11.1.3 - Bevande spiritose
A livello comunitario (Regolamento CE 110/2008, sostituito in toto dal Regolamento UE 787/2019 dal 25/05/2021), si definiscono come bevande alcoliche aventi un titolo alcolometrico minimo di 15 %vol, con l’eccezione del liquore a base di uova, e che siano ottenute:
- direttamente con l’utilizzo di ingredienti di origine agricola mediante:
distillazione
macerazione di materie vegetali in alcol etilico o distillati e/o bevande spiritose
aggiunta di aromi, zuccheri, o altri prodotti edulcoranti e/o altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcol etilico e/o a distillati e/o a bevande spiritose
- indirettamente mediante la miscelazione di una bevanda spiritosa con:
altre bevande spiritose
alcole etilico di origine vegetale
altre bevande alcoliche
bevande
Sono classificate in categorie di bevande spiritose:
L'elenco delle categorie di bevande spiritose è contenuto nell' Allegato I del sopracitato Regolamento UE 787/2019
Anche per queste bevande alcoliche sono previste le Indicazioni Geografiche (IG), legate cioè al Paese di origine; riconosciute a livello comunitario, il singolo Stato emana una specifica Scheda tecnica, ad esempio nel caso dell’Italia per:
grappa
brandy italiano
mirto di Sardegna
genepì
ecc.
(vedi bibliografia)