4.1 - Materiale elettrico in bassa tensione (LVD)


La Direttiva 2014/35/UE, Materiale elettrico in Bassa Tensione  ha sostituito la precedente versione 2006/95/CE e relativi emendamenti. 
Concettualmente i contenuti sono simili alla precedente, però vi è stato un importante aggiornamento della stessa allineandola ai criteri introdotti nel 2008 con la decisone UE 768, pertanto, in Italia, detta direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il D. lgs. 86/2016.

La direttiva si applica al materiale destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 V in corrente alternata e fra 75 e 1.500 V in corrente continua. Per materiale elettrico si intende qualsiasi materiale utilizzato ai fini di generazione, conversione, trasmissione, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica. 
In generale, la direttiva si applica sia agli apparati completi che ai componenti destinati ad essere incorporati.  

Nel caso di apparati o componenti non immessi separatamente sul mercato europeo, ma incorporati o connessi ad altri apparati soggetti alla direttiva Bassa Tensione, la marcatura CE deve essere apposta solamente sull’apparato principale. Per esempio, il cavo di alimentazione connesso in modo permanente ad un televisore non necessita di marcatura CE, ma è necessaria e sufficiente la marcatura del televisore.

L’art. 1 della direttiva riporta nel dettaglio gli apparati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva, tra i quali ricordiamo le spine e prese per uso domestico (non quelle per uso industriale), i contatori elettrici, che ricadono nella direttiva strumenti di misura MID, le parti elettriche degli ascensori, gli equipaggiamenti elettrici per radiologia ed uso clinico, gli apparati previsti per l’utilizzo in ambienti con atmosfera esplosiva, che rientrano nel campo di applicazione di altre direttive.  
L’allegato I della direttiva riporta esplicitamente gli obiettivi di sicurezza che costituiscono i requisiti essenziali della direttiva.

Detti obiettivi sono sostanzialmente generici, come il prodotto possa garantire detti obiettivi di sicurezza, si può desumere dalle norme armonizzate pertinenti, che se seguite, conferiscono la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. In particolare nelle norme si ritrovano indicazioni relativamente alle prove che il prodotto deve superare al fine di garantire il soddisfacimento della direttiva. In alternativa, il fabbricante può realizzare il prodotto in conformità ai requisiti essenziali della direttiva senza applicare le norme armonizzate. In tal caso il prodotto non beneficia della presunzione di conformità conferita dall’uso delle norme, ed il fabbricante deve includere nella documentazione tecnica la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza prescritti dalla direttiva. Deve però dimostrare di aver garantito un livello di sicurezza almeno equivalente a quello prescritto dalla norma tecnica di riferimento. Un rapporto (facoltativo) emesso da un Organismo Notificato è considerato documento probatorio.

La valutazione della conformità è attuata direttamente dal fabbricante mediante il controllo interno della produzione, che consiste nella preparazione della Documentazione tecnica e nell’adozione di procedure per garantire la conformità delle produzioni di serie. 
La Documentazione tecnica ha lo scopo di dimostrare la conformità del materiale elettrico ai requisiti essenziali della direttiva e deve almeno riportare i contenuti minimi prescritti dall’ Allegato III. In nessun caso è prescritta un’attestazione di conformità da parte di enti terzi quali gli Organismi Notificati.

Nell’Allegato II della direttiva è inoltre riportato il format della dichiarazione di conformità che risulta coincidente con quella introdotta dalla decisone UE 768/2008; detto documento dovrà essere conservata dal fabbricante e non deve essere allegata al materiale elettrico.

E’ invece obbligatorio allegare le istruzioni indispensabili per “un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo”. Le istruzioni devono inoltre riportare le caratteristiche essenziali del materiale elettrico e devono essere indicate sul materiale stesso o su una scheda allegata. Le norme armonizzate riportano le avvertenze che debbono accompagnare il prodotto al fine di un utilizzo in sicurezza: è importante sottolineare che un prodotto, per quanto sicuro, se utilizzato in modo scorretto, può diventare estremamente pericoloso, per cui solo avvertenze chiare e complete possono garantire una effettiva sicurezza durante l’utilizzo del prodotto stesso.

Altro punto sul quale pone l’accento la direttiva è la tracciabilità del prodotto rispetto anche a chi lo ha fabbricato ed immesso sul mercato, in particolare I fabbricanti dovranno apporre sul materiale elettrico  da  essi immesso sul mercato un numero di  tipo,  di  lotto  o  di serie,   oppure   qualsiasi   altro   elemento   che   ne  consenta l'identificazione. Dovranno indicare anche il proprio nome,  la loro  denominazione  commerciale  registrata  o   il   loro   marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati. Analoghe indicazioni dovrà riportare l’importatore per prodotti provenienti da mercati extra europei. Tutte queste indicazioni, qualora le  dimensioni  o  la  natura del materiale elettrico non lo consentano, potranno essere riportate sull'imballaggio o in un documento  di  accompagnamento del materiale elettrico. Un’ulteriore attenzione va posta laddove si parla di indirizzo postale, che va inteso come recapito completo del fabbricante o importatore e non in altre forme (sito internet, partita IVA, ecc.).

Anche per la direttiva Bassa Tensione è stata pubblicata una Guida da parte della Commissione Europea. La Guida riporta le indicazioni necessarie per la corretta applicazione della direttiva. Nella seconda parte, inoltre, la guida riporta indicazioni in merito alle relazioni esistenti tra la direttiva LVD ed altre direttive di nuovo approccio. In particolare specifica quali tra le apparecchiature elettriche che ricadono sotto la definizione di macchine rientrino nel campo di applicazione della sola direttiva Macchine o della sola direttiva Bassa Tensione. L’Allegato VIII della Guida riporta numerosi esempi a tale proposito.  La guida è scaricabile gratuitamente da Internet al seguente indirizzo:  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31221

La marcatura CE comprende anche i regolamenti relativi all’Eco-progettazione:

Se il prodotto rientra anche in uno dei regolamenti di applicazione della direttiva eco design (Direttiva 2009/125/CE) si dovrà apporre la marcatura CE, che riguarderà sia gli aspetti di eco-progettazione sia gli aspetti di sicurezza previsti dalla direttiva di prodotto (per es. bassa tensione, EMC). La Eco-progettazione come indicato dalla Direttiva 2009/125/CE prevede la marcatura CE (vedere allegato 2 elenco direttive). Oltre alla Direttiva generale, occorre fare riferimento ai singoli Regolamenti previsti sulla base delle tipologie di prodotti ad oggi riconosciuti. La direttiva ed il relativo Regolamento devono essere citati sulla Dichiarazione di conformità CE. 
Esempio: alimentatori e PC 
Nel caso di un PC con alimentatore esterno l’alimentatore dovrà soddisfare il Regolamento 278/2009 per Alimentatori esterni e il PC avendo il modo stand-by e spento dovrà soddisfare anche il Regolamento 1275/2008.
Il sito di riferimento è il seguente: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_en

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15/11/2022 - 12:23

Aggiornato il: 15/11/2022 - 12:23