base a quanto previsto dall’articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993, è necessario rispettare i seguenti requisiti:
• operazione a titolo oneroso;
• che interviene tra operatori soggetti passivi d’imposta;
• trasferimento fisico della merce dal Paese di partenza al Paese di arrivo.

L’articolo 138, con effetto dal 1° gennaio 2020, con scopo anti evasivo, è stato modificato dalla Direttiva UE 2018/1910 del 4 dicembre 2018.
La nuova disposizione attribuisce rilevanza sostanziale:
• al fatto che sia il cedente che il cessionario siano dotati di numero identificativo Iva e siano iscritti all’Archivio VIES - VAT Information Exchange System (mentre sino al 31 dicembre 2019, secondo la Corte di Giustizia Ue, tale iscrizione aveva una validità solo formale; la prassi italiana, come confermato dalla Risposta dell’Agenzia delle Entrate nel Videoforum di Italia Oggi del 23.1.2019, era già in linea con quanto previsto dalla Direttiva sopra citata);
• alla corretta compilazione e presentazione del Modello Intra (EC Sales Listing, secondo il linguaggio comunitario).

Sintetizzando, a partire dal 1° gennaio 2020, per poter realizzare una ordinaria cessione intracomunitaria di beni, non imponibile ai sensi dell’articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993, è necessario rispettare TUTTI i seguenti requisiti:
• Soggettività passiva del cedente (operatore economico)
• Iscrizione del cedente al Sistema VIES
• Soggettività passiva del cessionario (operatore economico)
• Iscrizione del cessionario al Sistema VIES di un Paese membro diverso da quello di partenza della merce
• Trasferimento fisico della merce tra due diversi Paesi membri: prova di cessione intracomunitaria
• Onerosità dell’operazione
• Corretta compilazione e presentazione del Listing cessioni (Modello Intra cessioni) da parte del cedente.

La Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 afferma che:
“Si evidenzia che le cessioni intracomunitarie di beni soggetti ad accisa (oli minerali, alcole, bevande alcoliche e tabacchi lavorati) sono non imponibili se il loro trasporto o spedizione sono eseguiti nel rispetto delle modalità previste, ai fini dell'applicazione delle accise, dagli artt. 6 ed 8 del decreto-legge n. 331 del 1993. In tale ipotesi l'IVA viene corrisposta unitamente alle accise presso i competenti Uffici dello Stato membro di destinazione.”.

Come sopra affermato, per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system). L'opzione per effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998 (Intermediari abilitati). In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, cioè di essere esclusi dal Vies perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. La revoca dell’opzione può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici.
La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).
I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia.
Con le stesse modalità previste per l’inclusione nel Vies va comunicata, eventualmente, la volontà di non essere più inclusi nell’archivio. La presentazione telematica diretta è consentita anche ai soggetti non residenti identificati direttamente ai fini Iva.

L’impresa italiana che cede merce ad un cliente Ue con invio della stessa in tale Paese Ue, deve porre in essere i seguenti principali adempimenti:
• Verificare che il cliente estero sia un OPERATORE ECONOMICO iscritto al VIES – VAT Information Exchange System, mediante l’apposita funzionalità prevista sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Imprese – Archivio Vies), stampando e tenendo agli atti l’esito del controllo; nel caso di cessioni a clienti di Paesi che sul VIES non indicano l’identità del cliente (ad esempio: Germania), occorre verificare per altra via che il numero identificativo Iva del cliente risultante dall’Archivio VIES appartenga veramente al cliente interessato;
• Emettere fattura per operazione NON imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993;
• Annotare la fattura sul registro fatture emesse;
• Entrare in possesso della prova di avvenuto ricevimento della merce da parte del cliente estero (“Prova cessione intracomunitaria”);
• Presentare il modello Intrastat CESSIONI.
• Presentare comunicazione delle operazioni transfrontaliere o inserire le operazioni nello SDI (codice destinatario: XXXXXXX).

Riguardo alla prova delle cessioni intracomunitarie, sino al 31 dicembre 2019, per le imprese italiane, valgono le regole fissate, nel tempo, dall’Agenzia delle Entrate:
• Risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007, secondo la quale per provare la cessione intracomunitaria di beni il venditore italiano deve entrare in possesso della lettera di vettura (CMR) firmata (e timbrata) dal cliente estero (con suo ritorno al venditore italiano);
• Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008, secondo la quale la prova di cessione intracomunitaria può essere data “… con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro”;
• Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013, secondo la quale la prova della cessione intracomunitaria può essere data anche a mezzo di CMR elettronico e mediante accesso alle informazioni contenute nel sistema informativo del vettore a mezzo di tracking number;
• Risoluzione n. 71/E del 24 luglio 2014, secondo la quale la prova di cessione intracomunitaria può essere data anche tramite una dichiarazione di ricevimento da parte del cliente, opportunamente supportata con altra documentazione;
• Risposta a interpello n. 100 dell’8 aprile 2019, secondo la quale la prova di cessione intracomunitaria può essere data da una dichiarazione di ricevimento da parte del cliente (la quale descrive compiutamente l’operazione), idoneamente supportata da altra documentazione (fattura di vendita, documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento, documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti, elenco intrastat).

A partire dal 1° gennaio 2020, occorre applicare le regole previste dal Regolamento di esecuzione (UE) del 4 dicembre 2018, il quale ha introdotto nel Regolamento n. 282/2011, il nuovo articolo 45 bis il quale precisa quali sono le prove di cessione intracomunitaria valide in tutti i Paesi Ue, relativamente alle operazioni di cui all’articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE.

L’articolo 45 bis distingue tra due diverse situazioni:
1) Trasporto a cura o a spese del venditore (clausole Incoterms 2010 del Gruppo C e D);
2) Trasporto a cura o a spese dell’acquirente (clausole Incoterms 2010 del Gruppo E e F).

1) Trasporto a cura o a spese del venditore

Mezzi di prova:
Il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due elementi di prova relativi al trasporto o alla spedizione dei beni non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, quali, ad esempio:
 • un documento o una lettera CMR riportante la firma,
• una polizza di carico,
• una fattura di trasporto aereo,
• oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

oppure
Il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui sopra, in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti singoli elementi di prova non contradditori, che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:
• una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
• documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
• una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

2) Trasporto a cura o a spese dell’acquirente

Mezzi di prova:
Il venditore è in possesso di:
• una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo dei beni;
  • nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente
    L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta in argomento, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione;

e
• almeno due degli elementi di prova non contraddittori esaminati con riferimento alla situazione di cui al punto 1), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

In relazione all'operazione di cessione intracomunitaria si segnalano i seguenti aspetti specifici:
• Contratto sottostante: vendita
• Controllo registrazione del proprio numero identificativo Iva nella banca dati VIES - Intrastat;
• Controllo esistenza e correttezza del codice identificativo Iva comunicato dal cliente, stampa della visura eseguita e sua tenuta agli atti;
• Prezzo in moneta estera – fattura in lingua estera: consentito (articolo 21, comma 3, del Dpr n. 633/1972); in fattura deve essere indicata anche la base imponibile in euro (Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 6.3);
• Norma di inapplicabilità dell’imposta: “operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a) del Dl n. 331/1993”
• Fattura e imposta di bollo: le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono esonerate dall’imposta di bollo (articolo 66, comma 5, del Dl n. 331/1993);
• Acconto prezzo: nel caso delle operazioni intracomunitarie (come previsto dall’articolo 39 del Dl n. 331/1993) il ricevimento di un acconto o dell’intero prezzo non costituisce effettuazione dell’operazione; non è quindi obbligatorio emettere fattura in relazione allo stesso; ove la stessa venga emessa in via volontaria, occorre applicare la stessa norma di non imponibilità della cessione;
• Trasporto o spedizione dei beni all’estero, attuati “… dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto…”;
• Tempo di permanenza dei beni in Italia dopo passaggio di proprietà: non previsto; per cautela, tempo tecnico necessario per organizzare il trasporto (Sentenza Corte Giustizia Ue sentenza 18 novembre 2010, causa C‐84/09, punto 33);
• Prova dell’avvenuto arrivo dei beni al cliente estero (a partire dal 1° gennaio 2020, secondo le regole previste dall’articolo 45 bis del Regolamento n. 282/2011);
• Adempimenti Intrastat;
• Note di variazione in aumento e in diminuzione: le prime sono obbligatorie, le seconde sono facoltative; in caso di loro emissione, necessità di provvedere a rettificare gli elenchi Intrastat.

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05/11/2019 - 15:15

Aggiornato il: 05/11/2019 - 15:15

1.4.3 - Cessioni all’esportazione


Le cessioni all’esportazione sono disciplinate dall’articolo 146 della Direttiva 2006/112/CE.
La norma nazionale di recepimento della previsione dell’articolo 146 sopra citato è rappresentata dall’articolo 8 del Dpr n. 633/1972.
Coniugando le disposizioni dell’articolo 8 con le clausole Incoterms 2010 CCI Parigi, si ottiene il seguente schema di sintesi.

  • Vendite con le clausole CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP, DDP:
    • Trasporto della merce a destinazione a carico dell’impresa italiana venditrice
    • Operazione doganale di esportazione a cura e a spese dell’impresa italiana venditrice;
    •  Bolletta di esportazione a nome (Casella 2 del DAU) dell’impresa italiana venditrice;
    • Operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972;
    •  Prova avvenuta esportazione: risultato di uscita ottenuto a mezzo MRN;
  • Vendite con la clausola FOB: in base ad alcune Risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria (R.M. 4 novembre 1986, n. 416596, R.M. 13 agosto 1996, n. 178/E), come situazione precedente;
  • Vendite con le clausole FCA e FAS:
    • Sotto il profilo doganale: come situazioni indicate nei due punti precedenti;
    • Sotto il profilo dell’Iva: poiché il trasporto è curato dal cliente estero, in base alla formulazione letterale della norma, l’operazione é da allocare nell’ambito dell’articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972.
  • Vendite con la clausola EXW:
    • Trasporto della merce a destinazione a carico del cliente estero
    • Operazione doganale di esportazione a cura e a spese dell’impresa estera acquirente: Dichiarazione presentata a mezzo rappresentante doganale nominato dal cliente estero (da indicare in casella 14 del DAU);
    • Bolletta di esportazione a nome (Casella 2 del DAU)  dell’impresa italiana venditrice;
    • Operazione non imponibile articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972; 
    • I beni, una volta consegnati al cliente estero, NON possono formare oggetto di lavorazione; devono essere esportati tal quali (entro 90 giorni dalla consegna; termine non tassativo RISOLUZIONE N. 98/E  del 10 novembre 2014);
    • Prova avvenuta esportazione: sino al 30 aprile 2016, la prova era costituita dalla fattura vistata. Poiché dal 1° maggio 2016,  la bolletta di esportazione è a nome dell’impresa italiana,  tale prova può essere costituita anche dal risultato di uscita ottenuto a mezzo MRN; a tal fine l’impresa italiana deve entrare in possesso di un esemplare del DAU, riportante in casella 2, il riferimento alla stessa.

L’impresa italiana che deve cedere merce con esportazione della stessa in Paese extra Ue, deve porre in essere i seguenti principali adempimenti:

  •  Predisporre la documentazione necessaria per l’esportazione (varia in funzione del prodotto e del Paese di arrivo della merce);
  • Emettere fattura per operazione NON imponibile articolo 8, comma 1, lettera a) o lettera b), del Dpr n. 633/1972 (a seconda della condizione di resa Incoterms 2010);
  • Annotare la fattura sul registro fatture emesse;
  • Prendere contatto con uno spedizioniere doganale per dichiarare la merce per l’esportazione definitiva; La merce in uscita dall'Italia deve essere dichiarata presso una dogana italiana. Al riguardo, l’Agenzia delle dogane, nel suo sito, afferma che: “L’esportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione e, ove richieste specifiche autorizzazioni o licenze all’ufficio doganale di “esportazione” che, ai sensi dell’art. 221, p. 2 del Reg. UE 2015/2447 (RE), è l’ufficio doganale competente per il luogo ove l’esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate per l’esportazione.”.
  • Entrare in possesso della prova di avvenuta  esportazione; tale prova può essere ottenuta consultando il sito dell’Agenzia delle Dogane – Servizi online – Tracciamento di movimenti di esportazione e transito (MRN) , stampando e tenendo agli atti l’esito del controllo; in caso di mancato risultato positivo di uscita entro 90 giorno dalla presentazione della dichiarazione di esportazione occorre prendere contatto con la dogana al fine di verificare i motivi del disguido; in caso di mancata risoluzione del problema occorre procurarsi ed esibire alla Dogana delle prove alternative (la principale delle quali è rappresentata dalla dichiarazione di importazione nel Paese di arrivo, vistata dalla Dogana di tale Paese);
  •  Riguardo all’operazione in argomento, NON vi è l’obbligo di inserimento nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (introdotta dalla Legge di bilancio 2018), a condizione che l’operazione di esportazione venga eseguita presso una dogana italiana.

In relazione all'operazione in argomento si segnalano i seguenti aspetti specifici:

  • Contratto sottostante: vendita
  •  Fattura immediata: la fattura deve essere emessa in forma super- immediata (all’atto dell’effettuazione dell’operazione) al fine di consentire il compimento dell’operazione doganale;
  • Prezzo in moneta estera – fattura in lingua estera: consentito (articolo 21, comma 3, del Dpr n. 633/1972); in fattura deve essere indicata anche la base imponibile in euro (Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 6.3);
  • Norma di inapplicabilità dell’imposta: operazione non imponibile articolo 8, comma 1, lettera a) o lettera b), del Dpr n. 633/1972 (a seconda della condizione di resa Incoterms 2010);
  • Fattura e imposta di bollo: le fatture di esportazione sono esonerate dall’imposta di bollo (articolo 15 della Tabella allegata al Dpr n. 642/1972);
  • Acconto prezzo: deve essere fatturato (Risoluzione n. 525446 del 18 aprile 1975 e Risoluzione n. n. 125/E del 7 settembre 1998) con la stessa norma di non imponibilità della cessione;
  • Trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio Ue: ".. a cura o a nome dei cedenti anche per incarico dei propri cessionari.." oppure “… a cura del cessionario non residente o per suo conto…” (a seconda della condizione di resa Incoterms 2010) ;
  • Tempo di permanenza dei beni in Italia dopo passaggio di proprietà: non previsto; per cautela, tempo tecnico necessario per organizzare il trasporto;
  • Dogana di esportazione: l'operazione doganale deve essere eseguita presso una dogana italiana (articolo 221, p. 2 del Reg. UE 2015/2447 e Circolare n. 18/D del 29 dicembre 2010);
  • Prova dell'esportazione: occorre accedere al sito dell'Agenzia delle Dogane, verificare l'uscita della merce dal territorio Ue, mediante MRN (Movement Reference Number), stampare l'esito di uscita e tenerlo agli atti; in caso di esito negativo occorre procurarsi prove alternative);
  • Note di variazione in aumento e in diminuzione: le prime sono obbligatorie, le seconde sono facoltative; seguono la sorte (norma di non applicazione dell’Iva) dell’operazione principale; in caso di loro emissione, necessità di chiedere la revisione dell’accertamento doganale.

Nel caso in cui, nonostante il divieto posto dalla normativa in vigore, l’operazione doganale fosse eseguita (Dogana di esportazione) presso la Dogana di un altro Paese Ue (ad esempio: merce venduta a cliente russo alla condizione EXW, con dichiarazione doganale presentata alla Dogana lettone), l’impresa italiana dovrebbe procurarsi una prova alternativa di uscita della merce dal territorio Ue e dovrebbe inserire l’operazione nell’esterometro salvo che la fattura venga trasmessa direttamente allo SDI.

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05/11/2019 - 15:18

Aggiornato il: 05/11/2019 - 15:18