3.1.3 - Prestazione servizi generici nei rapporti con l'estero
I servizi generici, nei rapporti B2B, sono una (grande) categoria residuale; si tratta dei servizi diversi dai servizi specifici (in deroga).
I servizi generici, nei rapporti B2B, si considerano effettuati nel Paese del committente.
I servizi specifici sono costituiti dalle seguenti tipologie di servizi, con le relative regole di territorialità:
• Servizi relativi a beni immobili: luogo di esistenza del bene
• Prestazioni di trasporto di passeggeri: distanza percorsa
• Servizi di ristorazione e catering: luogo di materiale esecuzione
• Prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità: luogo di partenza del trasporto di passeggeri;
• Servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto: luogo di effettiva messa a disposizione del mezzo di trasporto;
• Servizi di accesso alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili ivi comprese fiere ed esposizioni: luogo di materiale esecuzione della manifestazione
SERVIZI GENERICI RESI
Occorre distinguere le prestazioni di servizi generici come segue:
Servizi generici resi ad altri operatori economici italiani:
L’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente), ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972;
L’operazione si considera effettuata all’atto dell’incasso totale o parziale del corrispettivo (in caso di incasso parziale, per la parte incassata), salvo che anteriormente venga emessa fattura;
Servizi generici resi a operatori economici esteri:
L’operazione si considera effettuata all’estero (Paese del committente), ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972;
L’operazione si considera effettuata nei seguenti momenti:
• servizi singoli: all’atto dell’ultimazione della prestazione;
• servizi continuativi o periodici: all’atto della maturazione dei corrispettivi;
• In entrambe le situazioni, in caso di incasso anticipato in tutto o in parte del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata all’atto dell’incasso (per la parte incassata).
In particolare, riguardo ai servizi generici resi a operatori economici esteri occorre distinguere tra:
• Servizi resi nei confronti di operatori economici di altro Paese Ue:
– emissione fattura, con indicazione nella stessa della dicitura: “operazione non soggetta articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972 - INVERSIONE CONTABILE”;
– assoggettamento della fattura a imposta di bollo di 2 euro se l’operazione è di importo superiore a 77,47 euro;
– obbligo di presentazione Modello Intra servizi;
– invio fattura allo SDI con codice destinatario XXXXXXX;
• Servizi resi nei confronti di operatori economici di Paese extra Ue:
– emissione fattura, con indicazione nella stessa della dicitura: “OPERAZIONE NON SOGGETTA articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972”;
– assoggettamento della fattura a imposta di bollo di 2 euro se l’operazione è di importo superiore a 77,47 euro;
– invio fattura allo SDI con codice destinatario XXXXXXX
TERMINI DI FATTURAZIONE E DI REGISTRAZIONE
Occorre distinguere tra le seguenti situazioni:
• Fattura emessa nei confronti di operatore economico italiano (1):
– Termine di emissione (e di trasmissione allo SDI): entro 12 giorni dal giorno di effettuazione dell’operazione, con indicazione della data di effettuazione dell’operazione; possibilità di fatturazione differita, nel rispetto delle regole previste;
– Termine di registrazione: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione;
• Fattura emessa nei confronti di operatore economico estero (non importa se di Paese Ue o extra Ue):
– Termine di emissione: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
– Termine di registrazione: entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
Nota (1): nel caso di fatturazione differita la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
SERVIZI GENERICI ACQUISTATI
Occorre distinguere le prestazioni di servizi come segue:
Servizi generici acquistati da fornitori italiani
• L’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente);
• L’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento totale o parziale del corrispettivo (in caso di pagamento parziale, per la parte pagata), salvo che anteriormente venga emessa fattura (nel qual caso vale la data della fattura);
Servizi generici acquistati da operatori economici esteri:
• L’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente);
• L’operazione si considera effettuata:
• servizi singoli: all’atto dell’ultimazione della prestazione;
• servizi continuativi o periodici: all’atto della maturazione dei corrispettivi;
• In entrambe le situazioni, in caso di pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento (per la parte pagata).
In particolare, riguardo ai servizi resi da operatori economici esteri occorre distinguere tra:
• Servizi resi da operatori economici di altro Paese Ue:
– Se la fattura viene ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, si procede a numerare e a integrare la stessa (con modalità cartacea o elettronica) e a registrarla nel registro fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente (mese di ricezione della fattura); essa deve essere altresì annotata nel registro acquisti. Occorre altresì provvedere alla trasmissione del modello TD17 allo SDI.
– Se la fattura non perviene entro il suddetto termine occorre emettere autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5, del Dl n. 331/1993 (con modalità cartacea e elettronica) indicando sulla stessa la dicitura AUTOFATTURAZIONE e occorre trasmettere allo SDI il documento TD20. Tale autofattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo (terzo mese) e deve essere annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (secondo mese); sul piano pratico, molte imprese emettono tale autofattura entro la fine del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
– Al supero della soglia prevista occorre presentare, ai fini fini statistici, il modello Intra servizi
• Servizi resi da operatori economici di Paese extra Ue:
– Occorre emettere autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (con modalità cartacea e elettronica), indicando sulla stessa la dicitura AUTOFATTURAZIONE, ed occorre annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
– Occorre provvedere alla trasmissione del modello TD17 allo SDI.