2.1.1 - Vendita a consumatori italiani


VENDITA DI VINO

L’articolo 4 del D.Lgs.  n. 228/2001- Esercizio dell’attività di vendita afferma che:
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. (….)
”.

Obblighi dell’impresa ai fini Iva:

  • esonero dall’obbligo di emettere fattura, salvo che questa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (articolo 22, comma 1, n. 1, del Dpr n. 633/1972); nel caso di sua emissione volontaria o su richiesta occorre adottare la procedura della fatturazione elettronica;
  •  se la cessione è posta in essere da produttori in regime Iva ordinario:
    • se nel 2018 hanno superato la soglia di 400.000 di volume d’affari, a partire dal 1° luglio 2018, hanno l’obbligo della memorizzazione e della trasmissione in via telematica allo SDI dei corrispettivi giornalieri e dell’emissione di un apposito documento commerciale; in caso di mancato raggiungimento della soglia l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2019; in tale ultima evenienza, fino al 31 dicembre 2019,  resta fermo l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale o DDT integrato con ammontare del corrispettivo;
    • sino a quando (per obbligo o per scelta) non viene attuata la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi allo SDI, obbligo di  annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi; dal momento in cui viene adottata la procedura di memorizzazione / trasmissione, esonero dall’obbligo di annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi;
    • se la cessione è posta in essere da produttori agricoli in regime Iva  speciale (articolo 34, comma 1, del Dpr n. 633/1972):
      •  esonero da scontrino fiscale / ricevuta fiscale (articolo 2, lettera c, del Dpr n. 696/1996);
      •  esonero (per il momento) dall’obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica allo SDI dei corrispettivi giornalieri;
      •  annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi;

Riguardo ai documenti di accompagnamento si precisa che:

  •  L’articolo 1 del Dpr n. 472/1996 ha abrogato l’obbligo di emissione della BAM – Bolla Accompagnamento Merci, per la generalità delle merci, fatta eccezione per alcuni prodotti, tra i quali i prodotti sottoposti al regime delle accise, per i quali l’obbligo di emissione di tale documento continua a sussistere esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio;
  •  L’articolo 4, primo comma, n. 1 del Dpr n. 627/1972, esclude tuttavia l’obbligo di emissione della BAM per i trasporti di beni ceduti dai commercianti al minuto e dai soggetti ai medesimi assimilati, salvo che tali beni siano destinati a imprenditori obbligati a chiedere l’emissione della fattura ai sensi del terzo comma dell’articolo 22 del Dpr n. 633/1972.
  •  L’articolo 4, secondo comma, del Dpr n. 627/1978 prevede che “Per  i trasporti  esonerati dall'obbligo del documento ai sensi del precedente comma,  nn. 1), …. , se il trasporto é eseguito a mezzo vettore,  il   mittente  rilascia   a  quello   apposita dichiarazione sottoscritta, da cui risulti il titolo dell'esenzione.”.


Obblighi dell’impresa ai fini accise:
Esonero dall’obbligo di emissione del DAS (articolo 30, comma 2, lettera b, del D.Lgs. N. 504/1995) e da altro documento di accompagnamento.

Ai fini tutela agricola:

  • Trasporto eseguito dal venditore: esonero da documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, se il quantitativo totale trasportato non supera i 100 litri; ad esempio, 133 bottiglie da 0,75 litri – 11 cartoni da 12 bottiglie;
  •  Trasporto eseguito dal consumatore finale (vino contenuto in recipienti di volume nominale inferiore a 60 litri): esonero da documento accompagnamento sino a 30 litri (a tale quantitativo è possibile aggiungere i 100 litri di cui al punto precedente);

Al superamento dei suddetti quantitativi occorre la documentazione per la circolazione nazionale.
Nel caso di vendita di vino sfuso occorre la documentazione per la circolazione nazionale.

VENDITA DI BIRRA

Nel caso di vendita diretta della birra presso il birrificio - punto vendita al dettaglio, valgono le seguenti regole:

Obblighi dell’impresa ai fini Iva:

  •  esonero dall’obbligo di emettere fattura, salvo che questa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (articolo 22, comma 1, n. 1, del Dpr n. 633/1972); nel caso di sua emissione volontaria o su richiesta occorre adottare la procedura della fatturazione elettronica;
  • se nel 2018 il birrificio ha superato la soglia di 400.000 euro di volume d’affari, a partire dal 1° luglio 2018, è insorto l’obbligo della memorizzazione e della trasmissione in via telematica allo SDI dei corrispettivi giornalieri e dell’emissione di un apposito documento commerciale; in caso di mancato raggiungimento della soglia l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2019; in tale ultima evenienza, fino al 31 dicembre 2019,  resta fermo l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale o DDT integrato con ammontare del corrispettivo;
  • sino a quando (per obbligo o per scelta) non viene attuata la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi allo SDI, obbligo di  annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi e di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale; dal momento in cui viene adottata la procedura di memorizzazione / trasmissione, esonero dall’obbligo di annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi e di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale; obbligo di emissione del documento commerciale (DM 7 dicembre 2016).

Obblighi dell’impresa ai fini accise:

  • Esonero dall’obbligo di emissione del DAS (articolo 30, comma 2, lettera b, del D.Lgs. N. 504/1995);

In base alle considerazioni sopra delineate in relazione ai documenti di accompagnamento, è da ritenere che nei rapporti con i consumatori finali (commercio al dettaglio) non sussista l’obbligo di emissione della BAM; può tuttavia essere emesso un DDT oppure è possibile scortare la merce venduta a mezzo della copia cartacea della fattura elettronica eventualmente emessa.

VENDITA DI PRODOTTI CONTRASSEGNATI

Obblighi dell’impresa ai fini Iva:

  •  Valgono le stesse considerazioni espresse in relazione alla vendita di birra.

Obblighi dell’impresa ai fini accise:

  • Esonero dall’obbligo di emissione del DAS, se confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, muniti di contrassegno fiscale (articolo 30, comma 2, lettera a, del D.Lgs. N. 504/1995);
  • In caso contrario, obbligo di emissione del DAS.
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05/11/2019 - 15:42

Aggiornato il: 05/11/2019 - 15:42