1.3 - Circolazione del vino, della birra e delle altre bevande alcoliche


Riguardo ai prodotti vitivinicoli esistono due diverse regolamentazioni:
1. la regolamentazione fiscale di competenza dell'Agenzia delle Dogane tesa ad assicurare i controlli sul prodotto ai fini dell'esatto accertamento del tributo;
2. la regolamentazione agricola di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Repressione Frodi, diretta a consentire  la verifica dell'origine, qualità e genuinità delle merci oggetto di produzione e spedizione.
Occorre distinguere tra:
• circolazione di prodotti in regime sospensivo;
• circolazione di prodotti ad accisa assolta.

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08/10/2019 - 08:40

Aggiornato il: 08/10/2019 - 08:40

1.3.1 - Circolazione di prodotti in regime sospensivo


In base all'articolo 6 del D.Lgs. 504/1995, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo,  nello Stato e nel territorio dell’Unione europea, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un Paese o un territorio terzo, può avvenire:
a) per i prodotti provenienti da deposito fiscale:
• verso un altro deposito fiscale;
• verso un destinatario registrato;
• verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità, in quanto destinati ad essere esportati;
• verso i soggetti esenti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 (Organizzazioni internazionali riconosciute, forze armate, etc.).
b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo inizia:
• nelle ipotesi di cui alla lettera a): nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione;
• nelle ipotesi di cui alla lettera b): all'atto della loro immissione in libera pratica.

Il depositario autorizzato mittente (e/o altri soggetti) è tenuto a fornire garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti stessi. La stessa regola vale per lo speditore registrato.

La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve avere luogo con un documento amministrativo elettronico (DAA telematico e-AD), emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore.
I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo (ARC). Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.
I piccoli produttori di vino, come già in precedenza affermato, non sono tenuti ad emettere il DAA telematico (come, in precedenza, non erano tenuti ad emettere il DAA cartaceo). Essi emettono il documento e-MVV.

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo termina:
• nel caso di circolazione nazionale o comunitaria: nel momento in cui gli stessi sono presi in consegna dal destinatario;
• nel caso di prodotti destinati ad essere esportati: nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell’Unione europea.

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04/03/2025 - 12:19

Aggiornato il: 04/03/2025 - 12:19

1.3.2 - Circolazione di prodotti ad accisa assolta


La circolazione nazionale dei prodotti assoggettati ad accisa (prodotti ad accisa assolta), viene eseguita sotto la scorta del DAS - Documento di Accompagnamento Semplificato.

Tale documento, a partire dal 1° gennaio 2020, secondo le intenzioni dell’Agenzia delle Dogane avrebbe dovuto essere emesso in forma elettronica (e-DAS). Tale decorrenza è stata più volte spostata in avanti.
Con la pubblicazione della Determinazione Direttoriale 345801/RU pubblicata l’11 giugno 2024, Agenzia delle Dogane ha posticipato l’entrata in vigore dell’obbligo dell’emissione in forma esclusivamente elettronica del DAS NAZIONALE per i prodotti alcolici, precedentemente prevista per il 1° ottobre 2024 al 1° novembre 2025.
Fino a tale data resta in vigore il DAS cartaceo.
 

Non è tuttavia obbligatoria l'emissione del DAS per la circolazione nazionale dei seguenti prodotti alcolici ad accisa assolta:

  • alcole e bevande alcoliche confezionati in recipienti di qualsiasi quantità, purché muniti di contrassegni di Stato;
  • birra e vino;
  • bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra qualora non destinate a distillerie;
  • vini aromatizzati, liquori ed acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, contenuti in recipienti della quantità non superiore a 10 centilitri, aventi contenuto alcolometrico non superiore all'11% in volume;
  • vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.

Per i suddetti prodotti alcolici (esclusi dall'obbligo del DAS, relativamente alla loro circolazione nazionale), fatta eccezione:
• per il vino, relativamente al quale si applicano le norme in materia di tutela agricola;
• dei prodotti contrassegnati e di quelli destinati ad usi esenti, i quali circolano con la scorta del documento commerciale previsto dall'articolo 21, comma 4 del Dpr n. 633/1972 (e cioè, con il DDT- Documento Di Trasporto).
resta fermo l'obbligo di emissione della "bolla di accompagnamento dei beni viaggianti" di cui al Dpr n. 627/1978 (e cioè della BAM /X-AB).

Riguardo alla birra, l’Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 4/D del 15 aprile 2014, ha precisato che:
“… l’emissione della BAM permane dovuta da parte del depositario autorizzato, così come da parte dei destinatari registrati, al momento dell’estrazione dall’impianto, collocato a monte della rete di distribuzione, di birra che viene immessa in consumo. Il medesimo obbligo non si rende applicabile invece, in virtù dell’art. 34, comma 43, del D.L. n. 179/2012 di cui in premessa, per i successivi trasferimenti dai depositi di birra assoggettata ad accisa agli esercizi di vendita”.

 

Il D.Lgs. n. 180/2021 di recepimento della Direttiva (UE) n. 262/2000, ha introdotto nel D.Lgs. n. 504/1995, le figure del “destinatario certificato” (articolo 8-bis) e dello “speditore certificato” (articolo 9-bis).

Le implicazioni operative delle due figure sono state illustrate dall’ADM con la Circolare n. 3 del 3 febbraio 2023.


Esclusivamente tra tali soggetti possono essere movimentati prodotti sottoposti ad accisa

immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso

altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, previo conseguimento di

autorizzazione della competente autorità.

La circolazione dei suddetti prodotti verso il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione avviene con l’e-DAS unionale, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al documento elettronico è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.

Il soggetto che intende agire nel descritto ambito è chiamato ad operare tramite EMCS e pertanto dovrà, a seconda dei casi, adeguare o predisporre il proprio sistema elettronico al colloquio telematico con il sistema informativo di questa Agenzia per lo scambio dei messaggi relativi all’emissione dell’e-DAS unionale.

Per la movimentazione dei prodotti in questione è tuttavia possibile utilizzare i servizi di un operatore logistico avente la qualifica di speditore certificato o di destinatario certificato, a seconda dell’operazione di interesse.

 

Destinatario certificato ordinario

Il destinatario certificato è il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la

disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato.

La possibilità di operare in tale veste presuppone:

  • in primis, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95 o di destinatario registrato di cui all’art. 8 del TUA

  • e, in secondo luogo, l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Venendo a coesistere in capo alla stessa persona fisica o giuridica una duplice qualificazione tributaria (depositario autorizzato o destinatario registrato, da una parte, destinatario certificato, dall’altra) da cui discendono specifiche discipline, per finalità di controllo è prescritta la separata detenzione dei prodotti di che trattasi all’interno del deposito di ricezione nonché la distinta contabilizzazione in appositi registri.

 

 

ESEMPIO N. 1 – società italiana acquirente destinatario certificato

 

La società ALFA SRL – destinatario certificato acquista bevande alcoliche da fornitore speditore certificato di altro Paese Ue .

La società ALFA SRL svolge i seguenti adempimenti:

  • prima della spedizione dei prodotti presta la garanzia per il pagamento dell’imposta fissata in misura pari al 100 per cento dell’accisa gravante su di essi, nelle modalità ordinariamente ammesse;
  • riceve i prodotti (in genere, accompagnati da lettera di vettura – CMR) e li prende in consegna presso il deposito indicato nell’istanza di autorizzazione;
  • entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti provvede al versamento dell’accisa italiana; 
  • entro le ventiquattro ore decorrenti dal momento di presa in consegna, trasmette la nota di ricevimento all’ADM. La nota di ricevimento attesta la presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario certificato nazionale, quindi l’introduzione degli stessi nel deposito, e presuppone la loro contestuale iscrizione nelle contabilità, con indicazione degli estremi dell’e-DAS unionale. Per i trasferimenti mediante automezzi la presa in consegna comprende necessariamente lo scarico effettivo, materiale, dei prodotti dal mezzo di trasporto e l’iscrizione in contabilità dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati, da effettuare entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico. L’invio della nota di ricevimento consegue all’espletamento da parte del destinatario certificato nazionale di tutti i prescritti obblighi, incluso quello di pagamento dell’imposta entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti. In caso di pagamento con mezzi diversi dall’F24 accise, il destinatario certificato ne dà prova mediante produzione di quietanza di versamento alla Tesoreria statale. 
  • Riceve la fattura di acquisto intracomunitario (recante o meno l’addebito dell’accisa del Paese di partenza dei prodotti) e svolge la procedura acquisti intracomunitari: numera e integra con Iva la fattura di acquisto aggiungendo al corrispettivo indicato nella stessa, l’accisa italiana; annota tale fattura nel registro fatture emesse e nel registro acquisti; trasmette allo SDI i dati della fattura estera integrata con il documento TD18; inserisce l’importo della fattura estera (senza tenere conto dell’accisa italiana) nel modello Intra 2-bis e, alla scadenza prevista, lo trasmette all’Agenzia delle Dogane.

 

L’Ufficio delle Dogane, verificato l’avvenuto pagamento dell’accisa dovuta, procede alla convalida della nota di ricevimento mediante il sistema informatizzato, cui segue l’invio all’autorità competente dello Stato membro di spedizione, e dispone lo svincolo della garanzia prestata dal destinatario certificato per la movimentazione di che trattasi.

 

 

Il fornitore speditore registrato di altro Paese Ue:

  • se ha venduto le bevande alcoliche includendo nel prezzo anche l’accisa del Paese di partenza, avendo ricevuto il rimborso dell’accisa dalla propria Amministrazione finanziaria, provvede a emettere nota di variazione a rettifica della fattura emessa e a rimborsare la stessa ad ALFA SRL;
  • se ha venduto le bevande alcoliche SENZA includere nel prezzo l’accisa del Paese di partenza, una volta ricevuto il rimborso dell’accisa dalla propria Amministrazione finanziaria la tiene a proprio favore.

 

Nel primo caso ALFA SRL numera e integra con Iva la nota di variazione e la annota con il segno meno nel registro fatture emesse e nel registro acquisti, trasmette allo SDI i dati della nota di variazione mediante il documento TD18, con il segno meno; inserisce la nota di variazione nel modello Intra 2 ter.

 

 

Destinatario certificato occasionale

 

La persona fisica o giuridica, munita di licenza fiscale di esercizio, che si trovi ad aver necessità di ricevere solo in via occasionale prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro può, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 6, del TUA, presentare tramite PEC la suddetta istanza di autorizzazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito/locale in cui intende ricevere e detenere i medesimi prodotti.

L’autorizzazione abilita alla ricezione dei suddetti prodotti provenienti da un unico speditore certificato ubicato in altro Stato membro ed in relazione ad unico movimento e per una quantità prestabilita. Al destinatario certificato occasionale è attribuito un codice identificativo. Anche per il destinatario certificato occasionale valgono gli obblighi di prestazione della garanzia in misura pari al 100 per cento dell’accisa gravante sui prodotti che intende ricevere e di pagamento dell’accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo degli stessi prodotti. A tal fine, l’Ufficio procede ai medesimi adempimenti previsti per consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte del destinatario registrato occasionale.

 

 

Speditore certificato ordinario 

Lo speditore certificato è il soggetto abilitato a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro. 

Per poter effettuare tale tipologia di operazioni l’esercente deve ottenere la previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nell’istanza di autorizzazione riporta:

a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita IVA, sede legale

ed il proprio indirizzo di PEC;

b) il codice ditta o la licenza fiscale di esercizio e, ove in possesso, il codice di accisa;

c) indirizzo del deposito/locale da cui partono le spedizioni;

d) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti da trasferire.

A differenza del destinatario certificato, per divenire speditore certificato non occorre essere già depositario autorizzato o destinatario registrato; tuttavia, sussistendo una stretta relazione della nuova qualifica con l’attività economica svolta, il soggetto richiedente deve comunque operare in uno dei settori contemplati dalla disciplina dell’accisa (ad es., deposito di vini, esercizio di vendita di prodotti alcolici).

L’esercente che richiede di operare come speditore certificato presenta, tramite PEC, apposita istanza all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito/locale dal quale intende spedire i prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato per essere trasportati verso un destinatario certificato ubicato in altro Stato membro. 

Lo speditore certificato ha l’obbligo di iscrivere in apposito registro i prodotti trasportati al

momento in cui lasciano il locale riportato nell’istanza, con annotazione di:

- estremi dell’e-DAS unionale;
- luogo in cui i prodotti sono consegnati.

Lo stesso speditore certificato fornisce al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato, che identifica la singola operazione di movimentazione.

 

 

ESEMPIO N. 2 – società italiana venditrice speditore certificato

La società ALFA SRL – speditore certificato vende bevande alcoliche, con resa DAP – luogo di arrivo, a cliente destinatario certificato di altro Paese Ue .

La società ALFA SRL svolge i seguenti adempimenti:

  • predispone i colli per la spedizione;
  • prende contatto con il vettore per la spedizione dei prodotti;
  • compila la parte di sua spettanza della lettera di vettura CMR;
  • verifica che il numero identificativo Iva del cliente sia registrato nell’Archivio VIES, che il codice identificativo accise del cliente sia registrato nella banca dati SEED e che il cliente sia abilitato a ricevere il prodotto considerato;
  • emette fattura di cessione intracomunitaria per operazione non imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993 e trasmette i relativi dati allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX; a seconda di quanto previsto in contratto il corrispettivo indicato in fattura comprende o meno l’accisa italiana;
  • annota in apposito registro i prodotti trasportati al momento in cui lasciano il locale riportato nell’istanza, con annotazione di:
    - estremi dell’e-DAS unionale;
    - luogo in cui i prodotti sono consegnati.
  • fornisce al trasportatore il codice unico di riferimento dell’e-DAS unionale
    amministrativo semplificato, che identifica la singola operazione di movimentazione;
  • entra in possesso della prova di cessione intracomunitaria (messaggio di conferma da parte dell’Ufficio delle Dogane, copia della lettera di vettura CMR, completa della sottoscrizione del mittente, del vettore e del destinatario o mancante di tale ultima sottoscrizione (CMR incompleto).
     

 

Il competente Ufficio delle Dogane italiano ricevuto il messaggio di convalida della nota di ricevimento trasmesso dall’Autorità competente dello Stato membro di arrivo, invia messaggio di conferma all’impresa italiana venditrice.

 

Domanda: riceve anche un messaggio dalla Dogana?

 

Speditore certificato occasionale

La persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della sua attività, si trovi ad aver necessità di spedire solo in via occasionale prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato può, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 3, del TUA, presentare tramite PEC la suddetta istanza di autorizzazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito/locale da cui intende spedire i medesimi prodotti.

Nell’istanza, oltre al contenuto di cui alle lett. a), b), c) e d) di cui sopra, riporta i dati identificativi del destinatario certificato ubicato nello Stato membro, comprensivi di denominazione, partita IVA, sede legale e codice identificativo, il luogo di consegna dei

prodotti nonché la data o il periodo di tempo entro cui sarà effettuata la spedizione

 

Circolazione verso Paesi extra Ue

Si rinvia a quanto affermato nella sintesi operativa.

Sintesi operativa – circolazione prodotti confezionati e prodotti sfusi

 

 

Sintesi operativa – circolazione prodotti confezionati e prodotti sfusi

PRODOTTI CONFEZIONATI

Circolazione nazionale

  • Vino: DDT/Fattura accompagnatoria / MVV, così come previsto dal DM n. 7490/2013 e successive modifiche;
  • Birra (ad accisa assolta):
    • Da deposito fiscale a deposito libero: XAB
    • Movimentazioni successive: DDT, fattura accompagnatoria, etc.
  • Prodotti muniti di contrassegno fiscale ad accisa assolta:
    • in contenitori della capacità non superiore a 5 litri: esonero da documento di accompagnamento (articolo 30 del D.Lgs. N. 504/1995);
    • In contenitori della capacità superiore a 5 litri: emissione DAS.

NB(*): Con decreto dipartimentale n. 331 del 12 aprile 2018, sono state emanate le disposizioni per l’emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell’articolo 16 del DM 2 luglio 2013. Al momento tale documento è facoltativo.

Circolazione in ambito UE

  • Circolazione vino: spedizione in altro Paese Ue:
    • Da parte di titolare di deposito fiscale: emissione e-AD
    • Da parte di piccolo produttore: emissione di MVV
    • Da parte di altro soggetto (ad esempio: enoteca) emissione di DAS.
      NB: i suddetti documenti devono sempre essere emessi nei confronti di un codice di accisa del Paese estero (e cioè nei confronti di un Deposito fiscale o di un Destinatario registrato).
  • Circolazione birra, liquori, spiriti,  in regime sospensivo con invio a soggetto dotato di idoneo codice di accisa di altro Paese Ue: operatore titolare di deposito fiscale oppure destinatario registrato ordinario o occasionale (per la singola spedizione): emissione di e-AD
  • Circolazione birra, liquori, spiriti,  ad accisa italiana assolta, con invio ai soggetti di cui al punto precedente: emissione DAS.

Circolazione con Paesi extra UE:

  • Spedizione in regime sospensivo:
    • Uscita dal territorio Ue da dogana italiana: come circolazione nazionale;
    • Uscita dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue:
    • Piccolo produttore di vino: MVV
    • Deposito fiscale: e-AD
  • Spedizione ad accisa Italiana assolta (ad esempio: spedizione da parte di commercianti ed enoteche):
    • Uscita dal territorio Ue da dogana italiana: come circolazione nazionale;
    • Uscita dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue: DAS

PRODOTTI SFUSI

Circolazione nazionale

  • MVV convalidato
  • in ogni caso, invio del documento trasporto a ICQRF (articolo 14 Regolamento UE n. 273/2018)

Circolazione in ambito UE

  • Piccolo produttore di vino: MVV
  • Deposito fiscale: e-AD
  • In ogni caso, invio documento trasporto a ICQRF (articolo 14 Regolamento UE n. 273/2018)

Circolazione con Paesi extra UE:

  • Uscita da Dogana italiana (Piccolo produttore e deposito fiscale):
    • MVV convalidato
  • Uscita da Dogana di altro Paese Ue:
    • Piccolo produttore di vino: MVV
    • Deposito fiscale: e-AD

In entrambi i casi: invio del documento di trasporto a ICQRF (articolo 14 Regolamento UE n. 273/2018)

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05/03/2025 - 09:47

Aggiornato il: 05/03/2025 - 09:47

1.3.3 - Regime di monopolio nei paesi Ue


Al momento, solo due Paesi Ue gestiscono le bevande alcoliche in regime di monopolio; si tratta della Svezia e della Finlandia. Da alcuni anni in tali Paesi si è acceso un vivace dibattito circa l’utilità di mantenere in vigore il sistema del monopolio. Nel giugno 2024, in Finlandia è entrata in vigore una legge che liberalizza il commercio delle bevande alcoliche con fermentazione naturale fino a 8 gradi (in aumento rispetto alla precedente soglia di 5,5 gradi).

Per quanto riguarda la Svezia, la vendita al dettaglio di vino e di altre bevande alcoliche è gestita in regime di monopolio dal SYSTEMBOLAGET.
Risulta che il monopolio copre circa i 2/3 degli acquisti di bevande alcoliche da parte di consumatori svedesi.
Riguardo alle vendite a distanza, a partire dal 2007, in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia del 5 giugno 2007, causa 170/2004, i consumatori finali svedesi possono liberamente acquistare vino e altre bevande alcoliche a distanza, senza passare tramite il SYSTEMBOLAGET.

Per quanto riguarda la Finlandia la vendita al dettaglio di vino e di altre bevande alcoliche con gradazione superiore a 8 gradi vol. è gestita in regime di monopolio dalle società ALKO OY e ALTIA GROUP OY.
Risulta che il monopolio copre circa 1/3 degli acquisti di bevande alcoliche da parte di consumatori finlandesi.
Riguardo alla vendita a distanza, i consumatori finali finlandesi sempre di più acquistano vino e altre bevande alcoliche a distanza, senza passare tramite ALKO OY; tenuto conto dell’importanza del canale in questione ALKO OY ha intenzione di entrare in tale mercato con un proprio sito; i prodotti NON verrebbero consegnati a casa del cliente, ma dovrebbero comunque essere ritirati presso i punti vendita di ALKO OY.
L’Autorità fiscale finlandese è molto attenta a riscuotere le imposte su tali tipologie di operazioni.

Riguardo ai Paesi extra Ue, il regime di monopolio per le bevande alcoliche è previsto in Norvegia (tramite il Vinmonopolet) e in Canada (escluso per la provincia di Alberta).
Negli Stati Uniti d’America, in qualche Stato, esistono forme di controllo sulla vendita di bevande alcoliche. 

Per un commento in merito si rinvio al sito Tax Fenix Oy: http://www.taxfenix.fi/finland-excise-taxation-in-alcohol-distance-selling/

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04/03/2025 - 12:43

Aggiornato il: 04/03/2025 - 12:43