4.1 Vendita di vino da parte piccoli produttori


Si tratta della vendita di vino a soggetto passivo (operatore economico) di Paese extra Ue con dichiarazione di esportazione eseguita a nome del piccolo produttore italiano.

Nel caso delle cessioni all’esportazione, occorre osservare i seguenti adempimenti:
1)  il piccolo produttore italiano cedente emette fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell’Iva, indicando in fattura la dicitura:

  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del piccolo produttore;
  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera b), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del cliente estero;

2) il piccolo produttore italiano annota la fattura di vendita nel registro Iva delle fatture emesse;
3) il piccolo produttore italiano cedente:

  • se il vino è destinato a uscire dal territorio Ue da dogana italiana, emette i documenti previsti per la circolazione nazionale (DDT integrato, documento generico previsti dal decreto dirigenziale MPA del 14 aprile 1999, etc.);
  • se il vino è destinato a uscire dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue, emette MVV sulla dogana di uscita dal territorio Ue;

4) i beni vengono dichiarati alla dogana italiana di esportazione, normalmente a mezzo spedizioniere doganale, sulla base del valore risultante dalla fattura di vendita, mediante invio telematico della dichiarazione di esportazione e con indicazione della dogana di (probabile) uscita;

5) la merce viene presentata alla Dogana di esportazione (salvo il caso di procedura di presentazione della merce in “altro luogo approvato dalle autorità doganali”, di cui all’articolo 139 del CDU);

6) la Dogana di esportazione rilascia, in forma cartacea,  il  modello DAE sicurezza – Documento Accompagnamento Esportazione Sicurezza, recante in alto a destra indicato MRN – Movement Reference Number;, in caratteri alfanumerici e con il codice a barre;

7) L’Ufficio doganale di esportazione invia messaggio elettronico all’Ufficio doganale di (probabile) uscita;

8) il trasportatore si avvia verso l'ufficio doganale di uscita;

9) il trasportatore presenta il modello DAE sicurezza all’Ufficio doganale di uscita;

10) l'Ufficio doganale di uscita inserisce l'MRN nel sistema informativo (in pratica, mediante lettura automatica del codice a barre indicato sul DAE sicurezza) e invia il  “risultato di uscita” all’Ufficio doganale di esportazione;

11)  l'Ufficio doganale di uscita comunica il messaggio IVISTO agli utenti Servizio Telematico Doganale (in pratica, allo spedizioniere doganale che ha eseguito l'operazione);

12) il piccolo produttore comprova l’avvenuta esportazione mediante interrogazione on line del sistema informativo delle dogane mediante MRN, con stampa e tenuta agli atti dell’esito dell’eseguito controllo.

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22/10/2019 - 10:42

Aggiornato il: 22/10/2019 - 10:42