3.4 - Obblighi dei distributori


Il distributore è una persona fisica o giuridica della catena di fornitura che procede alle azioni commerciali successive all’immissione sul mercato, senza incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.  Anche per la figura del distributore può valere il discorso già fatto nel paragrafo precedente per l’importatore, sarebbe a dire che – a parte alcuni obblighi che gli sono propri (ad esempio assicurare che le condizioni di immagazzinaggio non compromettano la conformità del prodotto) – gli altri obblighi menzionati dalla Decisione 768/2008/CE derivano dal  generale obbligo in capo a tutti gi operatori economici di agire con la dovuta diligenza nell’immettere i prodotti sul mercato e di collaborare attivamente con le autorità competenti per la vigilanza del mercato.

A questo proposito, può essere opportuno che il distributore (così come l’importatore) si cauteli nei confronti del fabbricante tramite un contratto che definisca con precisione i relativi ambiti di responsabilità. 

Vediamo dunque in dettaglio gli obblighi in capo ai distributori:

1. I distributori, quando introducono un prodotto sul mercato, sono tenuti ad agire con diligenza richiesta per contribuire all’osservanza degli obblighi di sicurezza pertinenti 

2. I distributori, prima di immettere un prodotto sul mercato, devono verificare che:

  • il prodotto abbia la o le marcature di conformità  richieste;
  • sia accompagnato dai documenti richiesti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza del prodotto in lingua italiana
  • il fabbricante e l’importatore siano identificati: per identificazione si intende denominazione e indirizzo postale. La partita IVA, numero REA o sito internet non sono sufficienti a tal fine.
  • il fabbricante abbia indicato sul prodotto il numero di tipo, lotto o serie oppure qualsiasi elemento che ne consenta l’identificazione.

Quando un distributore scopre che un prodotto non è conforme, informa il fabbricante o l’importatore. Il distributore deve attendere che il prodotto sia reso conforme ai requisiti applicabili per poterlo mettere in commercio.

3. I distributori, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, devono assicurarsi che le condizioni di immagazzinaggio o di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti applicabili.

4.  I distributori che ritengono di aver messo in commercio un prodotto non conforme alla legislazione comunitaria applicabile, devono prendere le misure correttive necessarie per renderlo conforme o, se necessario, ritirarlo dal mercato e richiamarlo presso gli utilizzatori finali. Il distributore deve poi informare immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri nei quali ha messo in commercio il prodotto, fornendo i dettagli sulla non-conformità e le misure correttive adottate.

5. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, gli importatori devono fornire loro tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per dimostrare la conformità del prodotto. I distributori cooperano e mettono in atto tutte le misure per evitare i rischi posti dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

Modifiche al prodotto

Nel caso in cui si apportino modifiche sostanziali ad un prodotto marcato CE, tale operazione equivale a creare un nuovo prodotto con caratteristiche diverse per cui è necessario procedere con una nuova marcatura CE. Nel caso in cui la modifica al prodotto non sia sostanziale, è sufficiente aggiornare il fascicolo tecnico e la dichiarazione UE di conformità. L'ultimo soggetto in ordine di tempo che è intervenuto ad apportare le modifiche senza predisporre e fornire al riguardo le opportune istruzioni e direttive da osservare è responsabile per eventuali incidenti che possono occorrere successivamente.

 

 

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11/11/2022 - 17:35

Aggiornato il: 11/11/2022 - 17:35