9 - Importazione e acquisto intracomunitario di bevande alcoliche
Nel seguito vengono sinteticamente esaminate le seguenti operazioni:
- importazione di bevande alcoliche al seguito da parte di consumatori finali;
- importazione di bevande alcoliche da parte di operatori economici;
- acquisti intracomunitari di bevande alcoliche.
9.1 Importazione al seguito da parte di consumatori finali
La normativa doganale prevede l'esenzione dai diritti doganali per i beni che il viaggiatore, in arrivo da un Paese non facente parte dell’Unione Europea, porta con sé nel proprio bagaglio personale, purché tali importazioni abbiano carattere occasionale e i beni siano destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e purché il valore dei beni non superi complessivamente 300 euro per viaggiatore; detto importo è aumentato a 430 euro nel caso di arrivo in aereo e via mare.
Il limite dei 300 e dei 430 euro è ridotto a 150 euro, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, per i viaggiatori avente un'età inferiore a 15 anni.
Nel valore delle soglie (riguardo alle bevande alcoliche) non devono essere considerati i seguenti quantitativi di prodotto:
- alcol e bevande alcoliche: 1 litro di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80%, oppure 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22%;
- altre bevande alcoliche: 4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra.
Tale esclusione non vale per i viaggiatori di età inferiore a 17 anni.
Se il valore delle bevande supera i citati importi, il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l’intero valore delle bevande alcoliche acquistate.
9.2 Importazione da parte di operatori economici
Nel caso di introduzione nel territorio dello Stato di bevande alcoliche provenienti da un Paese extra Ue, è possibile adottare una delle seguenti soluzioni:
- dichiarare i prodotti per l'introduzione in deposito doganale, ove gli stessi restano allo "stato estero" sino al momento della successiva partenza "in transito" per altro Paese Ue o extra Ue o della loro estrazione; in tale ultima evenienza gli eventuali dazi e accise e l'Iva verranno pagati solo all'atto dell'estrazione;
- dichiarare i prodotti per l'immissione in libera pratica, con pagamento dell'eventuale dazio e senza riscossione dell'eventuale accisa e dell'Iva, se gli stessi sono destinati a essere introdotti in un deposito accise abilitato a operare anche come deposito Iva; è, altresì possibile pagare l'Iva e mantenere i prodotti in regime sospensivo per le sole accise; si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 504/1995, il trasferimento dei prodotti dal luogo di importazione (luogo di immissione in libera pratica) al deposito fiscale viene eseguito, in regime sospensivo, in base a DAA telematico emesso dallo speditore registrato che ha curato l'operazione di immissione in libera pratica;
- dichiarare i prodotti per l'importazione definitiva (con immissione in consumo), con pagamento dell'eventuale dazio, delle eventuali accise e dell'Iva.
9.3 Acquisto intracomunitario
Nel caso di acquisto intracomunitario di bevande alcoliche da parte di un operatore economico italiano, occorre ricordare che:
- ai fini delle accise il prodotto deve essere ricevuto:
- da un soggetto titolare di deposito fiscale abilitato a ricevere la tipologia di bevanda alcolica acquistata: ad esempio un deposito fiscale abilitato solo al Vino (codice d'accisa recante quale settimo carattere la lettera V), non può ricevere bevande alcoliche di livello superiore;
- o da un destinatario registrato (abilitato a ricevere tale tipologia di bevanda);
- o da un destinatario registrato occasionale il quale, prima della spedizione delle bevande da parte del fornitore estero, si è rivolto al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, presentando apposita richiesta di autorizzazione al ricevimento e garantendo il pagamento dell'accisa, con invio dell'attestazione al fornitore estero affinché venga utilizzata per scortare i prodotti in occasione del loro trasferimento dal Paese estero all'Italia.
- ai fini dell'Iva occorre distinguere tra due diverse situazioni:
- il prodotto viene mantenuto in regime sospensivo ai fini dell'accisa e ai fini dell'Iva (essendo introdotto in un deposito fiscale abilitato a operare anche come deposito Iva); in tale evenienza, l'impresa italiana deve espletare la procedura acquisti intracomunitari, numerando e integrando la fattura estera senza applicazione dell'Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera a, del Dl n. 331/1993) e presentando il modello Intra 2-bis, indicando nello stesso, quale ammontare dell'operazione, il solo importo della fattura estera (cfr. la Determinazione Agenzia delle Dogane, n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018, commentata dalla Nota n. 18558/RU del 20 febbraio 2018); l'accisa sarà versata al momento dell'estrazione delle bevande dal deposito fiscale per la loro immissione in consumo; l'Iva sarà assolta con la procedura di autofatturazione di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del Dl n. 331/1993, tenendo conto, per la determinazione della base imponibile, anche dell'importo dell'accisa assolta in conseguenza dell'estrazione; è da ritenere che tale autofattura, essendo aumentato la base imponibile dei beni estratti, per effetto dell’applicazione dell’accisa, debba essere trasmessa allo SDI; il gestore del deposito provvederà ad addebitare all’impresa italiana estrattrice italiana, l’accisa e il suo compenso, mediante emissione di fattura elettronica.
- il prodotto viene mantenuto in regime sospensivo solo ai fini dell'accisa; in tale evenienza l'impresa italiana deve espletare la procedura acquisti intracomunitari, numerando e integrando la fattura estera con applicazione dell'Iva e presentando il modello Intra 2-bis, indicando nello stesso, quale ammontare dell'operazione, il solo importo della fattura estera; nel momento dell'estrazione dei prodotti dal deposito fiscale, dovrà essere corrisposta l'accisa. Il gestore del deposito provvederà ad addebitare all’impresa estrattrice italiana, l’accisa e il suo compenso, mediante emissione di fattura elettronica.