1.2 - Nozioni base in tema di accise


Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
04/10/2019 - 16:45

Aggiornato il: 04/10/2019 - 16:45

1.2.1 - Aspetti di carattere generale


L'accisa ("excise duty") è un'imposta indiretta applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti (prodotti petroliferi, bevande alcoliche, tabacchi, etc.).

La normativa relativa alle accise è contenuta nel TUA - Testo Unico delle Accise, D.Lgs. n. 504/1995.

A livello comunitario, il Consiglio europeo, a partire dal 1992, allo scopo di abolire (o attenuare) gli ostacoli che si frapponevano all'interscambio tra i Paesi membri dei prodotti sottoposti ad accisa, è intervenuto con una serie di direttive volte all'armonizzazione delle imposte in questione.

Il processo di armonizzazione ha riguardato le accise aventi ad oggetto le bevande alcoliche, gli oli minerali, i tabacchi lavorati e i prodotti energetici.

Con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche), sono state dettate le norme relative al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Tale direttiva, con effetto dal 1° aprile 2010, è stata  sostituita dalla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008. E quest’ultima, con effetto dal 13 febbraio 2023 (almeno per le innovazioni di maggiore rilievo), è stata sostituita dalla direttiva (UE)  2020/262 del 19 dicembre 2029 (entrata in vigore il 21 marzo 2020).

Riguardo alle bevande alcoliche:

  • con la direttiva 92/83/CEE del 19 ottobre 1992, è stato istituito un sistema armonizzato delle accise che gravano sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto in altri prodotti;
  • con la direttiva 92/84/CEE del 19 ottobre 1992, è stato attuato il ravvicinamento delle aliquote delle accise sull'alcol, sulle bevande alcoliche, sui prodotti intermedi, sul vino, sulla birra, fissando percentuali minime di applicazione.

Mentre l’Iva viene commisurata al valore dei prodotti (imposta ad valorem), l’accisa viene applicata sulla base della quantità fisica dei prodotti (imposta specifica). Nel nostro Paese l’accisa sul vino è zero. Nel caso delle altre bevande alcoliche l’imposta viene rapportata al litro anidro e cioè all’unità di volume al netto dell’acqua e cioè al solo contenuto di alcole.

L’accisa concorre a formare la base imponibile dell’Iva (Corte di Cassazione, sentenza n. 24015/2018).

Le aliquote delle accise nei Paesi Ue sono disponibili sul seguente sito dell'Unione Europea: 
https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/85222bc8-95fe-4ff8-bc7c-37ad3b6e39eb_en?filename=excise_duties_alcohol_en.pdf

Le aliquote dell'accisa italiana sull'alcole e le bevande alcoliche sono reperibili mediante accesso al seguente indirizzo dell’ADM: https://www.adm.gov.it/portale/aliquote-accisa-nazionali
 

A partire dal 1° gennaio 2025 le aliquote dell’accisa italiana sulle bevande alcoliche sono le seguenti:

ProdottoAccisa
Alcol etilico (per ettolitro anidro)1.035,52 euro
Birra (per ettolitro e per grado plato)2,99 euro
Vino (per ettolitro) 
  - fermo (still wine)zero
  - spumante (sparkling wine)zero
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (per ettolitro) 
  - ferme (still)zero
  - spumanti (sparkling)zero
Prodotti alcolici intermedi (per ettolitro)88,67 euro
Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
28/03/2025 - 17:43

Aggiornato il: 28/03/2025 - 17:43

1.2.2 - Alcune definizioni


L’articolo 1 del D.Lgs n. 504/1995 delinea le seguenti definizioni:

Per prodotto sottoposto ad accisa ("excise goods") si intende il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise. L’articolo 27 del D.Lgs. n. 504/1995 precisa che: sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico.

Per prodotto soggetto od assoggettato ad accisa si intende il prodotto per il quale il debito d’imposta non è stato o è stato assolto.

Per deposito fiscale ("tax warehouse") si intende l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria (si veda art. 28 del D.lgs. 504/1195).

Per depositario autorizzato ("authorized warehousekeeper") si intende il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale.

Per regime sospensivo accise ("duty suspension arrangement") si intende il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa di estinzione del debito d’imposta.

Per destinatario registrato ("registered consignee") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa da un altro Stato membro (si veda art. 8 del D.lgs. 504/1195).

Tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo.

Per speditore registrato ("registered consignor") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (si veda art. 9 del D.lgs. 504/1195).

Per speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio dello Stato (prodotti ad accisa italiana assolta) al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro;

Per destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro (prodotti ad accisa assolta in altro Paese Ue) e spediti nel territorio dello Stato; 

Per sistema informatizzato si intende il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS - Excise Movement and Control System).

Alle definizioni di cui sopra è opportuno apportare qualche aggiunta:

Per rappresentante fiscale ("fiscal representative") si fa riferimento ad un soggetto con sede nel territorio di un determinato Paese Ue designato da un venditore o un debitore di accisa ubicato in un altro Paese comunitario con il compito di garantire e assolvere il pagamento dell’accisa e di svolgere i correlati adempimenti

Per deposito libero si intende un ‘impianto che non è espressamente disciplinato dal TUA (D.Lgs. n. 504/1995), presso il quale vengono ricevuti, spediti, trasformati o lavorati prodotti ad accisa assolta; per tali impianti tornano applicabili le disposizioni generali di cui all’articolo 12 e di cui all’articolo 28 del TUA.
 

Vino confezionato e vino sfuso

La normativa in tema di tutela agricola (articolo 2 del decreto n. 7290/2013), afferma che, a tali fini:   (…)

g) “Prodotti vitivinicoli confezionati”, prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, regolarmente etichettati e muniti di dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l’indicazione prevista dall’articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.

Si tratta della seguente indicazione:  il nome, la ragione sociale o il marchio dell’imbottigliatore, o, in alternativa, il numero di codice identificativo, denominato "codice ICRF", attribuito dall’Ispettorato centrale repressione frodi allo stabilimento di imbottigliamento.

Essa deve essere eseguita, in modo indelebile e deve essere ben visibile dall’esterno.

La normativa doganale, riguardo al vino, a partire dal 2017, distingue invece tra le seguenti voci:

  • 2204 21 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
  • 2204 22 in recipienti di capacità superiore a 2 litri ma uguale o inferiore a 10 litri
  • 2204 29 altri

In base alla suddetta classificazione, ai fini doganali, viene considerato:

  • vino confezionato, il vino in recipienti di capacità sino a 10 litri (bottiglie, fiaschi, bag in box, etc.);
  • vino sfuso: il vino in recipienti di capacità superiore ai 10 litri (damigiane, botti, etc.).   
 

 

 

Frutta sotto spirito e prodotti alimentari realizzati con l'impiego di alcol

Frutta sotto spirito
La frutta sotto spirito rientra nell’ambito della previsione dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 504/1995, il quale afferma che:
“1. L'alcole etilico è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro
anidro di prodotto, alla temperatura di 20 Celsius.
2. Per alcole etilico si intendono:
(….)
c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.”.

La frutta sotto spirito è quindi da considerare un prodotto sottoposto ad accisa

Prodotti alimentari realizzati con l’impiego di alcol
I prodotti alimentari realizzati con  l’impiego di alcol, nel rispetto di determinate condizioni, sono da considerare come prodotti NON sottoposti ad accisa.  Relativamente alla loro fabbricazione valgono le disposizioni dell’articolo 27  del D.Lgs. n. 504/1995, il quale afferma che:
“(…) 
3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:
(….)
c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209;
(….)
f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;
g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci; (…)”.

Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 65/D dell’11 novembre 2004, è possibile affermare quanto segue:

  • L’aceto è un prodotto NON sottoposto ad accisa.
  • Gli aromi, nel rispetto di determinate condizioni ( 1) che il prodotto sia ottenuto e commercializzato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 25/1/1992, n.107; 2) che l’utilizzatore destinatario presenti “una tantum” apposita dichiarazione d’impiego all’UTF competente e ai propri fornitori; 3) che l’aroma rientri fra i codici NC 1302.1930, 2106.9020 e 3302), salvo casi particolari (indicati nella citata Circolare, alla quale si rinvia anche per ulteriori approfondimenti) circolano in ambito nazionale e comunitario senza l’utilizzo della documentazione prevista dalla normativa accise;
  • I prodotti alimentari finiti sono esenti da accisa e possono circolare liberamente in tutto il territorio comunitario se rispettano i limiti quantitativi del contenuto di alcole stabiliti dallo stesso art.27, comma 3, lettera g), del predetto D.Lgs. n.504/1995;
  • I semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, come afferma la la citata Circolare  (alla quale si rinvia per i necessari approfondimenti) possono beneficiare dell’esenzione da accise “(…) esclusivamente se realizzati secondo gli stessi vincoli di contenuto alcolico previsti dal citato art.27, comma 3, lettera g), il quale detta le condizioni di accesso all’esenzione dall’accisa sia nel caso si tratti di semplice semilavorato, sia nell’ipotesi di prodotto alimentare finito. I semilavorati dotati delle predette caratteristiche e destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari potranno essere estratti dagli impianti di produzione e circolare nel territorio comunitario senza la scorta della documentazione prevista dalla normativa sulle accise.”.  
 

 

 

Territorio dello Stato e territorio Ue

Com’è possibile constatare dalla lettura delle tabelle nel seguito riportate non vi è una perfetta coincidenza tra il territorio doganale Ue, il territorio Ue rilevante ai fini delle accise e il territorio Ue rilevante ai fini dell’Iva.

Per territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione:

  • dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia;
  • e delle acque italiane del lago di Lugano da Ponte Tresa e Porto Ceresio.

A partire dal 1° gennaio 2020, in conseguenza di quanto previsto dal Regolamento Ue n. 474/2019, Campione d’Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono entrate a far parte del territorio doganale Ue, ma continuano a restare fuori dal territorio IVA.

Per territorio dell’Unione Europea, ai fini dell'IVA,  si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni:

  • per la Repubblica italiana: i comuni di Livigno e di Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano; come sopra affermato, i due ultimi territori sono però rilevanti ai fini delle accise;
  • per la Repubblica francese: i Dipartimenti e le Regioni d’oltremare (DROM), le Collettività d’oltremare (COM) e i territori d’oltremare (TOM);
  • per la Repubblica federale di Germania: l’isola di Helgoland e il territorio di Busingen;
  • per la Repubblica greca: il monte Athos; tale territorio è però rilevante ai fini delle accise;
  • per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
  • per la Repubblica di Finlandia: le isole Aland;

Montecarlo è considerato come territorio della Francia ai fini doganali, Iva e accise.

Le isole Azzorre e l’isola di Madera fanno parte integrante del territorio del Portogallo.

Ai fini delle accise, le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

  1. del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
  2. di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;
  3. dell’isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinante al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord;
  4. della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l’osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320 e successive modificazioni.
  5. delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.

Sempre ai fini delle accise, l'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6  della direttiva (UE) 2020/262 prevede che:   
4. La Spagna può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano alle isole Canarie - con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica delle medesime - per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.
5.   La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano ai territori di cui al paragrafo 2, lettera b), – fatte salve misure d'adeguamento alla loro situazione ultraperiferica – per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.
6.   Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica.

TERRITORI PARTICOLARI – APPLICABILITA’ NORMATIVA UE DOGANALE, IVA E ACCISE

Paesi/territoriTerritorio UEApplicazione
normativa
doganale UE
Applicazione
normativa IVA
UE
Applicazione
normativa
accise UE

Danimarca:

  1. Isole Faroer 
  2. Groenlandia

 

NO

NO

 

NO

NO

 

NO

NO

 

NO

NO

Finalandia:

  1. Isole Aland
SISINONO

Francia:

  1. Dipartimenti e
    regioni 
    d'oltremare
    (DROM)( nota 1)
  2. Collettività
    d'oltremare (COM)
    e Territori
    d'oltremare
    (TOM)(nota 2)

SI

 

NO

SI

 

NO

 

NO

 

NO

 

 

NO

 

NO

 

Germania:

  1. Isola di Heligoland
  2. Territorio di 
    Busingen


 

SI

SI
 

 

NO

NO

 

NO

NO

 

NO

NO

Grecia:

  1. Monte Athos
SISINOSI

Italia:

  1. Livigno
  2. Campione d'Italia
  3. Acque nazionali
    lago di Lugano

SI
SI
SI

 

NO
SI
SI

 

NO
NO
NO

 

NO
SI
SI

Paesi Bassi (Olanda):

  1. Antille olandesi
NONONONO

Portogallo:

  1. Azzorre
  2. Madeira

 

SI
SI

 

SI
SI

 

SI
SI

 

SI
SI

Spagna:

  1. Ceuta
  2. Melilla
  3. Isole Canarie

 

SI
SI
SI

 

NO
NO
SI

 

NO
NO
NO

 

NO
NO
NO

FONTE: European Commission - Taxation and Customs Union – Territorial status of EU Countries and certain territories
Nota (1): Guadalupa, Martinica, Guyana francese, La Riunione, Mayotte.
Nota (2): Saint Pierre et Michelon, Saint Barthélemy, Saint Martin, Terre Australi e Antartiche francesi; Wallis e Futura, Polinesia francese, Nuova Caledonia, Clipperton
 

ALTRI PAESI E TERRITORI PARTICOLARI  – APPLICABILITA’ NORMATIVA UE DOGANALE, IVA E ACCISE 

Paesi/territoriApplicazione
Trattati UE
Applicazione
normativa IVA
UE
Applicazione
normativa 
IVA UE
Applicazione
normativa
accise UE
Monaco - Montecarlo (nota 1)NOSISI (nota 5)SI (nota 5)
Repubblica di San Marino (n 2)NOSINOSI (nota 5)
Akrotiri e Dekelia (basi
militari del Regno Unito
nell'Isola di Cipro) (nota 3)
NO (nota 6)SISI (nota 5)SI (nota 5)
Repubblica turca di Cipro
Nord
NONONONO
GibilterraNONONONO
AndorraNONONONO
Stato della Città del VaticanoNONONONO
Irlanda del Nord (nota 4)NOSISI (solo beni)SI

Nota (1): Considerato come territorio della Francia ai fini doganali, Iva e accise.
Nota (2): Considerata come territorio dell’Italia ai fini doganali e accise.
Nota (3): Considerate come territorio di Cipro ai fini doganali, Iva e accise.
Nota (4): Considerata come territorio UE ai fini doganali, Iva (solo riguardo alle cessione e agli acquisti di beni) e accise.
Nota (5): Le regole indicate si applicano solo in relazione alle transazioni verso o da questi Paesi o territori
Nota (6): Gli accordi UE trovano applicazione limitata come stabilito dall’articolo 355, paragrafo 5, lettera b, del TFUE – Trattato di Funzionamento Ue.

NB: Le merci in condizione di “libera pratica” provenienti o destinate da /a Paesi o territori che NON applicano il regime dell’Iva UE, formano oggetto di operazioni, rispettivamente di importazione o di cessione all’esportazione. Fa eccezione la Repubblica di San Marino, relativamente alla quale, nei rapporti con l’Italia, vengono applicate le regole di cui all’articolo 71 del Dpr n. 633/1972  e del Decreto MEF 21 giugno 2021- Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

ALTRI PAESI E TERRITORI PARTICOLARI - APPROFONDIMENTI:

Altri Paesi e territoriCaratteristiche
Principato di MonacoSi intende compreso nel territorio della Repubblica francese
Isola di ManSi intende compreso nel territorio del Regno Unito
Zona di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e DhekeliaSi intendono comprese nel territorio della Repubblica di Cipro
Zona nord orientale di Cipro ("Zona Turca")Si intende posta fuori dal territorio comunitario (Circolare n. 39/2004). Si tratta del territorio della Repubblica Turca di Cipro del Nord, con capitale Nicosia Nord, repubblica autoproclamata ma non riconosciuta dalla comunità internazionale.
Repubblica di San MarinoIn data il 27 novembre 1992 ha stipulato un accordo di Unione doganale con la Comunità europea.
Ai fini accise, i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione della RSM sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia,
Ai fini Iva, si tratta di un Paese terzo.
Stato della Città del VaticanoLo Stato della Città del Vaticano è sorto con il Trattato Lateranense, stipulato tra la Santa Sede e l’Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato il 7 giugno 1929.
Non fa parte del territorio doganale Ue.
In data 30 giugno 1930 è stata stipulata una convenzione doganale tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano, riconosciuta dall’articolo 2 del Regolamento Ue n. 2913/1992.
Ai fini Iva, si tratta di un Paese terzo.
Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal)Si tratta di territori austriaci situati in Germania.
Ai fini accise, i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione dei territori in questione sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.
Ai fini Iva, viene applicata l'Iva austriaca, con utilizzo di un'aliquota (ridotta) coincidente con l'aliquota ordinaria tedesca (19%).
IBFD afferma che: "7.1.4. Customs exclusion zones
Supplies of goods and/or services and self-supplies effected in the customs exclusion zones of the local communities, Jungholz and Mittelberg, by an entrepreneur having his place of residence, seat, place of abode and/or permanent business establishment in these communities are taxed at the reduced standard rate of 19% pursuant to Sec. 10(4) of the VATA. It is the intention of Sec. 10(4) of the VATA to avoid distortion of competition for such entrepreneurs in respect of German VAT rates".

 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
28/03/2025 - 21:08

Aggiornato il: 28/03/2025 - 21:08

1.2.3 - Licenza di esercizio


Le attività di fabbricazione, lavorazione e detenzione di prodotti in regime sospensivo di accisa devono essere eseguite in regime di deposito fiscale. Sono esclusi da tale obbligo i piccoli produttori di vino.

L’istituzione del deposito fiscale è autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed è subordinata al rilascio di un’apposita licenza fiscale di esercizio; in tale ambito a ciascun deposito fiscale viene attribuito uno specifico codice identificativo denominato "codice di accisa".

Anche le attività di commercializzazione e deposito di prodotti ad accisa assolta comportano l’obbligo di richiesta di specifica licenza fiscale di esercizio.

La procedura per il rilascio della licenza fiscale di esercizio può essere così sintetizzata:

  1. denuncia dell’attività all’Ufficio delle Dogane competente per territorio;
  2. verifica da parte dell’Ufficio delle Dogane, al fine di controllare l’idoneità dell’impianto;
  3. suggellamento, ove previsto, delle parti di impianto rilevanti ai fini delle operazioni di controllo della produzione e dei prodotti custoditi in regime sospensivo accisa;
  4. tenuta delle scritture contabili;
  5. ogni ulteriore adempimento specifico per la tipologia dell’impianto (opificio di produzione o deposito).

In caso di esito positivo della verifica, a seguito di presentazione di apposita istanza in bollo e versamento del diritto annuale di licenza alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, l’Ufficio delle Dogane competente per territorio, rilascia la licenza fiscale di esercizio.

La licenza fiscale di esercizio ha durata illimitata ed è soggetta al pagamento di un diritto annuale di licenza, da versarsi nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
L’importo del diritto annuale è pari a:

  • 103,29 euro per gli impianti (depositi fiscali) di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, nonché per i depositi commerciali in regime sospensivo;
  • 258,23 euro per gli impianti (depositi fiscali) di lavorazione, trattamento e condizionamento di altre bevande alcoliche;
  • 51,64 euro per gli impianti di produzione su base forfetaria.
  • 33,57 euro per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici.

Riguardo agli esercizi di vendita di prodotti alcolici, secondo la Nota dell’Agenzia delle Dogane n. 229911/RU del 18 dicembre 2019, “… nel comparto in esame, i soggetti economici sono tenuti all’obbligo di denuncia nei casi di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici contrassegnati (vale a dire, liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, ecc..) nonché di birra e di vino tranquillo o spumante, esercitata presso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare.
Continuano ad essere esclusi, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Testo unico accise, dalla denuncia di esercizio i piccoli produttori di vino (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno) che effettuano direttamente dall’azienda agricola la vendita del loro prodotto.”.

Secondo la Nota dell’Agenzia delle Dogane n. 131411 del 20 settembre 2019 “…. le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.”.
 

 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
28/03/2025 - 18:46

Aggiornato il: 28/03/2025 - 18:46

1.2.4 - Codice d’accisa, codice ditta e numero identificativo


In ambito comunitario, i soggetti che fabbricano, trasformano, detengono, ricevono o spediscono prodotti sottoposti ad accisa devono essere dotati di un codice (codice di accisa - "excise number"). Sono esclusi da tale obbligo i piccoli produttori di vino.

Il codice di accisa è un codice alfanumerico di 13 caratteri. Esso viene attribuito a ciascun deposito fiscale.

Nel nostro Paese, riguardo al codice d’accisa:

  • I primi quattro caratteri sono composti dal codice ISO dell'Italia (IT) seguito da due zeri;
  • Il quinto e il sesto carattere identificano la provincia in cui ha sede il deposito fiscale;
  • Il settimo carattere identifica il settore impositivo: A - Alcol e bevande alcoliche; O - Oli minerali; R - Rappresentanti fiscali; T - Tabacchi; V - solo Vino;
  • I successivi cinque caratteri numerici identificano il numero progressivo assegnato al deposito fiscale nell'ambito di ciascuna provincia;
  • L'ultimo carattere è un carattere di controllo, calcolato con un algoritmo sulla base dei precedenti otto caratteri.

Nel nostro Paese la licenza per l’esercizio del deposito fiscale assume come numero il codice d’accisa.

In altri Paesi Ue (ad esempio: Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Malta, Olanda, Polonia, Regno Unito), gli operatori possiedono due codici: uno relativo alla licenza di esercizio e uno relativo al deposito fiscale (tax warehouse).

Tale codice viene rilasciato dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente ai seguenti operatori che movimentano prodotti ad accisa sospesa:

  • Depositi fiscali
  • Destinatari registrati
  • Speditori autorizzati

Il codice di accisa può essere controllato recandosi agli Uffici dell'Agenzia delle dogane o mediante accesso al sito SEED (System for Exchange of Excise Data - Sistema di scambio di dati sulle accise): https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=it&ContextPath=.

Il "codice ditta" viene rilasciato agli operatori che movimentano prodotti ad accisa assolta; tale codice presenta la stessa struttura del codice d’accisa. Riguardo al settimo carattere (settore impositivo), nell’ambito degli alcoli sono previsti i carattere M per la vendita di prodotti alcolici e il carattere X per l’alcole.

Occorre tenere presente che, a seguito dell’introduzione dell’e-DAS unionale, da utilizzare per la spedizione di prodotti ad accisa italiana assolta a operatori economici altro Paese Ue, allo speditore certificato viene attribuito un codice identificativo unico, da indicare sul documento stesso.
 

Operatori economiciCodice
accisa
Codice
ditta
Codice
identificativo
Depositi fiscaliX  
Depositi commerciali (depositi liberi) X 
Destinatari registratiX  
Speditori registratiX  
Destinatari certificati (1)  X
Speditori certificati  X
Rappresentanti fiscali accise X 


Nota (1) La Circolare ADM n. 3/2023 afferma che:
“La possibilità di operare in tale veste presuppone, in primis, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95 o di destinatario registrato di cui all’art. 8 del TUA e, in secondo luogo, l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli".

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
28/03/2025 - 21:23

Aggiornato il: 28/03/2025 - 21:23

1.2.5 - Fatto generatore, esigibilità e pagamento delle accise


In base all’articolo 1 del TUA (D.Lgs. n. 504/1995), per i prodotti alcolici sottoposti ad accisa, l’obbligazione tributaria (“Fatto generatore”) sorge al momento della loro fabbricazione, ovvero della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato. 

In base all’articolo 2 del TUA, l’accisa è esigibile all’atto dell’immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato ("Fatto generatore dell’imposta").

Si considera immissione in consumo anche l’ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono d’imposta (articolo 4 del TUA).

Il depositario autorizzato, come regola generale, deve versare l’accisa entro il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.

Il versamento dell’accisa può essere eseguito direttamente in Tesoreria o tramite conto corrente postale oppure utilizzando il modello di versamento unificato "F24 Accise", con la possibilità di compensare l’importo delle accise da versare con eventuali crediti tributari.

E’ tuttavia prevista una deroga, per i prodotti immessi in consumo nel mese di luglio e di dicembre:

  • Per i prodotti immessi in consumo nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto.
  • Per i prodotti immessi in consumo nel mese di dicembre, occorre distinguere tra:
    • I prodotti immessi in consumo dal 1° al 15 dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato alle scadenze previste da un apposito decreto annualmente emanato dal MEF. Per esempio, il decreto MEF del 4 dicembre 2024 ha previsto (come già stabilito per gli anni precedenti) che il pagamento deve essere eseguito:
      • Entro il 18 dicembre 2024, se eseguito a mezzo del Modello F24 / Accise, senza possibilità di compensare eventuali crediti;
      • Entro il 27 dicembre 2024, se eseguito direttamente in Tesoreria e tramite conto corrente postale intestato alla stessa Tesoreria oppure mediante bonifico bancario o postale, nonché tramite la piattaforma pagoPA;
    • I prodotti immessi in consumo dal 16 al 31 dicembre, il versamento deve essere eseguito alla scadenza ordinaria e con le modalità ordinarie.

Il destinatario registrato deve versare l’accisa entro il giorno lavorativo successivo a quello di immissione in consumo.
Il destinatario certificato, come afferma la Circolare ADM n. 3/2023, “… deve versare l’accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti trasportati dallo speditore certificato dello Stato membro, anche evidentemente nel caso in cui l’esercente nazionale sia un depositario autorizzato.”.
 

NB: I versamenti che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
28/03/2025 - 21:27

Aggiornato il: 28/03/2025 - 21:27

1.2.6 - Cauzioni


Il regime sospensivo consente ai soggetti autorizzati di operare con prodotti che non sono ancora stati sottoposti ad imposta (in sospensione di imposta).

Tale regime, tuttavia, al fine di tutelare gli interessi dell’Erario (garanzia dell’accisa sospesa), comporta  l’obbligo di prestare idonee cauzioni.

Sono esclusi da tale obbligo i piccoli produttori di vino.

Il D.Lgs. n. 504/1995 riguardo ai prodotti alcolici prevede le seguenti cauzioni:

  • deposito (articolo 5);
  • circolazione (articolo 6);
  • contrassegni fiscali (articolo 13).

Cauzione per il deposito

L’articolo 5, comma 3, afferma che:

"3. Il depositario é obbligato: a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca; (...)”.

Al momento, essendo l’accisa pari a zero, la cauzione per il deposito NON è prevista per il vino.

Per gli altri prodotti la cauzione è applicabile secondo l’aliquota prevista nella seguente tabella.

TIPO DI IMPIANTOCAUZIONE
Stabilimenti di produzione (distillerie), opifici di rettificazione1%
Stabilimenti di produzione di prodotti alcolici intermedi1%
Fabbriche di birra e annessi opifici di condizionamento1%
Cantine e stabilimenti di produzione di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra1%
Opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcol etilico1%
Magazzini di invecchiamento degli spiriti1%
Fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 hl1%
Tutti gli altri impanti e magazzini (1)10%
Prodotti condizionati muniti di contrassegno di Stato custoditi nei magazzini e depositi di cui ai punti precedenti100%

Nota (1): Tra gli altri impianti si comprendono:

  • i depositi doganali di proprietà privata a regime di deposito fiscale;
  • i magazzini distaccati di fabbrica di spiriti;
  • i magazzini dei commercianti all’ingrosso di prodotti sfusi e condizionati senza contrassegni di Stato;
  • i magazzini e i depositi, di cui ai punti precedenti, ove sono custoditi prodotti condizionati muniti di contrassegni di Stato.

Sull’argomento si segnala la Risoluzione n. 1 - Agenzia Dogane e Monopoli 10 maggio 2019.

Cauzione per la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa

L’articolo 6, comma, afferma che:

"4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato é tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando é data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunità,... L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse".

La cauzione deve essere fornita nelle seguenti misure:

  •  circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa: 10% dell'imposta nazionale gravante, o, se l'aliquota è zero,  dell'imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione (Decreto del Ministero delle Finanze 13 gennaio 1994);
  •  trasferimenti a destinatari registrati (italiani): 100% dell'imposta nazionale gravante;
  •  trasferimenti, in regime sospensivo di prodotti alcolici contrassegnati (articolo 23 del Decreto del Ministero delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210): 100% dell'imposta nazionale gravante.

E' disposto lo svincolo della cauzione:

  • quando e' data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario; tale circostanza:
    •  nel caso di circolazione nazionale é attestata dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Agenzia delle dogane mediante il sistema informatizzato e da quest'ultima validata;
    •  nel caso di circolazione comunitaria è attestata dalla conferma del buon esito dell'operazione comunicata dall'Agenzia delle dogane in base alla nota di ricevimento trasmessa alla stessa dalla competente Autorità del Paese di arrivo; in assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conferma può essere data, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione;
  • per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità, come attestata dalla conferma del buon esito dell'operazione comunicata dall'Agenzia delle dogane in base alla nota di esportazione trasmessa dall'Ufficio doganale di esportazione preso atto del risultato di uscita inviato dall'Ufficio doganale di uscita; in assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conferma può essere data, in casi eccezionali, dall'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del  risultato di uscita trasmesso dall'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'Ufficio doganale di uscita.

Garanzia per il ricevimento dei prodotti

Gli articoli 8 e 8-bis, TUA, a riguardo dispongono che:

  • Il destinatario registrato, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, ha l’obbligo di fornire garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi, in misura pari al 100% del suo ammontare (articolo 8, comma 3).
  • Il destinatario certificato, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte dello speditore certificato, ha l’obbligo di fornire garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi, in misura pari al 100% del suo ammontare. Tale garanzia è prestata con le modalità ritenute idonee dall’Amministrazione finanziaria ed è valida in tutti i Paesi dell’Unione europea (articolo 8-bis, commi 3 e 4).
     

Cauzione per i contrassegni fiscali

L’articolo 13, commi 5 e 6, afferma che:

"5. Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato. 
6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata".

 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
28/03/2025 - 21:33

Aggiornato il: 28/03/2025 - 21:33

1.2.7 - Contrassegni di Stato


Alcuni prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali.

Al riguardo, la Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 6 luglio 2004 n. 36/D, afferma che:

"... sono assoggettati al contrassegno di Stato i prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al Regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 e successive modificazioni, vigente alla data dell’1.1.2002, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, nonché la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto. Tale obbligo si applica limitatamente ai prodotti destinati alla vendita al consumatore e sottoposti al pagamento dell’accisa sull’alcole etilico o di quella sui prodotti alcolici intermedi. Il contrassegno è applicato ai recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del contrassegno previsti dal presente regolamento".

I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministero delle finanze.

In Italia, i contrassegni di Stato sono attualmente previsti per i seguenti prodotti:

  • Grappe;
  • Vini aromatizzati - vermouth;
  • Vini liquorosi;
  • Acquavite di canna / cereali / frutta / agave;
  • Spiriti (liquori);
  • Alcole puro;
  • Distillato di vino.

Ivi comprese:

  • le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione;
  • la frutta sotto spirito;
  • gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto.

I contrassegni di Stato sono strutturati in forma di fascetta e sono forniti agli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L'articolo 3 del Decreto ministeriale n. 322/2003 prevede quattro tipologie di contrassegni da applicare ai citati prodotti:

  1. contrassegno per i prodotti alcolici sottoposti all’accisa sull’alcole etilico;     
  2. contrassegno per i prodotti alcolici, diversi da quelli di cui alla lettera c), sottoposti all'accisa sull'alcole etilico;     
  3. contrassegno per le bevande alcoliche, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione e la frutta sotto spirito, sottoposte all'accisa sull'alcole etilico;     
  4. contrassegno per le bevande alcoliche sottoposte all’accisa sui prodotti intermedi.

I contrassegni di Stato in argomento non devono essere confusi con quelli previsti per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, come previsti dai decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.

Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo è determinato in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni fiscali, i prodotti non vengono presentati in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni fiscali non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.


Per i prodotti contrassegnati per i quali l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati è rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione di cui al comma 5 è svincolata, subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti.
 

 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
04/03/2025 - 11:54

Aggiornato il: 04/03/2025 - 11:54

1.2.8 - Birrifici, micro-birrifici, piccoli birrifici indipendenti


Si tratta di un comparto che nel nostro Paese comprende circa 1.200 birrifici dei quali circa il 25% è agricolo, e cioè produce in proprio le materie prime necessarie (orzo, luppolo, etc.).
La birra è un prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, orzo, frumento o loro miscele, acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.

La birra è allocata nella voce doganale 2203; rientrano nell’ambito della birra anche i prodotti contenenti una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui alla voce doganale 2206.

In entrambi i casi essa deve avere un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% in volume.

Riguardo alle imprese che producono birra, occorre distinguere tra:

  • birrifici che non si avvalgono delle disposizioni agevolative in tema di "micro-birrifici": come altri depositi fiscali;
  • birrifici che si avvalgono di tali disposizioni agevolative ("micro-birrifici"):  questo regime è previsto per i soggetti con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; sono dotati di codice di accisa.

L’articolo 1, commi 72 e 73 della Legge di bilancio 2025,  n. 207 del 31 dicembre 2024 stabilisce che per l’anno 2025 viene applicata la riduzione delle accise, già introdotta negli anni 2022 e 2023, per la birra realizzata nei birrifici artigianali:

  • birrifici con una produzione annua fino a 10.000 ettolitri: accisa ridotta del 50%;
  • birrifici con una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri: accisa ridotta del 30%;
  • birrifici con una produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri: accisa ridotta del 20%.          

Riguardo ai micro-birrifici, a partire dal 1° luglio 2019, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto MEF del 4 giugno 2019, commentato dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 4, prot. 57561 del 28 giugno 2019, è stato ridefinito l’assetto del deposito fiscale di tali soggetti, introducendo nuove modalità di accertamento e di contabilizzazione della birra prodotta, con differimento del pagamento dell’accisa, dalla fase di produzione del mosto alla fase di condizionamento del prodotto o, addirittura, di immissione in consumo dello stesso.

Il decreto sopra citato prevede, la possibilità di scegliere tra 2 diversi assetti del deposito cui corrispondono differenti modalità di accertamento dell’accisa e di tenuta della contabilità del deposito:

Micro-birrificio con giacenze in sospensione di accisa

In tal caso il birrificio:  

  • detiene in deposito birra condizionata ad accisa sospesa;
  • corrisponde l’accisa al momento dell’immissione in consumo dei prodotti confezionati;
  • per la circolazione dei prodotti sul territorio nazionale emette la bolla di accompagnamento XAB (da deposito fiscale a depositi liberi - Circolare n. 4/D del 14 aprile 2014); per i prodotti spediti in altro paese UE viene emesso l’e-AD, nei confronti di codice d’accisa di altro Paese Ue;  per i prodotti spediti in Paese extra Ue, se la merce esce da una dogana nazionale viene emessa la documentazione prevista per la circolazione interna (bolla di accompagnamento XAB); se, invece esce da dogana di altro Paese Ue occorre emettere l’e-AD sull’ufficio doganale di esportazione;
  • deve tenere un Registro della birra confezionata in sospensione di accisa (con carico dei prodotti confezionali e scarico per i prodotti immessi in consumo).

Micro-birrificio SENZA giacenze in sospensione di accisa

In tal caso il birrificio:

  • detiene in deposito birra condizionata ad accisa assolta;
  • corrisponde l’accisa al momento del condizionamento dei prodotti;
  • per la circolazione dei prodotti sul territorio nazionale emette la bolla di accompagnamento XAB (da deposito fiscale a depositi liberi – Circolare n. 4/D del 14 aprile 2014), mentre per i prodotti spediti in altro Paese UE viene emesso l'e-DAS unionale, nei confronti del destinatario certificato di altro Paese Ue; per i prodotti spediti in Paese extra Ue, se la merce esce da una dogana nazionale viene emessa la documentazione prevista per la circolazione interna (bolla di accompagnamento XAB); se, invece esce da dogana di altro Paese Ue occorre emettere l’e-DAS unionale sull’ufficio doganale di esportazione;
  • deve tenere un Registro della birra confezionata NON in sospensione di accisa (con carico e scarico dei prodotti confezionati);
  • sono previste semplificazioni per i micro-birrifici con produzione annua non superiore a 3.000 hl.

Il comma 15-septies dell'articolo 5 del decreto legge 146 del 2021 ha apportato numerose modifiche al Testo Unico Accise (di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995) in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull'alcol etilico.   
Tali modifiche, come noto, sono diventate operative a partire dal 1° gennaio 2022.
Si tratta sostanzialmente di disposizioni volte a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE, che ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici, con particolare riferimento alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di "piccoli produttori indipendenti" di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell'accisa sulla birra; alla definizione di "vino spumante", di "altre bevande fermentate".
In particolare, con riferimento all'imposizione sulla birra, si innalza la gradazione alcolica della birra a bassa gradazione, cui possono essere applicate aliquote ridotte; viene elevata da 2,8% a 3,5% volumi (articolo 1, n. 2, che modifica l'articolo 5 della direttiva accise), per incoraggiare la creazione di nuovi prodotti a bassa gradazione alcolica. Le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre 50% all'aliquota normale nazionale dell'accisa. 
Viene altresì data una più precisa definizione di “grado plato”. Al riguardo l’articolo 35, comma 1, seconda parte, afferma che:
“Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra é derivata, alla quale é sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma é arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.”.    

Altre definizioni:

PICCOLI BIRRIFICI INDIPENDENTI
L’articolo 2, comma 4-bis, della Legge n. 1354/1962, come modificato dall’articolo 35  della Legge n. 154/2016, con effetto dal 25 agosto 2016, ha introdotto la definizione di “birra artigianale” e di “piccolo birrificio indipendente”, affermando che: “Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.”.

Mentre negli anni 2022 e 2023, l’articolo 25, comma 3-quater, del D.Lgs. n. 504/1995 prevedeva aliquote fiscali ridotte per tali piccoli birrifici indipendenti, nel 2024 erano previste le regole generali che prevedono un trattamento fiscale di favore solo per i micro-birrifici.  
 

 


 

 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
04/04/2025 - 21:51

Aggiornato il: 04/04/2025 - 21:51

1.2.9 - Piccoli produttori di vino e piccoli produttori indipendenti di vino


L’articolo 37 del D.Lgs. 504/1995 afferma che:

Disposizioni particolari per il vino

1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273, sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo;
sono, invece, tenuti ad informare gli uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo.
2. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.
(...)".

Nella nuova formulazione dell’articolo sopra riportato (come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 180/2021), in vigore dal 14/12/2021, è venuta meno l’affermazione “ottenuta nell’azienda agricola”.  E’ tuttavia da ritenere che tale soppressione abbia natura solo formale e non faccia venire meno la necessità di rispettare  il requisito della prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Al riguardo, ad esempio, l’articolo 1-bis del Dl n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, in riferimento al registro telematico di cantina, ma da intendersi come un principio avente validità generale, stabilisce che sono previste semplificazioni "... per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri  di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale".

Per il calcolo del quantitativo medio occorre basarsi sui dati comunicati al MIPAAF.

Fino al permanere dell’aliquota zero sul vino il piccolo produttore: 

  • è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione;
  • per i trasferimenti intracomunitari si limita ad emettere il modello MVV.

Il modello MVV disponibile sul sito dell’Unione Europea: https://ec.europa.eu/agriculture/wine/model-forms_fr.

Riguardo al secondo punto si osserva che non in tutti i Paesi Ue è previsto il regime del piccolo produttore di vino. Tali Paesi hanno tuttavia l’obbligo di consentire agli operatori economici locali il ricevimento del prodotto con semplice MVV (nel caso di vino spedito da soggetto che operi nel regime di piccolo produttore di vino).

Restano ferme le altre incombenze stabilite dalla normativa fiscale e da quella di tutela agricola:

  • obbligo di informare l’Ufficio delle Dogane competente per territorio riguardo all’invio di vino in altri Paesi Ue; tale obbligo viene assolto presentando a tale Ufficio, entro il quinto giorno di ciascun mese, un riepilogo delle spedizioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (art.8 DM 153/2001)
  • obbligo di tenere un apposito registro di carico / scarico (Registro di cantina telematico);
  • obbligo di emissione del documento di accompagnamento;
  • obbligo di sottoporsi a controllo (prescritto dal Regolamento CEE n. 2238/1993 del 26 luglio 1993).

Il piccolo produttore di vino può produrre vini tranquilli, vini frizzanti e vini spumanti. Non è invece abilitato a produrre vini liquorosi o vini aromatizzati; i vini in questione rientrano nell’ambito dei prodotti intermedi; la loro produzione, come espressamente previsto dall’articolo 28 , comma 1, lettera b), n. 1 del TUA, richiede impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

Nelle FAQ GAMM@ delle Dogane francesi (aggiornate alla data dell’11 giugno 2015), sono specificate le casistiche collegate al riconoscimento del piccolo produttore di vino negli stati membri UE (si veda la FAQ 31- Cas des petits producteurs de vins situés dans d'autres États membres): https://www.douane.gouv.fr/GammaFormation/res/gamma_faq_vfV5.pdf.

Riconoscimento della figura del piccolo produttore - elenco paesi

 

PAESESIGLARICONOSCIMENTO
AustriaATSI
BelgioBESI
BulgariaBGSI
Repubblica CecaCZSI
CiproCYSI
CroaziaHRNO
DanimarcaDKNO
EstoniaEENO
FinlandiaFINO
FranciaFRNO
GermaniaDESI
GreciaELSI
IrlandaIENO
ItaliaITSI
LettoniaLVNO
LituaniaLTNO
LussemburgoLUSI
MaltaMTSI
Paesi BassiNLNO
PoloniaPLSI
PortogalloPTSI
RomaniaROSI
SlovacchiaSKSI
SloveniaSINO
SpagnaESNO
SveziaSENO
UngheriaHUNO

 

 

 

Piccoli produttori indipendenti di vino
 

Sempre in virtù dell’articolo 5 del Dl. N. 146/2021, citato nel paragrafo 1.2.14, nell’ambito del D.Lgs. n. 504/1995,  è stato introdotto l’articolo 37-bis, il quale disciplina la figura del “piccolo produttore indipendente di vino”.
Tale articolo afferma che:
“1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che lo stesso produttore é legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”.

La Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020  consente agli Stati Membri l’applicazione di aliquote di accise ridotte al vino che viene prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti. 
Per il nostro Paese, tale disposizione, al momento, riguardo alle vendite interne, non ha un effetto pratico essendo l’accisa sul vino pari a zero. E’, invece, importante riguardo alle vendite nei confronti di clienti B2B e B2C di altri Paesi Ue, in quanto, ove vengano soddisfatte le condizioni previste, consente ai vini venduti da tali produttori di essere assoggettati ad un’aliquota accise inferiore rispetto a quella ordinaria. Le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre 50% all'aliquota normale nazionale dell'accisa.   

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
04/04/2025 - 21:25

Aggiornato il: 04/04/2025 - 21:25

1.2.10 - Deposito fiscale accise e deposito Iva


Il deposito Iva (disciplinato dall’articolo 50-bis del Dl n. 331/1993) può costituire un utile strumento operativo anche nel settore delle bevande alcoliche.

Nel caso in cui si intendesse utilizzare il deposito fiscale anche come deposito Iva, si dovrebbe inviare una specifica comunicazione al competente Ufficio delle Dogane.

L’utilità del deposito fiscale funzionante anche come deposito Iva, si rivela particolarmente interessante, ad esempio, nel caso di acquisto di bevande alcoliche in Paese extra Ue, con loro immissione in libera pratica alla frontiera italiana, con pagamento dell’eventuale dazio ma non dell’accisa e dell’Iva, con introduzione delle bevande nel deposito fiscale – Iva; accisa e Iva saranno assolte nel momento di immissione in consumo delle bevande alcoliche:

  • riguardo all’accisa: con suo pagamento effettivo;
  • riguardo all’Iva: senza pagamento effettivo, con applicazione della procedura di reverse charge.

Altrettanto utile si rivela l’intervento di un operatore logistico dotato di deposito fiscale funzionante anche come deposito Iva nel caso di operatore economico estero (Ue o extra Ue), non identificato ai fini Iva in Italia, che acquista bevande alcoliche in Italia, mantenendole in deposito in Italia, con vendite successive nei confronti di clienti italiani o esteri e con invio delle stesse alle destinazioni pattuite (Italia o estero).

In tale evenienza il produttore italiano è abilitato a cedere i prodotti in regime sospensivo accise al cliente italiano o estero con invio al deposito fiscale – Iva designato dal cliente e con emissione di fattura senza applicazione dell’Iva, per operazione non soggetta, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettera c), del Dl n. 331/1993.

L’operatore economico estero potrà poi cedere e inviare le bevande alcoliche:

  • a clienti italiani: in tale evenienza il soggetto estero cede le stesse giacenti in deposito fiscale – Iva; il cliente italiano subentra nella posizione di depositante e svolge la procedura di reverse charge, per operazione non soggetta, articolo 50-bis, comma 4, lettera e), del Dl n. 331/1993; se il cliente italiano provvede poi a estrarre le bevande alcoliche dal deposito fiscale – Iva, mettendole in consumo in Italia, in tale evenienza, il gestore del deposito assolve l’accisa, mentre il soggetto estrattore deve fornire al gestore del deposito i mezzi finanziari per pagare l’Iva o deve presentare dichiarazione d’intento nei confronti del gestore (Risoluzione del 20/03/2017 n. 35);
  • a clienti di altro Paese Ue: in tale evenienza, l’operatore economico estero, per effettuare tale operazione si avvale della partita Iva globale del gestore del deposito Iva;
  • a clienti di Paese extra Ue: in tale evenienza l’operazione di esportazione viene curata dal gestore del deposito Iva.

 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
08/11/2019 - 12:18

Aggiornato il: 08/11/2019 - 12:18

1.2.11 - Trattamento daziario e fiscale nel Paese extra Ue di destinazione


Volendo conoscere qual é il trattamento daziario delle merci di origine comunitaria nei Paesi extra Ue nei quali le medesime vengono esportate, nonché la documentazione necessaria per consentirne lo sdoganamento, è possibile accedere alla banca dati comunitaria "Market Access Database", all'indirizzo: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm.

Al riguardo, una volta raggiunto il sito, occorre operare come segue:

  • cliccare su Tariff and Rules of origin;
  • inserire il Paese  e il codice doganale doganale della merce (prime 4-6 cifre); come sopra affermato le prime 6 cifre della voce doganale sono comuni a tutti i Paesi che hanno adottato il sistema armonizzato di classificazione e di denominazione delle merci; le ulteriori cifre, costituiscono aggiunte attuate dal Paese di destinazione della merce  (le quali, di conseguenza, normalmente, non coincidono con la codifica Ue);
  • cliccare sul codice numerico (di colore blu) al fine di individuare gli eventuali ulteriori tributi che gravano sulla merce all’atto dell’importazione.

Al fine di individuare le formalità doganali in arrivo cliccare su "Procedures and Formalities" (e sulle singole righe di dettaglio).

Utili informazioni di carattere commerciale possono essere individuate cliccando su "Statistics".

Analitiche informazioni concernenti i documenti necessari per l’esportazione  di vino in determinati Paesi esteri, sono contenute nella pubblicazione "Guida Export Vino 2019" dell’Agenzia ICE.

Riguardo alla birra si segnala la pubblicazione di AssoBirra "Birra italiana - Guida Export 2017".

 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
08/11/2019 - 12:20

Aggiornato il: 08/11/2019 - 12:20