4.3.3 - I soggetti esclusi


È opportuno precisare che non tutti i contribuenti sono tenuti ad adeguarsi alle risultanze degli studi di settore, poiché alcuni sono esclusi dal loro ambito di applicazione.

In particolare, e senza pretesa di esaustività, l’accertamento tramite gli studi di settore non può essere effettuato nei confronti dei contribuenti che:

 hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta;
• hanno dichiarato ricavi superiori al limite dei vecchi 10 miliardi di lire;1
• determinano il reddito con criteri forfettari;
• si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività;2
• hanno modificato l’attività esercitata nel periodo d’imposta considerato, se le due attività sono soggette a studi di settore diversi.

Ai casi generali di esclusione sopra indicati, vanno poi aggiunti specifici casi di non applicazione previsti dai singoli decreti di approvazione degli studi di settore, come ad esempio il caso delle cooperative a mutualità pura.
 

L’adeguamento in situazioni di non coerenza, non congruità e non normalità

Per tutti coloro che non si trovano nelle situazioni di esclusione o inapplicabilità, gli studi di settore trovano tuttavia applicazione, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime contabile adottato.3
I contribuenti che non siano coerenti o congrui con le risultanze degli studi di settore possono effettuare un adeguamento nella dichiarazione dei redditi.

L’adeguamento può essere effettuato sia ai fini delle imposte dirette, che dell’Iva e dell’Irap. L’importo da pagare può consistere sia nella differenza col ricavo di riferimento puntuale, sia anche in un importo minore (purché non inferiore al ricavo minimo dell’intervallo statistico di confidenza).

Per il primo anno di applicazione o di revisione dei singoli studi di settore, i contribuenti possono adeguarsi senza applicazione di sanzioni o interessi. Per gli altri periodi d’imposta sono invece previste delle maggiorazioni, anche se di importo percentualmente non elevato rispetto ai maggiori ricavi o compensi dichiarati.

I parametri presuntivi

Per i contribuenti ai quali non si applicano gli studi di settore, o per le cui attività gli studi di settore non sono stati approvati, si applicano altri strumenti presuntivi di ricavi, compensi e volume d’affari: i parametri.

Si tratta tuttavia di uno strumento meno evoluto, che trova applicazione solamente nei confronti di soggetti che adottino un regime di contabilità semplificata o di coloro per i quali la contabilità ordinaria sia stata dichiarata inattendibile sulla base di un apposito verbale d’ispezione.
I parametri si avvalgono di soli dati di natura contabile, e devono essere comunicati congiuntamente al modello INE.
L’adeguamento ai parametri può essere effettuato ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, ma non dell’Irap. Le modalità di adeguamento sono sostanzialmente analoghe a quelle degli studi di settore, ma in questo caso non vengono applicate maggiorazioni o interessi.


1Nei loro confronti gli accertamenti vengono svolti in maniera specifica ed analitica, non parametrica.
2 Ad esempio il periodo in cui l’impresa è assoggettata ad una procedura concorsuale, o quello da cui decorre la messa in liquidazione dell’impresa; oppure quando l’attività prevista dall’oggetto sociale non è ancora iniziata per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore (come il protrarsi della costruzione di un impianto o il ritardo nel rilascio di una concessione o di un’autorizzazione amministrativa).

3 Eccezion fatta per il regime dei contribuenti minimi (non soggetti a studi di settore).

 

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09/11/2015 - 12:53

Aggiornato il: 09/11/2015 - 12:53