11.1.3 - Bevande spiritose


A livello comunitario (Regolamento CE 110/2008, sostituito in toto dal Regolamento UE 787/2019 dal 25/05/2021), si definiscono come bevande alcoliche aventi un titolo alcolometrico minimo di 15 %vol, con l’eccezione del liquore a base di uova, e che siano ottenute:

  • direttamente con l’utilizzo di ingredienti di origine agricola mediante:

distillazione
macerazione di materie vegetali in alcol etilico o distillati e/o bevande spiritose
aggiunta di aromi, zuccheri, o altri prodotti edulcoranti e/o altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcol etilico e/o a distillati e/o a bevande spiritose

  • indirettamente mediante la miscelazione di una bevanda spiritosa con:

altre bevande spiritose
alcole etilico di origine vegetale
altre bevande alcoliche
bevande

Sono classificate in categorie di bevande spiritose: 
L'elenco
delle categorie di bevande spiritose è contenuto nell' Allegato I del sopracitato Regolamento UE 787/2019


Anche per queste bevande alcoliche sono previste le Indicazioni Geografiche (IG), legate cioè al Paese di origine; riconosciute a livello comunitario, il singolo Stato emana una specifica Scheda tecnica, ad esempio nel caso dell’Italia per:

grappa
brandy italiano
mirto di Sardegna
genepì
ecc.

(vedi bibliografia)

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
01/06/2021 - 17:17

Aggiornato il: 01/06/2021 - 17:17