11.1.2 - Vino


Si definisce a livello comunitario come “il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”. Oltre a questa definizione vengono fornite indicazioni relative alle categorie di prodotti vitivinicoli.

Sempre in UE sono riconosciuti come di qualità alcuni prodotti vitivinicoli, e tutelati come Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) con un disciplinare di produzione. In Italia è consentito identificare i vini DOP con le menzioni tradizionali ‘Denominazione di Origine Controllata’ (DOC) e ‘Denominazione di Origine Controllata e Garantita’ (DOCG), mentre per i vini IGP si può utilizzare ‘Indicazione Geografica Tipica’ (IGT).

La tutela di queste denominazioni è assicurata in Unione europea, mentre nei Paesi extra UE occorre un accordo bilaterale di riconoscimento.

Nel caso dei vini generici esistono disposizioni che riguardano la produzione, dal vigneto alla cantina, e l’etichettatura. E’ possibile per questi vini adottare la dicitura “vino varietale”, seguito dal nome del vitigno utilizzato compreso nell’elenco delle varietà autorizzate.

Un’altra categoria prevista è quella dei prodotti vitivinicoli aromatizzati derivati dalle categorie di prodotti vitivinicoli; sono classificati in :
vini aromatizzati, tra cui il Vermouth
bevande aromatizzate a base vino, tra cui la Sangria
cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Per i vini aromatizzati sono previste le Indicazioni Geografiche (IG) che tutelano a livello comunitario i prodotti legati ad un determinato territorio: ad esempio in Italia è stato emanato il disciplinare di produzione del ‘Vermut di Torino’ o ‘Vermouth di Torino’.

Categorie prodotti vitivinicoli



Denominazione

 

Caratteristiche

 

Riferimento

Vino

Titolo alcolometrico effettivo > 8,5 % vol (zone A e B)

Titolo alcolometrico effettivo > 9 % vol (altre zone tra cui Italia)

Titolo alcolometrico totale <15 % vol, deroga sino a 20 %vol  

 

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino DOP o IGP

 

Titolo alcolometrico effettivo > 4,5 % vol

 

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino liquoroso

Titolo alcolometrico effettivo 15 - 22 % vol

Titolo alcolometrico totale >17,5 % vol, (deroga per DOP e IGP)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino spumante

Prima o seconda fermentazione di uve fresche o mosto d’uva o vino con titolo alcolometrico totale > 8,5 %vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica dovuta alla fermentazione (sovrapressione > 3 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino spumante di qualità

 

Prima o seconda fermentazione di uve fresche o mosto d’uva o vino con titolo alcolometrico totale > 9 %vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica dovuta alla fermentazione (sovrapressione > 3,5 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino spumante gassificato

No vino DOP o IGP

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica aggiunta o da fermentazione (sovrapressione > 3 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino  frizzante

Ottenuto da mosto d’uva o vino con titolo alcolometrico totale > 9 %vol 

Titolo alcolometrico effettivo > 7 % vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica endogena (sovrapressione 1 – 2,5 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

 

Vino  frizzante

Ottenuto da mosto d’uva o vino o mosto d’uva parzialmente fermentato o vino parzialmente fermentato

Titolo alcolometrico effettivo > 7 % vol

Titolo alcolometrico totale > 9 % vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica totalmente o parzialmente aggiunta (sovrapressione 1 – 2,5 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino ottenuto da uve appassite

 

Ottenuto da uve essiccate al sole o all’ombra
 
Titolo alcolometrico totale > 16 % vol

Titolo alcolometrico effettivo >  9 % vol

Titolo alcolometrico naturale > 16% vol (o 272 g/l di zuccheri)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

 

Vino varietale

Sono vini prodotti con uve dello stesso vitigno non provenienti da una zona specifica. Nell’Allegato 4 del Decreto ministeriale del 23/12/2009 è riportato l’elenco positivo delle varietà di vite o loro sinonimi che possono figurare nell’etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP.
Le varietà di vite utilizzabili per i vini varietali sono: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah.  

 

Prodotti vitivinicoli aromatizzati

 

Esistono disposizioni comunitarie (regolamento UE 251/2014) relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. In particolare sono precisati gli ingredienti ammessi, con particolare riguardo alla componente aromatica che può derivare da sostanze aromatizzanti o da erbe aromatiche.

Prodotto

Caratteristiche

Vino aromatizzato

Prodotti vitivinicoli > 75 % totale
 
Eventuale aggiunta alcole, mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti
 
Titolo alcolometrico effettivo 14,5 - 22 % vol
 
Titolo alcolometrico totale > 17,5 % vol

Vino aromatizzato secco

Prodotti vitivinicoli > 75 % totale

Eventuale aggiunta alcole, mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti

Titolo alcolometrico effettivo 14,5 - 22 % vol

Titolo alcolometrico totale > 16 % vol

Zuccheri < 50 g/l  

Vino aromatizzato extra secco o extra dry

Prodotti vitivinicoli > 75 % totale

Eventuale aggiunta alcole, mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti

Titolo alcolometrico effettivo 14,5 - 22 % vol

Titolo alcolometrico totale > 15 % vol

Zuccheri < 30 g/l

Bevanda aromatizzata a base vino

Prodotti vitivinicoli > 50 % totale

Senza aggiunta alcole (salvo se previsto)

Eventuale aggiunta mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti

Titolo alcolometrico effettivo 4,5 – 14,5 % vol

Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

Prodotti vitivinicoli > 50 % totale

Senza aggiunta alcole

Eventuale aggiunta coloranti e/o edulcoranti

Titolo alcolometrico effettivo 1,2 – 10 % vol

Prodotto vitivinicolo aromatizzato extra secco o extra dry

Zuccheri < 30 g/l

Prodottovitivinicolo aromatizzato secco o dry

Zuccheri < 50 g/l

Prodotto vitivinicolo aromatizzato semisecco o semi-dry  

Zuccheri 50 – 90 g/l

Prodotto vitivinicolo aromatizzato semidolce 

Zuccheri 90 – 130 g/l

Prodotto vitivinicolo aromatizzato dolce

Zuccheri > 130 g/l

 

 

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01/06/2021 - 17:05

Aggiornato il: 01/06/2021 - 17:05