• Documenti e certificati per l'estero - Carnet ATA

06. Abbiamo smarrito il carnet ATA con il quale abbiamo esportato in via temporanea del materiale professionale in Tunisia: adesso il materiale deve rientrare; come possiamo fare?

In caso di smarrimento o furto del carnet, per completare le operazioni doganali e per permettere quindi il rientro della merce, occorre che il titolare sporga denuncia alle competenti Autorità di Polizia e che questa venga presentata alla Camera di Commercio, unitamente alla richiesta di duplicato su carta intestata della ditta, firmata dal legale rappresentante. L’ufficio documenti estero provvederà a rilasciare il duplicato della copertina verde del carnet, compilata in modo identico all’originale, completa del numero di fogli necessari per il rientro della merce. Il costo sarà rappresentato solo dal numero dei fogli aggiuntivi necessari. Il richiedente dovrà spedire il duplicato al corrispondente in Tunisia per effettuare l'operazione di riesportazione dalla Tunisia e di reimportazione in Italia entro l'anno di validità del carnet, altrimenti verranno addebitati i diritti doganali.

06. È obbligatorio richiedere il C.O. per ogni esportazione che si effettua?

No. Il C.O. va presentato solo se richiesto dall’importatore, da chi sdogana la merce o da una lettera di credito.

06. Esporto in Turchia – mi chiedono l’Export Registry Form vistato dalla Camera di commercio

In merito alla circolare 2009/21 (pubblicata sulla G.U. turca n.27097 serie 2 del 31.12.2008) del Sottosegretariato per il Commercio Estero del Primo Ministero della Repubblica di Turchia, concernente la registrazione delle importazioni di prodotti tessili e di confezionamento, aventi i seguenti codici doganali: 4203.10/4203.21/4203.29/4203.30/4303.10/43.04/50/51/52/53/54 (escluso 5407.20)/55/56/57 (escluso 57.01 e 57.02) / 58 (escluso 58.05)/59/60/61, a partire dal mese di gennaio 2009 e stata predisposta una nuova procedura per l’importazione di alcuni prodotti tessili in Turchia. Con questa nuova procedura l'importatore turco prima di effettuare l’importazione dovrà procedere con una richiesta di registrazione in uno dei centri di registrazione preposti dal Sottosegretariato. Tra la documentazione che l’importatore turco deve allegare alla domanda di registrazione vi è il certificato "Exporter Registry Form".
Il certificato “Exporter Registry Form” deve essere presentato dall’importatore turco solamente per la prima importazione e per ogni cliente (non per ogni partita di importazione dallo stesso cliente) pertanto l’esportatore redigerà il certificato una sola volta, per la prima spedizione.

Il certificato “Exporter Registry Form” compilato dall esportatore, dovrà essere vidimato dalla Camera di commercio alla quale l'operatore è iscritto, per poi essere presentato in originale e con la vidimazione al Consolato della Turchia in Italia, per essere reso un documento valido per la Turchia.

La Camera di commercio di Torino appone questo visto solo presso la sede centrale di Via San Francesco da Paola 24, e non presso le sedi decentrate. La ditta deve presentare due originali firmati dal legale rappresentante ed il modulo di richiesta visti, scaricabile dalla pagina della modulistica.

Scarica l'Exporter Registry Form, file in formato .doc - 40 kbyte e la nota informativa in formato .doc - 68 kbyte

07. Dobbiamo far rientrare dalla Svizzera dei campioni commerciali accompagnati dal carnet ATA; ci siamo accorti che il carnet ATA è scaduto tre giorni fa: la Dogana ci farà dei problemi?

La riesportazione della merce dai Paesi esteri dopo la data di scadenza, costituisce irregolarità e farà sorgere l’obbligo del pagamento di diritti doganali. La dogana estera in questo caso non vidimerà l’uscita sul carnet e comunicherà a Unioncamere l’importo dei diritti doganali che la ditta dovrà pagare. Al rientro della merce in Italia occorre esibire il carnet in dogana, per non pagare i diritti doganali all'importazione ed effettuare l'operazione di reimportazione definitiva, anche se scaduto. Se la merce non rientra entro 30 giorni dalla scadenza, occorre richiedere alla Camera di commercio emittente la rimessa in termini.

07. Ho già richiesto un certificato di origine presso di voi, ma mi sono accorta solo adesso che mi era stato richiesto di compilarlo in inglese. Si può ancora aggiungere la traduzione in inglese e riportarvelo per un visto di convalida?

No. Nessuna correzione può essere fatta sul C.O. dopo la sua vidimazione e rilascio; se la ditta si accorge, dopo la vidimazione, che il C.O. è errato, deve riconsegnarlo allo sportello per l’annullamento e contemporaneamente ne presenterà uno nuovo compilato in modo esatto, allegando nuovamente tutta la documentazione e pagando il nuovo C.O.

07. Il cliente algerino chiede una “attestazione di libera commercializzazione”, cosa devo fare?

È stato concordato a livello comunitario un testo dell’attestazione leggermente diverso da quello proposto inizialmente dai clienti algerini. Possiamo vistare solo questa versione. La richiesta del visto deve essere fatta telematicamente tramite la piattaforma Cert’O a cui occorre allegare il file con l’attestazione e anche il modulo di richiesta.

08. Cos'è l'EUR1 e chi lo rilascia?

L'EUR1 è un documento che attesta l'origine preferenziale comunitaria di merci destinate ad uno dei paesi extra-UE che godono di accordi preferenziali daziari con l'Unione Europea come Svizzera, Islanda, Norvegia, Turchia, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, ecc.. Viene rilasciato dalla Dogana tramite uno spedizioniere doganale.
Permette al cliente di non pagare dazi all'importazione o di pagarli in misura ridotta. Può essere sostituito da una semplice dichiarazione su fattura per spedizioni di importo inferiore a 6.000,00 euro o, per importi superiori, da parte di una ditta che abbia lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) o lo status di Esportatore Autorizzato o per gli Esportatori registrati al REX (per esportazioni in Canada e Giappone).

Dal 21 giugno 2020 i tempi e le modalità di rilascio degli Eur1 cambiano in base all'applicazione della circolare dell'Agenzia delle Dogane prot. N. 88470/RU del 12/03/2020 e quella n. 91956/RU del 26.07.2019 con le quali abroga la semplificazione procedurale della previdimazione dei certificati EUR1, EUR MED e ATR concessa con la nota prot. N. 6305 del 30.05.2003. I certificati di circolazione Eur1, EUR MED e ATR non potranno più essere rilasciati in tempi rapidi dagli spedizionieri e sarà, inoltre, necessario presentare tutte le prove dell'origine preferenziale delle merci (dichiarazioni di origine preferenziale dei fornitori).

Per agevolare gli operatori che abbiano frequenti flussi di esportazione verso paesi con accordi daziari con l'Unione Europea, è consigliabile provvedere a richiedere alla dogana lo Status di Esportatore Autorizzato. I tempi di rilascio di questa autorizzazione sono di 30 giorni per l'esame della richiesta e 60 giorni per il rilascio, e permetterebbero di rilasciare una dichiarazione su fatture anche per spedizioni superiori ai 6000 euro evitando successivi controlli doganali. Per ottenerlo le ditte devono superare un audit doganale dimostrando la regolarità e la completezza delle dichiarazioni presentate a fronte di precedenti certificati Eur1 rilasciati. Per approfondimenti https://www.mglobale.it/dogane/tutte-le-news/esportatore-autorizzato-e-paesi-beneficiari.kl

 Per informazioni sugli accordi daziari per ogni paese consultare il sito dell'Unione Europea.

08. Devo andare con del materiale professionale, in via temporanea, a Taiwan e poi mi devo spostare anche nella Repubblica Popolare Cinese. Posso fare il carnet?

A seguito di un accordo tra i Paesi dell’Unione Europea e Taiwan, la temporanea esportazione e importazione di merci tra i Paesi dell’Unione e Taiwan è consentita con un carnet apposito denominato C.P.D. China/Taiwan, valido solo per Taiwan. La modalità di rilascio e le regole per l’utilizzo del carnet C.P.D. China/Taiwan sono le stesse applicate per il carnet A.T.A.
Se poi la ditta ha anche la necessità di spostarsi con la merce da Taiwan alla Repubblica Popolare Cinese occorre richiedere per tempo anche un carnet A.T.A. Quindi, in questo caso, per la stessa merce, occorrono due carnet con le rispettive polizze da presentare contemporaneamente alla dogana italiana che effettuerà sui due documenti l’operazione di esportazione. Poi uno sarà usato a Taiwan, l’altro in Cina. Al rientro in Italia si dovranno presentare i due carnet per l’operazione di reimportazione.

08. Fra i documenti necessari per esportare mi chiedono il visto della Camera di commercio sul Certificato Sanitario rilasciato dall’ASL, posso ottenerlo?

Si, la Camera di commercio può apporre un visto per deposito, purché sia riferito ad una ditta iscritta alla nostra Camera di commercio. Il visto va richiesto tramite la piattaforma Cert’O con STAMPA IN AZIENDA e il timbro elettronico dovrà essere stampato sul retro del certificato sanitario.

09. Chi sa dirmi quali documenti servono per esportare in Egitto?

Se consulta il sito www.schedeexport.it troverà informazioni sui documenti che generalmente vengono richiesti per esportare nei vari paesi, oltre agli indirizzi delle rappresentanze diplomatiche. Deve sempre però basarsi sulle istruzioni dettagliate del cliente straniero.