2.1.3 - Vendita a consumatori di Paese extra Ue


AI FINI IVA

Ai fini dell’Iva, l’articolo38-quater del Dpr n. 633/1972 afferma che  le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'Iva, superiore a euro 154,94, destinati all' uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono avvenire o senza applicazione dell’Iva (comma 1) o con applicazione dell’Iva e successivo rimborso della stessa (comma 2).

Tale beneficio si applica anche:

  • ai cittadini di nazionalità italiana domiciliati o residenti fuori dal territorio Ue;
  •  alle persone fisiche aventi residenza o domicilio nei territori esclusi dal territorio Ue, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del Dpr n. 633/1972 (comuni di Livigno, Campione d’Italia, Monte Athos, isola di Helgoland, territorio di Büsingen, Dipartimenti  d’oltremare della Repubblica francese, Ceuta, Melilla e le Isole Canarie).

Tale beneficio NON si applica invece alle persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino, in quanto le cessioni nei confronti delle stesse sono specificamente disciplinate dall’articolo 71 e dal Dm 24 dicembre 1993 (si rinvia al capitolo 5 e, per questa via, al paragrafo …. Della pubblicazione Imprese e-commerce).

Riguardo ai beni ammissibili al beneficio, nella Circolare del 10/06/1998 n. 145 viene affermato che:
“ In ordine, infine, al significato da attribuire all'espressione "beni ...... ad uso personale e familiare", si evidenzia che le categorie merceologiche rilevanti a tale fine, da intendersi nell'accezione più ampia, ivi compresi i beni ad uso non esclusivamente personale del viaggiatore ma anche di eventuali suoi familiari non viaggiatori (cfr. Ris. n. 58/E dell'11 aprile 1997).
A partire dal 1° settembre 2018, per la gestione delle operazioni in argomento occorre emettere fattura elettronica adottando la procedura OTELLO 2.0, messa a punto dall’Agenzia delle Dogane.
Tra questi beni figurano anche i prodotti alcoolici e vitivinicoli.  

Procedura Otello 2.0

Procedura Otello 2.0

Prima di entrare nel merito del trattamento Iva delle operazioni in argomento, occorre tenere presente che a partire dal 1° settembre 2018, per la gestione delle stesse occorre emettere fattura elettronica adottando la procedura OTELLO 2.0, messa a punto dall’Agenzia delle Dogane.
Gli aspetti salienti di tale procedura sono i seguenti:

  • Sono disciplinati dai seguenti documenti dell’Agenzia delle Dogane:

 Nota Prot. 114938/RU del 10 ottobre 2017;
 Nota Prot. 54088/RU del 22 maggio 2018;
 Nota Prot. 54505 /RU del 22 maggio 2018;
 Nota Prot. 67079/RU del 21 giugno 2018.

  •  Il commerciante deve munirsi di credenziali SPID di livello 2 o CNS;
  •  Il commerciante deve accedere al sito dell’Agenzia delle Dogane (con le indicate credenziali) e nominare un Gestore Otello, che può essere interno o esterno all’impresa (ad esempio, un commercialista o uno spedizioniere doganale);
  • Il Gestore Otello, ottenuta l’autorizzazione dal sistema, può operare direttamente, nominare altri soggetti definiti incaricati Otello o nominare un intermediario Otello (ad esempio, un’Agenzia di tax refund);
  • Il processo, da chiunque sia gestito (da un Gestore, da un Incaricato o da un Intermediario), si sviluppa come segue:

Il commerciante predispone la fattura elettronica:

  • o sul portale OTELLO 2.0 (modalità U2S – User To System),
  • o tramite un proprio software in grado di comunicare (inviare e ricevere dati) con OTELLO 2.0 (modalità S2S - System To System);

 Il sistema OTELLO 2.0:

  • verifica i dati inseriti nella fattura elettronica TF – Tax Free;
  •  attribuisce alla stessa un codice richiesta (Codice di Accettazione CRFO);
  • e inoltra la stessa all’Agenzia delle Entrate;

NB: nel caso in cui la fattura non risulti corretta, il sistema rilascia un codice di errore e la fattura non viene emessa;

 una copia della fattura viene data al cliente estero;

– Se il turista extra Ue esce dal territorio UE da Dogana italiana, sono possibili le seguenti soluzioni:
 Punto di uscita dotato di desk / Kiosk (struttura nella quale è installato in Computer ad ambiente controllato gestita da un tax refund agent): attualmente, aeroporti di Fiumicino e Malpensa; l’addetto al punto di uscita si collega al sistema informatico e chiede l’apposizione del visto digitale; il sistema genera un messaggio di risposta, in funzione dell’analisi dei rischi:
 Verde: appone il visto digitale;
 Giallo: il turista extra Ue deve recarsi in Dogana per un controllo della propria identità;
 Rosso: il turista extra Ue deve recarsi in Dogana per il controllo fisico dei beni;

  • Punto di uscita NON dotato di desk / Kiosk: la richiesta di apposizione del visto digitale deve essere eseguita presso gli Uffici doganali;
  • Richiesta di apposizione del visto digitale relativa a beni spediti dal proprietario (turista extra Ue) come “bagaglio non accompagnato” (con un contratto di trasporto aereo che si perfeziona mediante l’emissione della c.d. Lettera di Trasporto Aereo (LTA): valgono le disposizioni recate dal punto precedente;

 Se il turista extra Ue esce dal territorio UE da Dogana NON italiana: l’apposizione del visto sulla fattura cartacea può essere comunicata ad OTELLO.

  •  E’ prevista anche una procedura da adottare in caso di mancato funzionamento del sistema informatico;
  • E’ prevista anche la possibilità consultare lo stato di una fattura elettronica (in quale punto della procedura la medesima si trova).

Per ulteriori informazioni, accedere al sito dell’Agenzia delle Dogane.

https://www.adm.gov.it/portale/o.t.e.l.l.o.-2.0


AI FINI ACCISE

Ai fini delle accise, tenuto conto della complessità della procedura che conduce alla restituzione dell'accisa, il prodotto viene normalmente ceduto ad accisa italiana assolta, senza espletare la suddetta procedura di rimborso.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Come sopra accennato, le operazioni in argomento, possono essere effettuate, a discrezione del cedente, secondo due distinte modalità:
senza pagamento dell' imposta;
con pagamento dell’imposta ma con diritto a rimborso della stessa.

Cessioni senza pagamento dell’imposta

Tale disposizione si applica a condizione che:

  • sia emessa fattura elettronica (adottando la procedura OTELLO 2.0) a  norma  dell'articolo 21 del Dpr n. 633/1972;
  •  e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro   il   terzo   mese   successivo  a  quello  di  effettuazione dell'operazione.

In tal caso il venditore deve:

  • indicare sulla fattura, quale titolo di inapplicabilità dell’Iva, la dicitura “Operazione non imponibile articolo 38-quater, Dpr n. 633/1972”;
  •  annotare la fattura nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi in maniera distinta dalle altre operazioni (articolo 24, primo comma, Dpr n. 633/1972);
  •  ottenere, entro il quarto mese successivo alla vendita, il visto digitale rilasciato dalla dogana italiana di uscita oppure la fattura cartacea vistata nel caso di uscita dal territorio Ue tramite dogana di altro Paese Ue.

In caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione a norma dell’articolo 26, primo comma, del Dpr n. 633/1972, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
Anche la nota di variazione deve essere emessa elettronicamente adottando la procedura OTELLO 2.0.
In questo senso depone la Risoluzione Agenzia Entrate 11.6.2019 n. 58.

Cessioni con pagamento dell’imposta

Per le cessioni per le quali il cedente non si sia avvalso della prima soluzione, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che:

  • i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione;
  •  restituisca al cedente l' esemplare della fattura vistata dall' ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell' operazione.

In tal caso il venditore:

  •  all’atto della cessione emette  fattura con Iva e incassa l’importo totale fatturato;
  •  chiede al cessionario gli estremi del conto bancario a favore del quale eseguire il bonifico per l’Iva oggetto di rimborso, oppure l’indicazione di altri mezzi di rimborso;
  •  nel momento in cui ottiene in restituzione la fattura vistata dalla dogana di uscita (entro 4 mesi dalla cessione) provvede a rimborsare al turista estero (a mezzo accredito bancario o con altri mezzi di pagamento) l’importo dell’Iva. Il cedente  ha diritto di recuperare l' imposta mediante annotazione della corrispondente variazione in meno nel registro di cui all' articolo 25 del Dpr n. 633/1972 (registro degli acquisti).

Riguardo ai documenti di accompagnamento, per entrambe le modalità operative, occorre distinguere tra due situazioni:

  •  se il consumatore finale extra Ue esce da dogana italiana: come vendita in Italia (per il vino: esonero da documento di trasporto sino a 100 litri);
  • se il consumatore finale extra Ue dovesse uscire da dogana di altro Paese Ue (peraltro difficile da accertare in via preventiva): non è previsto quale documento di accompagnamento debba essere utilizzato.

In entrambi i casi, sul piano pratico, è da ritenere sia sufficiente il possesso della fattura.

 

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30/10/2019 - 16:49

Aggiornato il: 30/10/2019 - 16:49