4 - Focus settoriali


Dopo l'illustrazione delle procedure da seguire ai fini della conformità alla legislazione in materia di marcatura CE, il presente capitolo è dedicato a tre focus settoriali: prodotti elettrici, elettronici ed ai giocattoli.

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11/11/2022 - 21:29

Aggiornato il: 11/11/2022 - 21:29

4.1 - Materiale elettrico in bassa tensione (LVD)


La Direttiva 2014/35/UE, Materiale elettrico in Bassa Tensione  ha sostituito la precedente versione 2006/95/CE e relativi emendamenti. 
Concettualmente i contenuti sono simili alla precedente, però vi è stato un importante aggiornamento della stessa allineandola ai criteri introdotti nel 2008 con la decisone UE 768, pertanto, in Italia, detta direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il D. lgs. 86/2016.

La direttiva si applica al materiale destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 V in corrente alternata e fra 75 e 1.500 V in corrente continua. Per materiale elettrico si intende qualsiasi materiale utilizzato ai fini di generazione, conversione, trasmissione, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica. 
In generale, la direttiva si applica sia agli apparati completi che ai componenti destinati ad essere incorporati.  

Nel caso di apparati o componenti non immessi separatamente sul mercato europeo, ma incorporati o connessi ad altri apparati soggetti alla direttiva Bassa Tensione, la marcatura CE deve essere apposta solamente sull’apparato principale. Per esempio, il cavo di alimentazione connesso in modo permanente ad un televisore non necessita di marcatura CE, ma è necessaria e sufficiente la marcatura del televisore.

L’art. 1 della direttiva riporta nel dettaglio gli apparati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva, tra i quali ricordiamo le spine e prese per uso domestico (non quelle per uso industriale), i contatori elettrici, che ricadono nella direttiva strumenti di misura MID, le parti elettriche degli ascensori, gli equipaggiamenti elettrici per radiologia ed uso clinico, gli apparati previsti per l’utilizzo in ambienti con atmosfera esplosiva, che rientrano nel campo di applicazione di altre direttive.  
L’allegato I della direttiva riporta esplicitamente gli obiettivi di sicurezza che costituiscono i requisiti essenziali della direttiva.

Detti obiettivi sono sostanzialmente generici, come il prodotto possa garantire detti obiettivi di sicurezza, si può desumere dalle norme armonizzate pertinenti, che se seguite, conferiscono la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. In particolare nelle norme si ritrovano indicazioni relativamente alle prove che il prodotto deve superare al fine di garantire il soddisfacimento della direttiva. In alternativa, il fabbricante può realizzare il prodotto in conformità ai requisiti essenziali della direttiva senza applicare le norme armonizzate. In tal caso il prodotto non beneficia della presunzione di conformità conferita dall’uso delle norme, ed il fabbricante deve includere nella documentazione tecnica la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza prescritti dalla direttiva. Deve però dimostrare di aver garantito un livello di sicurezza almeno equivalente a quello prescritto dalla norma tecnica di riferimento. Un rapporto (facoltativo) emesso da un Organismo Notificato è considerato documento probatorio.

La valutazione della conformità è attuata direttamente dal fabbricante mediante il controllo interno della produzione, che consiste nella preparazione della Documentazione tecnica e nell’adozione di procedure per garantire la conformità delle produzioni di serie. 
La Documentazione tecnica ha lo scopo di dimostrare la conformità del materiale elettrico ai requisiti essenziali della direttiva e deve almeno riportare i contenuti minimi prescritti dall’ Allegato III. In nessun caso è prescritta un’attestazione di conformità da parte di enti terzi quali gli Organismi Notificati.

Nell’Allegato II della direttiva è inoltre riportato il format della dichiarazione di conformità che risulta coincidente con quella introdotta dalla decisone UE 768/2008; detto documento dovrà essere conservata dal fabbricante e non deve essere allegata al materiale elettrico.

E’ invece obbligatorio allegare le istruzioni indispensabili per “un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo”. Le istruzioni devono inoltre riportare le caratteristiche essenziali del materiale elettrico e devono essere indicate sul materiale stesso o su una scheda allegata. Le norme armonizzate riportano le avvertenze che debbono accompagnare il prodotto al fine di un utilizzo in sicurezza: è importante sottolineare che un prodotto, per quanto sicuro, se utilizzato in modo scorretto, può diventare estremamente pericoloso, per cui solo avvertenze chiare e complete possono garantire una effettiva sicurezza durante l’utilizzo del prodotto stesso.

Altro punto sul quale pone l’accento la direttiva è la tracciabilità del prodotto rispetto anche a chi lo ha fabbricato ed immesso sul mercato, in particolare I fabbricanti dovranno apporre sul materiale elettrico  da  essi immesso sul mercato un numero di  tipo,  di  lotto  o  di serie,   oppure   qualsiasi   altro   elemento   che   ne  consenta l'identificazione. Dovranno indicare anche il proprio nome,  la loro  denominazione  commerciale  registrata  o   il   loro   marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati. Analoghe indicazioni dovrà riportare l’importatore per prodotti provenienti da mercati extra europei. Tutte queste indicazioni, qualora le  dimensioni  o  la  natura del materiale elettrico non lo consentano, potranno essere riportate sull'imballaggio o in un documento  di  accompagnamento del materiale elettrico. Un’ulteriore attenzione va posta laddove si parla di indirizzo postale, che va inteso come recapito completo del fabbricante o importatore e non in altre forme (sito internet, partita IVA, ecc.).

Anche per la direttiva Bassa Tensione è stata pubblicata una Guida da parte della Commissione Europea. La Guida riporta le indicazioni necessarie per la corretta applicazione della direttiva. Nella seconda parte, inoltre, la guida riporta indicazioni in merito alle relazioni esistenti tra la direttiva LVD ed altre direttive di nuovo approccio. In particolare specifica quali tra le apparecchiature elettriche che ricadono sotto la definizione di macchine rientrino nel campo di applicazione della sola direttiva Macchine o della sola direttiva Bassa Tensione. L’Allegato VIII della Guida riporta numerosi esempi a tale proposito.  La guida è scaricabile gratuitamente da Internet al seguente indirizzo:  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31221

La marcatura CE comprende anche i regolamenti relativi all’Eco-progettazione:

Se il prodotto rientra anche in uno dei regolamenti di applicazione della direttiva eco design (Direttiva 2009/125/CE) si dovrà apporre la marcatura CE, che riguarderà sia gli aspetti di eco-progettazione sia gli aspetti di sicurezza previsti dalla direttiva di prodotto (per es. bassa tensione, EMC). La Eco-progettazione come indicato dalla Direttiva 2009/125/CE prevede la marcatura CE (vedere allegato 2 elenco direttive). Oltre alla Direttiva generale, occorre fare riferimento ai singoli Regolamenti previsti sulla base delle tipologie di prodotti ad oggi riconosciuti. La direttiva ed il relativo Regolamento devono essere citati sulla Dichiarazione di conformità CE. 
Esempio: alimentatori e PC 
Nel caso di un PC con alimentatore esterno l’alimentatore dovrà soddisfare il Regolamento 278/2009 per Alimentatori esterni e il PC avendo il modo stand-by e spento dovrà soddisfare anche il Regolamento 1275/2008.
Il sito di riferimento è il seguente: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_en

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15/11/2022 - 12:23

Aggiornato il: 15/11/2022 - 12:23

4.2 - Compatibilita' elettromagnetica (EMC)


 

La Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE ha abrogato la precedente Direttiva 2004/108/CE, tuttavia il recepimento nazionale italiano è sempre il D. Lgs. 194/2007, che, ovviamente, è stato aggiornato nel 2016, tenendo conto della nuova direttiva. 
La Direttiva EMC ha lo scopo di salvaguardare lo spettro elettromagnetico dalle interferenze prodotte dalle apparecchiature elettroniche. In pratica viene richiesto che le apparecchiature immesse nell'UE abbiano un livello di emissioni elettromagnetica e di immunità ai disturbi dell'ambiente compatibile con l'ambiente elettromagnetico in cui dovrà lavorare.

Per apparecchiatura si intende ogni apparecchio (dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all’utente finale) od impianto fisso (combinazione particolare di apparecchi di vario tipo destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito). 

La Direttiva impone l'obbligo di redigere il Fascicolo Tecnico e di riportare obbligatoriamente opportune indicazioni utili all'utilizzatore per meglio chiarire l'utilizzo e l'ambiente d'uso del dispositivo stesso.

Sul sito della Commissione Europea si può scaricare una utile Guida all’applicazione della Direttiva
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/electromagnetic-compatibility-emc-directive_en
Da questo sito il link diretto alla sezione guida è:  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33601

Esempio di applicazione della direttiva : E’ necessaria la marcatura CE per i VENTILATORI ?

Verifica elenco direttive di Nuovo Approccio che prevedono marcatura CE: 
Dato il funzionamento elettrico il prodotto dovrebbe rientrare, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, nelle seguenti Direttive: 
- Direttiva 2014/35/UE, sul materiale elettrico entro taluni limiti di tensione (LVD) 
- Direttiva 2014/30/UE, sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)

Il prodotto rientra nel campo di applicazione della/e direttiva/e? 
L'art 1  della direttiva 2014/35/UE definisce come  materiale elettrico: “ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua”. Occorre quindi prestare attenzione al valore della tensione nominale. Pertanto, se il ventilatore viene alimentato con collegamento alla rete elettrica, ricade nella direttiva LVD. 
La direttiva 2014/30/UE, invece, si applica agli apparecchi che possono generare perturbazioni elettromagnetiche, ma l’art. 2.2.d) precisa che la direttiva non si applica agli apparecchiature che, per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche: 
a) sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature; 
b) funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate. 
Si può ritenere che un semplice ventilatore per uso domestico, con motore non a spazzole, possa rientrare nella definizione dell’art. 2.2.d) e possa pertanto ritenersi escluso dall’applicazione della direttiva EMC, si veda anche a questo proposito la “Guide for the EMC Directive 2014/30/UE” scaricabile al link https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33601.
Se invece il motore fosse a spazzole allora si avrebbe una forte generazione di disturbi sia condotti che irradiati e quindi l’esclusione decadrebbe.

Se il costruttore ha dei dubbi se il suo motore genera o meno disturbi è consigliabile far eseguire una misura e valutare su questa base l’esclusione o meno della Direttiva EMC. 

Verifica requisiti sicurezza applicabili al prodotto previsti dalla/e direttiva/e applicabile/i  
I requisiti essenziali previsti per il materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1 000 V per la corrente alternata e tra 75 e 1 500 V per la corrente continua sono elencati nell’allegato I della direttiva 2014/35/UE. 

Verifica  eventuali norme tecniche armonizzate  
Per quanto riguarda il settore in questione, gli enti di normazione competenti sono il CENELEC a livello europeo e il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) a livello italiano. Per questo prodotto è necessario applicare le seguenti norme armonizzate: 
CEI EN 60335-1 – Sicurezza degli apparecchi elettrici di uso domestico e similare - che fornisce indicazioni generali 
CEI EN 60335-2-80 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per ventilatori”
Inoltre, pur non rientrando tra le norme armonizzate, anche la seguente norma è applicabile al prodotto in questione: CEI EN 60704-2-7  “Apparecchi elettrici per uso domestico e similare. Codice di prova per la determinazione del rumore aereo emesso dagli apparecchi elettrici per uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per ventilatori”. Se il ventilatore rientra anche nella Direttiva EMC le norme di riferimento sono: 
CEI EN 55014-1  / CEI EN 55014-2  / CEI EN 61000-3-2  /CEI EN 61000-3-3 /CEI EN 62233   
Le norme possono essere acquistate dal CEI: https://www.ceinorme.it/

È importante sottolineare che, pur trattandosi di norme volontarie, l’applicazione delle stesse da parte del fabbricante conferisce al prodotto una presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza della direttiva. Qualora le norme non esistano o il fabbricante decida di non seguirle, dovrà invece dimostrare nella documentazione quali soluzioni tecniche ha adottato per rispondere ai requisiti di sicurezza.

Verifica procedura valutazione conformità applicabile al prodotto 
La direttiva “bassa tensione LVD” prevede, quale procedura base per la valutazione della conformità il “Controllo interno della produzione”, una sostanziale “auto-certificazione” , in cui è lo stesso fabbricante che attesa la conformità del prodotto ai requisiti essenziali; non è previsto intervento di un soggetto terzo che fornisca una valutazione del prodotto o della documentazione tecnica, rispetto ai requisiti della direttiva. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della direttiva, come previsto dall’allegato III della direttiva stessa.

La direttiva “compatibilità elettromagnetica”, invece, prevede due possibilità per il fabbricante: o quella dell’autocertificazione ed illustrata nel capoverso precedente, oppure l’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione. In particolare per l’emissione di un certificato di tipo, si dovrà coinvolgere un organismo notificato, che rilascerà detto documento solo successivamente ad una valutazione della documentazione tecnica, al fine di appurare l’adeguatezza del progetto tecnico dell’apparecchio in relazione agli aspetti dei requisiti essenziali previsti dalla direttiva. La fase di produzione successiva all’ottenimento del certificato di tipo, sarà, invece, nuovamente un’autocertificazione del fabbricante.

Preparazione fascicolo tecnico 
Il contenuto minimo del fascicolo tecnico (o documentazione tecnica) è elencato nell’allegato III “Controllo interno della fabbricazione” della direttiva 2014/35/UE e nell’allegato II, “Controllo interno della fabbricazione” e III, “Esame UE del tipo, per la Direttiva 2014/30/UE. 

E’ necessario l’ intervento dell’organismo notificato? 
L’intervento è necessario solo nel caso in cui il fabbricante, per dimostrare la conformità alla direttiva compatibilità elettromagnetica, dovesse optare per la richiesta di un certificato di tipo (si veda quanto detto sopra a proposito delle procedura di valutazione di conformità applicabili). Per la direttiva bassa tensione, invece, non è prevista la possibilità di coinvolgere detti organismi. 
L’elenco degli organismi notificati è disponibile nella banca dati Nando della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm

Dichiarazione UE di conformità 
Il format da utilizzare per la dichiarazione di conformità è riportato nell’allegato IV di entrambe le direttive. È importante sottolineare che se il prodotto ricade in due o più direttive armonizzate, ad esempio bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, non è necessario redigere due dichiarazioni differenti, ma una unica che richiami, nella sezione riservata alle direttive entrambe, e nella parte delle norme tecniche armonizzate, tutte quelle seguite per dimostrare la conformità ai requisiti di entrambe le direttive.

Apposizione marcatura CE 
La rappresentazione grafica della marcatura CE si ritrova nell’art. 30 del reg. 765/2008, che viene richiamato da entrambe le direttive.

Sintesi riferimenti normativi: 
Direttiva 2014/35/UE e D. Lgs 86/2016
Direttiva 2014/30/UE e D.lgs. 194/2007 e s.m.i.

Link utili:  Sito Commissione Europea (in inglese) dedicato al materiale elettrico:  https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/low-voltage-directive-lvd_en


 

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15/11/2022 - 12:26

Aggiornato il: 15/11/2022 - 12:26

4.3 - Giocattoli


La sicurezza dei giocattoli è normata dalla direttiva 2009/48/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 54 dell’11 aprile 2011.

Finalità della direttiva è che i giocattoli immessi sul mercato comunitario, in condizioni di utilizzo normali e ragionevolmente prevedibili, non abbiano effetti pericolosi sulla salute e sulla sicurezza dei bambini, ripartendo gli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

Per quanto riguarda i profili di responsabilità degli operatori, il sistema dei controlli e quello sanzionatorio, la redazione del fascicolo tecnico e della dichiarazione di conformità si rimanda alla parte generale della presente Guida. In questa sezione ci limiteremo ad evidenziare alcuni dei principali aspetti di sicurezza legati alla pecurialità dei giocattoli e dei loro piccoli utilizzatori.

Considerata l’elevata vulnerabilità della platea dei consumatori finali del "prodotto giocattolo" (bambini al di sotto dei 14 anni di età) i quali possono essere provvisti di un tasso di diligenza media inferiore rispetto ad un utilizzatore adulto, particolare attenzione deve essere posta al momento della progettazione e della realizzazione del prodotto ad ogni profilo di danno potenziale, sia esso di origine meccanica, elettrica, di igiene o chimica.

La direttiva si premura di escludere dal proprio campo di applicazione un lungo elenco di prodotti riportato nella normativa italiana nell’Allegato I come, a puro titolo esemplicativo e non esaustivo, le decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni, le biciclette con altezza massima da sella di oltre 435 mm, i puzzle di oltre 500 pezzi, ecc.

Un’ulteriore tutela viene assicurata ai più piccoli: qualora si ritenga che un giocattolo non sia idoneo all’utilizzo da parte di un bambino avente età inferiore ai 36 mesi, ciò deve essere esplicitato con opportuni pittogrammi e avvertenze riportanti il tipo di pericolo a cui un uso improprio del prodotto esporrebbe il bambino.

Al fine di evitare un abuso di tale condizione precauzionale tuttavia, si stabilisce esplicitamente che tali avvertenze non possano essere utilizzate qualora contraddicano l’uso per il quale è destinato un giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.

Numerose sono le categorie di giocattoli che richiedono avvertenze specifiche e indicazioni relative alle precauzioni da seguire nel loro utilizzo.

Oltre i già citati giocattoli non destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi vanno accompagnati da avvertenze specifiche:

  • i giochi di attività;
  • i giocattoli funzionali;
  • i giocattoli chimici;
  • i pattini, pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini  e biciclette giocattolo destinate ai bambini;
  • i giocattoli nautici;
  • i giocattoli contenuti nei prodotti alimentari;
  • le imitazioni di maschere e caschi di protezione;
  • i giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri;
  • l’imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi.

Il D.Lgs 54/2011 prevede espressamente che i giocattoli immessi sul mercato non debbano compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi quando utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell’abilità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o ad altri gruppi di età.

La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza deve proseguire per tutta la durata di impiego prevedibile e normale del giocattolo.

Parallelamente a questi requisiti essenziali la norma prevede, elencandoli nell’allegato II, un articolato elenco di requisiti particolari di sicurezza.

Questi aspetti riguardano:

  • le proprietà fisico-meccaniche
  • l’infiammabilità
  • le proprietà chimiche
  • le proprietà elettriche
  • l’igiene
  • la radioattività

Riportiamo alcuni di questi requisiti, rimandando il lettore interessato alla lettura della norma per una completa conoscenza degli stessi.

Per quanto concerne le proprietà meccaniche, particolare attenzione bisogna porre ai bordi, alle sporgenze, alle corde, ai cavi e agli altri elementi di fissaggio, ai rischi di strangolamento e di asfissia, alle parti eventualmente staccabili, all’imballaggio, alla galleggiabilità dei giocattoli nautici, al sistema di frenatura dei giocattoli che permettono movimento, alla forma e all’energia cinetica di eventuali proiettili.

Inoltre i bambini devono essere protetti dal rischio di danneggiamento dell’udito provocato da giocattoli sonori e, se il giocattolo è contenuto o incorporato ad un alimento, il suo imballaggio deve rispettare particolari requisiti.

Relativamente all’infiammabilità è necessario che i giocattoli siano realizzati prevedendo che se esposti ad una fiamma non brucino o brucino lentamente

Un lungo elenco di sostanze e miscele che non devono essere contenute nei giocattoli in quanto ritenute nocive per la salute dei bambini è accompagnato, nell’allegato al D.Lgs., da una tabella relativa alle fragranze allergizzanti vietate o utilizzabili solo secondo determinate percentuali.

Per quanto attiene le proprietà elettriche la tensione normale di alimentazione di un giocattolo non può essere superiore a 24 volt in corrente continua o alternata e sono necessari particolari accorgimenti relativi ai cavi di alimentazione, al surriscaldamento, al trasformatore elettrico, alla presenza di laser o altre radiazioni.

I giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi devono mantenere i requisiti di sicurezza anche dopo averne effettuato la pulizia secondo le indicazioni presenti nelle istruzioni.

I giocattoli non devono contenere elementi o sostanze radioattive sotto forme o in proporzioni che possano nuocere alla salute del bambino.

Le specifiche per rispettare i requisiti essenziali dalla normativa sono contenute nelle norme armonizzate elencate nella seguente tabella.

 

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18/11/2022 - 12:35

Aggiornato il: 18/11/2022 - 12:35