4.2 - Compatibilita' elettromagnetica (EMC)


 

La Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE ha abrogato la precedente Direttiva 2004/108/CE, tuttavia il recepimento nazionale italiano è sempre il D. Lgs. 194/2007, che, ovviamente, è stato aggiornato nel 2016, tenendo conto della nuova direttiva. 
La Direttiva EMC ha lo scopo di salvaguardare lo spettro elettromagnetico dalle interferenze prodotte dalle apparecchiature elettroniche. In pratica viene richiesto che le apparecchiature immesse nell'UE abbiano un livello di emissioni elettromagnetica e di immunità ai disturbi dell'ambiente compatibile con l'ambiente elettromagnetico in cui dovrà lavorare.

Per apparecchiatura si intende ogni apparecchio (dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all’utente finale) od impianto fisso (combinazione particolare di apparecchi di vario tipo destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito). 

La Direttiva impone l'obbligo di redigere il Fascicolo Tecnico e di riportare obbligatoriamente opportune indicazioni utili all'utilizzatore per meglio chiarire l'utilizzo e l'ambiente d'uso del dispositivo stesso.

Sul sito della Commissione Europea si può scaricare una utile Guida all’applicazione della Direttiva
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/electromagnetic-compatibility-emc-directive_en
Da questo sito il link diretto alla sezione guida è:  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33601

Esempio di applicazione della direttiva : E’ necessaria la marcatura CE per i VENTILATORI ?

Verifica elenco direttive di Nuovo Approccio che prevedono marcatura CE: 
Dato il funzionamento elettrico il prodotto dovrebbe rientrare, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, nelle seguenti Direttive: 
- Direttiva 2014/35/UE, sul materiale elettrico entro taluni limiti di tensione (LVD) 
- Direttiva 2014/30/UE, sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)

Il prodotto rientra nel campo di applicazione della/e direttiva/e? 
L'art 1  della direttiva 2014/35/UE definisce come  materiale elettrico: “ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua”. Occorre quindi prestare attenzione al valore della tensione nominale. Pertanto, se il ventilatore viene alimentato con collegamento alla rete elettrica, ricade nella direttiva LVD. 
La direttiva 2014/30/UE, invece, si applica agli apparecchi che possono generare perturbazioni elettromagnetiche, ma l’art. 2.2.d) precisa che la direttiva non si applica agli apparecchiature che, per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche: 
a) sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature; 
b) funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate. 
Si può ritenere che un semplice ventilatore per uso domestico, con motore non a spazzole, possa rientrare nella definizione dell’art. 2.2.d) e possa pertanto ritenersi escluso dall’applicazione della direttiva EMC, si veda anche a questo proposito la “Guide for the EMC Directive 2014/30/UE” scaricabile al link https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33601.
Se invece il motore fosse a spazzole allora si avrebbe una forte generazione di disturbi sia condotti che irradiati e quindi l’esclusione decadrebbe.

Se il costruttore ha dei dubbi se il suo motore genera o meno disturbi è consigliabile far eseguire una misura e valutare su questa base l’esclusione o meno della Direttiva EMC. 

Verifica requisiti sicurezza applicabili al prodotto previsti dalla/e direttiva/e applicabile/i  
I requisiti essenziali previsti per il materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1 000 V per la corrente alternata e tra 75 e 1 500 V per la corrente continua sono elencati nell’allegato I della direttiva 2014/35/UE. 

Verifica  eventuali norme tecniche armonizzate  
Per quanto riguarda il settore in questione, gli enti di normazione competenti sono il CENELEC a livello europeo e il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) a livello italiano. Per questo prodotto è necessario applicare le seguenti norme armonizzate: 
CEI EN 60335-1 – Sicurezza degli apparecchi elettrici di uso domestico e similare - che fornisce indicazioni generali 
CEI EN 60335-2-80 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per ventilatori”
Inoltre, pur non rientrando tra le norme armonizzate, anche la seguente norma è applicabile al prodotto in questione: CEI EN 60704-2-7  “Apparecchi elettrici per uso domestico e similare. Codice di prova per la determinazione del rumore aereo emesso dagli apparecchi elettrici per uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per ventilatori”. Se il ventilatore rientra anche nella Direttiva EMC le norme di riferimento sono: 
CEI EN 55014-1  / CEI EN 55014-2  / CEI EN 61000-3-2  /CEI EN 61000-3-3 /CEI EN 62233   
Le norme possono essere acquistate dal CEI: https://www.ceinorme.it/

È importante sottolineare che, pur trattandosi di norme volontarie, l’applicazione delle stesse da parte del fabbricante conferisce al prodotto una presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza della direttiva. Qualora le norme non esistano o il fabbricante decida di non seguirle, dovrà invece dimostrare nella documentazione quali soluzioni tecniche ha adottato per rispondere ai requisiti di sicurezza.

Verifica procedura valutazione conformità applicabile al prodotto 
La direttiva “bassa tensione LVD” prevede, quale procedura base per la valutazione della conformità il “Controllo interno della produzione”, una sostanziale “auto-certificazione” , in cui è lo stesso fabbricante che attesa la conformità del prodotto ai requisiti essenziali; non è previsto intervento di un soggetto terzo che fornisca una valutazione del prodotto o della documentazione tecnica, rispetto ai requisiti della direttiva. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della direttiva, come previsto dall’allegato III della direttiva stessa.

La direttiva “compatibilità elettromagnetica”, invece, prevede due possibilità per il fabbricante: o quella dell’autocertificazione ed illustrata nel capoverso precedente, oppure l’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione. In particolare per l’emissione di un certificato di tipo, si dovrà coinvolgere un organismo notificato, che rilascerà detto documento solo successivamente ad una valutazione della documentazione tecnica, al fine di appurare l’adeguatezza del progetto tecnico dell’apparecchio in relazione agli aspetti dei requisiti essenziali previsti dalla direttiva. La fase di produzione successiva all’ottenimento del certificato di tipo, sarà, invece, nuovamente un’autocertificazione del fabbricante.

Preparazione fascicolo tecnico 
Il contenuto minimo del fascicolo tecnico (o documentazione tecnica) è elencato nell’allegato III “Controllo interno della fabbricazione” della direttiva 2014/35/UE e nell’allegato II, “Controllo interno della fabbricazione” e III, “Esame UE del tipo, per la Direttiva 2014/30/UE. 

E’ necessario l’ intervento dell’organismo notificato? 
L’intervento è necessario solo nel caso in cui il fabbricante, per dimostrare la conformità alla direttiva compatibilità elettromagnetica, dovesse optare per la richiesta di un certificato di tipo (si veda quanto detto sopra a proposito delle procedura di valutazione di conformità applicabili). Per la direttiva bassa tensione, invece, non è prevista la possibilità di coinvolgere detti organismi. 
L’elenco degli organismi notificati è disponibile nella banca dati Nando della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm

Dichiarazione UE di conformità 
Il format da utilizzare per la dichiarazione di conformità è riportato nell’allegato IV di entrambe le direttive. È importante sottolineare che se il prodotto ricade in due o più direttive armonizzate, ad esempio bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, non è necessario redigere due dichiarazioni differenti, ma una unica che richiami, nella sezione riservata alle direttive entrambe, e nella parte delle norme tecniche armonizzate, tutte quelle seguite per dimostrare la conformità ai requisiti di entrambe le direttive.

Apposizione marcatura CE 
La rappresentazione grafica della marcatura CE si ritrova nell’art. 30 del reg. 765/2008, che viene richiamato da entrambe le direttive.

Sintesi riferimenti normativi: 
Direttiva 2014/35/UE e D. Lgs 86/2016
Direttiva 2014/30/UE e D.lgs. 194/2007 e s.m.i.

Link utili:  Sito Commissione Europea (in inglese) dedicato al materiale elettrico:  https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/low-voltage-directive-lvd_en


 

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15/11/2022 - 12:26

Aggiornato il: 15/11/2022 - 12:26