4.2 Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale


Si tratta della vendita di vino a soggetto passivo di Paese extra Ue (operatore economico) con dichiarazione di esportazione presentata a nome del produttore italiano.
Occorre distinguere tra due diverse situazioni:
1. il vino è destinato a uscire dal territorio Ue da dogana italiana;
2. il vino è destinato a uscire dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue.

1. Il vino esce dal territorio Ue da dogana italiana
E’ possibile gestire l’operazione emettendo i documenti previsti per la circolazione interna (DDT, DA/IT, etc.).
Occorre osservare i seguenti adempimenti:

1) il produttore italiano cedente emette fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell’Iva, indicando in fattura la dicitura:

  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del venditore italiano;
  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera b), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del cliente estero;

2) il produttore italiano annota la fattura di vendita nel registro Iva delle fatture emesse;

3) il produttore italiano invia all'ufficio doganale di esportazione, in via telematica, normalmente a mezzo spedizioniere doganale, la dichiarazione di esportazione, con indicazione della dogana di (probabile) uscita;

4) Il produttore italiano emette i documenti di accompagnamento previsti per la circolazione interna;

5) Il trasportatore parte per la dogana di esportazione;

6) La dogana di esportazione dopo aver accettato la dichiarazione doganale di esportazione ed effettuata la prescritta analisi dei rischi rilascia, in forma cartacea,  il DAE sicurezza  (documento di accompagnamento esportazione sicurezza);

7) il trasportatore si avvia alla dogana di uscita;

8)  il trasportatore presenta il modello DAE sicurezza all’Ufficio doganale di uscita;

9)  la dogana di uscita notifica alla dogana di esportazione l’effettiva uscita delle merci dal territorio Ue.

10) l'Ufficio doganale di uscita comunica il messaggio IVISTO agli utenti Servizio Telematico Doganale (in pratica, allo spedizioniere doganale che ha eseguito l'operazione);

11) il produttore italiano esportatore comprova l’avvenuta esportazione mediante interrogazione on line del sistema informativo delle mediante MRN, con stampa e tenuta agli atti dell’esito dell’eseguito controllo.

2. Il vino esce dal territorio Ue da dogana di altro paese Ue

Il deposito fiscale deve emettere e-AD sulla dogana di uscita.
Occorre osservare i seguenti adempimenti:
1) il produttore italiano cedente emette fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell’Iva, indicando in fattura la dicitura:

  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del venditore italiano;
  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera b), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del cliente estero;

2) il produttore italiano annota la fattura di vendita nel registro Iva delle fatture emesse;

3) Il produttore italiano - depositario autorizzato invia al sistema informatizzato delle dogane la bozza del DAA telematico (e-AD);

4) Il sistema informatizzato convalida la bozza dell’e-AD e attribuisce l’ARC;

5) il produttore italiano invia all'ufficio doganale di esportazione, in via telematica, normalmente a mezzo spedizioniere doganale, la dichiarazione di esportazione, con indicazione della dogana di (probabile) uscita; nella casella n. 44 del DAU viene indicato il codice ARC;

6) Il produttore italiano - depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell’e-AD o altro documento commerciale dal quale risulti in modo chiaramente identificabile l’ARC;

7) Il trasportatore parte per la dogana di esportazione;

8) La dogana di esportazione dopo aver accettato la dichiarazione doganale di esportazione ed effettuata la prescritta analisi dei rischi rilascia, in forma cartacea, il DAE sicurezza (documento di accompagnamento esportazione sicurezza), comprensivo del riferimento “ARC”;

9) il trasportatore si avvia alla dogana di uscita;

10) il trasportatore presenta il modello DAE sicurezza all’Ufficio doganale di uscita;

11) la dogana di uscita notifica alla dogana di esportazione l’effettiva uscita delle merci dal territorio Ue. La dogana di esportazione notifica all'intestatario dell'e-AD la “nota di esportazione” con i dati di uscita e chiude l’MRN. Con questa notifica il regime sospensivo delle accise si conclude e di conseguenza vengono riaccreditate le garanzie prestate;

12)  l'Ufficio doganale di uscita comunica il messaggio IVISTO agli utenti Servizio Telematico Doganale (in pratica, allo spedizioniere doganale che ha eseguito l'operazione);

13) il produttore italiano esportatore comprova l’avvenuta esportazione mediante interrogazione on line del sistema informativo delle Dogane mediante MRN, con stampa e tenuta agli atti dell’esito dell’eseguito controllo.

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22/10/2019 - 10:44

Aggiornato il: 22/10/2019 - 10:44