3.1 - Vendita di vino da parte di piccoli produttori


Il piccolo produttore italiano che cede il vino  a soggetto passivo d’imposta di altro Paese Ue, non essendo titolare di codice di accisa, deve scortare il trasporto mediante MVV.
Detto documento deve essere emesso nei confronti di uno dei seguenti soggetti:

  • deposito fiscale autorizzato;
  • destinatario registrato  (munito di codice di accisa);
  • destinatario registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa (autorizzato per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare l’accisa nel suo Paese e ha inviato l’apposita autorizzazione al cedente italiano);

I soggetti esteri sopra indicati sono gli unici abilitati ad espletare gli adempimenti accisa previsti dalla normativa del Paese di destinazione. E quindi sono gli unici possibili destinatari fiscali della spedizione.

Ai fini dell'operazione in commento il vino ceduto viene considerato in regime sospensivo ai fini dell'accisa.

In base all’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153, il piccolo produttore ha l’obbligo di informare l’UTF competente per territorio delle operazioni intracomunitarie, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui sono state espletate le suddette operazioni.


Alcuni esempi possono aiutare la comprensione dell'argomento.

ESEMPIO 1

Piccolo produttore italiano di vino cede 1.000 bottiglie di vino a commerciante di vino tedesco dotato di deposito fiscale e le invia in Germania.
 
In Germania l’accisa sul vino tranquillo viene applicata con l’aliquota zero. Ciò nonostante è necessario espletare la procedura accise.
 
Il piccolo produttore italiano:

  •  controlla il numero identificativo Iva ed  il codice d’accisa, comunicati dal soggetto estero, tenendo agli atti la stampa dell’esito del controllo;
  •  invia il vino al deposito fiscale del cliente tedesco con la scorta di MVV, indicando il codice di accisa del cliente tedesco;
  •  emette fattura di vendita sul cliente tedesco non imponibile ai sensi dell' articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993;
  • presenta il Modello Intra 1-bis cessioni, alle scadenze previste;
  •  presenta  alla Dogana competente nei suoi confronti la distinta mensile delle cessioni intracomunitarie effettuate;
  •  si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino e la tiene agli atti;
  • aggiorna il registro di cantina;
  •  inserisce la fattura nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere  (esterometro), oppure invia la fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX.

Nel caso in cui l'operatore tedesco non accettasse di ricevere il prodotto senza il DAA elettronico, il piccolo produttore dovrebbe appoggiare la spedizione a deposito fiscale italiano operante per conto terzi, il quale prende in carico il prodotto nel deposito fiscale e poi provvede a emettere l’e-AD nei confronti del deposito fiscale tedesco.

ESEMPIO 2

Piccolo produttore italiano di vino cede 1.000 bottiglie di vino a soggetto passivo Iva olandese (ad esempio: ristoratore, enoteca, etc.)  e le invia in tale Paese.
 
L’Olanda riconosce lo status di piccolo produttore. L’Olanda sul vino applica l’accisa.
L’operatore olandese, prima della spedizione della merce, presenta all’Autorità fiscale  del suo Paese competente per le accise richiesta di operare quale destinatario registrato occasionale (articolo 19, paragrafo 3, Direttiva 2008/118/CE) e garantisce il pagamento dell’accisa.

L’Autorità fiscale olandese, rilascia all'operatore l’autorizzazione contenente il riferimento alla garanzia prestata e gli attribuisce un codice di accisa temporaneo.

L’operatore economico olandese invia al piccolo produttore italiano copia di detta autorizzazione.
 
Il piccolo produttore italiano:

  • controlla il numero identificativo Iva e il codice di accisa comunicati dal cliente estero, tenendo agli atti la stampa dell’esito del controllo;
  • invia il vino al cliente olandese, con la scorta di MVV e  dell’autorizzazione trasmessa dal destinatario (trattenendosene copia);
  • emette fattura di vendita sul cliente olandese non imponibile ai sensi dell' articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993;
  •  presenta il Modello Intra 1-bis cessioni, alle scadenze previste;
  • presenta  alla Dogana  competente nei suoi confronti la distinta mensile delle cessioni intracomunitarie effettuate;
  • si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino e la tiene agli atti;
  •  aggiorna il registro di cantina;
  •  inserisce la fattura nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere  (esterometro), oppure invia la fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX.

Nel caso di invio di vino a operatore non registrato di Paese che applica accisa zero, è da ritenere che torni applicabile la stessa procedura sopra esaminata; l’operatore estero potrebbe recarsi presso la propria Autorità fiscale, farsi rilasciare l’attestazione (senza garanzia dell’accisa a destino, in quanto non dovuta) e inviarla al fornitore italiano, il quale provvede poi a utilizzarla per scortare la merce.
Nel caso in cui l'operatore olandese non accettasse di svolgere la procedura sopra indicata, il piccolo produttore dovrebbe appoggiare l’arrivo della merce in Olanda a deposito fiscale / destinatario registrato olandese operante per conto terzi.

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07/11/2019 - 09:57

Aggiornato il: 07/11/2019 - 09:57