9 - Importazione e acquisto intracomunitario di bevande alcoliche


Nel seguito vengono sinteticamente esaminate le seguenti operazioni:

  • importazione di bevande alcoliche al seguito da parte di consumatori finali;
  •  importazione di bevande alcoliche da parte di operatori economici;
  • acquisti intracomunitari di bevande alcoliche.
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10/10/2019 - 16:35

Aggiornato il: 10/10/2019 - 16:35

9.1 Importazione al seguito da parte di consumatori finali


La normativa doganale prevede l'esenzione dai diritti doganali per i beni che il viaggiatore, in arrivo da un Paese non facente parte dell’Unione Europea, porta con sé nel proprio bagaglio personale, purché tali importazioni abbiano carattere occasionale e i beni siano destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e purché il valore dei beni non superi complessivamente 300 euro per viaggiatore; detto importo è aumentato a 430 euro nel caso di arrivo in aereo e via mare.

Il limite dei 300 e dei 430 euro è ridotto a 150 euro, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, per i viaggiatori avente un'età inferiore a 15 anni.

Nel valore delle soglie (riguardo alle bevande alcoliche) non devono essere considerati i seguenti quantitativi di prodotto:

  • alcol e bevande alcoliche: 1 litro di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80%, oppure 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22%;
  • altre bevande alcoliche: 4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra.

Tale esclusione non vale per i viaggiatori di età inferiore a 17 anni.

Se il valore delle bevande supera i citati importi, il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l’intero valore delle bevande alcoliche acquistate.

 

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08/11/2019 - 12:34

Aggiornato il: 08/11/2019 - 12:34

9.2 Importazione da parte di operatori economici


Nel caso di introduzione nel territorio dello Stato di bevande alcoliche provenienti da un Paese extra Ue, è possibile adottare una delle seguenti soluzioni:

  •  dichiarare i prodotti per l'introduzione in deposito doganale, ove gli stessi restano allo "stato estero" sino al momento della successiva partenza "in transito" per altro Paese Ue o extra Ue o della loro estrazione; in tale ultima evenienza gli eventuali dazi e accise e l'Iva verranno pagati solo all'atto dell'estrazione;
  •  dichiarare i prodotti per l'immissione in libera pratica, con pagamento dell'eventuale dazio e senza riscossione dell'eventuale accisa e dell'Iva,  se gli stessi sono destinati a essere introdotti in un deposito accise abilitato a operare anche come deposito Iva; è, altresì possibile pagare l'Iva e mantenere i prodotti in regime sospensivo per le sole accise; si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 504/1995, il trasferimento dei prodotti dal luogo di importazione (luogo di immissione in libera pratica) al deposito fiscale viene eseguito, in regime sospensivo, in base a DAA telematico emesso dallo speditore registrato che ha curato l'operazione di immissione in libera pratica;
  •  dichiarare i prodotti per l'importazione definitiva (con immissione in consumo), con pagamento dell'eventuale dazio, delle eventuali accise e dell'Iva.
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16/10/2019 - 08:12

Aggiornato il: 16/10/2019 - 08:12

9.3 Acquisto intracomunitario


Nel caso di acquisto intracomunitario di bevande alcoliche da parte di un operatore economico italiano, occorre ricordare che:

  • ai fini delle accise il prodotto deve essere ricevuto:
    •  da un soggetto titolare di deposito fiscale abilitato a ricevere la tipologia di bevanda alcolica acquistata: ad esempio un deposito fiscale abilitato solo al Vino  (codice d'accisa recante quale settimo carattere la lettera V), non può ricevere bevande alcoliche di livello superiore;
    • o da un destinatario registrato (abilitato a ricevere tale tipologia di bevanda);
    • o da un destinatario registrato occasionale il quale, prima della spedizione delle bevande da parte del fornitore estero, si è rivolto al competente Ufficio dell'Agenzia delle  Dogane, presentando apposita richiesta di autorizzazione al ricevimento e garantendo il pagamento dell'accisa, con invio dell'attestazione al fornitore estero affinché venga utilizzata per scortare i prodotti in occasione del loro trasferimento dal Paese estero all'Italia.
  •  ai fini dell'Iva occorre distinguere tra due diverse situazioni:
    •  il prodotto viene mantenuto in regime sospensivo ai fini dell'accisa e ai fini dell'Iva (essendo introdotto in un deposito fiscale abilitato a operare anche come deposito Iva); in tale evenienza, l'impresa italiana deve espletare la procedura acquisti intracomunitari, numerando e integrando la fattura estera senza applicazione dell'Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera a, del Dl n. 331/1993) e presentando il modello Intra 2-bis, indicando nello stesso, quale ammontare dell'operazione, il solo importo della fattura estera (cfr. la Determinazione Agenzia delle Dogane, n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018, commentata dalla Nota n. 18558/RU del 20 febbraio 2018); l'accisa sarà versata al momento dell'estrazione delle bevande dal deposito fiscale per la loro immissione in consumo; l'Iva sarà assolta con la procedura di autofatturazione di cui all'articolo 50-bis, comma 6,  del Dl n. 331/1993, tenendo conto, per la determinazione della base imponibile, anche dell'importo dell'accisa assolta in conseguenza dell'estrazione; è da ritenere che tale autofattura, essendo aumentato la base imponibile dei beni estratti, per effetto dell’applicazione dell’accisa, debba essere trasmessa allo SDI; il gestore del deposito provvederà ad addebitare all’impresa italiana estrattrice italiana, l’accisa e il suo compenso, mediante emissione di fattura elettronica.
    • il prodotto viene mantenuto in regime sospensivo solo ai fini dell'accisa; in tale evenienza l'impresa italiana deve espletare la procedura acquisti intracomunitari, numerando e integrando la fattura estera con applicazione dell'Iva e presentando il modello Intra 2-bis, indicando nello stesso, quale ammontare dell'operazione, il solo importo della fattura estera; nel momento dell'estrazione dei prodotti dal deposito fiscale, dovrà essere corrisposta l'accisa. Il gestore del deposito provvederà ad addebitare all’impresa estrattrice italiana, l’accisa e il suo compenso, mediante emissione di fattura elettronica.
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16/10/2019 - 08:15

Aggiornato il: 16/10/2019 - 08:15