3 - Vendita di bevande alcoliche a operatori economici di altro Paese Ue con invio all'estero


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04/10/2019 - 17:08

Aggiornato il: 04/10/2019 - 17:08

3.1 - Vendita di vino da parte di piccoli produttori


Il piccolo produttore italiano che cede il vino  a soggetto passivo d’imposta di altro Paese Ue, non essendo titolare di codice di accisa, deve scortare il trasporto mediante MVV.
Detto documento deve essere emesso nei confronti di uno dei seguenti soggetti:

  • deposito fiscale autorizzato;
  • destinatario registrato  (munito di codice di accisa);
  • destinatario registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa (autorizzato per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare l’accisa nel suo Paese e ha inviato l’apposita autorizzazione al cedente italiano);

I soggetti esteri sopra indicati sono gli unici abilitati ad espletare gli adempimenti accisa previsti dalla normativa del Paese di destinazione. E quindi sono gli unici possibili destinatari fiscali della spedizione.

Ai fini dell'operazione in commento il vino ceduto viene considerato in regime sospensivo ai fini dell'accisa.

In base all’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153, il piccolo produttore ha l’obbligo di informare l’UTF competente per territorio delle operazioni intracomunitarie, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui sono state espletate le suddette operazioni.


Alcuni esempi possono aiutare la comprensione dell'argomento.

ESEMPIO 1

Piccolo produttore italiano di vino cede 1.000 bottiglie di vino a commerciante di vino tedesco dotato di deposito fiscale e le invia in Germania.
 
In Germania l’accisa sul vino tranquillo viene applicata con l’aliquota zero. Ciò nonostante è necessario espletare la procedura accise.
 
Il piccolo produttore italiano:

  •  controlla il numero identificativo Iva ed  il codice d’accisa, comunicati dal soggetto estero, tenendo agli atti la stampa dell’esito del controllo;
  •  invia il vino al deposito fiscale del cliente tedesco con la scorta di MVV, indicando il codice di accisa del cliente tedesco;
  •  emette fattura di vendita sul cliente tedesco non imponibile ai sensi dell' articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993;
  • presenta il Modello Intra 1-bis cessioni, alle scadenze previste;
  •  presenta  alla Dogana competente nei suoi confronti la distinta mensile delle cessioni intracomunitarie effettuate;
  •  si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino e la tiene agli atti;
  • aggiorna il registro di cantina;
  •  inserisce la fattura nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere  (esterometro), oppure invia la fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX.

Nel caso in cui l'operatore tedesco non accettasse di ricevere il prodotto senza il DAA elettronico, il piccolo produttore dovrebbe appoggiare la spedizione a deposito fiscale italiano operante per conto terzi, il quale prende in carico il prodotto nel deposito fiscale e poi provvede a emettere l’e-AD nei confronti del deposito fiscale tedesco.

ESEMPIO 2

Piccolo produttore italiano di vino cede 1.000 bottiglie di vino a soggetto passivo Iva olandese (ad esempio: ristoratore, enoteca, etc.)  e le invia in tale Paese.
 
L’Olanda riconosce lo status di piccolo produttore. L’Olanda sul vino applica l’accisa.
L’operatore olandese, prima della spedizione della merce, presenta all’Autorità fiscale  del suo Paese competente per le accise richiesta di operare quale destinatario registrato occasionale (articolo 19, paragrafo 3, Direttiva 2008/118/CE) e garantisce il pagamento dell’accisa.

L’Autorità fiscale olandese, rilascia all'operatore l’autorizzazione contenente il riferimento alla garanzia prestata e gli attribuisce un codice di accisa temporaneo.

L’operatore economico olandese invia al piccolo produttore italiano copia di detta autorizzazione.
 
Il piccolo produttore italiano:

  • controlla il numero identificativo Iva e il codice di accisa comunicati dal cliente estero, tenendo agli atti la stampa dell’esito del controllo;
  • invia il vino al cliente olandese, con la scorta di MVV e  dell’autorizzazione trasmessa dal destinatario (trattenendosene copia);
  • emette fattura di vendita sul cliente olandese non imponibile ai sensi dell' articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993;
  •  presenta il Modello Intra 1-bis cessioni, alle scadenze previste;
  • presenta  alla Dogana  competente nei suoi confronti la distinta mensile delle cessioni intracomunitarie effettuate;
  • si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino e la tiene agli atti;
  •  aggiorna il registro di cantina;
  •  inserisce la fattura nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere  (esterometro), oppure invia la fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX.

Nel caso di invio di vino a operatore non registrato di Paese che applica accisa zero, è da ritenere che torni applicabile la stessa procedura sopra esaminata; l’operatore estero potrebbe recarsi presso la propria Autorità fiscale, farsi rilasciare l’attestazione (senza garanzia dell’accisa a destino, in quanto non dovuta) e inviarla al fornitore italiano, il quale provvede poi a utilizzarla per scortare la merce.
Nel caso in cui l'operatore olandese non accettasse di svolgere la procedura sopra indicata, il piccolo produttore dovrebbe appoggiare l’arrivo della merce in Olanda a deposito fiscale / destinatario registrato olandese operante per conto terzi.

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07/11/2019 - 09:57

Aggiornato il: 07/11/2019 - 09:57

3.2 Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale


Il depositario autorizzato italiano che cede il vino a soggetto passivo d’imposta di altro Paese Ue, deve emettere il DAA telematico (e-AD).
Detto documento deve essere emesso nei confronti di uno dei seguenti soggetti:

  •  deposito fiscale autorizzato;
  •  destinatario registrato  (munito di codice di accisa);
  • destinatario registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa (autorizzato per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare l’accisa nel suo Paese e ha inviato l’apposita autorizzazione al cedente italiano);

I soggetti esteri sopra indicati sono gli unici abilitati ad espletare gli adempimenti accisa previsti dalla normativa del Paese di destinazione. E quindi sono gli unici possibili destinatari fiscali della spedizione.

Ai fini dell'operazione in commento il vino ceduto deve essere considerato in regime sospensivo ai fini dell'accisa.

ESEMPIO
Produttore italiano di vino, titolare di deposito fiscale, cede 1.000 bottiglie di vino spumante a commerciante di vino tedesco dotato di deposito fiscale e le invia in Germania.

La procedura si svolge come segue:

  • Il produttore italiano controlla il numero identificativo Iva ed il codice d’accisa, comunicati dal soggetto estero e stampa l'esito dei controlli eseguiti tenendoli agli atti;
  • Il depositario autorizzato invia al sistema informatizzato delle dogane la bozza del DAA telematico (e-AD);
  • Il sistema informatizzato convalida la bozza dell’e-AD e attribuisce l’ARC;
  • Il depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell’e-AD o altro documento commerciale dal quale risulti in modo chiaramente identificabile l’ARC;
  •  nel caso di invio della merce in Paese che applica l’accisa in misura diversa da zero (come, ad esempio,  avviene in Germania per il vino spumante), il produttore italiano contabilizza l’ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione (pari al 10% dell’ammontare dell’accisa gravante sulla merce nel Paese di destinazione) e tiene in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate;
  • il produttore italiano emette fattura non imponibile ai sensi dell' articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993 nei confronti dell’acquirente tedesco;
  • il produttore italiano inserisce la fattura nell’esterometro, salvo che proceda a trasmetterla allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX;
  •  il produttore italiano presenta il Modello Intra 1-bis cessioni;
  • il produttore italiano si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino e la tiene agli atti;
  • il produttore italiano riceve il messaggio elettronico di avvenuta presa in consegna dei beni da parte del destinatario tedesco (notifica di ricevimento) e svincola la cauzione.
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22/10/2019 - 10:40

Aggiornato il: 22/10/2019 - 10:40

3.3 - Vendita di birra da parte di produttori dotati di deposito fiscale


Vale quanto affermato in relazione alla cessione di vino eseguita da produttore dotato di deposito fiscale.
Nel caso dei micro-birrifici occorre distinguere tra due diverse situazioni:

  • il birrificio detiene birra in regime sospensivo: viene applicata la stessa procedura adottata dai birrifici ordinari;
  • il birrificio detiene solo birra ad accisa assolta. In tale evenienza può essere adottata una delle seguenti soluzioni:
  •  emettere il DAS, secondo le modalità indicata nel successivo punto dedicato alla vendita di vino e/o di altre bevande alcoliche da parte di supermercati, enoteche, etc.
  • introdurre la birra in un deposito fiscale italiano operante per conto terzi, spedendo successivamente la birra in regime sospensivo e chiedendo poi il rimborso dell’accisa pagata.

 

ESEMPIO

Produttore italiano di birra dotato di deposito fiscale, al fine di facilitare la vendita di tale prodotto in Francia nei confronti di ristoranti, alberghi ed enoteche, non dotati di codice d’accisa, decide di vendere il prodotto ad accisa francese assolta. In base a tale scelta il prezzo praticato comprende l’accisa francese e le spese sostenute in Francia per lo svolgimento della procedura accise. A tal fine incarica un operatore economico francese avente la qualifica di destinatario registrato di assolvere gli obblighi accisa previsti dalla normativa francese.
La merce, prima di essere inviata al cliente, transita presso il destinatario registrato dove resta in sosta tecnica per il tempo necessario a svolgere gli adempimenti accisa.
La procedura è simile a quella descritta con riferimento al produttore di vino dotato di deposito fiscale.
Il destinatario registrato addebita l’accisa e il proprio compenso al produttore italiano.

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05/11/2019 - 16:01

Aggiornato il: 05/11/2019 - 16:01

3.4 Vendita di prodotti intermedi e di bevande spiritose da parte di produttori dotati di deposito fiscale


Vale quanto affermato in relazione alla cessione di vino eseguita da produttore dotato di deposito fiscale (paragrafo 3.2).

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10/10/2019 - 14:15

Aggiornato il: 10/10/2019 - 14:15

3.5 Vendita di vino e/o di altre bevande alcoliche da parte di supermercati, enoteche, etc.


Ai fini delle accise, nel caso di cessione di vino e/o di altre bevande alcoliche, ad accisa assolta, con invio delle stesse in altro Paese Ue da parte di supermercati, enoteche, etc., occorre distinguere tra due diverse situazioni:

SPEDIZIONE OCCASIONALE
In tal caso lo speditore:

  • deve essere in possesso della licenza di vendita di prodotti alcolici di cui all’articolo 63, comma 2, lettera a), del TUA;
  • deve presentare specifica richiesta di emissione del DAS al competente Ufficio delle Dogane;
  • deve presentare il DAS compilato al competente Ufficio delle Dogane;
  • deve prestare cauzione di ammontare pari al 100% dell’accisa gravante nel Paese di destino.

    
SPEDIZIONE RICORRENTE
In tal caso lo speditore:

  • deve essere in possesso della licenza di vendita di prodotti alcolici di cui all’articolo 63, comma 2, lettera a), del TUA;
  • deve presentare specifica richiesta di autorizzazione al competente Ufficio delle Dogane di emissione del DAS, in modo ricorrente;
  •  deve tenere un apposito registro, vidimato dal competente Ufficio delle Dogane,  con riporto degli estremi del DAS relativo alla partita movimentata;
  • deve prestare cauzione di ammontare pari al 100% dell’accisa gravante nel Paese di destino.

    

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10/10/2019 - 14:18

Aggiornato il: 10/10/2019 - 14:18