7.1 Fiere ed altre manifestazioni commerciali di sola esposizione con ritorno dei prodotti in Italia


E’ il caso dell’invio di vino e di bevande alcoliche presso una fiera o altra manifestazione all’estero, con ritorno dello stesso in Italia al termine della manifestazione (situazione relativamente infrequente).

Fiere in altri Paesi Ue

Procedura:

  •  l’impresa italiana, prima di procedere all’invio del vino e delle bevande alcoliche in fiera, deve individuare un deposito accise o un destinatario registrato nel Paese di destino, idoneo ad adempiere agli obblighi accise previsti dalla normativa del Paese estero;
  •  l’impresa italiana, al momento dello spostamento dei prodotti dalla sede italiana all’estero:
    •  ai fini dell’Iva: deve provvedere all’annotazione dei beni sul registro di carico e scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993. Tale registro, com’è noto, non può essere sostituito dal documento di trasporto;
    • ai fini delle accise: deve  emettere il documento MVV (se piccolo produttore di vino) o il DAA telematico (se produttore dotato di deposito fiscale) sul deposito fiscale del Paese estero o sul destinatario registrato del Paese estero;
  •  al momento del ritorno dei prodotti in Italia, occorre appoggiare la spedizione della stessa su un deposito autorizzato sito nel Paese estero; se l'impresa italiana è un piccolo produttore di vino essa deve appoggiare l'arrivo dei prodotti su un deposito autorizzato italiano o su un destinatario registrato italiano (e ciò in quanto le semplificazioni previste dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 504/1995, per il piccolo produttore di vino, riguardano solo la spedizione e non il ricevimento dei prodotti):
    • il deposito autorizzato estero emette DAA telematico sul deposito fiscale italiano / destinatario registrato italiano;
    • l’impresa italiana deve scaricare la merce dal registro di carico e scarico di cui all’articolo 50, comma 5, Dl n. 331/1993.


Fiera in Paesi extra Ue

Procedura:

  •  l’impresa italiana, relativamente all’invio della merce all’estero:
    • dichiara la merce per la temporanea esportazione dall’Italia, ai sensi dell’articolo 214 del Dpr n. 633/1973 (considerata la tipologia di prodotto non è possibile utilizzare la procedura del Carnet ATA);
    •  annota la merce inviata all’estero in un registro di carico / scarico tenuto ai sensi dell’articolo 39 del Dpr n. 633/1972. Tale registro è sostituibile dal documento di trasporto sul quale sia indicato l’invio dei beni all’estero a titolo non traslativo della proprietà;
    • ai fini accise: espleta la procedura prevista per l'esportazione dei prodotti;
    • dichiara la merce per la temporanea importazione nel Paese estero;
  •  l’impresa italiana, relativamente al rientro della merce in Italia:
    • chiude l’operazione di temporanea importazione nel Paese estero;
    • chiude l’operazione di temporanea esportazione dall’Italia;
    • ai fini accise: espleta la procedura prevista per la reimportazione di beni dall’estero;
    • provvede a scaricare il registro di carico/scarico.
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10/10/2019 - 14:50

Aggiornato il: 10/10/2019 - 14:50