3.1 - I Paesi di destinazione/provenienza delle merci


L’impresa italiana che intende operare con l’estero, a seconda dei Paesi di destinazione o di provenienza delle merci, dovrà considerare due casi fondamentali:
• merce inviata a/proveniente da Paesi UE

• merce inviata a/proveniente da Paesi extra-UE.

I Paesi UE e i Paesi extra-UE

I Paesi che attualmente costituiscono il territorio dell’Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (esclusa la parte turca), Croazia, Danimarca (escluse le Isole Far Oer e la Groenlandia), Estonia, Finlandia (escluse le Isole Aland), Francia (incluso il Principato di Monaco; esclusi i Dipartimenti d’oltremare Guadalupa, Guyana, Martinica e Réunion), Germania (esclusi l’isola di Helgoland e il territorio di Busingen), Grecia (escluso il Monte Athos), Irlanda, Italia (esclusi i Comuni di Livigno e di Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano), Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna (esclusi Ceuta, Melilla e le isole Canarie), Svezia, Ungheria.

I territori esclusi sopra indicati e tutti gli altri Paesi, ai fini delle presenti note, sono da considerare come Paesi extraUe.

L'elenco delle aree nei paesi UE ma fuori territorio Iva UE è consultabile anche nel presente documento.

 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
20/09/2023 - 11:22

Aggiornato il: 20/09/2023 - 11:22

3.1.1 - Merce inviata a/ricevuta da Paesi UE


A partire dal 1° gennaio 1993, relativamente agli scambi intracomunitari di beni, viene applicata una procedura di carattere transitorio. I caratteri del regime transitorio sono i seguenti:

• abolizione delle formalità doganali negli scambi di beni tra gli Stati membri

• sistema VIES (VAT Information Exchange System) e INTRASTAT per il controllo delle operazioni

• applicazione del principio della tassazione nel Paese di destinazione dei beni, relativamente agli scambi tra operatori economici

• adozione del principio del Paese di origine relativamente alle operazioni con privati consumatori.
 
Sono previste regole specifiche per la fornitura di beni con installazione/montaggio, per le vendite a distanza, per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e per le operazioni di acquisto compiute da enti non commerciali.  

ISCRIZIONE ARCHIVIO VIES

L’operatore italiano che intende porre in essere operazioni intracomunitarie (cessioni intracomunitarie di beni o acquisti intracomunitari di beni, servizi generici resi o acquistati) deve verificare che il proprio numero identificativo Iva risulti iscritto nella banca dati VIES (VAT Information Exchange System), accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/istanze/inclusione-archivio-vies/compilazione-e-invio-via-web-vies

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate sul suo sito afferma che:
“Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system). L'opzione per effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998. In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, cioè di essere esclusi dal Vies perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. La revoca dell’opzione può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici.

Chi deve richiedere l’inclusione nel Vies
L’obbligo di essere inclusi nell’archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività d' impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. Inoltre, la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.

Come richiedere l’inclusione nel Vies
La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.
I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia.
Con le stesse modalità previste per l’inclusione nel Vies va comunicata, eventualmente, la volontà di non essere più inclusi nell’archivio. La presentazione telematica diretta è consentita anche ai soggetti non residenti identificati direttamente ai fini Iva.
 



ADEMPIMENTI INTRASTAT -  Informazioni generali

Fino al 31 dicembre 1992 i movimenti di beni da e verso altri Paesi Ue erano monitorati, sia ai fini fiscali che ai fini statistici, in base alle dichiarazioni doganali.
Con l’abolizione delle frontiere doganali tra i singoli Paesi UE e la creazione del “mercato unico comunitario”, a partire dal 1° gennaio 1993, è comunque continuato ad essere necessario da parte degli Stati dei Paesi membri:
• sorvegliare il rispetto delle regole concernenti l’imposta sul valore aggiunto;
• raccogliere i dati statistici del commercio tra i singoli Paesi membri.
 
Per rispondere alle suddette esigenze, gli operatori dei singoli Paesi membri devono informare le rispettive Autorità circa le operazioni intracomunitarie  dai medesimi poste in essere.
Ciò avviene mediante il Sistema V.I.E.S.-Vat Information Exchange System – INTRASTAT.

Gli operatori economici della gran parte dei Paesi Ue, in relazione  alle operazioni intracomunitarie, a differenza  di quelli italiani presentano due distinte segnalazioni:

• una segnalazione a valenza fiscale: i "Recapitulative Statements" ("ESL - EC Sales Listings"), per comunicare le cessioni intracomunitarie di beni e, in alcuni Paesi, gli acquisti intracomunitari di beni ("Statements of acquisitions” o EPL “EC Purchase Listings”).
• una segnalazione a valenza statistica: i modelli Intrastat, per comunicare le spedizioni e gli arrivi di beni, in ambito comunitario.
I singoli Paesi Ue hanno previsto tale obbligo al di sopra di determinate soglie, variabili da Paese a Paese.

A partire dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di segnalazione sono stati estesi ai servizi generici resi e, in alcuni Paesi Ue, ai servizi generici acquistati.

Riguardo alla concreta attuazione da parte dei Paesi Ue:

L’Italia ha adottato la soluzione di prevedere l’obbligo di presentare un’unica comunicazione fiscale + statistica;
Tutti gli altri Paesi Ue prevedono due distinte comunicazioni:
Una fiscale (“Listing”)
Una statistica (“Intrastat”)
Tutti i Paesi Ue, come stabilito dalla normativa Ue (articolo 262 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE), hanno previsto l’obbligo di presentare il Listing dei beni ceduti e dei servizi resi (comunicazione a valenza fiscale);
Solo alcuni Paesi hanno previsto l’obbligo di presentazione dei Listing dei beni e dei servizi acquistati (comunicazione a valenza fiscale):
• Beni acquistati: Croazia, Repubblica ceca, Grecia, Irlanda (in caso di supero di 191.000 euro /anno), Italia (dal 2018 solo ai fini statistici) Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna e Ungheria;
• Servizi acquistati: Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Italia (dal 2018 ai soli fini statistici), Romania, Spagna, Slovacchia e Ungheria.
Tutti i Paesi Ue hanno previsto l’obbligo di presentare la  comunicazione a valenza statistica (INTRASTAT), riguardo ai beni ceduti e ai beni acquistati. A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di giugno 2018, contenute nei modelli Intra beni acquistati (INTRA – 2 Bis) e Intra servizi acquistati (INTRA - 2 Quater) sono rese per finalità statistiche.

Con riferimento alle operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2022, in virtù di quanto previsto dalla Determinazione n. 493869/RU, del 23 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate, di concerto con l’Agenzia delle Dogane e d’intesa con l’ISTAT, ha adottato misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Modelli INTRA), in attuazione dell’art 50, comma 6, del Dl n. 331/1993, come modificato dall’art 13, comma 4-quater, del Dl n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19/2017;  gli obblighi in materia sono sintetizzati nelle schede “FORMALITA’ INTRASTAT”.

La  Comunicazione dell’Agenzia delle Dogane n. 18558 del 20/02/2018, afferma che:
“Ai fini del calcolo della periodicità di presentazione dei Modelli INTRA, la citata Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 ha già chiarito che il nuovo sistema introdotto dalle modifiche normative intervenute in materia richiede, in ordine al superamento della soglia, una verifica effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Il medesimo provvedimento stabilisce che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente e che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni;….”.
 



FORMALITA’ INTRASTAT  Cessioni intracomunitarie di beni e di servizi generici

 A)    CESSIONE BENI

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: soggetti che, riguardo alle cessioni intracomunitarie di beni, in nessuno dei 4 trimestri precedenti hanno superato la soglia trimestrale di 50.000 euro; compilano il  Modello Intra 1-bis:  solo dati fiscali (colonne da 1 a 7; la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione delle colonna 6 e 7 è facoltativa)

CONTRIBUENTI MENSILI: soggetti che, riguardo alle cessioni intracomunitarie di beni, hanno superato tale soglia; occorre distinguere tra due tipologie di soggetti:
•    Soggetti che in nessuno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.
•    presentano il modello Intra 1-bis a livello mensile
•    indicando sullo stesso solo i dati fiscali (come i soggetti trimestrali)
•    Soggetti che in uno o più dei quattro trimestri precedenti hanno superato la soglia sopra indicata:
•    presentano il modello Intra 1-bis a livello mensile
•    indicando sullo stesso sia i dati fiscali che i dati statistici


B)    PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE RESE

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: soggetti che, riguardo alle prestazioni di servizi,  in nessuno dei 4 trimestri precedenti hanno superato la soglia trimestrale di 50.000 euro; compilano il Modello  Intra 1-Quater: colonne 1, 2, 3, 4, 7 e 10; le altre colonne sono facoltative; unica semplificazione (già introdotta con effetto dal 1° gennaio 2018): codice servizio a 5 cifre

CONTRIBUENTI MENSILI: soggetti che, riguardo alle prestazioni di servizi, hanno superato tale soglia; compilano il Modello  Intra 1-Quater: colonne 1, 2, 3, 4, 7 e 10; le altre colonne sono facoltative; unica semplificazione (già introdotta con effetto dal 1° gennaio 2018): codice servizio a 5 cifre 



FORMALITA' INTRASTAT - Acquisti intracomunitari di beni e di servizi generici

A)    ACQUISTI DI BENI

PERIODICITA’ MENSILE - INTRA ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI
•    Soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato un ammontare totale trimestrale di acquisti intracomunitari di beni uguale o superiore a 350.000 euro: sono tenuti a presentare l’Intra 2-bis mensile, ai soli fini statistici;

•    Soggetti che NON raggiungono tale soglia, possono NON presentare il Modello Intra acquisti intracomunitari di beni (1).

Nota (1): Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni vengono trasmesse allo SDI tramite il documento TD18.

B)    ACQUISTI DI SERVIZI

PERIODICITA’ MENSILE - INTRA ACQUISTI DI SERVIZI GENERICI
•    Soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato un ammontare totale trimestrale di acquisti di servizi generici (presso fornitori di altro Paese Ue) uguale o superiore a 100.000 euro: sono tenuti a presentare l’Intra 2-Quater mensile, ai soli fini statistici.
•    Soggetti che NON raggiungono tale soglia, possono NON presentare il Modello Intra acquisti di servizi (1)

Nota (1): Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati relativi agli acquisti intracomunitari di servizi vengono trasmessi tramite il documento TD17.
 



FORMALITA' INTRASTAT -  Modalità di presentazione modelli

La presentazione degli elenchi trimestrali deve quindi avvenire entro il 25 del mese successivo a quello del trimestre considerato, cioè 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e 25 gennaio, mentre la presentazione degli elenchi mensili deve avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Se il 25 cade di sabato o in un giorno festivo  di festività nazionale, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

I modelli Intrastat devono essere presentati esclusivamente in via telematica mediante il STD - Sistema Telematico Doganale o tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Nel caso di utilizzo del STD per eseguire tale invio occorre espletare la seguente procedura:
• Accedere al sito dell’Agenzia delle Dogane – Servizio Telematico Doganale – EDI e registrarsi: Istanza di adesione;
• Recarsi presso l’Agenzia delle Dogane competente per territorio al fine di:

• presentare l’istanza di adesione;
• ritirare le “chiavi di accesso” al servizio telematico;
• Scaricare il programma per la compilazione dei modelli Intrastat.

Nel caso utilizzo di ENTRATEL o di FISCONLINE, occorre accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate e registrarsi; per le società si deve registrare:
 Il legale rappresentante;
 La società;
 NB: i primi 4 codici dei 2 PIN vengono rilasciati al momento della registrazione; gli altri 6 e la password vengono inviati al contribuente mediante lettera (sia al legale rappresentante che alla società).

 Di seguito sono esposti i modelli da utilizzare nel caso di cessioni e acquisti.

Per le cessioni:

• INTRA 1 Frontespizio - Cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi
• INTRA 1 - bis Sezione 1 - Cessioni di beni, registrate nel periodo
• INTRA 1 - ter Sezione 2 - Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti
• INTRA 1 - quater Sezione 3 - Servizi resi registrati nel periodo
• INTRA 1 - quinquies Sezione 4 - Rettifiche ai servizi resi di periodi precedenti  
• INTRA 1 – sexies Sezione 5 – CALL OFF STOCK
 

 Per gli acquisti:

• INTRA 2 Frontespizio - Acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti
• INTRA 2 - bis Sezione 1 - Acquisti di beni registrati nel periodo
• INTRA 2 - ter Sezione 2 - Rettifiche acquisti di beni relative a periodi precedenti
• INTRA 2 - quater Sezione 3 - Servizi ricevuti registrati nel periodo
• INTRA 2 - quinquies Sezione 4 - Rettifiche ai servizi ricevuti di periodi precedenti.

 


CESSIONI DI BENI A CLIENTI DI ALTRO PAESE UE (CESSIONI INTRACOMUNITARIE)- Procedura da seguire

Tralasciando in questa sede l’esame delle vendite di mezzi di trasporto nuovi e delle vendite a distanza (oggetto di una specifica guida), nel presente paragrafo ci si sofferma sulle ordinarie cessioni intracomunitarie di beni.
A tale fine occorre distinguere tra due tipologie di operazioni:
• cessioni di beni pronti per l’uso o con installazione / montaggio a carico del cliente;
• cessioni di beni con installazione / montaggio a carico del fornitore.

1)  Cessioni di beni pronti per l’uso o con installazione / montaggio a carico del cliente:

La disciplina delle operazioni in argomento è dettata dall’articolo 138, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE e dall’articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993.

Per la realizzazione delle cessioni intracomunitarie in argomento devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

• il cedente e l’acquirente devono essere entrambi operatori economici registrati ai fini Iva nei rispettivi Paesi
• l’operazione di cessione deve essere a titolo oneroso
• i beni oggetto della cessione devono essere trasportati in un altro Stato membro UE; il cedente deve raccogliere i documenti di prova idonei a dimostrare tale arrivo (ad esempio: lettera di vettura per trasporto terrestre – CMR munita delle sottoscrizioni e dei timbri del mettente, del vettore e del destinatario; in caso di CMR incompleto, dichiarazione di ricevimento timbrata e sottoscritta dal ricevente, etc.)
•  il cedente deve inserire tali operazioni nel modello Intra 1-bis

Per l’impresa italiana, la procedura operativa è la seguente:

• richiedere il numero di identificazione Iva al cliente estero, verificandone la validità presso l’Agenzia delle Entrate o sul sito internet:   https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/verifica-partita-iva (è necessario stampare e tenere agli atti l’esito dell’avvenuto controllo)
• emettere la fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell’Iva italiana (operazione non imponibile, art. 41, comma 1, lettera a, del DL 331/1993), indicando in fattura il proprio numero identificativo Iva e quello del cliente estero;
• trasmissione dei dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX;
• inviare i beni all’estero
• entrare in possesso della documentazione atta a provare che i beni sono stati inviati all’estero e che sono stati ricevuti dal cliente estero (v. riquadro successivo)
• annotare la fattura sul registro delle fatture emesse
• presentare alla dogana, secondo la periodicità e le modalità previste dalla legge, l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (modelli INTRA 1 e INTRA 1-bis).  
 

Possibili situazioni particolari in sede di controllo del numero identificativo Iva del cliente


Ci si può trovare di fronte, ad esempio, alle seguenti situazioni:
• Numero identificativo valido, ma senza indicazione del soggetto al quale il medesimo appartiene (è, ad esempio, il caso della Germania); in tale evenienza, al momento dell’inizio del rapporto (e della costruzione della relativa anagrafica) è necessario verificare che tale numero appartenga realmente al soggetto che lo ha comunicato; tale verifica può essere compiuta  recandosi all’Ufficio delle Entrate (chiedendo di eseguire la verifica di corrispondenza tra numero identificativo Iva e nominativo del cliente, tenendo agli atti l’esito del riscontro);
 Il cliente è iscritto nell’Archivio VIES, ma nel frattempo il numero identificativo Iva è cambiato e l’impresa italiana non ha tenuto conto di tale cambiamento, continuando a emettere la fattura nei confronti del numero precedente (caso di verifica VIES periodica e non  per singola operazione): tale violazione dovrebbe essere considerata di carattere formale (specie se l’indirizzo del cliente non è cambiato); è necessario presentare il modello Intra 1 ter di rettifica (anche in sede di verifica);
• Il cliente non è ancora presente nel VIES (ad esempio, ha presentato domanda di iscrizione ma non è ancora stato iscritto): 
emissione di fattura con IVA;
• La controparte è stata cancellata dal VIES, ma l’impresa italiana è in grado di comprovare che nel momento di effettuazione dell’operazione (data partenza merce, salvo anteriore emissione della fattura) era iscritta nel VIES; nessun problema; in caso contrario, secondo l’orientamento dell’ Agenzia delle Entrate è dovuto il pagamento dell’Iva, delle sanzioni e degli interessi;
• Errata indicazione in fattura del numero identificativo Iva del cliente (ad esempio: errore compiuto in sede di inserimento del numero nell’anagrafica del cliente): errore formale; 

  

Prova dell’avvenuto arrivo della merce nel Paese estero  

Le prove di cessione intracomunitaria sono attualmente disciplinate  dal Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018 del Consiglio dell’Unione Europea, il quale, inserendo l’art. 45-bis nel Regolamento UE n. 282/2011, con effetto dal 1° gennaio 2020,  ha individuato i documenti attraverso i quali gli operatori possono dimostrare l’avvenuto trasporto o spedizione dei beni in altro Stato dell’Unione Europea.
Il Regolamento è stato oggetto di chiarimenti immediati da parte della Commissione UE – Direzione generale fiscalità e unione doganale (DG TAXUD) con la pubblicazione nel mese di dicembre 2019 delle “Note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell'IVA nell'UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all'esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni”. 
Inoltre, a distanza di cinque mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 12/E del 12 maggio 2020 con la quale, per la prima volta, è stato affrontato il tema della prova delle cessioni intracomunitarie attraverso un documento di prassi di portata ampia e generalizzata, fornendo indicazioni essenziali riguardo al coordinamento della normativa nazionale con le nuove disposizioni europee.
Nel caso in cui l’impresa venditrice italiana non riesca a raccogliere i mezzi di prova previsti dal citato articolo 45-bis del suddetto Regolamento n. 282/2011, il che accade normalmente nel caso di cessione dei beni con trasporto a carico del cliente estero, la medesima è abilitata a fornire la prova secondo le modalità previste dalle Risoluzioni emesse dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal 2007.
Particolarmente importante al riguardo risulta essere la dichiarazione di ricevimento della merce da parte del cliente estero; essa ha formato oggetto della Risposta a interpello Agenzia Entrate dell’8.4.2019 n. 100.

Sintetizzando quanto sopra esposto:
•    nel caso di trasporto a carico dell’impresa italiana cedente (ad esempio: vendita con resa CPT o DAP), la stessa è normalmente in grado di comprovare l’arrivo della merce a destino: essa è infatti in possesso della fattura del vettore o dello spedizioniere, del documento di pagamento di tale fattura; nel caso di rapporto diretto con il vettore essa è mittente del contratto di trasporto e quindi può con relativa facilità entrare in possesso del CMR completo o di un CMR incompleto (in quanto privo del timbro e della sottoscrizione da parte del cliente) da integrare con la dichiarazione di ricevimento emessa dal cliente su richiesta dell’impresa cedente;
•    nel caso, invece, di trasporto a carico del cliente (ad esempio: vendita con resa EXW o FCA), l’impresa venditrice italiana NON è mittente del contratto di trasporto; essa deve attivarsi, spesso con difficoltà, per ricevere il CMR completo o incompleto integrato con la dichiarazione di ricevimento da parte del cliente e di ulteriore documentazione probatoria;
•    nel caso di spedizioni a mezzo corriere espresso, la prova di arrivo della merce a destinazione può essere ottenuta a mezzo del tracking number, da attivare in tempi ravvicinati rispetto alla spedizione;
•    nel caso di spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, con partenza da deposito fiscale ed emissione dell’e-AD, la nota di ricevimento costituisce una valida prova di ricevimento dei prodotti (Risposta a interpello n. 146 del 22 marzo 2022).  

 
2) Cessioni di beni con installazione / montaggio a carico del fornitore:

La disciplina delle operazioni in argomento è dettata dall’articolo 36 della Direttiva 2006/112/CE e dall’articolo 41/1/c del Dl n. 331/1993.

Tali operazioni:
• Sotto il profilo della normativa Iva italiana, sono operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del volume d’affari e del plafond;
• Sotto il profilo della normativa Iva comunitaria e di quella del Paese di installazione/montaggio sono operazioni interne a tale ultimo Paese.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il trattamento Iva dell’operazione considerata dipende dalla natura del cliente (operatore economico / consumatore finale) e dalla sua localizzazione.

Occorre distinguere tra due ipotesi:
• Committente soggetto passivo d’imposta stabilito nel Paese di installazione /montaggio: in genere, si applica la procedura del reverse charge (assolvimento dell’Iva da parte del cliente); in ambito Ue, solo la Germania (limitatamente ai beni che NON entrano fisicamente a far parte stabilmente di beni immobili), la Grecia e il Lussemburgo (ed entro certi limiti, la Slovenia) prevedono l’obbligo di apertura della posizione Iva in loco da parte del fornitore (italiano);
• Committente consumatore finale (o soggetto estero NON stabilito e NON identificato nel Paese di installazione / montaggio): l’impresa italiana deve aprire una posizione Iva nel Paese considerato (in via diretta o a mezzo rappresentante fiscale) e deve emettere fattura con applicazione dell’Iva di tale Paese.
 



DUE ESEMPI PRATICI

1) Impresa italiana vende un impianto di climatizzazione (che entra stabilmente a far parte di un bene immobile)  a impresa tedesca con installazione e montaggio presso lo stabilimento dell’impresa tedesca a carico dell’impresa fornitrice italiana.
RISPOSTA
L’impresa italiana invia le componenti dell’impianto al cantiere aperto presso l’impresa tedesca  e ne cura l’installazione e montaggio.
L’impresa italiana:

  • Verifica che il numero identificativo Iva comunicato dall’impresa tedesca sia valido e che corrisponda all’impresa tedesca stessa;
  • Emette fattura per operazione non imponibile articolo 41/1/c del Dl n. 331/1993 nei confronti dell’impresa tedesca;
  • Presenta il Modello intra 1bis nei confronti dell’impresa tedesca;
  • Tiene agli atti la documentazione che comprova che l'impianto è stato realmente inviato in Germania (ad esempio,  facendosi inviare dal cliente tedesco copia del CMR con timbro e firma del cliente tedesco).
  • L'impresa tedesca, in Germania, svolge la procedura di reverse charge (assoggettando l'operazione all'IVA tedesca)

2) Impresa italiana vende una cucina componibile a un cliente consumatore finale francese e si impegna a montarla presso l’abitazione del cliente in Francia (direttamente o avvalendosi di montatori esterni).
RISPOSTA
L’impresa italiana deve aprire una posizione Iva in Francia (in genere a mezzo: MANDATAIRE FISCAL) e deve emettere fattura con applicazione dell’Iva francese.
Ai fini dell’Iva italiana, l’operazione è non imponibile articolo 41/1/c del Dl n. 331/1993.
E’ possibile emettere una fattura che assolva gli obblighi previsti in entrambi i Paesi:
• Ai fini dell’Iva italiana, il corrispettivo è non imponibile ai sensi dell’articolo 41/1/c;
• Ai fini dell’Iva francese, occorre applicare l’Iva francese del 20%.
E’ anche possibile emettere due fatture distinte.

Esempio di fattura “bivalente”:
Fornitura di cucina componibile a consumatore finale francese, con installazione / montaggio in Francia a cura del fornitore:
• corrispettivo cucina                             10.000 euro
 “operazione non imponibile, articolo 41/1/c, del Dl n. 331/1993”
• Iva francese 20%                                2.000 euro (1)
                                                               --------------------
Totale a nostro avere                           12.000 euro
                                                               ============
Nota (1): ai fini Iva italiani, l’Iva francese costituisce una somma fuori campo Iva.   


ACQUISTO DI BENI DA FORNITORI DI ALTRO PAESE UE - ACQUISTI INTRACOMUNITARI - Procedura da seguire

Anche riguardo all’acquisto di beni presso fornitori di altro Paese Ue occorre operare la distinzione tra due tipologie di operazioni:
• Acquisti di beni pronti per l’uso o con installazione / montaggio a carico dell'acquirente;
• Acquisti di beni con installazione / montaggio a carico del fornitore.

1)  Acquisti di beni pronti per l’uso o con installazione / montaggio a carico dell'acquirente

L’acquisto di beni  presso impresa di altro Paese UE, con arrivo degli stessi da tale Paese o da altro Paese UE, è definito acquisto intracomunitario.
Per la realizzazione degli acquisti intracomunitari devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

• acquisto a titolo oneroso
• trasporto o spedizione dei beni in Italia da un altro Paese UE
• operazione posta in essere tra due soggetti passivi d’imposta identificati ai fini dell’Iva uno nel Paese di partenza della merce e l’altro nel Paese di arrivo della stessa.

Per l’impresa italiana la procedura operativa è la seguente:

  • comunicare il proprio numero identificativo Iva per gli scambi intracomunitari (IT + partita Iva) al fornitore estero
  • controllare sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'esistenza del numero identificativo Iva del fornitore estero
  • ricevere la merce (secondo le condizioni concordate tra le parti)
  • ricevere la fattura estera
  • numerare e integrare la fattura estera (con modalità cartacea o elettronica) e determinare la base imponibile e l’Iva corrispondente
  • annotare la fattura estera integrata sul registro fatture emesse e sul registro degli acquisti
  • conservare copia della documentazione atta a provare l’arrivo della merce in Italia (ad esempio il documento di trasporto)
  • trasmettere allo SDI il documento TD18
  • presentare alla dogana, secondo la periodicità e le modalità previste dalla legge, al supero delle soglie previste e ai soli fini statistici, l’elenco degli acquisti intracomunitari di beni (modelli Intra 2 e Intra 2-bis).

2)  Acquisti di beni con installazione / montaggio a carico del fornitore

L’operazione considerata non è classificabile come acquisto intracomunitario di beni; si tratta, invece, di un acquisto interno all’Italia (come previsto dall’articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972).

Occorre distinguere tra due ipotesi:
 Committente soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia: il committente italiano espleta la procedura di reverse charge (articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972) e, al supero delle soglie previste,  presenta il modello Intra 2-bis ai soli fini statistici, con riferimento all’intero valore dell’operazione; egli trasmette, inoltre, allo SDI il documento TD19;
• Committente consumatore finale (o soggetto NON residente NON stabilito in Italia): obbligo di identificazione ai fini Iva in Italia da parte del fornitore estero, con emissione di fattura con Iva italiana nei confronti del committente.

PARTECIPAZIONE A FIERE IN PAESI UE

Nel caso in cui un’impresa italiana partecipi ad una fiera o ad altra manifestazione commerciale all’estero, possono delinearsi le seguenti situazioni:

• fiere e altre manifestazioni commerciali, con ritorno della merce in Italia

• fiere e altre manifestazioni commerciali, con attività di vendita in loco.

Nel caso di partecipazione a fiere e altre manifestazioni commerciali di sola esposizione, con ritorno dei prodotti in Italia, l’impresa italiana deve annotare i beni inviati all’estero sull’apposito registro di carico/scarico di cui all’art. 50, comma 5, del DL 331/1993.

Al momento del rientro degli stessi essa deve procedere a eseguire l’annotazione di scarico.

Nel caso di invio in fiera di prodotti  sottoposti ad accisa (ad esempio, vino e altre bevande alcoliche), l’impresa italiana deve svolgere anche le formalità previste ai fini delle accise, appoggiando (normalmente) l’arrivo della merce nel Paese estero su un deposito accise o su un destinatario registrato di tale Paese, idoneo ad adempiere agli obblighi accise previsti dalla normativa locale.

Al momento del ritorno in Italia dei prodotti  sottoposti ad accisa, occorre appoggiare la spedizione degli stessi su un deposito autorizzato sito nel Paese estero con invio ad un deposito autorizzato italiano o ad un destinatario registrato italiano. Nel caso dei piccoli produttori di vino risulta essere tollerato il ritorno in Italia dei prodotti direttamente presso la cantina del produttore.

In merito a vino e bevande alcoliche, si può consultare la guida della collana Unione europea. Istruzioni per l’uso, Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all’estero, disponibile on line all'indirizzo: http://www.to.camcom.it/guideUE

Nel caso di partecipazione a fiere e altre manifestazioni commerciali, con attività di vendita in loco si delinea la seguente procedura:

La vendita di prodotti durante la manifestazione fieristica (specie nel caso di vendita a consumatori finali) comporta normalmente l’obbligo di apertura di una posizione Iva nel Paese della manifestazione.
L’impresa italiana, riguardo ai prodotti venduti durante la manifestazione, deve emettere fattura, al costo, dalla posizione Iva italiana a quella del Paese UE di destino (operazione non imponibile, art. 41, comma 2, lettera c, del DL 331.

Nel Paese della manifestazione:

• se la vendita viene eseguita a favore di consumatori finali occorre applicare l’Iva di tale Paese
• se la vendita viene eseguita a favore di soggetti passivi d’imposta stabiliti in tale Paese, occorre emettere fattura con  applicazione dell’Iva dello stesso o emettere fattura senza Iva nel caso in cui la normativa locale preveda il meccanismo del reverse charge interno.

 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
07/09/2023 - 08:52

Aggiornato il: 07/09/2023 - 08:52

3.1.2 - Merce inviata a / ricevuta da Paesi extra-UE


3.1.2  Merce inviata a / ricevuta da Paesi extra-UE

Le operazioni commerciali con i Paesi extra-UE si distinguono in:

• esportazioni 
• importazioni.

Tali operazioni comportano l’espletamento di formalità doganali, ossia dichiarazioni di esportazione/importazione:

• per i beni esportati:

- in uscita dall’Italia (a cura e a nome dell’impresa italiana)
- in entrata nel Paese di destinazione (a cura e a nome dell’acquirente estero)

• per i beni importati:

- in uscita dal Paese estero (a cura e a nome del fornitore estero)
- in entrata in Italia (a cura e a nome dell’impresa italiana).

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni del Codice Doganale dell’Unione (CDU – Regolamento 952/2013), entrate in vigore il 1° maggio 2016,  l'Agenzia delle dogane (ADM) negli anni successivi ha avviato un processo di reingegnerizzazione del sistema informativo relativo stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale, denominato EUCDM (European Union Customs Data Model).

Questo processo ha dapprima interessato le dichiarazioni di importazione; per queste a partire dal 30 novembre 2022, è stato soppresso il vecchio messaggio IM, essendo sostituito dai nuovi messaggi/tracciati da H1 a H7.  Verso la fine del 2023, dovrebbero entrare in vigore i nuovi tracciati riguardo alle operazioni di esportazione.

La merce in esportazione viene, attualmente, accompagnata dal DAE (Documento Accompagnamento Esportazione) emesso dalla dogana di esportazione, recante indicato (anche con codice a barre) il MRN (Movement Reference Number).

Le formalità doganali devono essere espletate:

• sia nel caso in cui a inviare/ricevere i beni (a titolo oneroso o a titolo gratuito) sia un privato consumatore
• sia nel caso in cui a inviare/ricevere i beni (a titolo oneroso o a titolo gratuito) sia un operatore economico.


La vendita di beni a imprese con sede al di fuori del territorio UE, con invio degli stessi fuori del territorio UE, è definita cessione all’esportazione.

La procedura operativa è la seguente:

• l’impresa italiana emette fattura nei confronti del cliente estero, senza applicare l’Iva (operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972, oppure operazione non imponibile articolo 8, comma 1, lettera b, del Dpr 633/1972 a seconda che il trasporto della merce all’estero sia a carico del venditore o dell’acquirente;
• i beni vengono dichiarati per l’esportazione definitiva sulla base del valore risultante dalla fattura di vendita
• l’impresa italiana esportatrice annota la fattura di vendita in contabilità generale e nel registro Iva delle fatture emesse
• l’impresa italiana comprova l’avvenuta esportazione (con fuoriuscita dei beni dal territorio Ue) mediante il risultato positivo di uscita ottenuto interrogando mediante MRN il sito dell’Agenzia delle Dogane; in caso di mancata chiusura dell’MRN (e cioè di mancanza della prova di uscita) l’impresa italiana deve attivarsi per procurarsi delle prove alternative (ad esempio, bolletta di importazione emessa dalla Dogana del Paese estero vistata da tale Dogana, a condizione che la stessa sia raccordabile alla fattura e alla restante documentazione predisposta dall’impresa italiana. Ove tale ricerca non dia risultati positivi non resta che regolarizzare l’operazione con applicazione dell’Iva e con il pagamento delle sanzioni e degli interessi  di ritardato versamento (procedura di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

L’acquisto di beni da imprese con sede al di fuori del territorio UE, con arrivo degli stessi da Paese extra-UE, è definito importazione.

La procedura operativa è la seguente:

• i beni vengono dichiarati per l’importazione definitiva, sulla base del valore risultante dalla fattura di acquisto (opportunamente rideterminato ai fini doganali) e vengono pagati l’eventuale dazio e l’Iva (quest’ultima non viene pagata ove venga presentata dichiarazione d’intento);
• l’impresa italiana annota la fattura estera in contabilità generale
• l’impresa italiana scarica dal sito dell’Agenzia delle Dogane il “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” e lo annota nel registro Iva acquisti,  considerando l’Iva quale credito verso l’erario (salvo il caso dei beni con Iva indetraibile).

ESEMPIO ACQUISTO (importazione)

Acquisto merce a New York per il prezzo di 10.000 euro

Polizza di carico con destinazione Genova : Costo del trasporto marittimo e dell’assicurazione 1.000 euro

Dazio 6%

Iva 22%

Valore della merce 10.000 euro

Spese di trasporto e assicurazione 1.000 euro

Valore franco frontiera comunitaria 
(base imponibile ai fini del dazio) 11.000 euro

Dazio 6% 660 euro

Base imponibile Iva 11.660 euro

Iva 22% 2.565,20 euro
 
Totale 14.225,20 euro

 

In breve:

Nel caso di importazione di beni provenienti da Paesi extra-UE, l’impresa italiana deve:

• espletare le formalità di importazione presso la dogana italiana
• versare l’Iva in dogana sul valore dei beni importati, salvo presentazione di dichiarazione d’intento
• recuperare l’Iva all’atto dell’annotazione del Prospetto di riepilogo ai fini contabili nel registro Iva degli acquisti (considerandola cioè Iva a credito, salvo il caso di beni con Iva indetraibile).

Nel caso di acquisto intracomunitario di beni, l’impresa italiana:

• non deve espletare alcuna formalità in dogana
• non deve versare l’Iva
• deve espletare le formalità di carattere contabile e, al supero delle soglie previste, presentare, secondo la periodicità prevista, ai soli fini statistici, l’elenco degli acquisti intracomunitari
• deve trasmettere allo SDI dell’Agenzia delle Entrate il documento TD18.
 

Nel caso di esportazione di beni diretti verso Paesi extra-UE, l’impresa italiana deve espletare le formalità di esportazione presso la dogana italiana. Nel caso di cessione intracomunitaria di beni, invece, deve espletare le formalità di carattere contabile e presentare, secondo la periodicità prevista, l’elenco delle cessioni intracomunitarie.



Partecipazione a FIERE in Paesi extra-UE

 

Nel caso in cui un’impresa italiana partecipi ad una fiera o ad altra manifestazione commerciale in Paesi extra-UE, possono delinearsi le seguenti situazioni:

• fiere e altre manifestazioni commerciali, con ritorno della merce in Italia
• fiere e altre manifestazioni commerciali, con attività di vendita in loco.

Nel primo caso, riguardo ai prodotti inviati in Paesi extra-UE, se possibile, viene adottata la procedura del Carnet ATA (si veda il paragrafo 3.2); in caso contrario, occorre utilizzare la procedura della temporanea esportazione (dall’Italia) e della temporanea importazione (nel Paese di destino), con chiusura delle stesse al rientro dei prodotti in Italia.

Nel caso di partecipazione a fiere e altre manifestazioni commerciali, con attività di vendita in loco si delinea la seguente procedura:

Sotto il profilo della normativa italiana i prodotti vengono normalmente esportati in temporanea (non essendo applicabile in tale situazione la procedura del Carnet ATA).
Nel Paese di destino, a seconda della normativa locale, possono essere previsti adempimenti in capo all’impresa italiana venditrice (ad esempio: pagamento in dogana dei dazi, dell’Iva e/o di altre eventuali imposte, identificazione ai fini delle imposte locali, ecc.); è necessaria una verifica preventiva caso per caso.

 

Il meccanismo del PLAFOND

La normativa IVA consente di detassare in modo integrale il prodotto inviato all’estero (tale prodotto verrà assoggettato alle imposte nel Paese di arrivo).
Conseguenza: le imprese che presentano un elevato ammontare di fatturato con l’estero, in base a tale meccanismo tenderebbero a generare consistenti crediti Iva.
Soluzione: Nel rispetto di una specifica procedura, è possibile evitare tale inconveniente acquistando beni e servizi presso fornitori italiani senza applicazione dell’Iva e importando beni da Paesi extra Ue senza applicazione dell’Iva (istituto del cd. “Plafond”).

Alcune caratteristiche di tale istituto:
• Condizioni soggettive per potersi avvalere del beneficio: Status di esportatore agevolato (cessioni all’esportazione dirette e cessioni intracomunitarie > 10% del volume d’affari, opportunamente rideterminato; se nel 2017 l’impresa ha superato tale soglia, nel 2018 la stessa ha la possibilità di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva nel limite nel plafond creato nel 2017)
• Beni e servizi  acquistabili senza Iva: tutti i beni e i servizi esclusi i fabbricati, le aree fabbricabili e i beni e servizi con Iva non detraibile; salvo per le imprese di trasporto di persone o di cose, il plafond non può essere utilizzato per l’acquisto di carburanti per autotrazione;
• Costituzione  del plafond: fatture emesse relative a operazioni effettuate in un determinato anno solare; l'ammontare del plafond si desume dal Quadro VE della dichiarazione Iva annuale (rigo VE30).
NB: non concorrono a formare il plafond le fatture relative a operazioni senza corrispettivo (Circolare n. 156 del 15 luglio 1999).
 
Utilizzazione del plafond: in base alla data di effettuazione delle operazioni (articolo 6 del Dpr n. 633/1972); 

Aspetti procedurali

ACQUISTI SUL MERCATO INTERNO
Il soggetto che intende avvalersi del plafond per acquisti presso fornitori italiani:

•    carica nel sistema la dichiarazione d’intento ed esegue l’invio telematico della stessa all’Agenzia delle Entrate; 
•    riceve la ricevuta telematica;
•    per maggior prudenza, avverte il fornitore mediante e-mail circa l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento, ricordandogli che la stessa è visibile nel suo cassetto fiscale;
•    memorizza in forma libera gli utilizzi del plafond e fornisce i dati all’Amministrazione finanziaria, se ne viene fatta richiesta
•    In sede di dichiarazione Iva compila l’apposito Quadro VC-VD

Il fornitore nazionale:
•    Riceve l’eventuale comunicazione del cliente circa l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento;
•    Verifica ogni giorno nel suo cassetto fiscale l’eventuale ricevimento di dichiarazioni d’intento;
•    riscontra telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate (stampa l’esito del riscontro e lo tiene agli atti); solo dopo aver eseguito tale riscontro egli è abilitato ad emettere fattura senza applicazione dell’Iva; in caso di ritardato riscontro, sanzione articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1997;
•    per le operazioni effettuate successivamente al ricevimento della dichiarazione del cliente e del suo conseguente riscontro telematico, una volta verificato che il plafond comunicato dal cliente sia ancora capiente, emette fattura senza applicazione dell’Iva, citando gli estremi della dichiarazione d’intento (“Operazione non imponibile articolo 8/1/c del Dpr n. 633/1972, come da Vostra dichiarazione d’intento protocollo ………. ); per le operazioni di importo superiore a 77,47 euro occorre assolvere l’imposta di bollo di 2 euro (pagamento virtuale);

IMPORTAZIONI PRESSO DOGANA ITALIANA
•    Il soggetto che intende avvalersi del plafond:
–    carica nel sistema la dichiarazione d’intento ed esegue l’invio telematico della stessa all’Agenzia delle Entrate;
–    riceve la ricevuta telematica;
–    comunica allo spedizioniere doganale gli estremi della dichiarazione d’intento, in modo che il medesimo ne tenga conto in sede di compilazione della dichiarazione di importazione;
•    La Dogana:
–    accetta la dichiarazione di importazione senza applicazione dell’Iva.



Lo status europeo di Operatore Economico Autorizzato (AEO): opportunità di semplificazioni per operazioni con Paesi terzi 

 

Dal 1° gennaio 2008 nei 27 Stati membri dell’UE sono entrate in vigore le novità introdotte dai Regolamenti CE 648/2005 e 1875/2006 che modificano, rispettivamente, il Codice Doganale Comunitario e le Disposizioni di Applicazione del Codice in merito al rilascio agli operatori economici che ne faranno richiesta di un certificato AEO.
Gli operatori economici nella catena logistica internazionale sono fabbricanti, esportatori, speditori/imprese di spedizione, depositari, agenti doganali, vettori, importatori, che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.
Lo status di AEO è riconosciuto a seguito di apposito accertamento dell’Autorità doganale nazionale (per l’Italia è l’Agenzia delle Dogane), che comprova il rispetto degli obblighi doganali, dei criteri previsti per il sistema contabile e della solvibilità finanziaria.
L’operatore economico non è obbligato a divenire Operatore Economico Autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni operative di ciascun soggetto. Il riconoscimento dello status di AEO consente però di avvalersi di vantaggi e agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale. Tra i vantaggi diretti si segnala: maggiore rapidità delle procedure alle frontiere, riduzione dei controlli documentali e delle merci, trattamento prioritario delle spedizioni.
Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane nella sezione AEO:  
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/operatore-economico-autorizzato-aeo/conosci-aeo



Prodotti tecnologici a duplice uso (dual use)

 

Per prodotti a duplice uso - dual use - si intendono quelle merci che, per le loro caratteristiche tecniche e costruttive, potrebbero essere suscettibili, oltre al normale uso civile e pacifico, anche di una utilizzazione di tipo militare e/o a scopo terroristico.
In ragione di accordi e decisioni prese in sede ad organizzazioni internazionali, quali ad esempio l’ONU e l’Unione europa, sono state emanate norme che vietano o comunque assoggettano a rigoroso controllo l’esportazione di questa tipologia di prodotti verso determinati Paesi, onde contrastarne la destinazione finale se sospettabile di utilizzo non pacifico.
In particolare l’Unione europea, nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, ha emanato norme che, nel tempo, si sono sostituite alle discipline nazionali, tanto che oggi ci si può riferire pressoché esclusivamente a norme di rango comunitario.
Le principali fonti normative a riguardo sono reperibili rispettivamente:
Legislazione europea: 
https://policy.trade.ec.europa.eu/help-exporters-and-importers/exporting-dual-use-items_en
Legislazione nazionale:
l’ente competente in Italia in tema di autorizzazioni nel caso di prodotti dual use è l’UAMA:
https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/uama/

Le principali categorie merceologiche che potrebbero essere interessate dalla disciplina in discorso sono:
• software
• circuiti integrati
• libri, riviste, pubblicazioni, cataloghi commerciali e pubblicitari, materiale stampato in generale
• materie plastiche di qualsiasi tipologia
• lavorati ceramici
• strumenti di ottica, per fotografia, cinematografia, di misura, di controllo, di precisione e relative parti
• prodotti delle industrie chimiche, farmaceutiche e delle industrie connesse
• metalli e lavori di metalli. Prodotti finiti e semilavorati
• macchine ed apparecchi in generale, materiale elettrico, apparecchi per la registrazione del suono e delle immagini, apparecchi per la televisione e loro parti, macchine per l'elaborazione dell'informazione e loro parti
• materiale da trasporto (veicoli, vetture, per navigazione marittima o area) e relative parti.

Al fine di verificare se i propri beni possano essere considerati di uso duale, l’operatore ha un primo input a fronte del richiamo che si può rinvenire consultando la Tariffa doganale sul sito dell’Agenzia delle Dogane: https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/
(selezionare Consultazione/Misure/Taric/Per Paese)  

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
03/11/2023 - 22:13

Aggiornato il: 03/11/2023 - 22:13

3.1.3 - Prestazione servizi generici nei rapporti con l'estero


I servizi generici, nei rapporti B2B, sono una (grande) categoria residuale; si tratta dei servizi diversi dai servizi specifici (in deroga).
I servizi generici, nei rapporti B2B, si considerano effettuati nel Paese del committente.
 
I servizi specifici sono costituiti dalle seguenti tipologie di servizi, con le relative regole di territorialità:
• Servizi relativi a beni immobili: luogo di esistenza del bene
• Prestazioni di trasporto di passeggeri: distanza percorsa
• Servizi di ristorazione e catering: luogo di materiale esecuzione
• Prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità: luogo di partenza del trasporto di passeggeri;
• Servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto: luogo di effettiva messa a disposizione del mezzo di trasporto;
• Servizi di accesso alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili ivi comprese fiere ed esposizioni: luogo di materiale esecuzione della manifestazione

SERVIZI GENERICI RESI
Occorre distinguere le prestazioni di servizi generici come segue:

Servizi generici resi ad altri operatori economici italiani:
L’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente), ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972;
L’operazione si considera effettuata all’atto dell’incasso totale o parziale del corrispettivo (in caso di incasso parziale, per la parte incassata), salvo che anteriormente venga emessa fattura;

Servizi generici resi a operatori economici esteri:
L’operazione si considera effettuata all’estero (Paese del committente), ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972;

L’operazione si considera effettuata nei seguenti momenti:

•    servizi singoli: all’atto dell’ultimazione della prestazione;
•    servizi continuativi o periodici: all’atto della maturazione dei corrispettivi;
•    In entrambe le situazioni, in caso di incasso anticipato in tutto o in parte del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata all’atto dell’incasso (per la parte incassata).

In particolare, riguardo ai servizi generici resi a operatori economici esteri occorre distinguere tra:
•    Servizi resi nei confronti di operatori economici di altro Paese Ue: 
–    emissione fattura, con indicazione nella stessa della dicitura: “operazione non soggetta articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972 - INVERSIONE CONTABILE”; 
–    assoggettamento della fattura a imposta di bollo di 2 euro se l’operazione è di importo superiore a 77,47 euro;
–    obbligo di presentazione Modello Intra servizi; 
–    invio fattura allo SDI con codice destinatario XXXXXXX;

•    Servizi resi nei confronti di operatori economici di Paese extra Ue:
–     emissione fattura, con indicazione nella stessa della dicitura: “OPERAZIONE NON SOGGETTA articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972”; 
–    assoggettamento della fattura a imposta di bollo di 2 euro se l’operazione è di importo superiore a 77,47 euro;
–    invio fattura allo SDI con codice destinatario XXXXXXX

TERMINI DI FATTURAZIONE E DI REGISTRAZIONE

Occorre distinguere tra le seguenti situazioni:

•       Fattura emessa nei confronti di operatore economico italiano (1): 
–    Termine di emissione (e di trasmissione allo SDI): entro 12 giorni dal giorno di effettuazione dell’operazione, con indicazione della data di effettuazione dell’operazione; possibilità di fatturazione differita, nel rispetto delle regole previste;
–    Termine di registrazione: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione;


•     Fattura emessa nei confronti di operatore economico estero (non importa se di Paese Ue o extra Ue): 
–    Termine di emissione: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
–    Termine di registrazione: entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
Nota (1): nel caso di fatturazione differita la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
 


SERVIZI GENERICI ACQUISTATI

Occorre distinguere le prestazioni di servizi come segue:

Servizi generici acquistati da fornitori italiani

• L’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente);
• L’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento totale o parziale del corrispettivo (in caso di pagamento parziale, per la parte pagata), salvo che anteriormente venga emessa fattura (nel qual caso vale la data della fattura);

Servizi generici acquistati da operatori economici esteri:
• L’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente);
• L’operazione si considera effettuata:
•  servizi singoli: all’atto dell’ultimazione della prestazione;
•  servizi continuativi o periodici: all’atto della maturazione dei corrispettivi;
• In entrambe le situazioni, in caso di pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento (per la parte pagata).

In particolare, riguardo ai servizi resi da operatori economici esteri occorre distinguere tra:
•    Servizi resi da operatori economici di altro Paese Ue:
–    Se la fattura viene ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, si procede a numerare e a integrare la stessa (con modalità cartacea o elettronica) e a registrarla nel registro fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente (mese di ricezione della fattura); essa deve essere altresì annotata nel registro acquisti. Occorre altresì provvedere alla trasmissione del modello TD17 allo SDI.
–    Se la fattura non perviene entro il suddetto termine occorre emettere autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5, del Dl n. 331/1993 (con modalità cartacea e elettronica) indicando sulla stessa la dicitura AUTOFATTURAZIONE e occorre trasmettere allo SDI il documento TD20. Tale autofattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo (terzo mese) e deve essere annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (secondo mese); sul piano pratico, molte imprese emettono tale autofattura entro la fine del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

–    Al supero della soglia prevista occorre presentare, ai fini fini statistici, il modello Intra servizi

•    Servizi resi da operatori economici di Paese extra Ue: 
–    Occorre emettere autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (con modalità cartacea e elettronica), indicando sulla stessa la dicitura AUTOFATTURAZIONE, ed occorre annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. 
–    Occorre provvedere alla trasmissione del modello TD17 allo SDI.
 

 

 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
05/09/2023 - 17:32

Aggiornato il: 05/09/2023 - 17:32