5.2.1 - Le società di persone


Le società di persone sono:

• Società semplice (S.s.);
• Società in nome collettivo (S.n.c.);
• Società in accomandita semplice (S.a.s.).

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno «personalità giuridica»: non sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Malgrado quindi tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l’eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

Lo strumento di individuazione delle società di persone è la «ragione sociale», che è costituita:

• dall’eventuale nome della società;
• dal nome di uno o più soci;
• dall’indicazione del «rapporto sociale» («S.n.c», «S.a.s.», ecc.).

Per esempio: «Bianchi & Rossi S.a.s.»; «Studio A di Mario Rossi & C. S.n.c.».

Il codice civile definisce la disciplina basilare delle società di persone trattando della Società semplice (S.s.). Ciò significa che laddove il Codice non prevede esplicitamente un trattamento particolare per la S.n.c. o per la S.a.s., a queste si applica la normativa disposta per la S.s.

►Nelle società di persone:

• le qualità personali dei singoli soci (competenza, abilità, correttezza, ecc.) sono più importanti dei beni conferiti alla società: il lavoro costituisce infatti il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all’attività sociale;
• il numero dei soci è ristretto, e di conseguenza il capitale conferito nella società non è, di norma, molto elevato;
• tutti i soci (eccetto gli accomandanti nelle S.a.s.) sono responsabili con il loro patrimonio personale per i debiti sociali («responsabilità illimitata») e rispondono anche della parte di debito non pagata dagli altri soci («responsabilità solidale»);
• l’amministrazione (quindi la parte più significativa delle attività d’impresa) può spettare solo ai soci o a parte di essi.

La società semplice

Caratteristica della Società semplice (S.s.), che a sua volta la distingue da ogni altro tipo di società, è che non può esercitare attività di impresa commerciale.

Casi tipici in cui viene usata questa forma sociale sono:

• attività agricole;
• attività professionali in forma associata;1
• attività di gestione di patrimoni mobiliari 2 o immobiliari (quest’ultima consiste in genere nella riscossione di affitti di uno o più immobili).

La disciplina delle società di persone – così come configurata trattando della S.s. – prevede che i poteri di amministrazione e di rappresentanza spettino di norma a tutti i soci «disgiuntamente» (cioè senza bisogno dell’assenso degli altri soci),3 salvo che nel contratto sociale non sia stabilito diversamente.

 

1 Fino a tempi recenti la forma di S.s. è stata usata a causa della sostanziale difficoltà per i professionisti associati iscritti a un albo di esercitare la professione utilizzando la forma di società commerciale. Dopo l’entrata in vigore della legge 266/97 era venuto formalmente meno il divieto di esercitare le professioni protette sotto forma di società commerciale, anche se l’assenza di norme specifiche rendeva sempre problematico l’uso di tale veste giuridica (ad eccezione della cosiddetta «società tra avvocati», disciplinata dal d.lgs. n. 96/2001).
Al momento in cui si scrive, secondo quanto previsto dall’ultimo decreto sviluppo, le società professionali possono essere costituite nelle seguenti forme:
• società di persone;
• cooperative.
In ogni caso le nuove norme in materia di società di professionisti non incidono sui modelli societari già previsti, ma dettano solamente un quadro di regole riservate a quei professionisti che vogliono svolgere, in via associata, la propria professione.
2Spesso la Società semplice viene utilizzata unicamente al fine di detenere quote di società di capitali. È bene tuttavia sapere che molti Registri Imprese ritengono che questo tipo di attività non sia consentito alle S.s., pertanto se se ne vogliono costituire a questo scopo è opportuno informarsi preventivamente presso la Camera di commercio.
3Di solito, per avere la necessaria agilità operativa e nello stesso tempo la garanzia che qualche socio in preda a «raptus» non combini dei grossi pasticci, nelle società di persone si conviene che l’amministrazione e la rappresentanza spettino disgiuntamente per l’ordinaria amministrazione e congiuntamente per la straordinaria.

La società in nome collettivo

La Società in nome collettivo (S.n.c.), a differenza della S.s. e come tutte le società cosiddette commerciali, può esercitare sia attività economiche non commerciali sia attività d’impresa commerciale. Si costituisce con atto pubblico (cioè redatto da un notaio) o scrittura privata autenticata (redatta dalle parti e autenticata da un pubblico ufficiale).

L’atto costitutivo (ed ogni eventuale modifica successiva) deve essere iscritto entro 30 giorni dalla data di costituzione nel Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, mediante la c.d. Comunicazione Unica, e deve contenere almeno:
• la ragione sociale, contenente obbligatoriamente, oltre ad eventuali nomi di fantasia (es.: «Tutto per la sposa», «Pensione Miramare» ecc.), il nome di uno o più soci e il rapporto sociale «S.n.c.»;
• l’indicazione dei soci e dei loro «conferimenti» (trasferimenti di denaro dal proprio patrimonio al patrimonio sociale);
• l’oggetto (cioè lo scopo) della società e la sua durata;
• l’indicazione della sede della società.1

L’indicazione della durata è importante perché lo scadere del termine costituisce il momento in cui il socio che non vuole proseguire il rapporto può chiedere lo scioglimento della società anche se gli altri non sono d’accordo; mentre prima che questa data sia raggiunta la società non può essere sciolta, salvo il verificarsi di certe circostanze (ad esempio il conseguimento dell’oggetto sociale o la volontà comune di tutti i soci).

Il singolo socio ha comunque il diritto di uscire dalla società (il che però può avvenire solo a certe condizioni e quasi mai in modo indolore).

Sarà quindi utile, all’atto della stipula del contratto di società, curare con attenzione sia la definizione del termine che le modalità di recesso dei soci.

Come sopra accennato, nelle S.n.c. ciascun socio «conferisce» (cioè apporta) una propria quota di capitale: le quote possono essere differenti, e anche la ripartizione degli utili o delle perdite – dalla quale nessun socio può essere escluso – segue di solito la stessa proporzione che si è adottata nel conferimento delle quote.2

Nessun socio può svolgere un’attività in concorrenza (direttamente o attraverso altra società di persone) senza il consenso degli altri soci.
I soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente dei debiti della S.n.c.; il creditore, però, prima di rifarsi sui soci deve procedere esecutivamente nei confronti della società (cosiddetta «escussione» del patrimonio sociale).

Per il potere di amministrazione e quello di rappresentanza vale quanto disposto per la S.s.

► Nelle Società in nome collettivo:

• è consigliabile che i soci siano competenti nell’attività economica scelta come oggetto sociale (conoscano cioè il «mestiere»);
• la confidenza e la reciproca fiducia sono essenziali.

Nella S.n.c., infatti, tutti i soci partecipano di solito in prima persona all’attività.


1È consigliabile indicare nell’atto costitutivo il solo Comune senza specificazione di via e numero civico, che verranno invece indicati solo nella domanda di iscrizione nel Registro Imprese. Ciò consentirà di evitare il ricorso all’atto pubblico od alla scrittura privata autenticata in caso di modificazione della sede legale.
2 Possono anche convenirsi attribuzioni di utili o perdite non proporzionali alle quote.

La società in accomandita semplice

La Società in accomandita semplice (S.a.s.) è disciplinata in tutto come la S.n.c. con l’unica, ma assai rilevante, differenza che i soci vengono distinti in:

• accomandanti: sono soci non operativi.1 Dispongono di solito di mezzi finanziari e apportano il capitale, limitando però la loro responsabilità alla quota conferita;
• accomandatari: sono i soci operativi. Hanno le competenze tecniche richieste per lo svolgimento dell’attività, ed oltre al capitale apportano il loro lavoro, assumendo responsabilità illimitata e solidale.

Gli accomandanti non hanno poteri di amministrazione e rappresentanza; se violano il divieto di amministrare o rappresentare la società perdono il beneficio della responsabilità limitata. Per lo stesso motivo i loro nomi non possono comparire nella ragione sociale.

Gli accomandatari coincidono in tutto con la figura dei soci della S.n.c.

►Le società in accomandita (semplice e per azioni) possono definirsi anche «società miste» o «a responsabilità mista», data la presenza di due categorie di soci con diverso grado di responsabilità. Essi sono:

• i soci «accomandatari», responsabili illimitatamente e solidalmente: sono gli amministratori e i rappresentanti dell’impresa;
• i soci «accomandanti», con responsabilità limitata alla quota conferita: sono di solito i principali finanziatori dell’impresa, e delegano i poteri di gestione e rappresentanza agli accomandatari.

«Accomandare» significa infatti «affidare», «dare in gestione».

 

1Salvo il caso dell’«accomandante d’opera»: v. più avanti, «Alcune indicazioni utili per la scelta della forma sociale».

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09/11/2015 - 14:10

Aggiornato il: 09/11/2015 - 14:10