4.4 - Altri strumenti per PMI innovative in fase di start-up


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21/10/2015 - 17:29

Aggiornato il: 21/10/2015 - 17:29

4.4.1. - I Business Angel


 

Oltre agli strumenti finanziari comunitari citati finora, vi sono altri due strumenti che possono essere presi in considerazione nel caso di progetto imprenditoriale innovativo

I  Business Angels
Oltre agli strumenti di equity citati al paragrafo 4.2.4, vi sono anche i  “Business Angels”, ovvero investitori informali in capitali di rischio: spesso si tratta di ex  titolari di impresa, manager in attività o in pensione che dispongono di mezzi finanziari, anche limitati, di una buona rete di conoscenze, di una solida capacità gestionale e di un buon bagaglio di esperienze.

Perché rivolgersi ad un Business angel
Essi sono disposti ad impiegare le proprie risorse finanziarie per acquisire una partecipazione in aziende con alto potenziale di sviluppo ed il loro obiettivo è quello di contribuire alla realizzazione economica di un’azienda ed alla creazione di nuova occupazione.
Possono investire da soli o in piccoli gruppi: generalmente scelgono di diventare soci dell’impresa partecipando al capitale di rischio, talvolta anche solo per un periodo determinato.
I B.A. si organizzano in reti locali, conosciute come B.A.N(Business Angels Network): si tratta di strutture permanenti che permettono ai B.A. di incontrare imprenditori alla ricerca di capitale e di competenze manageriali.
Per ulteriori approfondimenti su questo tema è possibile consultare il sito:  www.iban.it

IL FEI ha introdotto recentemente uno strumento di supporto ai Business Angels, ovvero il Fondo  dedicato “European Angels Fund”. Questo strumento permette ad un Business Angel di richiedere al FEI  l’intervento di questo fondo, pur mantenendo un certo grado di autonomia di azione nella scelta del progetto imprenditoriale su cui investire.
Tramite questo supporto del FEI l’intervento di capitale di rischio del Business Angel nel progetto imprenditoriale sarà meno rischioso.
A oggi il Fondo è operativo solo per tre paesi UE (ma tra questi non è compresa l’Italia), a breve dovrebbe essere esteso anche agli altri stati.
Info: www.eif.org/what_we_do/equity/eaf/index.htm

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05/11/2015 - 12:21

Aggiornato il: 05/11/2015 - 12:21

4.4.2. - Il Crowdfunding


 

Il Crowdfunding 
Tra gli strumenti finanziari innovativi di recente sviluppo si inserisce il “crowdfunding”. Il termine inglese utilizzato si riferisce al concetto di folla (crowd) e finanziamento (funding).
Il meccanismo del crowdfunding consiste nell'utilizzare Internet per la raccolta di fondi da gruppi di persone con interessi comuni al fine di finanziare un progetto imprenditoriale o anche iniziative/eventi.
Si tratta di una sorta di finanziamento dal basso, il cui recente sviluppo è sicuramente collegato al crescente ruolo dei social media, di applicazioni web e mobile.
Lo strumento è particolarmente utilizzato per progetti imprenditoriali innovati e creativi.

Vi sono quattro modelli principali di interventi di crowdfunding:

  • donation-based (semplice donazione, senza ricompense)
  • rewards-based  (con ricompensa differenziata in base all’importo della donazione. Si tratta di ricompensa non finanziaria tipo gadget, meeting con il creatore dell’idea ecc.)
  • equity crowdfunding  (finanziamento sotto forma di capitale di rischio al fine di ottenere delle quote di partecipazione nella società)
  • social lending (prestito personale non finalizzato erogato da privati ad altri privati su Internet)


Il punto di partenza per il lancio della “raccolta” è dunque una piattaforma dedicata.
La Commissione europea ha in previsione una guida dedicata proprio al crowdfunding, per  favorire l’armonizzazione della legislazione a livello europeo.
Indicazioni generali su:

Informazioni anche sul sito del European Crowdfunding Nework, che fa parte del Crowdfunding Stakeholder Forum (ECSF), promosso dalla Commissione Europea


L’Italia è intervenuta nella regolamentazione dell’equity crowdfunding mediante la Legge 221/2012. Attualmente tale normativa si rivolge solo alle start up innovative registrate nella speciale sezione della Camera di commercio.
 

 

La legge individua due possibili gestori per questo tipo di attività:

  • gestori di diritto (imprese di investimento e  banche)
  • gestori di portali professionali

Per la seconda tipologia sussistono una serie di vincoli legati alla dimostrazione alla Consob del possesso dei requisiti per poter svolgere questo tipo di attività. L’impostazione è dunque prudenziale: sembra favorire la sicurezza degli investitori e rendere difficoltoso l’operato dei gestori non di diritto.
La legge 221 ed il Regolamento Consob n. 18592, inoltre, prevedono che almeno il 5% del capitale offerto sia sottoscritto da investitori professionali, fondazioni bancarie o incubatori di start up innovative ed escludono la possibilità di intervento da parte di venture capitalist  e business angel.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito della Consob

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28/10/2015 - 12:26

Aggiornato il: 28/10/2015 - 12:26