4.1 - Aspetti generali
Per commercio elettronico diretto si intende la vendita on line di beni digitali quali software, musica, immagini, libri, banche dati ecc.
Il commercio elettronico diretto si caratterizza per i seguenti aspetti:
- le operazioni di cessione per via telematica di beni virtuali, ai fini Iva, sono considerate prestazioni di servizi (servizi prestati per via elettronica)
- si tratta di operazioni che devono essere realizzate secondo modalità essenzialmente automatizzate, corredate da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione
- in tale ambito vi rientrano sia le operazioni poste in essere nei confronti di consumatori finali (B2C) che quelle poste in essere nei confronti di operatori economici (B2B)
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I servizi che rientrano nel commercio elettronico diretto
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Trattandosi di un settore caratterizzato da una continua evoluzione sia delle tecnologie applicate che dei servizi offerti, si pone il problema di individuare quali siano i servizi che rientrano nell'ambito del commercio elettronico diretto e quelli che ne restano fuori.
Al riguardo è fondamentale il lavoro svolto dal Legislatore comunitario, il quale ha trattato l'argomento nelle seguenti disposizioni:- articolo 58 della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche; in tale norma vengono fissate le regole in tema di territorialità delle prestazioni in argomento
- articolo 7 del Regolamento UE n. 282/2011, come modificato dal Regolamento UE n. 1042/2013; in tale articolo viene data la definizione di “servizi prestati tramite mezzi elettronici “e viene indicato un elenco di prestazioni che rientrano o che non rientrano in tale ambito
- Allegato II della Direttiva 2006/112/CE e successive modificazioni; in tale documento viene fornito l'elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica di cui all’articoli 58 della Direttiva stessa
- Allegato I del Regolamento UE 282/2011, come modificato dal Regolamento UE 1042/2013: in tale documento, in via esemplificativa e non esaustiva, viene fornito un dettaglio delle operazioni che rientrano nell'elenco di cui al punto precedente
L’articolo 58 della Direttiva 2006/112/CE, come sostituito dall’articolo 1 della Direttiva (UE) 2017/2455, recita:
“1. Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi di teleradiodiffusione;
c) servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all'allegato II.
Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.
2. Il paragrafo 1 non si applica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il prestatore è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro; e
b) i servizi sono prestati a persone che non sono soggetti passivi e sono stabilite, hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a); e
c) il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di cui alla lettera b) non supera, nell'anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente.
3. Se nel corso di un anno civile è superata la soglia di cui al paragrafo 2, lettera c), il paragrafo 1 si applica a decorrere da tale data.
4. Lo Stato membro nel cui territorio i prestatori di cui al paragrafo 2 sono stabiliti, oppure, in mancanza di tale luogo di stabilimento, hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale, concede a tali prestatori il diritto di optare affinché il luogo delle prestazioni sia determinato conformemente al paragrafo 1, opzione che, comunque, ha la durata di due anni civili.
5. Gli Stati membri adottano le misure opportune per monitorare il rispetto da parte del soggetto passivo delle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
6. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo di cui al paragrafo 2, lettera c), è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio.L’articolo 7 del Regolamento UE 282/2011 (come modificato dal Regolamento n. 1042/2013), afferma che:
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I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione
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In particolare, rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1
a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web
c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario
d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer
e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.)
f) i servizi elencati nell’allegato I.
- Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:
a) i servizi di tele-radiodiffusione
b) i servizi di telecomunicazione;
c) i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
d) i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
e) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
f) i CD e le audiocassette;
g) le video cassette e i DVD;
h) i giochi su CD-ROM;
i) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
j) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
k) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;
l) i servizi di conservazione dei dati off line;
m) i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
n) i servizi di helpdesk telefonico;
o) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
p) i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
q) … (soppresso da Regolamento n. 1042/2013);
r) … (soppresso da Regolamento n. 1042/2013);
s) ... (soppresso da Regolamento n. 1042/2013)
t) prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
u) prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.»;
Nel seguito si è proceduto a riportare in forma tabellare il contenuto dei seguenti due documenti contenuti nel presente file:- Allegato II della Direttiva 2006/112/CE
- Allegato I del Regolamento UE 282/2011 (come modificato dal Regolamento UE 1042/2013)
A partire dal 1° gennaio 2019, in conseguenza di quanto previsto dall’articolo 1 della Direttiva (UE) 2017/2455, nel caso di servizi prestati per via elettronica da parte di impresa italiana, valgono le seguenti regole in tema di territorialità:
- Rapporti B2B: sono allocabili nell'ambito dei servizi generici; sono disciplinati dalla regola generale di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972 (Paese del committente):
- Committente italiano: il servizio si considera effettuato in Italia; occorre applicare l’Iva italiana
- Committente estero: il servizio si considera effettuato all’estero
- Rapporti B2C: sono disciplinati dalla regola specifica (che deroga alla regola generale) di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, lettera f), del Dpr n. 633/1972
- Committente italiano: l’operazione si considera effettuata in Italia; applicazione dell’Iva italiana
- Committente estero:
- Committente di Paese extra-Ue: l’operazione si considera effettuata all’estero; Iva NON dovuta nella UE
- Committente di altro Paese UE:
- Vendite di beni virtuali a consumatori finali di altri Paesi Ue per un ammontare (Iva esclusa) NON superiore a 10.000 euro / anno: l’operazione si considera effettuata in Italia; occorre applicare l’Iva italiana, salvo opzione per l’applicazione dell’Iva del Paese di consumo;
- Vendite di beni virtuali a consumatori finali di altri Paesi Ue per un ammontare (Iva esclusa) superiore a 10.000 euro / anno: l’operazione si considera effettuata nel Paese del committente; occorre applicare l’Iva del Paese del committente (Paese di consumo).N. B:
Nel caso di vendite B2C nei confronti di consumatori finali di altri Paesi Ue, occorre tenere presente quanto segue:
• Per poter applicare l’Iva italiana è necessario che la soglia di 10.000 euro, non venga superata nell’anno in corso e non sia stata superata nell’anno civile precedente;
• Se la soglia di 10.000 euro viene superata nel corso dell’anno civile, a decorrere da tale data occorre applicare l’Iva del Paese del committente (Paese di consumo).
Nel caso, invece, di servizi prestati per via elettronica da parte di impresa estera, nei confronti di committenti italiani, valgono le seguenti regole:
- committente italiano B2B: articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972; l’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente); gli obblighi fiscali gravano in capo al soggetto committente; si applica la procedura di reverse charge / inversione contabile: il committente applica l’Iva italiana o mediante la numerazione e l’integrazione della fattura estera (nel caso di fornitore di altro Paese Ue) oppure mediante emissione di autofattura ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972 (nel caso di fornitore di Paese extra Ue);
- committente italiano B2C: articolo 7-sexies, comma 1, lettera f), del Dpr n. 633/1972:
o Fornitore di Paese extra Ue: l’operazione si considera effettuata in Italia. Gli obblighi fiscali gravano in capo al fornitore estero, il quale deve applicare l’Iva italiana identificandosi ai fini dell’Iva italiana (in via diretta o mediante nomina di rappresentante fiscale; tale ultima modalità è obbligatoria nel caso di fornitori di Paese extra Ue) o mediante il sistema MOSS;
o Fornitore di altro Paese Ue: la localizzazione dell’operazione dipende dal fatto che il fornitore di altro Paese Ue abbia o meno superato la soglia comunitaria di 10.000 euro (o il controvalore in moneta nazionale): - se il fornitore estero (nel proprio Paese) ha superato la soglia comunitaria di 10.000 euro (o il controvalore in moneta nazionale), l’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente), con il conseguente obbligo da parte del fornitore estero di applicare l’Iva italiana, aprendo una posizione Iva in Italia o tramite il sistema MOSS;
- se se il fornitore estero (nel proprio Paese) NON ha superato la soglia comunitaria di 10.000 euro (o il controvalore in moneta nazionale), l’operazione si considera effettuata nel Paese del fornitore, con il conseguente obbligo da parte del fornitore estero di applicare l’Iva del proprio Paese, salvo opzione da parte del fornitore per l’applicazione dell’Iva italiana.
NB: Nel caso di Paesi Ue che non hanno adottato l’euro, il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo della soglia, è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (5 dicembre 2017).
Localizzazione del soggetto committente
Il Regolamento UE 282/2011, come modificato dal Regolamento UE 1042/2013, al fine di consentire agli operatori dei servizi in argomento e alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri di individuare la localizzazione del committente non soggetto passivo e, dunque, lo Stato membro legittimato ad applicare l'imposta sulle transazioni in questione, prevede una serie di regole che assolvono, rispettivamente, le seguenti funzioni:
• identificare il luogo di stabilimento delle persone giuridiche che non sono soggetti passivi (di seguito, "enti non soggetti" - ENS), destinatarie dei servizi in argomento (art. 13-bis)
• risolvere i casi di molteplicità dei luoghi di stabilimento di uno stesso ENS, ovvero di divergenza tra il domicilio e la residenza abituale di una stessa persona fisica destinataria dei servizi in argomento (art. 24)
• agevolare, mediante l'uso di presunzioni relative, l'identificazione del luogo di stabilimento, di domicilio o di residenza abituale nei casi in cui lo stesso sia praticamente impossibile da determinare o non si possa determinare con certezza (artt. 24-bis, 24-ter, 24-quinquies e 24-septies)
Localizzazione del committente non soggetto passivo
Occorre distinguere tra:
• Persone giuridiche che non sono soggetti passivi (di seguito, “enti non soggetti” – ENS)
• Persone fisiche che non sono soggetti passivi.
Con riferimento al luogo di stabilimento di un ENS destinatario di servizi, in particolare, l’articolo 13-bis del Regolamento n. 282/2011 statuisce che lo stesso deve essere individuato nei seguenti:
a. il luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale; oppure
b. il luogo di qualunque altra sede di attività caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze.
Con riferimento, invece, al luogo di stabilimento di una persona fisica non soggetto passivo destinataria di servizi, viene fatto riferimento al domicilio o alla residenza del committente.
L’articolo 59-bis della Direttiva 2006/112/CE, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione o di assenza di imposizione o di distorsione della concorrenza concede ai Paesi membri la facoltà di prendere in considerazione anche il luogo di utilizzo dei servizio.
Il Legislatore italiano, riguardo ai servizi resi per via elettronica, non si è avvalso di tale facoltà.
N.B. Riguardo ai servizi prestati per via elettronica nei confronti di committenti non soggetti passivi, deve pertanto applicarsi il solo criterio del domicilio o della residenza dei committenti, senza che assuma alcuna rilevanza il luogo di effettivo utilizzo del servizio (Circolare n. 22/E del 26 maggio 2016).
Si ricorda che, secondo l’articolo 43 del codice civile, :
“Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
Nel caso di servizi resi a committenti non soggetti passivi aventi molteplici luoghi di stabilimento oppure domicilio e residenza tra loro divergenti, l'articolo 24 del regolamento n. 282/2011, detta i seguenti criteri di localizzazione ai fini IVA:
a. nel caso di un ENS, deve darsi priorità al luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale (criterio generale), salvo che sia provato che l'effettiva utilizzazione del servizio avvenga nel luogo di un'altra sede di attività dell'ENS, determinato a norma dell'art. 13-bis, lett. b), del Regolamento n. 282/2011 (criterio speciale);
b. nel caso di una persona fisica, è data priorità al luogo in cui tale persona ha la sua residenza abituale (criterio generale), a meno che sia provato che l'utilizzazione del servizio avviene presso il suo indirizzo permanente (criterio speciale).
Localizzazione del committente soggetto passivo
Nel caso di committenti aventi la propria sede in un solo Paese, la verifica riguardo allo status del destinatario della prestazione è relativamente semplice.
Riguardo all'individuazione dello "status" del soggetto acquirente, è possibile fare utile riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento UE 282/2011, come modificato dal Regolamento UE 1042/2013, il quale afferma che:
“1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo:
a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d’identificazione nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto;
b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest’ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini dell’IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.
2. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di persona non soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione Iva.
Tuttavia, che disponga o no di informazioni contrarie, il prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità sia una persona che non è soggetto passivo se tale destinatario non gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione Iva.
3. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha lo status di soggetto passivo:
a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un’attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell’IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità;
b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.
Nel caso, invece, di soggetti:
• aventi la propria sede centrale in un determinato Paese;
• e aventi proprie stabili organizzazioni in altri Paesi;
la verifica dello status richiede la previa individuazione dell’unità operativa acquirente.
Una prestazione di servizi può, infatti, essere acquistata:
• dalla sede centrale di un’impresa (o da una sua unità operativa localizzata nello stesso Paese della sede centrale);
• oppure da una sua stabile organizzazione localizzata in un Paese diverso da quello della sede centrale.
In tale ultima evenienza l’esame dello status del committente deve avere per oggetto tale stabile organizzazione. Al riguardo possono tornare utili le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento n. 282/2011.
La Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, afferma che: "Una volta acclarato che il committente del servizio è un soggetto passivo di imposta, è necessario verificare - ai fini della determinazione della territorialità dell’operazione - se il medesimo acquisisca i servizi nella veste di soggetto passivo d’imposta.”.
Al riguardo l'articolo 19 del Regolamento UE 282/2011 del 15 marzo 2011 afferma che ".... un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo assimilato a un soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, ivi compreso l’uso da parte dei suoi dipendenti, è considerato un soggetto non passivo.
Salvo che disponga di informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei servizi forniti, il prestatore può considerare che i servizi sono destinati all’attività economica del destinatario se, per tale operazione, costui gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA".
Nel caso di un unico servizio destinato sia a un uso privato, ivi compreso quello dei dipendenti del destinatario, sia a fini professionali, l'operazione si considera effettuata a scopo professionale, purché non sussista alcuna pratica abusiva.
Sul punto la Circolare 37/E del 29 luglio 2011, afferma che:
“L’unica fattispecie in cui le società, enti, associazioni o società semplici non devono essere considerati, ai predetti fini, soggetti passivi è costituita dal sopra menzionato caso in cui i servizi siano destinati esclusivamente ad un uso privato del soggetto committente, ivi compreso l’uso da parte dei suoi dipendenti. A tale riguardo, si è del parere che la previsione comunitaria citata debba intendersi riferita ai casi in cui il servizio è destinato ad un uso privato delle persone facenti parte degli organi delle società o enti in esame, ovvero dei dipendenti degli stessi“
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Servizi resi con la partecipazione di soggetti intermediari
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L’articolo 9-bis del Regolamento n. 282/2011, afferma che:
“qualora un soggetto passivo, che agisca in nome proprio ma per conto terzi, partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale".
Al riguardo sono possibili due modalità di comportamento:
• il fornitore di servizi resi per via elettronica emette fattura sul primo intermediario della catena e questi, a sua volta, emette fattura sul secondo e così via, sino al soggetto destinatario finale;
• oppure il fornitore di servizi resi per via elettronica emette fattura nei confronti del destinatario finale per il servizio reso, mentre gli intermediari emettono fattura sul fornitore di servizi per le rispettive commissioni.Nel primo caso, la responsabilità dell’Iva grava sui singoli anelli della catena; nel secondo caso grava, invece, sul fornitore del servizio.
Al riguardo, la Circolare n. 22/E del 26 maggio 2016, afferma che:“Siffatta presunzione, tuttavia, per espressa previsione normativa, ha carattere relativo, essendone consentito il superamento. Per poter superare la presunzione di responsabilità ai fini IVA in capo agli intermediari della catena distributiva (a partire dall'ultimo, ovvero quello che si rapporta direttamente con il consumatore finale), e considerare dunque l'originario fornitore del servizio come responsabile, infatti, il par. 2 dell'art. 9-bis richiede la sussistenza di determinate condizioni e la relativa previsione nell'ambito degli accordi contrattuali vigenti tra le parti della catena. Le condizioni sono, nello specifico, le seguenti:
a. la fattura emessa o resa disponibile da ciascun soggetto passivo che interviene nella prestazione del servizio elettronico (nei rapporti tra esso ed i successivi soggetti passivi intervenienti - transazioni B2B) deve identificare tanto il servizio, quanto il relativo fornitore;
b. la nota di pagamento o la ricevuta, emessa o resa disponibile per il destinatario finale al termine della catena distributiva, deve identificare tanto il servizio prestato, quanto il relativo fornitore (nell'ultima transazione, che ha natura B2C).
Qualora la presunzione non sia confutata dall'intermediario, quest'ultimo viene considerato fornitore del contenuto, e da ciò consegue che la fattura diretta al medesimo debba riportare, come base imponibile, l'intero corrispettivo relativo alla vendita del servizio elettronico.
Se, invece, l'intermediario confuta la presunzione, la fattura da lui emessa dovrà riportare solo il contenuto del servizio di intermediazione reso.
A norma del par. 1, comma 3, della disposizione in commento, tuttavia, tale facoltà di designazione del fornitore come responsabile degli adempimenti IVA sull'erogazione del servizio al committente finale non è concessa al soggetto passivo intermediario che, in relazione alla stessa, autorizzi l'addebito del relativo corrispettivo al destinatario, ovvero autorizzi l'esecuzione della prestazione, oppure stabilisca i termini e le condizioni generali della prestazione.È sufficiente, pertanto, che sia soddisfatta anche una sola delle condizioni di cui al comma 3 per escludere la facoltà di superare la presunzione in capo al suddetto intermediario, in quanto lo stesso risulta aver svolto un'attività determinante e funzionale all'erogazione del servizio (della quale costituisce una fase) e all'adempimento delle obbligazioni contrattuali verso il committente finale, non una mera attività prodromica, ausiliaria o accessoria.
Il principio sopra illustrato, del resto, è alla base del disposto dell'ultimo paragrafo della norma in commento, ai sensi del quale l'art. 9-bis - con la presunzione di responsabilità fiscale ivi prevista - non si applica al soggetto passivo che, nell'ambito della catena distributiva, provveda solamente al trattamento dei pagamenti relativi ai servizi elettronici o ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi quelli vocali su protocollo Internet (VOIP), senza di fatto intervenire nella prestazione dei medesimi servizi (è il caso, ad esempio, delle società fornitrici di carte di credito).
È importante, altresì, rammentare che, affinché un contribuente o l'Amministrazione finanziaria possa accertare se un determinato soggetto passivo intervenga effettivamente nella prestazione di servizi elettronici o di telefonia via Internet attraverso un'infrastruttura IT, occorre appurare i fatti ed esaminare la natura delle relazioni contrattuali tra le parti. Ove si riscontrino divergenze tra gli accordi contrattuali e la realtà economica, deve essere riconosciuta prevalenza a quest'ultima, che, essendo soggetta a continua evoluzione - in connessione con il progresso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - non può essere facilmente ed esaustivamente tipizzata in sede di norme legislative o regolamentari o di prassi amministrativa.Da ultimo, è essenziale che, ogni qualvolta un determinato soggetto passivo partecipante alla catena distributiva sia individuato come fornitore del servizio, e dunque come responsabile per i correlati adempimenti IVA, i successivi soggetti intervenienti (a valle) pongano in essere procedure e/o meccanismi informativi tali da consentire a tale fornitore (a monte) di acquisire tutti gli elementi utili - in primis, quelli relativi alla localizzazione del committente finale - per la corretta applicazione dell'imposta, risalendo all'indietro lungo la predetta catena (cfr. anche Note esplicative, p. 37). “.
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Aspetti di carattere territoriale
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Per territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione:
- dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia;
- e delle acque italiane del lago di Lugano da Ponte Tresa e Porto Ceresio.
A partire dal 1° gennaio 2020, in conseguenza di quanto previsto dal Regolamento Ue n. 474/2019, Campione d’Italia e le acque nazionali del lago di Lugano entrano a far parte del territorio doganale Ue, ma continuano a restare fuori dal territorio Iva e dal territorio accise.