3.1.2 - Merce inviata a / ricevuta da Paesi extra-UE


3.1.2  Merce inviata a / ricevuta da Paesi extra-UE

Le operazioni commerciali con i Paesi extra-UE si distinguono in:

• esportazioni 
• importazioni.

Tali operazioni comportano l’espletamento di formalità doganali, ossia dichiarazioni di esportazione/importazione:

• per i beni esportati:

- in uscita dall’Italia (a cura e a nome dell’impresa italiana)
- in entrata nel Paese di destinazione (a cura e a nome dell’acquirente estero)

• per i beni importati:

- in uscita dal Paese estero (a cura e a nome del fornitore estero)
- in entrata in Italia (a cura e a nome dell’impresa italiana).

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni del Codice Doganale dell’Unione (CDU – Regolamento 952/2013), entrate in vigore il 1° maggio 2016,  l'Agenzia delle dogane (ADM) negli anni successivi ha avviato un processo di reingegnerizzazione del sistema informativo relativo stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale, denominato EUCDM (European Union Customs Data Model).

Questo processo ha dapprima interessato le dichiarazioni di importazione; per queste a partire dal 30 novembre 2022, è stato soppresso il vecchio messaggio IM, essendo sostituito dai nuovi messaggi/tracciati da H1 a H7.  Verso la fine del 2023, dovrebbero entrare in vigore i nuovi tracciati riguardo alle operazioni di esportazione.

La merce in esportazione viene, attualmente, accompagnata dal DAE (Documento Accompagnamento Esportazione) emesso dalla dogana di esportazione, recante indicato (anche con codice a barre) il MRN (Movement Reference Number).

Le formalità doganali devono essere espletate:

• sia nel caso in cui a inviare/ricevere i beni (a titolo oneroso o a titolo gratuito) sia un privato consumatore
• sia nel caso in cui a inviare/ricevere i beni (a titolo oneroso o a titolo gratuito) sia un operatore economico.


La vendita di beni a imprese con sede al di fuori del territorio UE, con invio degli stessi fuori del territorio UE, è definita cessione all’esportazione.

La procedura operativa è la seguente:

• l’impresa italiana emette fattura nei confronti del cliente estero, senza applicare l’Iva (operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972, oppure operazione non imponibile articolo 8, comma 1, lettera b, del Dpr 633/1972 a seconda che il trasporto della merce all’estero sia a carico del venditore o dell’acquirente;
• i beni vengono dichiarati per l’esportazione definitiva sulla base del valore risultante dalla fattura di vendita
• l’impresa italiana esportatrice annota la fattura di vendita in contabilità generale e nel registro Iva delle fatture emesse
• l’impresa italiana comprova l’avvenuta esportazione (con fuoriuscita dei beni dal territorio Ue) mediante il risultato positivo di uscita ottenuto interrogando mediante MRN il sito dell’Agenzia delle Dogane; in caso di mancata chiusura dell’MRN (e cioè di mancanza della prova di uscita) l’impresa italiana deve attivarsi per procurarsi delle prove alternative (ad esempio, bolletta di importazione emessa dalla Dogana del Paese estero vistata da tale Dogana, a condizione che la stessa sia raccordabile alla fattura e alla restante documentazione predisposta dall’impresa italiana. Ove tale ricerca non dia risultati positivi non resta che regolarizzare l’operazione con applicazione dell’Iva e con il pagamento delle sanzioni e degli interessi  di ritardato versamento (procedura di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

L’acquisto di beni da imprese con sede al di fuori del territorio UE, con arrivo degli stessi da Paese extra-UE, è definito importazione.

La procedura operativa è la seguente:

• i beni vengono dichiarati per l’importazione definitiva, sulla base del valore risultante dalla fattura di acquisto (opportunamente rideterminato ai fini doganali) e vengono pagati l’eventuale dazio e l’Iva (quest’ultima non viene pagata ove venga presentata dichiarazione d’intento);
• l’impresa italiana annota la fattura estera in contabilità generale
• l’impresa italiana scarica dal sito dell’Agenzia delle Dogane il “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” e lo annota nel registro Iva acquisti,  considerando l’Iva quale credito verso l’erario (salvo il caso dei beni con Iva indetraibile).

ESEMPIO ACQUISTO (importazione)

Acquisto merce a New York per il prezzo di 10.000 euro

Polizza di carico con destinazione Genova : Costo del trasporto marittimo e dell’assicurazione 1.000 euro

Dazio 6%

Iva 22%

Valore della merce 10.000 euro

Spese di trasporto e assicurazione 1.000 euro

Valore franco frontiera comunitaria 
(base imponibile ai fini del dazio) 11.000 euro

Dazio 6% 660 euro

Base imponibile Iva 11.660 euro

Iva 22% 2.565,20 euro
 
Totale 14.225,20 euro

 

In breve:

Nel caso di importazione di beni provenienti da Paesi extra-UE, l’impresa italiana deve:

• espletare le formalità di importazione presso la dogana italiana
• versare l’Iva in dogana sul valore dei beni importati, salvo presentazione di dichiarazione d’intento
• recuperare l’Iva all’atto dell’annotazione del Prospetto di riepilogo ai fini contabili nel registro Iva degli acquisti (considerandola cioè Iva a credito, salvo il caso di beni con Iva indetraibile).

Nel caso di acquisto intracomunitario di beni, l’impresa italiana:

• non deve espletare alcuna formalità in dogana
• non deve versare l’Iva
• deve espletare le formalità di carattere contabile e, al supero delle soglie previste, presentare, secondo la periodicità prevista, ai soli fini statistici, l’elenco degli acquisti intracomunitari
• deve trasmettere allo SDI dell’Agenzia delle Entrate il documento TD18.
 

Nel caso di esportazione di beni diretti verso Paesi extra-UE, l’impresa italiana deve espletare le formalità di esportazione presso la dogana italiana. Nel caso di cessione intracomunitaria di beni, invece, deve espletare le formalità di carattere contabile e presentare, secondo la periodicità prevista, l’elenco delle cessioni intracomunitarie.



Partecipazione a FIERE in Paesi extra-UE

 

Nel caso in cui un’impresa italiana partecipi ad una fiera o ad altra manifestazione commerciale in Paesi extra-UE, possono delinearsi le seguenti situazioni:

• fiere e altre manifestazioni commerciali, con ritorno della merce in Italia
• fiere e altre manifestazioni commerciali, con attività di vendita in loco.

Nel primo caso, riguardo ai prodotti inviati in Paesi extra-UE, se possibile, viene adottata la procedura del Carnet ATA (si veda il paragrafo 3.2); in caso contrario, occorre utilizzare la procedura della temporanea esportazione (dall’Italia) e della temporanea importazione (nel Paese di destino), con chiusura delle stesse al rientro dei prodotti in Italia.

Nel caso di partecipazione a fiere e altre manifestazioni commerciali, con attività di vendita in loco si delinea la seguente procedura:

Sotto il profilo della normativa italiana i prodotti vengono normalmente esportati in temporanea (non essendo applicabile in tale situazione la procedura del Carnet ATA).
Nel Paese di destino, a seconda della normativa locale, possono essere previsti adempimenti in capo all’impresa italiana venditrice (ad esempio: pagamento in dogana dei dazi, dell’Iva e/o di altre eventuali imposte, identificazione ai fini delle imposte locali, ecc.); è necessaria una verifica preventiva caso per caso.

 

Il meccanismo del PLAFOND

La normativa IVA consente di detassare in modo integrale il prodotto inviato all’estero (tale prodotto verrà assoggettato alle imposte nel Paese di arrivo).
Conseguenza: le imprese che presentano un elevato ammontare di fatturato con l’estero, in base a tale meccanismo tenderebbero a generare consistenti crediti Iva.
Soluzione: Nel rispetto di una specifica procedura, è possibile evitare tale inconveniente acquistando beni e servizi presso fornitori italiani senza applicazione dell’Iva e importando beni da Paesi extra Ue senza applicazione dell’Iva (istituto del cd. “Plafond”).

Alcune caratteristiche di tale istituto:
• Condizioni soggettive per potersi avvalere del beneficio: Status di esportatore agevolato (cessioni all’esportazione dirette e cessioni intracomunitarie > 10% del volume d’affari, opportunamente rideterminato; se nel 2017 l’impresa ha superato tale soglia, nel 2018 la stessa ha la possibilità di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva nel limite nel plafond creato nel 2017)
• Beni e servizi  acquistabili senza Iva: tutti i beni e i servizi esclusi i fabbricati, le aree fabbricabili e i beni e servizi con Iva non detraibile; salvo per le imprese di trasporto di persone o di cose, il plafond non può essere utilizzato per l’acquisto di carburanti per autotrazione;
• Costituzione  del plafond: fatture emesse relative a operazioni effettuate in un determinato anno solare; l'ammontare del plafond si desume dal Quadro VE della dichiarazione Iva annuale (rigo VE30).
NB: non concorrono a formare il plafond le fatture relative a operazioni senza corrispettivo (Circolare n. 156 del 15 luglio 1999).
 
Utilizzazione del plafond: in base alla data di effettuazione delle operazioni (articolo 6 del Dpr n. 633/1972); 

Aspetti procedurali

ACQUISTI SUL MERCATO INTERNO
Il soggetto che intende avvalersi del plafond per acquisti presso fornitori italiani:

•    carica nel sistema la dichiarazione d’intento ed esegue l’invio telematico della stessa all’Agenzia delle Entrate; 
•    riceve la ricevuta telematica;
•    per maggior prudenza, avverte il fornitore mediante e-mail circa l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento, ricordandogli che la stessa è visibile nel suo cassetto fiscale;
•    memorizza in forma libera gli utilizzi del plafond e fornisce i dati all’Amministrazione finanziaria, se ne viene fatta richiesta
•    In sede di dichiarazione Iva compila l’apposito Quadro VC-VD

Il fornitore nazionale:
•    Riceve l’eventuale comunicazione del cliente circa l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento;
•    Verifica ogni giorno nel suo cassetto fiscale l’eventuale ricevimento di dichiarazioni d’intento;
•    riscontra telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate (stampa l’esito del riscontro e lo tiene agli atti); solo dopo aver eseguito tale riscontro egli è abilitato ad emettere fattura senza applicazione dell’Iva; in caso di ritardato riscontro, sanzione articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1997;
•    per le operazioni effettuate successivamente al ricevimento della dichiarazione del cliente e del suo conseguente riscontro telematico, una volta verificato che il plafond comunicato dal cliente sia ancora capiente, emette fattura senza applicazione dell’Iva, citando gli estremi della dichiarazione d’intento (“Operazione non imponibile articolo 8/1/c del Dpr n. 633/1972, come da Vostra dichiarazione d’intento protocollo ………. ); per le operazioni di importo superiore a 77,47 euro occorre assolvere l’imposta di bollo di 2 euro (pagamento virtuale);

IMPORTAZIONI PRESSO DOGANA ITALIANA
•    Il soggetto che intende avvalersi del plafond:
–    carica nel sistema la dichiarazione d’intento ed esegue l’invio telematico della stessa all’Agenzia delle Entrate;
–    riceve la ricevuta telematica;
–    comunica allo spedizioniere doganale gli estremi della dichiarazione d’intento, in modo che il medesimo ne tenga conto in sede di compilazione della dichiarazione di importazione;
•    La Dogana:
–    accetta la dichiarazione di importazione senza applicazione dell’Iva.



Lo status europeo di Operatore Economico Autorizzato (AEO): opportunità di semplificazioni per operazioni con Paesi terzi 

 

Dal 1° gennaio 2008 nei 27 Stati membri dell’UE sono entrate in vigore le novità introdotte dai Regolamenti CE 648/2005 e 1875/2006 che modificano, rispettivamente, il Codice Doganale Comunitario e le Disposizioni di Applicazione del Codice in merito al rilascio agli operatori economici che ne faranno richiesta di un certificato AEO.
Gli operatori economici nella catena logistica internazionale sono fabbricanti, esportatori, speditori/imprese di spedizione, depositari, agenti doganali, vettori, importatori, che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.
Lo status di AEO è riconosciuto a seguito di apposito accertamento dell’Autorità doganale nazionale (per l’Italia è l’Agenzia delle Dogane), che comprova il rispetto degli obblighi doganali, dei criteri previsti per il sistema contabile e della solvibilità finanziaria.
L’operatore economico non è obbligato a divenire Operatore Economico Autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni operative di ciascun soggetto. Il riconoscimento dello status di AEO consente però di avvalersi di vantaggi e agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale. Tra i vantaggi diretti si segnala: maggiore rapidità delle procedure alle frontiere, riduzione dei controlli documentali e delle merci, trattamento prioritario delle spedizioni.
Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane nella sezione AEO:  
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/operatore-economico-autorizzato-aeo/conosci-aeo



Prodotti tecnologici a duplice uso (dual use)

 

Per prodotti a duplice uso - dual use - si intendono quelle merci che, per le loro caratteristiche tecniche e costruttive, potrebbero essere suscettibili, oltre al normale uso civile e pacifico, anche di una utilizzazione di tipo militare e/o a scopo terroristico.
In ragione di accordi e decisioni prese in sede ad organizzazioni internazionali, quali ad esempio l’ONU e l’Unione europa, sono state emanate norme che vietano o comunque assoggettano a rigoroso controllo l’esportazione di questa tipologia di prodotti verso determinati Paesi, onde contrastarne la destinazione finale se sospettabile di utilizzo non pacifico.
In particolare l’Unione europea, nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, ha emanato norme che, nel tempo, si sono sostituite alle discipline nazionali, tanto che oggi ci si può riferire pressoché esclusivamente a norme di rango comunitario.
Le principali fonti normative a riguardo sono reperibili rispettivamente:
Legislazione europea: 
https://policy.trade.ec.europa.eu/help-exporters-and-importers/exporting-dual-use-items_en
Legislazione nazionale:
l’ente competente in Italia in tema di autorizzazioni nel caso di prodotti dual use è l’UAMA:
https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/uama/

Le principali categorie merceologiche che potrebbero essere interessate dalla disciplina in discorso sono:
• software
• circuiti integrati
• libri, riviste, pubblicazioni, cataloghi commerciali e pubblicitari, materiale stampato in generale
• materie plastiche di qualsiasi tipologia
• lavorati ceramici
• strumenti di ottica, per fotografia, cinematografia, di misura, di controllo, di precisione e relative parti
• prodotti delle industrie chimiche, farmaceutiche e delle industrie connesse
• metalli e lavori di metalli. Prodotti finiti e semilavorati
• macchine ed apparecchi in generale, materiale elettrico, apparecchi per la registrazione del suono e delle immagini, apparecchi per la televisione e loro parti, macchine per l'elaborazione dell'informazione e loro parti
• materiale da trasporto (veicoli, vetture, per navigazione marittima o area) e relative parti.

Al fine di verificare se i propri beni possano essere considerati di uso duale, l’operatore ha un primo input a fronte del richiamo che si può rinvenire consultando la Tariffa doganale sul sito dell’Agenzia delle Dogane: https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/
(selezionare Consultazione/Misure/Taric/Per Paese)  

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
03/11/2023 - 22:13

Aggiornato il: 03/11/2023 - 22:13