4.3 - Giocattoli


La sicurezza dei giocattoli è normata dalla direttiva 2009/48/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 54 dell’11 aprile 2011.

Finalità della direttiva è che i giocattoli immessi sul mercato comunitario, in condizioni di utilizzo normali e ragionevolmente prevedibili, non abbiano effetti pericolosi sulla salute e sulla sicurezza dei bambini, ripartendo gli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

Per quanto riguarda i profili di responsabilità degli operatori, il sistema dei controlli e quello sanzionatorio, la redazione del fascicolo tecnico e della dichiarazione di conformità si rimanda alla parte generale della presente Guida. In questa sezione ci limiteremo ad evidenziare alcuni dei principali aspetti di sicurezza legati alla pecurialità dei giocattoli e dei loro piccoli utilizzatori.

Considerata l’elevata vulnerabilità della platea dei consumatori finali del "prodotto giocattolo" (bambini al di sotto dei 14 anni di età) i quali possono essere provvisti di un tasso di diligenza media inferiore rispetto ad un utilizzatore adulto, particolare attenzione deve essere posta al momento della progettazione e della realizzazione del prodotto ad ogni profilo di danno potenziale, sia esso di origine meccanica, elettrica, di igiene o chimica.

La direttiva si premura di escludere dal proprio campo di applicazione un lungo elenco di prodotti riportato nella normativa italiana nell’Allegato I come, a puro titolo esemplicativo e non esaustivo, le decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni, le biciclette con altezza massima da sella di oltre 435 mm, i puzzle di oltre 500 pezzi, ecc.

Un’ulteriore tutela viene assicurata ai più piccoli: qualora si ritenga che un giocattolo non sia idoneo all’utilizzo da parte di un bambino avente età inferiore ai 36 mesi, ciò deve essere esplicitato con opportuni pittogrammi e avvertenze riportanti il tipo di pericolo a cui un uso improprio del prodotto esporrebbe il bambino.

Al fine di evitare un abuso di tale condizione precauzionale tuttavia, si stabilisce esplicitamente che tali avvertenze non possano essere utilizzate qualora contraddicano l’uso per il quale è destinato un giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.

Numerose sono le categorie di giocattoli che richiedono avvertenze specifiche e indicazioni relative alle precauzioni da seguire nel loro utilizzo.

Oltre i già citati giocattoli non destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi vanno accompagnati da avvertenze specifiche:

  • i giochi di attività;
  • i giocattoli funzionali;
  • i giocattoli chimici;
  • i pattini, pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini  e biciclette giocattolo destinate ai bambini;
  • i giocattoli nautici;
  • i giocattoli contenuti nei prodotti alimentari;
  • le imitazioni di maschere e caschi di protezione;
  • i giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri;
  • l’imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi.

Il D.Lgs 54/2011 prevede espressamente che i giocattoli immessi sul mercato non debbano compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi quando utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell’abilità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o ad altri gruppi di età.

La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza deve proseguire per tutta la durata di impiego prevedibile e normale del giocattolo.

Parallelamente a questi requisiti essenziali la norma prevede, elencandoli nell’allegato II, un articolato elenco di requisiti particolari di sicurezza.

Questi aspetti riguardano:

  • le proprietà fisico-meccaniche
  • l’infiammabilità
  • le proprietà chimiche
  • le proprietà elettriche
  • l’igiene
  • la radioattività

Riportiamo alcuni di questi requisiti, rimandando il lettore interessato alla lettura della norma per una completa conoscenza degli stessi.

Per quanto concerne le proprietà meccaniche, particolare attenzione bisogna porre ai bordi, alle sporgenze, alle corde, ai cavi e agli altri elementi di fissaggio, ai rischi di strangolamento e di asfissia, alle parti eventualmente staccabili, all’imballaggio, alla galleggiabilità dei giocattoli nautici, al sistema di frenatura dei giocattoli che permettono movimento, alla forma e all’energia cinetica di eventuali proiettili.

Inoltre i bambini devono essere protetti dal rischio di danneggiamento dell’udito provocato da giocattoli sonori e, se il giocattolo è contenuto o incorporato ad un alimento, il suo imballaggio deve rispettare particolari requisiti.

Relativamente all’infiammabilità è necessario che i giocattoli siano realizzati prevedendo che se esposti ad una fiamma non brucino o brucino lentamente

Un lungo elenco di sostanze e miscele che non devono essere contenute nei giocattoli in quanto ritenute nocive per la salute dei bambini è accompagnato, nell’allegato al D.Lgs., da una tabella relativa alle fragranze allergizzanti vietate o utilizzabili solo secondo determinate percentuali.

Per quanto attiene le proprietà elettriche la tensione normale di alimentazione di un giocattolo non può essere superiore a 24 volt in corrente continua o alternata e sono necessari particolari accorgimenti relativi ai cavi di alimentazione, al surriscaldamento, al trasformatore elettrico, alla presenza di laser o altre radiazioni.

I giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi devono mantenere i requisiti di sicurezza anche dopo averne effettuato la pulizia secondo le indicazioni presenti nelle istruzioni.

I giocattoli non devono contenere elementi o sostanze radioattive sotto forme o in proporzioni che possano nuocere alla salute del bambino.

Le specifiche per rispettare i requisiti essenziali dalla normativa sono contenute nelle norme armonizzate elencate nella seguente tabella.

 

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18/11/2022 - 12:35

Aggiornato il: 18/11/2022 - 12:35