A2.1 - Definizione di PMI
PMI - Piccola e media impresa
La Commissione Europea ha presentato la Raccomandazione 2003/361/CE (pubblicata sulla GUUE L 124 del 20.05.2003), che ha sostituito, a partire dal 1°gennaio 2005, la precedente 96/280/CE quale strumento per definire in tutta Europa cosa sia una impresa di “media”, “piccola” e “ridottissima” dimensione.
Sulla base delle nuove indicazioni viene considerata:
"Media impresa" un´impresa che rispetta i seguenti requisiti:
- numero di addetti minore di 250
- fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro
- indipendenza
"Piccola impresa" un´impresa che rispetta i seguenti requisiti:
- numero di addetti minore di 50
- fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro
- indipendenza
"Microimpresa" un´impresa che rispetta i seguenti requisiti:
- numero di addetti minore di 10
- fatturato annuo non superiore a 2 milioni di Euro o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro
- indipendenza
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l’anno in questione, hanno lavorato nell’impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
- dai dipendenti che lavorano nell’impresa
- dalle persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa
- dai proprietari gestori
- dai soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti
- Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.
Il requisito dell’indipendenza (vd. art 3 della Raccomandazione 2003/361/CE) è stato aggiornato per tener conto dei fenomeni di collegamento tra imprese: accanto al nuovo concetto di “impresa autonoma” vengono aggiunti i concetti di impresa “associata” e “collegata”, che, superando il precedente e rigido sistema del controllo del potere di voto, permettono una qualificazione più flessibile di PMI nell’ambito di fenomeni di gruppo.
Per ulteriori approfondimenti sulla nuova definizione è possibile consultare il sito della Commissione Europea.