11.1 - Classificazione merceologica bevande alcoliche Italia ed UE


Per bevande alcoliche si intendono le bevande con un contenuto variabile di alcol, in genere superiore a 1,2 % vol.

Risulta indispensabile procedere ad un’ identificazione esatta del prodotto per poter applicare in modo corretto le disposizioni nazionali, comunitarie ed extracomunitarie.  La classificazione merceologica segue quanto prescritto nelle leggi che regolano la commercializzazione delle bevande alcoliche.

Nell’UE è presente la libera circolazione delle merci, che consente, in caso di assenza di disposizioni comunitarie specifiche, di vendere bevande alcoliche conformi alle regole del singolo Stato membro, salvo particolari vincoli di tutela della salute stabiliti dal Paese UE che riceve la bevanda alcolica.

Per i Paesi extra UE con cui sono presenti accordi bilaterali che riguardano anche bevande alcoliche, si attuano reciprocamente le disposizioni previste.

E’ possibile consultare i registri dei prodotti qualità sul sito dell’Unione europea:

eAmbrosia per i dati legali di registrazione per vini, bevande spiritose, vini aromatizzati:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

GI-view per l’elenco di tutte le indicazioni geografiche protette in UE (comprese quelle di Paesi extra UE con cui ci sono accordi di riconoscimento:
http://- https://ec.europa.eu/info/news/new-search-database-geographical-indications-eu-2020-nov-25_en

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07/06/2021 - 19:15

Aggiornato il: 07/06/2021 - 19:15

11.1.1 - Birra



Si ottiene dalla fermentazione alcolica, effettuata da lieviti Saccharomyces carlsbergensis o  Saccharomyces cerevisiae, di un preparato, detto mosto, di malto e d’acqua; il malto, che può essere anche torrefatto, si ottiene da orzo o da frumento o da loro miscele oppure da altri cereali o da materie amidacee e zuccherine (in quantità < 40 % estratto secco del mosto), mentre all’acqua si aggiunge luppolo o un suo derivato o entrambi. Per la legge italiana esistono diverse denominazioni a seconda del titolo alcolometrico e del grado Plato delle birre:

Denominazione

Caratteristiche

Riferimento

Birra analcolica

Grado Plato 3 – 8 
Titolo alcolometrico < 1,2 % vol

Art.2 Legge 1354/1962

Birra leggera o birra light

Grado Plato 5 – 10,5
Titolo alcolometrico  1,2 -3.5 % vol

Art.2 Legge 1354/1962

Birra

Grado Plato > 10.5 
Titolo alcolometrico  > 3,5 % vol

Art.2 Legge 1354/1962

Birra speciale

Grado Plato > 12.5
Titolo alcolometrico  > 3,5 % vol

Art.2 Legge 1354/1962

Birra doppio malto

Grado Plato > 14.5
Titolo alcolometrico  > 3,5 % vol

Art.2 Legge 1354/1962

Birra artigianale

Prodotta in piccolo birrificio (indipendente, <200000 hl/annui)
Non pastorizzata, non microfiltrata

Art.35 comma 1 Legge 154/2016

 

E’ consentito aggiungere frutta, succhi di frutta, aromi o altri ingredienti caratterizzanti, da riportare nella denominazione di vendita (esempio “Birra alla castagna”, “Birra alla menta” ecc).

Oltre alla denominazioni legali sono presenti le classificazioni di tipo commerciale, basate sulla tipologia di lievito utilizzato e della fermentazione:
- Birre Ale, Saccharomyces cerevisiae ed alta fermentazione
- Birre Lager, Saccharomyces carlsbergensis e bassa fermentazione
- Birre Lambic fermentazione spontanea

 

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07/06/2021 - 08:46

Aggiornato il: 07/06/2021 - 08:46

11.1.2 - Vino


Si definisce a livello comunitario come “il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”. Oltre a questa definizione vengono fornite indicazioni relative alle categorie di prodotti vitivinicoli.

Sempre in UE sono riconosciuti come di qualità alcuni prodotti vitivinicoli, e tutelati come Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) con un disciplinare di produzione. In Italia è consentito identificare i vini DOP con le menzioni tradizionali ‘Denominazione di Origine Controllata’ (DOC) e ‘Denominazione di Origine Controllata e Garantita’ (DOCG), mentre per i vini IGP si può utilizzare ‘Indicazione Geografica Tipica’ (IGT).

La tutela di queste denominazioni è assicurata in Unione europea, mentre nei Paesi extra UE occorre un accordo bilaterale di riconoscimento.

Nel caso dei vini generici esistono disposizioni che riguardano la produzione, dal vigneto alla cantina, e l’etichettatura. E’ possibile per questi vini adottare la dicitura “vino varietale”, seguito dal nome del vitigno utilizzato compreso nell’elenco delle varietà autorizzate.

Un’altra categoria prevista è quella dei prodotti vitivinicoli aromatizzati derivati dalle categorie di prodotti vitivinicoli; sono classificati in :
vini aromatizzati, tra cui il Vermouth
bevande aromatizzate a base vino, tra cui la Sangria
cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Per i vini aromatizzati sono previste le Indicazioni Geografiche (IG) che tutelano a livello comunitario i prodotti legati ad un determinato territorio: ad esempio in Italia è stato emanato il disciplinare di produzione del ‘Vermut di Torino’ o ‘Vermouth di Torino’.

Categorie prodotti vitivinicoli



Denominazione

 

Caratteristiche

 

Riferimento

Vino

Titolo alcolometrico effettivo > 8,5 % vol (zone A e B)

Titolo alcolometrico effettivo > 9 % vol (altre zone tra cui Italia)

Titolo alcolometrico totale <15 % vol, deroga sino a 20 %vol  

 

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino DOP o IGP

 

Titolo alcolometrico effettivo > 4,5 % vol

 

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino liquoroso

Titolo alcolometrico effettivo 15 - 22 % vol

Titolo alcolometrico totale >17,5 % vol, (deroga per DOP e IGP)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino spumante

Prima o seconda fermentazione di uve fresche o mosto d’uva o vino con titolo alcolometrico totale > 8,5 %vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica dovuta alla fermentazione (sovrapressione > 3 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino spumante di qualità

 

Prima o seconda fermentazione di uve fresche o mosto d’uva o vino con titolo alcolometrico totale > 9 %vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica dovuta alla fermentazione (sovrapressione > 3,5 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino spumante gassificato

No vino DOP o IGP

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica aggiunta o da fermentazione (sovrapressione > 3 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino  frizzante

Ottenuto da mosto d’uva o vino con titolo alcolometrico totale > 9 %vol 

Titolo alcolometrico effettivo > 7 % vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica endogena (sovrapressione 1 – 2,5 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

 

Vino  frizzante

Ottenuto da mosto d’uva o vino o mosto d’uva parzialmente fermentato o vino parzialmente fermentato

Titolo alcolometrico effettivo > 7 % vol

Titolo alcolometrico totale > 9 % vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica totalmente o parzialmente aggiunta (sovrapressione 1 – 2,5 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino ottenuto da uve appassite

 

Ottenuto da uve essiccate al sole o all’ombra
 
Titolo alcolometrico totale > 16 % vol

Titolo alcolometrico effettivo >  9 % vol

Titolo alcolometrico naturale > 16% vol (o 272 g/l di zuccheri)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

 

Vino varietale

Sono vini prodotti con uve dello stesso vitigno non provenienti da una zona specifica. Nell’Allegato 4 del Decreto ministeriale del 23/12/2009 è riportato l’elenco positivo delle varietà di vite o loro sinonimi che possono figurare nell’etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP.
Le varietà di vite utilizzabili per i vini varietali sono: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah.  

 

Prodotti vitivinicoli aromatizzati

 

Esistono disposizioni comunitarie (regolamento UE 251/2014) relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. In particolare sono precisati gli ingredienti ammessi, con particolare riguardo alla componente aromatica che può derivare da sostanze aromatizzanti o da erbe aromatiche.

Prodotto

Caratteristiche

Vino aromatizzato

Prodotti vitivinicoli > 75 % totale
 
Eventuale aggiunta alcole, mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti
 
Titolo alcolometrico effettivo 14,5 - 22 % vol
 
Titolo alcolometrico totale > 17,5 % vol

Vino aromatizzato secco

Prodotti vitivinicoli > 75 % totale

Eventuale aggiunta alcole, mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti

Titolo alcolometrico effettivo 14,5 - 22 % vol

Titolo alcolometrico totale > 16 % vol

Zuccheri < 50 g/l  

Vino aromatizzato extra secco o extra dry

Prodotti vitivinicoli > 75 % totale

Eventuale aggiunta alcole, mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti

Titolo alcolometrico effettivo 14,5 - 22 % vol

Titolo alcolometrico totale > 15 % vol

Zuccheri < 30 g/l

Bevanda aromatizzata a base vino

Prodotti vitivinicoli > 50 % totale

Senza aggiunta alcole (salvo se previsto)

Eventuale aggiunta mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti

Titolo alcolometrico effettivo 4,5 – 14,5 % vol

Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

Prodotti vitivinicoli > 50 % totale

Senza aggiunta alcole

Eventuale aggiunta coloranti e/o edulcoranti

Titolo alcolometrico effettivo 1,2 – 10 % vol

Prodotto vitivinicolo aromatizzato extra secco o extra dry

Zuccheri < 30 g/l

Prodottovitivinicolo aromatizzato secco o dry

Zuccheri < 50 g/l

Prodotto vitivinicolo aromatizzato semisecco o semi-dry  

Zuccheri 50 – 90 g/l

Prodotto vitivinicolo aromatizzato semidolce 

Zuccheri 90 – 130 g/l

Prodotto vitivinicolo aromatizzato dolce

Zuccheri > 130 g/l

 

 

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01/06/2021 - 17:05

Aggiornato il: 01/06/2021 - 17:05

11.1.3 - Bevande spiritose


A livello comunitario (Regolamento CE 110/2008, sostituito in toto dal Regolamento UE 787/2019 dal 25/05/2021), si definiscono come bevande alcoliche aventi un titolo alcolometrico minimo di 15 %vol, con l’eccezione del liquore a base di uova, e che siano ottenute:

  • direttamente con l’utilizzo di ingredienti di origine agricola mediante:

distillazione
macerazione di materie vegetali in alcol etilico o distillati e/o bevande spiritose
aggiunta di aromi, zuccheri, o altri prodotti edulcoranti e/o altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcol etilico e/o a distillati e/o a bevande spiritose

  • indirettamente mediante la miscelazione di una bevanda spiritosa con:

altre bevande spiritose
alcole etilico di origine vegetale
altre bevande alcoliche
bevande

Sono classificate in categorie di bevande spiritose: 
L'elenco
delle categorie di bevande spiritose è contenuto nell' Allegato I del sopracitato Regolamento UE 787/2019


Anche per queste bevande alcoliche sono previste le Indicazioni Geografiche (IG), legate cioè al Paese di origine; riconosciute a livello comunitario, il singolo Stato emana una specifica Scheda tecnica, ad esempio nel caso dell’Italia per:

grappa
brandy italiano
mirto di Sardegna
genepì
ecc.

(vedi bibliografia)

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01/06/2021 - 17:17

Aggiornato il: 01/06/2021 - 17:17