3.5 - Obblighi dei fornitori di servizi di logistica


Il Regolamento UE 1020/2019, tenendo conto degli sviluppi del mercato degli ultimi anni, con un incremento deciso delle vendite on-line, ha introdotto, tra gli operatori economici, anche la figura del «fornitore di servizi di logistica», inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, almeno uno dei servizi di immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati (escludendo i servizi postali definiti all'articolo 2, punto 1 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 31), i servizi di consegna dei pacchi come definiti all'articolo 2, punto 2 del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 32), nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci).

Il fornitore di servizi di logistica stabilito nell'Unione, con riferimento ai prodotti da esso gestiti, qualora nessun altro operatore economico tra il fabbricante, il rappresentante autorizzato o l'importatore sia stabilito nell’unione, dovrà rispondere di alcuni degli obblighi normalmente in capo a questi soggetti.

In particolare:

  • verificare che la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte, e tenere il tutto e a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo prescritto da tale normativa conferendola a detta autorità se richiesta; 
  • ​a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità; 
  • qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, informa al riguardo le autorità di vigilanza del mercato;
  • coopera con le autorità di vigilanza del mercato, anche a seguito di una richiesta motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto in questione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale prodotto quando richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato oppure di propria iniziativa laddove l'operatore economico di cui al paragrafo 1 ritenga, o abbia ragione di ritenere, che il prodotto in questione ponga un rischio.

In sostanza questo operatore economico garantirà che non possano essere introdotti sul mercato comunitario prodotti senza che nessuno ne risponda, in termini di dimostrazione delle conformità alle direttive, all’interno dell’unione.

In assenza degli altri operatori economici stabiliti nell’unione (fabbricante, rappresentante autorizzato o importatore), inoltre, il fornitore di servizi di logistica, dovrà apporre il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale dell'operatore economico sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento, in modo tale che sia facilmente raggiungibile in caso di necessità.

 

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15/11/2022 - 12:19

Aggiornato il: 15/11/2022 - 12:19