1.2.9 - Piccoli produttori di vino e piccoli produttori indipendenti di vino
L’articolo 37 del D.Lgs. 504/1995 afferma che:
“Disposizioni particolari per il vino
1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273, sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo;
sono, invece, tenuti ad informare gli uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo.
2. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.
(...)".
Nella nuova formulazione dell’articolo sopra riportato (come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 180/2021), in vigore dal 14/12/2021, è venuta meno l’affermazione “ottenuta nell’azienda agricola”. E’ tuttavia da ritenere che tale soppressione abbia natura solo formale e non faccia venire meno la necessità di rispettare il requisito della prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Al riguardo, ad esempio, l’articolo 1-bis del Dl n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, in riferimento al registro telematico di cantina, ma da intendersi come un principio avente validità generale, stabilisce che sono previste semplificazioni "... per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale".
Per il calcolo del quantitativo medio occorre basarsi sui dati comunicati al MIPAAF.
Fino al permanere dell’aliquota zero sul vino il piccolo produttore:
- è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione;
- per i trasferimenti intracomunitari si limita ad emettere il modello e-MVV.
Riguardo al secondo punto si osserva che non in tutti i Paesi Ue è previsto il regime del piccolo produttore di vino. Tali Paesi hanno tuttavia l’obbligo di consentire agli operatori economici locali il ricevimento del prodotto con semplice e-MVV (nel caso di vino spedito da soggetto che operi nel regime di piccolo produttore di vino).
Restano ferme le altre incombenze stabilite dalla normativa fiscale e da quella di tutela agricola:
- obbligo di informare l’Ufficio delle Dogane competente per territorio riguardo all’invio di vino in altri Paesi Ue; tale obbligo viene assolto presentando a tale Ufficio, entro il quinto giorno di ciascun mese, un riepilogo delle spedizioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (art.8 DM 153/2001)
- obbligo di tenere un apposito registro di carico / scarico (Registro di cantina telematico);
- obbligo di emissione del documento di accompagnamento;
- obbligo di sottoporsi a controllo (prescritto dal Regolamento CEE n. 2238/1993 del 26 luglio 1993).
Il piccolo produttore di vino può produrre vini tranquilli, vini frizzanti e vini spumanti. Non è invece abilitato a produrre vini liquorosi o vini aromatizzati; i vini in questione rientrano nell’ambito dei prodotti intermedi; la loro produzione, come espressamente previsto dall’articolo 28 , comma 1, lettera b), n. 1 del TUA, richiede impianti gestiti in regime di deposito fiscale.
Nelle FAQ GAMM@ delle Dogane francesi (aggiornate alla data dell’11 giugno 2015), sono specificate le casistiche collegate al riconoscimento del piccolo produttore di vino negli stati membri UE (si veda la FAQ 31- Cas des petits producteurs de vins situés dans d'autres États membres): https://www.douane.gouv.fr/GammaFormation/res/gamma_faq_vfV5.pdf.
- Riconoscimento della figura del piccolo produttore - elenco paesi
PAESE SIGLA RICONOSCIMENTO Austria AT SI Belgio BE SI Bulgaria BG SI Repubblica Ceca CZ SI Cipro CY SI Croazia HR NO Danimarca DK NO Estonia EE NO Finlandia FI NO Francia FR NO Germania DE SI Grecia EL SI Irlanda IE NO Italia IT SI Lettonia LV NO Lituania LT NO Lussemburgo LU SI Malta MT SI Paesi Bassi NL NO Polonia PL SI Portogallo PT SI Romania RO SI Slovacchia SK SI Slovenia SI NO Spagna ES NO Svezia SE NO Ungheria HU NO
Piccoli produttori indipendenti di vino
Sempre in virtù dell’articolo 5 del Dl. N. 146/2021, citato nel paragrafo 1.2.14, nell’ambito del D.Lgs. n. 504/1995, è stato introdotto l’articolo 37-bis, il quale disciplina la figura del “piccolo produttore indipendente di vino”.
Tale articolo afferma che:
“1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che lo stesso produttore é legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”.
La Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 consente agli Stati Membri l’applicazione di aliquote di accise ridotte al vino che viene prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti.
Per il nostro Paese, tale disposizione, al momento, riguardo alle vendite interne, non ha un effetto pratico essendo l’accisa sul vino pari a zero. E’, invece, importante riguardo alle vendite nei confronti di clienti B2B e B2C di altri Paesi Ue, in quanto, ove vengano soddisfatte le condizioni previste, consente ai vini venduti da tali produttori di essere assoggettati ad un’aliquota accise inferiore rispetto a quella ordinaria. Le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre 50% all'aliquota normale nazionale dell'accisa.