11.2.1 - Etichettatura birra
Non è prevista una norma comunitaria che regolamenti il prodotto birra.
Le indicazioni da riportare a livello nazionale sono:
- denominazione della birra
- titolo alcolometrico volumico effettivo
- volume nominale
- lotto di produzione
- nome e indirizzo completo del responsabile delle informazioni in etichetta
- sede dello stabilimento di produzione o confezionamento(se diverso dal responsabile informazioni)
- eventuale presenza di allergeni o sostanze che provocano intolleranza (solfiti > 10 mg/kg)
- ingrediente caratterizzante evidenziato. E' definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione.
L’elenco degli ingredienti in ordine di peso decrescente non è obbligatorio se il titolo alcolometrico effettivo supera 1,2 % vol, ma normalmente viene riportato.
E’ possibile riportare la dichiarazione nutrizionale: per le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico > 1, 2 %vol occorre limitarsi al valore energetico in kJ e in kcal.
Nella legge 1354 del 1962 si precisa all’articolo 21 che può essere autorizzata la produzione di birra con caratteristiche differenti da quelle prescritte a livello nazionale purchè sia dimostrata la destinazione all’esportazione.
21/05/2021 - 19:33
Aggiornato il: 21/05/2021 - 19:33