2 - Vendita di bevande alcoliche in Italia


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04/10/2019 - 17:03

Aggiornato il: 04/10/2019 - 17:03

2.1 - Vendita in Italia (presso la cantina) a privati consumatori italiani ed esteri


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04/10/2019 - 17:04

Aggiornato il: 04/10/2019 - 17:04

2.1.1 - Vendita a consumatori italiani


VENDITA DI VINO

L’articolo 4 del D.Lgs.  n. 228/2001- Esercizio dell’attività di vendita afferma che:
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. (….)
”.

Obblighi dell’impresa ai fini Iva:

  • esonero dall’obbligo di emettere fattura, salvo che questa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (articolo 22, comma 1, n. 1, del Dpr n. 633/1972); nel caso di sua emissione volontaria o su richiesta occorre adottare la procedura della fatturazione elettronica;
  •  se la cessione è posta in essere da produttori in regime Iva ordinario:
    • se nel 2018 hanno superato la soglia di 400.000 di volume d’affari, a partire dal 1° luglio 2018, hanno l’obbligo della memorizzazione e della trasmissione in via telematica allo SDI dei corrispettivi giornalieri e dell’emissione di un apposito documento commerciale; in caso di mancato raggiungimento della soglia l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2019; in tale ultima evenienza, fino al 31 dicembre 2019,  resta fermo l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale o DDT integrato con ammontare del corrispettivo;
    • sino a quando (per obbligo o per scelta) non viene attuata la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi allo SDI, obbligo di  annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi; dal momento in cui viene adottata la procedura di memorizzazione / trasmissione, esonero dall’obbligo di annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi;
    • se la cessione è posta in essere da produttori agricoli in regime Iva  speciale (articolo 34, comma 1, del Dpr n. 633/1972):
      •  esonero da scontrino fiscale / ricevuta fiscale (articolo 2, lettera c, del Dpr n. 696/1996);
      •  esonero (per il momento) dall’obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica allo SDI dei corrispettivi giornalieri;
      •  annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi;

Riguardo ai documenti di accompagnamento si precisa che:

  •  L’articolo 1 del Dpr n. 472/1996 ha abrogato l’obbligo di emissione della BAM – Bolla Accompagnamento Merci, per la generalità delle merci, fatta eccezione per alcuni prodotti, tra i quali i prodotti sottoposti al regime delle accise, per i quali l’obbligo di emissione di tale documento continua a sussistere esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio;
  •  L’articolo 4, primo comma, n. 1 del Dpr n. 627/1972, esclude tuttavia l’obbligo di emissione della BAM per i trasporti di beni ceduti dai commercianti al minuto e dai soggetti ai medesimi assimilati, salvo che tali beni siano destinati a imprenditori obbligati a chiedere l’emissione della fattura ai sensi del terzo comma dell’articolo 22 del Dpr n. 633/1972.
  •  L’articolo 4, secondo comma, del Dpr n. 627/1978 prevede che “Per  i trasporti  esonerati dall'obbligo del documento ai sensi del precedente comma,  nn. 1), …. , se il trasporto é eseguito a mezzo vettore,  il   mittente  rilascia   a  quello   apposita dichiarazione sottoscritta, da cui risulti il titolo dell'esenzione.”.


Obblighi dell’impresa ai fini accise:
Esonero dall’obbligo di emissione del DAS (articolo 30, comma 2, lettera b, del D.Lgs. N. 504/1995) e da altro documento di accompagnamento.

Ai fini tutela agricola:

  • Trasporto eseguito dal venditore: esonero da documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, se il quantitativo totale trasportato non supera i 100 litri; ad esempio, 133 bottiglie da 0,75 litri – 11 cartoni da 12 bottiglie;
  •  Trasporto eseguito dal consumatore finale (vino contenuto in recipienti di volume nominale inferiore a 60 litri): esonero da documento accompagnamento sino a 30 litri (a tale quantitativo è possibile aggiungere i 100 litri di cui al punto precedente);

Al superamento dei suddetti quantitativi occorre la documentazione per la circolazione nazionale.
Nel caso di vendita di vino sfuso occorre la documentazione per la circolazione nazionale.

VENDITA DI BIRRA

Nel caso di vendita diretta della birra presso il birrificio - punto vendita al dettaglio, valgono le seguenti regole:

Obblighi dell’impresa ai fini Iva:

  •  esonero dall’obbligo di emettere fattura, salvo che questa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (articolo 22, comma 1, n. 1, del Dpr n. 633/1972); nel caso di sua emissione volontaria o su richiesta occorre adottare la procedura della fatturazione elettronica;
  • se nel 2018 il birrificio ha superato la soglia di 400.000 euro di volume d’affari, a partire dal 1° luglio 2018, è insorto l’obbligo della memorizzazione e della trasmissione in via telematica allo SDI dei corrispettivi giornalieri e dell’emissione di un apposito documento commerciale; in caso di mancato raggiungimento della soglia l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2019; in tale ultima evenienza, fino al 31 dicembre 2019,  resta fermo l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale o DDT integrato con ammontare del corrispettivo;
  • sino a quando (per obbligo o per scelta) non viene attuata la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi allo SDI, obbligo di  annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi e di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale; dal momento in cui viene adottata la procedura di memorizzazione / trasmissione, esonero dall’obbligo di annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi e di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale; obbligo di emissione del documento commerciale (DM 7 dicembre 2016).

Obblighi dell’impresa ai fini accise:

  • Esonero dall’obbligo di emissione del DAS (articolo 30, comma 2, lettera b, del D.Lgs. N. 504/1995);

In base alle considerazioni sopra delineate in relazione ai documenti di accompagnamento, è da ritenere che nei rapporti con i consumatori finali (commercio al dettaglio) non sussista l’obbligo di emissione della BAM; può tuttavia essere emesso un DDT oppure è possibile scortare la merce venduta a mezzo della copia cartacea della fattura elettronica eventualmente emessa.

VENDITA DI PRODOTTI CONTRASSEGNATI

Obblighi dell’impresa ai fini Iva:

  •  Valgono le stesse considerazioni espresse in relazione alla vendita di birra.

Obblighi dell’impresa ai fini accise:

  • Esonero dall’obbligo di emissione del DAS, se confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, muniti di contrassegno fiscale (articolo 30, comma 2, lettera a, del D.Lgs. N. 504/1995);
  • In caso contrario, obbligo di emissione del DAS.
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05/11/2019 - 15:42

Aggiornato il: 05/11/2019 - 15:42

2.1.2 - Vendita a consumatori di altro Paese Ue


Ai fini dell’Iva, nel caso di vendita di bevande alcoliche in Italia a privati consumatori di altro Paese Ue, in ossequio al criterio del Paese di origine, l’impresa italiana cedente deve applicare l’Iva italiana.
Dette cessioni sono sottoposte alle regole previste per le cessioni interne al territorio dello Stato (applicazione dell’Iva italiana).

Ai fine accise, nel caso di prodotti acquistati da un privato per uso personale e trasportati dal medesimo è applicata l’accisa dello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 504/1995, in linea con l’articolo 32 della Direttiva 2018/118/CE,  afferma che:
 “1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
a) bevande spiritose (1), 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi (2), 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d) birra, 110 litri. (…)
”.
3. Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.
4. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10.

L’articolo 11 del D.Lgs n. 504/1995, come risulta evidente dalla sua lettura, prende in considerazione il caso del consumatore finale italiano che si reca in altro Paese Ue e acquista bevande alcoliche in tale Paese, nel rispetto dei limiti previsti, trasportandole con il proprio mezzo in Italia.
L’articolo 9 del Decreto del Ministero delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210 consente di affermare che quanto previsto dall’articolo 11 sopra citato vale anche nella situazione opposta in cui l’acquisto viene effettuato in Italia da parte di un consumatore finale di altro Paese Ue.

Riguardo a come si debba calcolare la soglia, l’Agenzia delle Dogane nelle sue FAQ ha affermato che:
“Trasporto di prodotti alcolici (vino, birra, . . . ) al seguito del viaggiatore proveniente da altro Paese dell’U.E.
Quesito – Sono in procinto di rientrare in Italia da un altro Paese dell’Unione Europea: posso portare con me delle bottiglie di prodotti alcolici?
Risposta – L'articolo 11 del Testo Unico delle Accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che, per taluni prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per uso proprio e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui detti beni sono stati acquistati. Al comma 2 del citato articolo, inoltre, sono specificati i limiti quantitativi entro i quali si configura l'uso proprio: tali limiti sono riferibili a ciascun viaggiatore che, effettuato l'acquisto per uso proprio a titolo di privato consumatore, è in possesso della documentazione commerciale comprovante l’acquisto effettuato e trasporta tali beni al proprio seguito.”.

La risposta è riferita al caso del consumatore italiano che reca in altro Paese Ue e acquista bevande alcoliche in tale Paese, trasportandole con il proprio mezzo in Italia.
Tuttavia, la stessa, almeno sotto il profilo italiano, vale anche per i beni ceduti a consumatori finali di altro Paese Ue e dagli stessi trasportati nel loro Paese.

I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti sopra indicati si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le regole previste per la cessione a operatori economici di altro Paese Ue (appoggio della spedizione a codice di accisa del Paese di destino, con assolvimento dell'accisa in tale Paese).
Le stesse regole da ultimo citate, come espressamente affermato dalla Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 23 novembre 2006, causa C-05/05, valgono nel caso in cui  i prodotti siano spediti direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto.

Riguardo agli adempimenti relativi alla vendita dei prodotti in argomento, valgono le seguenti regole:

Ai fini Iva:

  •  Se la cessione è posta in essere da produttori agricoli in regime speciale (articolo 34, comma 1, del Dpr n. 633/1972):
    • esonero dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale (articolo 2, lettera c, del Dpr n. 696/1996);
    •  annotazione nel registro dei corrispettivi.
  •  Se la cessione è posta in essere da altri soggetti:
    •  se nel 2018 hanno superato la soglia di 400.000 di volume d’affari, a partire dal 1° luglio 2019, hanno l’obbligo della memorizzazione e della trasmissione in via telematica allo SDI dei corrispettivi giornalieri e dell’emissione di un apposito documento commerciale; in caso di mancato raggiungimento della soglia l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2020; in tale ultima evenienza, fino al 31 dicembre 2019,  resta fermo l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale o DDT integrato con ammontare del corrispettivo;
    •  annotazione nel registro dei corrispettivi.

Ai fini accise:

  • Esonero da DAS (articolo 9, comma 2, del Decreto n. 210/1996) e da altro documento di accompagnamento.

Ai fini tutela agricola (limitatamente alla cessione di vino):

  • Trasporto eseguito dal consumatore finale (1):
  • beneficia dell’esonero previsto dall’articolo 25 del Regolamento n. 436/2009 (esonero da documento accompagnamento sino a 100 litri confezionati);
  • deve essere rispettato il limite quantitativo di cui all’articolo 11 del D.Lgs. N. 504/1995 (90 litri, con un massimo di 60 litri di spumante).
  • Trasporto eseguito da altri soggetti (ad esempio, dal venditore): obbligo di emissione dei documenti previsti per la circolazione interna.

NB (1): E’ comunque opportuno scortare il trasporto con fattura o con DDT.

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05/11/2019 - 15:48

Aggiornato il: 05/11/2019 - 15:48

2.1.3 - Vendita a consumatori di Paese extra Ue


AI FINI IVA

Ai fini dell’Iva, l’articolo38-quater del Dpr n. 633/1972 afferma che  le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'Iva, superiore a euro 154,94, destinati all' uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono avvenire o senza applicazione dell’Iva (comma 1) o con applicazione dell’Iva e successivo rimborso della stessa (comma 2).

Tale beneficio si applica anche:

  • ai cittadini di nazionalità italiana domiciliati o residenti fuori dal territorio Ue;
  •  alle persone fisiche aventi residenza o domicilio nei territori esclusi dal territorio Ue, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del Dpr n. 633/1972 (comuni di Livigno, Campione d’Italia, Monte Athos, isola di Helgoland, territorio di Büsingen, Dipartimenti  d’oltremare della Repubblica francese, Ceuta, Melilla e le Isole Canarie).

Tale beneficio NON si applica invece alle persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino, in quanto le cessioni nei confronti delle stesse sono specificamente disciplinate dall’articolo 71 e dal Dm 24 dicembre 1993 (si rinvia al capitolo 5 e, per questa via, al paragrafo …. Della pubblicazione Imprese e-commerce).

Riguardo ai beni ammissibili al beneficio, nella Circolare del 10/06/1998 n. 145 viene affermato che:
“ In ordine, infine, al significato da attribuire all'espressione "beni ...... ad uso personale e familiare", si evidenzia che le categorie merceologiche rilevanti a tale fine, da intendersi nell'accezione più ampia, ivi compresi i beni ad uso non esclusivamente personale del viaggiatore ma anche di eventuali suoi familiari non viaggiatori (cfr. Ris. n. 58/E dell'11 aprile 1997).
A partire dal 1° settembre 2018, per la gestione delle operazioni in argomento occorre emettere fattura elettronica adottando la procedura OTELLO 2.0, messa a punto dall’Agenzia delle Dogane.
Tra questi beni figurano anche i prodotti alcoolici e vitivinicoli.  

Procedura Otello 2.0

Procedura Otello 2.0

Prima di entrare nel merito del trattamento Iva delle operazioni in argomento, occorre tenere presente che a partire dal 1° settembre 2018, per la gestione delle stesse occorre emettere fattura elettronica adottando la procedura OTELLO 2.0, messa a punto dall’Agenzia delle Dogane.
Gli aspetti salienti di tale procedura sono i seguenti:

  • Sono disciplinati dai seguenti documenti dell’Agenzia delle Dogane:

 Nota Prot. 114938/RU del 10 ottobre 2017;
 Nota Prot. 54088/RU del 22 maggio 2018;
 Nota Prot. 54505 /RU del 22 maggio 2018;
 Nota Prot. 67079/RU del 21 giugno 2018.

  •  Il commerciante deve munirsi di credenziali SPID di livello 2 o CNS;
  •  Il commerciante deve accedere al sito dell’Agenzia delle Dogane (con le indicate credenziali) e nominare un Gestore Otello, che può essere interno o esterno all’impresa (ad esempio, un commercialista o uno spedizioniere doganale);
  • Il Gestore Otello, ottenuta l’autorizzazione dal sistema, può operare direttamente, nominare altri soggetti definiti incaricati Otello o nominare un intermediario Otello (ad esempio, un’Agenzia di tax refund);
  • Il processo, da chiunque sia gestito (da un Gestore, da un Incaricato o da un Intermediario), si sviluppa come segue:

Il commerciante predispone la fattura elettronica:

  • o sul portale OTELLO 2.0 (modalità U2S – User To System),
  • o tramite un proprio software in grado di comunicare (inviare e ricevere dati) con OTELLO 2.0 (modalità S2S - System To System);

 Il sistema OTELLO 2.0:

  • verifica i dati inseriti nella fattura elettronica TF – Tax Free;
  •  attribuisce alla stessa un codice richiesta (Codice di Accettazione CRFO);
  • e inoltra la stessa all’Agenzia delle Entrate;

NB: nel caso in cui la fattura non risulti corretta, il sistema rilascia un codice di errore e la fattura non viene emessa;

 una copia della fattura viene data al cliente estero;

– Se il turista extra Ue esce dal territorio UE da Dogana italiana, sono possibili le seguenti soluzioni:
 Punto di uscita dotato di desk / Kiosk (struttura nella quale è installato in Computer ad ambiente controllato gestita da un tax refund agent): attualmente, aeroporti di Fiumicino e Malpensa; l’addetto al punto di uscita si collega al sistema informatico e chiede l’apposizione del visto digitale; il sistema genera un messaggio di risposta, in funzione dell’analisi dei rischi:
 Verde: appone il visto digitale;
 Giallo: il turista extra Ue deve recarsi in Dogana per un controllo della propria identità;
 Rosso: il turista extra Ue deve recarsi in Dogana per il controllo fisico dei beni;

  • Punto di uscita NON dotato di desk / Kiosk: la richiesta di apposizione del visto digitale deve essere eseguita presso gli Uffici doganali;
  • Richiesta di apposizione del visto digitale relativa a beni spediti dal proprietario (turista extra Ue) come “bagaglio non accompagnato” (con un contratto di trasporto aereo che si perfeziona mediante l’emissione della c.d. Lettera di Trasporto Aereo (LTA): valgono le disposizioni recate dal punto precedente;

 Se il turista extra Ue esce dal territorio UE da Dogana NON italiana: l’apposizione del visto sulla fattura cartacea può essere comunicata ad OTELLO.

  •  E’ prevista anche una procedura da adottare in caso di mancato funzionamento del sistema informatico;
  • E’ prevista anche la possibilità consultare lo stato di una fattura elettronica (in quale punto della procedura la medesima si trova).

Per ulteriori informazioni, accedere al sito dell’Agenzia delle Dogane.

https://www.adm.gov.it/portale/o.t.e.l.l.o.-2.0


AI FINI ACCISE

Ai fini delle accise, tenuto conto della complessità della procedura che conduce alla restituzione dell'accisa, il prodotto viene normalmente ceduto ad accisa italiana assolta, senza espletare la suddetta procedura di rimborso.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Come sopra accennato, le operazioni in argomento, possono essere effettuate, a discrezione del cedente, secondo due distinte modalità:
senza pagamento dell' imposta;
con pagamento dell’imposta ma con diritto a rimborso della stessa.

Cessioni senza pagamento dell’imposta

Tale disposizione si applica a condizione che:

  • sia emessa fattura elettronica (adottando la procedura OTELLO 2.0) a  norma  dell'articolo 21 del Dpr n. 633/1972;
  •  e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro   il   terzo   mese   successivo  a  quello  di  effettuazione dell'operazione.

In tal caso il venditore deve:

  • indicare sulla fattura, quale titolo di inapplicabilità dell’Iva, la dicitura “Operazione non imponibile articolo 38-quater, Dpr n. 633/1972”;
  •  annotare la fattura nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi in maniera distinta dalle altre operazioni (articolo 24, primo comma, Dpr n. 633/1972);
  •  ottenere, entro il quarto mese successivo alla vendita, il visto digitale rilasciato dalla dogana italiana di uscita oppure la fattura cartacea vistata nel caso di uscita dal territorio Ue tramite dogana di altro Paese Ue.

In caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione a norma dell’articolo 26, primo comma, del Dpr n. 633/1972, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
Anche la nota di variazione deve essere emessa elettronicamente adottando la procedura OTELLO 2.0.
In questo senso depone la Risoluzione Agenzia Entrate 11.6.2019 n. 58.

Cessioni con pagamento dell’imposta

Per le cessioni per le quali il cedente non si sia avvalso della prima soluzione, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che:

  • i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione;
  •  restituisca al cedente l' esemplare della fattura vistata dall' ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell' operazione.

In tal caso il venditore:

  •  all’atto della cessione emette  fattura con Iva e incassa l’importo totale fatturato;
  •  chiede al cessionario gli estremi del conto bancario a favore del quale eseguire il bonifico per l’Iva oggetto di rimborso, oppure l’indicazione di altri mezzi di rimborso;
  •  nel momento in cui ottiene in restituzione la fattura vistata dalla dogana di uscita (entro 4 mesi dalla cessione) provvede a rimborsare al turista estero (a mezzo accredito bancario o con altri mezzi di pagamento) l’importo dell’Iva. Il cedente  ha diritto di recuperare l' imposta mediante annotazione della corrispondente variazione in meno nel registro di cui all' articolo 25 del Dpr n. 633/1972 (registro degli acquisti).

Riguardo ai documenti di accompagnamento, per entrambe le modalità operative, occorre distinguere tra due situazioni:

  •  se il consumatore finale extra Ue esce da dogana italiana: come vendita in Italia (per il vino: esonero da documento di trasporto sino a 100 litri);
  • se il consumatore finale extra Ue dovesse uscire da dogana di altro Paese Ue (peraltro difficile da accertare in via preventiva): non è previsto quale documento di accompagnamento debba essere utilizzato.

In entrambi i casi, sul piano pratico, è da ritenere sia sufficiente il possesso della fattura.

 

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30/10/2019 - 16:49

Aggiornato il: 30/10/2019 - 16:49

2.2 - Vendita in Italia nei confronti di operatori economici italiani


Obblighi dell’impresa ai fini Iva

L’impresa cedente deve emettere fattura elettronica nei confronti del cliente, con sua trasmissione allo SDI – Sistema di Interscambio.
Le regole di fatturazione sono dettate dall’articolo 21 del Dpr n. 633/1972 e della normativa secondaria di commento allo stesso.

Obblighi dell’impresa ai fini accise

Nel caso di vendita di vino vengono emessi i documenti previsti per la circolazione nazionale DDT/Fattura accompagnatoria / MVV, così come previsto dal DM n. 7490/2013 e successive modifiche.
Nel caso di vendita di birra (ad accisa assolta), sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 4/D del 15 aprile 2014, riguardo al documento di accompagnamento, occorre distinguere tra le seguenti situazioni:

  • Da deposito fiscale a deposito libero: bolla di accompagnamento XAB
  •  Movimentazioni successive: DDT, fattura accompagnatoria, etc.

Nel caso di vendita di prodotti muniti di contrassegno fiscale ad accisa assolta, riguardo al documento di accompagnamento, occorre distinguere tra le seguenti situazioni:

  • Prodotti contenuti in  recipienti della capacità non superiore a 5 litri: esonero da DAS (articolo 30, comma 2, lettera a),  del D.Lgs. N. 504/1995); emissione di XAB;
  • Prodotti contenuti in recipienti della capacità superiore a 5 litri: emissione DAS.
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08/10/2019 - 10:14

Aggiornato il: 08/10/2019 - 10:14