2.1 - Principi di base


La marcatura « CE » è un marchio? 
No. La marcatura CE è una attestazione di conformità del prodotto che lo espone alle Direttive ad esso applicabili. Pertanto anche se richiama le iniziali di Comunità Europea, il CE non è una sigla (e infatti non deve essere utilizzato con i punti dopo la C e la  E).
Non è un’indicazione di origine: i prodotti marcati CE possono infatti provenire anche da paesi extra-UE.
Non è neanche un marchio di qualità: il simbolo CE non fornisce alcuna indicazione sulla qualità di un prodotto, ma significa semplicemente che il prodotto risponde ad alcune prescrizioni in materia di sicurezza. 

Cosa significa la marcatura CE ? 
1- Significa che il prodotto corrisponde a determinati requisiti di sicurezza per le persone, i beni, gli animali e talvolta anche ad esigenze di carattere ambientale, o di interesse pubblico.
Questi requisiti sono chiamati “requisiti essenziali” e sono stabiliti da Direttive europee di armonizzazione, applicabili in tutti i 27 Paesi membri dell’Unione europea e nei paesi aderenti al c.d. Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
2- Significa anche che la conformità del prodotto ai requisiti essenziali è stata valutata dal fabbricante attraverso procedure specifiche (procedure di verifica della conformità), il cui contenuto è specificato dalle singole direttive di armonizzazione. 

Qual è l’utilità della marcatura CE:
1 - Segnala ai consumatori o agli utilizzatori professionali che il prodotto risponde ai requisiti essenziali.
2 - Permette ai prodotti marcati di circolare liberamente nello  Spazio Economico Europeo (27 Paesi membri dell’Unione europea + Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Chi deve apporre la marcatura CE ? 
 
Anche se tratteremo in seguito più in dettaglio  le responsabilità in capo ai diversi operatori  economici (fabbricanti, importatori, distributori, ecc.), cominciamo qui ad anticipare che in linea generale il primo responsabile dell’immissione sul mercato di prodotti sicuri (e della conseguente apposizione della marcatura CE, quando richiesta) è il fabbricante, dato che è la figura che conosce nel dettaglio il modo in cui il prodotto è stato progettato e realizzato.  
Si può però affermare che gli obblighi e le responsabilità (che tratteremo diffusamente nei prossimi paragrafi) in capo al fabbricante secondo le direttive New Legislative Framework, sono estendibili a qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un prodotto, anche fabbricato da altri, con il proprio marchio o nome commerciale. 

Quando deve essere apposta la marcatura CE ?
Non tutti i prodotti industriali devono essere marcati CE: 
- quando un prodotto è incluso nel campo di applicazione di una direttiva che ne prevede l’apposizione –> il prodotto deve essere OBBLIGATORIAMENTE marcato CE
- viceversa, quando il prodotto non rientra tra quelli oggetto di una direttiva che ne dispone l’apposizione –> il prodotto NON PUÒ essere marcato CE
- infine, se il prodotto rientra nel campo di applicazione di più direttive che ne prevedono l’apposizione –> dovrà essere apposta una sola marcatura CE, che indicherà che il prodotto è conforme a tutte le direttive applicabili.  

Un utile strumento per l'applicazione della normativa è la "Guida Blu" disponibile sul sito della Commissione Europea:
https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/blue-guide-implementation-product-rules-2022-published-2022-06-29_en

Il pacchetto legislativo comunitario sulla libera circolazione dei prodotti

Merita un cenno a parte il pacchetto legislativo comunitario sulla libera circolazione dei prodotti pubblicato nel 2008, il cui scopo è stato proprio quello di consolidare i principi-base per garantire la libera circolazione. Le principali novità introdotte dal pacchetto saranno successivamente riprese nella Guida ma ci sembra comunque utile fornirne in sede introduttiva una presentazione generale.  Il pacchetto è costituito da tre provvedimenti  (due Regolamenti e una Decisione), che in particolare hanno:

  • rafforzato il significato legale della marcatura CE
  • migliorato l’applicazione pratica del principio del mutuo riconoscimento, che prevede che per i settori non coperti da una normativa comunitaria di armonizzazione gli Stati membri non possano in linea di principio bloccare l’accesso di prodotti legalmente commercializzati in altri paesi dell’UE
  • definito ulteriormente gli obblighi posti a carico di fabbricanti, distributori ed importatori per l'immissione dei prodotti nel mercato
  • rinforzato la vigilanza sul mercato per evitare la circolazione di prodotti pericolosi
  • disciplinato l'accreditamento degli organismi di ispezione, certificazione, prova, prevedendo in particolare che ogni Stato membro designi un unico organismo nazionale di accreditamento.

Entriamo adesso più nello specifico dei contenuti dei singoli regolamenti.

1) Il Regolamento CE 764/2008 che stabiliva procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro abrogando la Decisione 3052/95/CE,

Il  regolamento aveva l’obiettivo di favorire l’applicazione pratica del principio del mutuo riconoscimento, che per i settori non coperti da una normativa comunitaria di armonizzazione prevedeva che gli Stati membri non potessero, in linea di principio, bloccare l’accesso al proprio mercato di prodotti legalmente commercializzati in altri paesi dell’Unione europea; le uniche deroghe dovevano essere basate su esigenze imperative di carattere generale, come ad esempio la tutela della salute e sicurezza pubblica o la protezione dell’ambiente.

Detto regolamento successivamente è stato abrogato e sostituito dal Regolamento UE 2019/515, che ha cercato di fornire indicazioni più specifiche relativamente all'applicazione del principio della libera circolazione delle merci, soggette a regole nazionali, stabilendo procedure chiare ed idonee per la commercializzazione delle stesse anche in un altro Stato membro e ad assicurare che la libertà di circolazione possa essere limitata solo se gli Stati membri hanno legittimi motivi di interesse generale per agire in tal senso e la restrizione è giustificata e proporzionata.

2) Il Regolamento CE 765/2008 pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e abroga il Regolamento CEE 339/93.

Tale regolamento disciplina altri due aspetti fondamentali per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno:

1) la vigilanza sul mercato, attraverso: 
- cooperazione e scambio di informazioni tra autorità di vigilanza e autorità preposte alla protezione dei consumatori 
-  introduzione di misure specifiche relative ai controlli alle frontiere dei prodotti 
- sistemi per assicurare il ritiro dal mercato di prodotti pericolosi, estendendo tra l’altro anche ai prodotti coperti da direttive di armonizzazione (compresi quindi quelli per cui è prevista la marcatura CE) le disposizioni relative al sistema di “allerta” previsto dalla Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti. 

Questi aspetti sono approfonditi nei capitoli successivi. 

2) l’accreditamento degli organismi di ispezione, certificazione e prova. Fino ad ora non era mai stato disciplinato a livello comunitario l’aspetto dell’accreditamento, sarebbe a dire dell’attestazione da parte di un’autorità centrale della competenza tecnica degli organismi che devono a loro volta verificare la conformità dei prodotti alle norme applicabili. La mancanza di regole comuni in materia ha fatto sì che nella Comunità venissero adottati metodi e sistemi differenti, sicché il rigore applicato nell’esecuzione dell’accreditamento varia da uno Stato membro all’altro.

Per rimediare a queste difformità, il regolamento prevede che ogni Stato membro designi un unico organismo nazionale di accreditamento, che:
- operi con autorità pubblica e nell’interesse pubblico 
- sia no profit ed indipendente dagli organismi di valutazione della conformità e da pressioni commerciali 
- sia membro dell’infrastruttura europea di accreditamento e si sottoponga a sua volta ad una valutazione inter pares organizzata da tale organismo europeo secondo procedure condivise e trasparenti.

Per l’Italia l’organismo è Accredia: http://www.accredia.it

Inoltre il Regolamento CE 765/2008 fornisce (art. 30) una definizione precisa ed univoca della  Marcatura CE e dei suoi rapporti con eventuali altri marchi. Si dice infatti che:
“La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione” (art. 30, par. 4)
“È vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa” (art. 30, par. 5).

Anche questo regolamento è stato successivamente sostituito nel 2019, con il Regolamento 1020/2019, avente l’obiettivo di rafforzare i principi introdotti nel 2008, tenendo anche conto dell’evoluzione del mercato; ad esempio con detto regolamento è stata introdotta, tra gli operatori economici, la figura del «fornitore di servizi di logistica», soggetto che pur non essendo proprietario del prodotto esercita almeno uno dei servizi tra immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione.

3) La Decisione 768/2008/CE è relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e abroga la Decisione 93/465/CEE. 

La Decisione 768/2008/CE, partendo dal presupposto che molti termini utilizzati dalle varie direttive europee di armonizzazione non sono mai stati definiti con chiarezza e sono stati pertanto nel tempo interpretati e applicati in maniera difforme, introduce definizioni chiare di taluni concetti fondamentali per l’elaborazione della legislazione comunitaria di armonizzazione.

In  particolare:

- definisce chiaramente gli obblighi delle diverse tipologie di operatori economici che possono intervenire nel processo che porta all’immissione sul mercato di un prodotto: fabbricante, rappresentante autorizzato (o mandatario), importatore, distributore. Se infatti la responsabilità di apporre la marcatura CE su un prodotto spetta solo al fabbricante (o al suo rappresentante autorizzato), anche gli operatori economici che intervengono nella catena di distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi 
- definisce le procedure di valutazione della conformità ed i relativi moduli, in sostituzione della precedente Decisione 93/465/CEE 
- detta regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e per la redazione della dichiarazione CE di conformità 
- stabilisce le condizioni a cui devono attenersi gli Stati membri per la notifica degli organismi di valutazione della conformità (c.d. organismi notificati) alla Commissione Europea.

Facendo seguito alla nuova Direttiva giocattoli, 2009/48/CE, rivista sulla base di detta decisione, nel 2014 buona parte delle direttive rientranti nel New legislative framework sono state parimenti aggiornate, ed oggi presentano un format comune ed in linea con quanto indicato nella decisione stessa.

Per approfondimenti e aggiornamenti si consulti il seguente sito Internet: 
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/new-legislative-framework_en
 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
15/11/2022 - 11:43

Aggiornato il: 15/11/2022 - 11:43