4 - Vendita di bevande alcoliche a operatori economici di Paesi extra Ue con invio all'estero


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04/10/2019 - 17:09

Aggiornato il: 04/10/2019 - 17:09

4.1 Vendita di vino da parte piccoli produttori


Si tratta della vendita di vino a soggetto passivo (operatore economico) di Paese extra Ue con dichiarazione di esportazione eseguita a nome del piccolo produttore italiano.

Nel caso delle cessioni all’esportazione, occorre osservare i seguenti adempimenti:
1)  il piccolo produttore italiano cedente emette fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell’Iva, indicando in fattura la dicitura:

  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del piccolo produttore;
  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera b), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del cliente estero;

2) il piccolo produttore italiano annota la fattura di vendita nel registro Iva delle fatture emesse;
3) il piccolo produttore italiano cedente:

  • se il vino è destinato a uscire dal territorio Ue da dogana italiana, emette i documenti previsti per la circolazione nazionale (DDT integrato, documento generico previsti dal decreto dirigenziale MPA del 14 aprile 1999, etc.);
  • se il vino è destinato a uscire dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue, emette MVV sulla dogana di uscita dal territorio Ue;

4) i beni vengono dichiarati alla dogana italiana di esportazione, normalmente a mezzo spedizioniere doganale, sulla base del valore risultante dalla fattura di vendita, mediante invio telematico della dichiarazione di esportazione e con indicazione della dogana di (probabile) uscita;

5) la merce viene presentata alla Dogana di esportazione (salvo il caso di procedura di presentazione della merce in “altro luogo approvato dalle autorità doganali”, di cui all’articolo 139 del CDU);

6) la Dogana di esportazione rilascia, in forma cartacea,  il  modello DAE sicurezza – Documento Accompagnamento Esportazione Sicurezza, recante in alto a destra indicato MRN – Movement Reference Number;, in caratteri alfanumerici e con il codice a barre;

7) L’Ufficio doganale di esportazione invia messaggio elettronico all’Ufficio doganale di (probabile) uscita;

8) il trasportatore si avvia verso l'ufficio doganale di uscita;

9) il trasportatore presenta il modello DAE sicurezza all’Ufficio doganale di uscita;

10) l'Ufficio doganale di uscita inserisce l'MRN nel sistema informativo (in pratica, mediante lettura automatica del codice a barre indicato sul DAE sicurezza) e invia il  “risultato di uscita” all’Ufficio doganale di esportazione;

11)  l'Ufficio doganale di uscita comunica il messaggio IVISTO agli utenti Servizio Telematico Doganale (in pratica, allo spedizioniere doganale che ha eseguito l'operazione);

12) il piccolo produttore comprova l’avvenuta esportazione mediante interrogazione on line del sistema informativo delle dogane mediante MRN, con stampa e tenuta agli atti dell’esito dell’eseguito controllo.

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22/10/2019 - 10:42

Aggiornato il: 22/10/2019 - 10:42

4.2 Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale


Si tratta della vendita di vino a soggetto passivo di Paese extra Ue (operatore economico) con dichiarazione di esportazione presentata a nome del produttore italiano.
Occorre distinguere tra due diverse situazioni:
1. il vino è destinato a uscire dal territorio Ue da dogana italiana;
2. il vino è destinato a uscire dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue.

1. Il vino esce dal territorio Ue da dogana italiana
E’ possibile gestire l’operazione emettendo i documenti previsti per la circolazione interna (DDT, DA/IT, etc.).
Occorre osservare i seguenti adempimenti:

1) il produttore italiano cedente emette fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell’Iva, indicando in fattura la dicitura:

  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del venditore italiano;
  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera b), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del cliente estero;

2) il produttore italiano annota la fattura di vendita nel registro Iva delle fatture emesse;

3) il produttore italiano invia all'ufficio doganale di esportazione, in via telematica, normalmente a mezzo spedizioniere doganale, la dichiarazione di esportazione, con indicazione della dogana di (probabile) uscita;

4) Il produttore italiano emette i documenti di accompagnamento previsti per la circolazione interna;

5) Il trasportatore parte per la dogana di esportazione;

6) La dogana di esportazione dopo aver accettato la dichiarazione doganale di esportazione ed effettuata la prescritta analisi dei rischi rilascia, in forma cartacea,  il DAE sicurezza  (documento di accompagnamento esportazione sicurezza);

7) il trasportatore si avvia alla dogana di uscita;

8)  il trasportatore presenta il modello DAE sicurezza all’Ufficio doganale di uscita;

9)  la dogana di uscita notifica alla dogana di esportazione l’effettiva uscita delle merci dal territorio Ue.

10) l'Ufficio doganale di uscita comunica il messaggio IVISTO agli utenti Servizio Telematico Doganale (in pratica, allo spedizioniere doganale che ha eseguito l'operazione);

11) il produttore italiano esportatore comprova l’avvenuta esportazione mediante interrogazione on line del sistema informativo delle mediante MRN, con stampa e tenuta agli atti dell’esito dell’eseguito controllo.

2. Il vino esce dal territorio Ue da dogana di altro paese Ue

Il deposito fiscale deve emettere e-AD sulla dogana di uscita.
Occorre osservare i seguenti adempimenti:
1) il produttore italiano cedente emette fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell’Iva, indicando in fattura la dicitura:

  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del venditore italiano;
  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera b), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del cliente estero;

2) il produttore italiano annota la fattura di vendita nel registro Iva delle fatture emesse;

3) Il produttore italiano - depositario autorizzato invia al sistema informatizzato delle dogane la bozza del DAA telematico (e-AD);

4) Il sistema informatizzato convalida la bozza dell’e-AD e attribuisce l’ARC;

5) il produttore italiano invia all'ufficio doganale di esportazione, in via telematica, normalmente a mezzo spedizioniere doganale, la dichiarazione di esportazione, con indicazione della dogana di (probabile) uscita; nella casella n. 44 del DAU viene indicato il codice ARC;

6) Il produttore italiano - depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell’e-AD o altro documento commerciale dal quale risulti in modo chiaramente identificabile l’ARC;

7) Il trasportatore parte per la dogana di esportazione;

8) La dogana di esportazione dopo aver accettato la dichiarazione doganale di esportazione ed effettuata la prescritta analisi dei rischi rilascia, in forma cartacea, il DAE sicurezza (documento di accompagnamento esportazione sicurezza), comprensivo del riferimento “ARC”;

9) il trasportatore si avvia alla dogana di uscita;

10) il trasportatore presenta il modello DAE sicurezza all’Ufficio doganale di uscita;

11) la dogana di uscita notifica alla dogana di esportazione l’effettiva uscita delle merci dal territorio Ue. La dogana di esportazione notifica all'intestatario dell'e-AD la “nota di esportazione” con i dati di uscita e chiude l’MRN. Con questa notifica il regime sospensivo delle accise si conclude e di conseguenza vengono riaccreditate le garanzie prestate;

12)  l'Ufficio doganale di uscita comunica il messaggio IVISTO agli utenti Servizio Telematico Doganale (in pratica, allo spedizioniere doganale che ha eseguito l'operazione);

13) il produttore italiano esportatore comprova l’avvenuta esportazione mediante interrogazione on line del sistema informativo delle Dogane mediante MRN, con stampa e tenuta agli atti dell’esito dell’eseguito controllo.

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22/10/2019 - 10:44

Aggiornato il: 22/10/2019 - 10:44

4.3 Vendita di birra da parte di produttori dotati di deposito fiscale


La cessione di birra, in regime sospensivo, con invio in Paese extra Ue, comporta l’emissione del DAA elettronico (e-AD).
Sotto il profilo operativo, vale quanto affermato in relazione alla cessione di vino eseguita da produttore dotato di deposito fiscale (caso 2).

Nel caso dei micro-birrifici occorre distinguere tra due diverse situazioni:

  • il birrificio detiene birra in regime sospensivo: viene applicata la stessa procedura adottata dai birrifici ordinari;
  • il birrificio detiene solo birra ad accisa assolta. In tale evenienza può essere adottata una delle seguenti soluzioni:
    •  emettere il DAS sulla dogana di uscita, secondo le modalità indicata nel successivo punto dedicato alla vendita di vino e/o di altre bevande alcoliche da parte di supermercati, enoteche, etc., con possibilità di chiedere poi il rimborso dell’accisa pagata;
    • introdurre la birra in un deposito fiscale italiano operante per conto terzi, spedendo successivamente la birra in regime sospensivo, con emissione di e-AD sulla dogana di uscita, e con possibilità di chiedere poi il rimborso dell’accisa pagata.
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22/10/2019 - 10:44

Aggiornato il: 22/10/2019 - 10:44

4.4 Vendita di prodotti intermedi e di bevande spiritose da parte di produttori dotati di deposito fiscale


La cessione di prodotti intermedi e di bevande spiritose, in regime sospensivo, con invio in Paese extra Ue, comporta l’emissione del DAA elettronico (e-AD).
Sotto il profilo operativo, vale quanto affermato in relazione alla cessione di vino eseguita da produttore dotato di deposito fiscale (caso 2).

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10/10/2019 - 14:30

Aggiornato il: 10/10/2019 - 14:30

4.5 Vendita di vino e/o di altre bevande alcoliche da parte di supermercati, enoteche, etc.


Ai fini delle accise, nel caso di cessione di bevande alcoliche da parte di supermercati, enoteche, etc., con trasporto delle stesse in Paese extra Ue, trattandosi di prodotti assoggettati ad accisa (ad accisa assolta), muniti di contrassegno fiscale,  occorre distinguere tra due situazioni:

  •  se i prodotti escono dal territorio comunitario da dogana italiana: possono essere emessi i documenti previsti per la circolazione nazionale;
  • se i prodotti escono dal territorio comunitario da dogana di altro Paese Ue, occorre emettere il DAS sulla dogana di uscita.

Ai fini dell'Iva vale la consueta procedura di cessione all'esportazione.

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10/10/2019 - 14:32

Aggiornato il: 10/10/2019 - 14:32