6 - Regole settoriali


Nel presente capitolo si fornisce qualche cenno alle principali regole per l’import-export di prodotti soggetti a specifiche formalità o requisiti quali, ad esempio, i prodotti alimentari, cosmetici ed i prodotti tessili. Si consiglia comunque di approfondire tali tematiche in base alle singole evenienze.

Prima di affrontare i settori specifici, è utile ricordare anche alcune regole di base collegate al commercio all’interno dell’Unione europea oltre agli aspetti fiscali e doganali oggetto del Capitolo 3.

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25/10/2018 - 09:09

Aggiornato il: 25/10/2018 - 09:09

6.1 - Regole di base commercio comunitario


 

Per la commercializzazione dei prodotti sul mercato comunitario occorre tenere in considerazione i seguenti aspetti:

• le regole sulla sicurezza del prodotto, per esempio la normativa che regolamenta la marcatura CE nell’ambito del settore non alimentare
• l’etichettatura

La marcatura CE è un logo che attesta la conformità di un prodotto ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione comunitaria. Non si tratta quindi né di un marchio di qualità, né di un marchio di origine.

La marcatura CE deve obbligatoriamente essere apposta su un prodotto quando una direttiva o regolamento comunitario lo preveda; se correttamente apposta, conferisce al prodotto il diritto alla libera circolazione in tutto il territorio UE. Negli altri casi, non potrà essere apposta. Occorre quindi verificare quale normativa si applica ai fini della sicurezza del prodotto.

In merito al ruolo della marcatura CE si ricorda la guida realizzata sempre nell’ambito della collana Unione europea. Istruzioni per l’uso, in particolare i seguenti capitoli generali 3 e 4 che illustrano i compiti dei vari soggetti coinvolti (dal fabbricante all’importatore) ed il relativo iter:  https://www.to.camcom.it/marcaturaCE


L’etichettatura
A seconda della categoria merceologica del prodotto trattato occorre verificare l’esistenza della specifica normativa comunitaria e applicazione nello Stato membro di interesse.
L’esistenza di una legislazione di partenza comune a tutti gli Stati membri rappresenta comunque un vantaggio ai fini della commercializzazione.

Di particolare rilevanza è però l’obbligo di tradurre al consumatore, nella lingua di destinazione del prodotto, le indicazioni obbligatorie apposte sull’etichetta ai fini della trasparenza delle informazioni.

Per quanto riguarda invece la commercializzazione nei paesi extra-UE, occorre valutare ogni singola legislazione nazionale che può prevedere requisiti specifici in termini di contenuto dell’etichetta, oltre ad altri aspetti da valutare caso per caso.

E’ utile sottolineare l’importanza della figura dell’importatore nella verifica della sicurezza del prodotto ai fini della sua commercializzazione nel mercato comunitario, delle informazioni da fornire ai clienti finali e di eventuali formalità di iscrizione come nel caso dei registri.


Altre aspetti specifici della normativa comunitaria
Sempre a titolo d’esempio, nell’ambito del commercio comunitario, per i prodotti elettrici ed elettronici e per i prodotti chimici si deve far riferimento anche agli obblighi di registrazione presso i rispettivi Registri previsti dalla legislazione comunitaria per questa tipologia di prodotti:

• Registro AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): https://www.registroaee.it/   e siti delle singole Camere di commercio
• Regolamento Reach (prodotti chimici): sito dell’Helpdesk nazionale REACH http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/

 

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25/10/2018 - 09:35

Aggiornato il: 25/10/2018 - 09:35

6.2 - Alimenti e bevande


Il commercio dei prodotti alimentari e i certificati per l’importazione e l’esportazione

Come tutte le merci, i prodotti alimentari sono soggetti all’applicazione dei dazi doganali al momento dell’introduzione nel Paese di destinazione, nonché alla presentazione in dogana di tutti i principali documenti di trasporto. Esistono, tuttavia, ulteriori norme che, a seconda della merce trattata e della tipologia di operazione (importazione o esportazione), disciplinano gli scambi internazionali, sia dal punto di vista amministrativo, sia sanitario.

Le operazioni doganali di importazione e di esportazione di determinati prodotti alimentari con alcuni Paesi possono essere subordinate al rilascio di un certificato (o titolo) di importazione o di esportazione emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le modalità stabilite nel Regolamento delegato UE 2016/1237 della Commissione e nel Regolamento di esecuzione 2016/1239.

Per approfondire questo tema si consiglia di consultare la sezione dedicata del sito del Ministero dello Sviluppo Economico:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/agroalimentare

Per un supporto nella vendita in UE ed esportazione extra UE dei prodotti alimentari (indicazioni riguardo alle fonti istituzionali da consultare per vendere ed esportare nei diversi Paesi, orientamento sui requisiti cogenti nei singoli Paesi extra UE) è a disposizione delle imprese agroalimentari lo Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare, gestito operativamente dal Laboratorio Chimico Camera di commercio di Torino:  http://www.lab-to.camcom.it/Page/t15/view_html?idp=1088

Lo Sportello fornisce un servizio di primo orientamento in materia di sicurezza alimentare, etichettatura e vendita in Ue ed extra-Ue.

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25/10/2018 - 09:43

Aggiornato il: 25/10/2018 - 09:43

6.2.1 - I certificati e i controlli sanitari


Oltre a quanto detto in precedenza, il commercio internazionale deve rispondere all’esigenza di garantire la sicurezza degli alimenti in rapporto alla tutela della salute delle persone, nel tentativo di prevenire la diffusione di malattie di animali e piante da un Paese all’altro.

Per prevenire la diffusione delle malattie trasmissibili è necessario conoscere le condizioni sanitarie dei luoghi di produzione e dei processi di trasformazione, conservazione e trasporto degli alimenti, limitando la spedizione di prodotti a rischio o provenienti da aree geografiche che possono presentare dei rischi per la salute umana, animale e vegetale.

Pertanto, oltre ai documenti citati in precedenza, è necessario presentare ai punti di ispezione frontaliera presenti in tutti gli spazi doganali del mondo, dei certificati sanitari che possono variare a seconda della tipologia di prodotto e del Paese destinatario, riportanti tutte le informazioni necessarie a stabilirne la provenienza e le caratteristiche.

All’interno del sito internet del Ministero della Salute è possibile trovare un’intera sezione dedicata al commercio dei prodotti alimentari (in importazione e in esportazione). Tuttavia si raccomanda un’attenta lettura di tutti i contenuti pubblicati, poiché in altre sezioni sono riportate informazioni di particolare rilevanza per coloro che intendono avviare e svolgere un’attività economica nel comparto alimentare (si veda ad esempio l’etichettatura, l’igiene e la sicurezza degli alimenti, ecc.).

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25/10/2018 - 09:45

Aggiornato il: 25/10/2018 - 09:45

6.2.2 - L'importazione e lo scambio


Tutti i prodotti alimentari di origine animale e vegetale, indipendentemente dalla quantità e dal fatto che siano in ingresso o in transito sul territorio dell’Unione europea, devono essere sottoposti a specifici controlli sanitari. Le merci, quindi, devono essere sempre accompagnate, oltre che dai principali documenti di trasporto, anche da certificati sanitari specificatamente indicati che devono essere segnalati dall’importatore italiano al suo fornitore straniero.

In particolare:

Si parla di importazione quando le merci (animali vivi o prodotti) che entrano in uno Stato membro dell’UE, provengono da un Paese Terzo cioè non facente parte dei 28 Stati membri dell’Unione europea.

Si parla di scambio quando invece le merci che entrano in uno Stato membro dell’UE provengono da un altro Stato membro UE o da Paesi europei che hanno aderito con specifici accordi al Mercato Unico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Isole Faroe, San Marino). Nel sito della Direzione generale della Commissione europea per la Tutela della Salute e dei Consumatori (DGSANCO) sono pubblicati gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti per gli scambi ai sensi dei Regolamenti CE 853/2004, 854/2004 e 882/2004:    http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm

Il Paese UE che riceve animali o prodotti di origine animale provenienti da un altro Paese UE può effettuare controlli a sondaggio oppure deve effettuare controlli rinforzati o per sospetto in casi particolari di rischio per la tutela della salute pubblica o animale secondo quanto stabilito dalla Commissione europea con la Direttiva 90/425/CEE per gli animali e la Direttiva 89/662/CEE per i prodotti di origine animale. Per effettuare tali controlli a destino, in Italia si è provveduto ad istituire gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC), dipendenti dal Ministero della Salute.

A livello italiano le imprese che ricevono questi prodotti o animali hanno l’obbligo di registrarsi presso l’UVAC territorialmente competente e quindi pre-notificare nei tempi previsti dalla legge l’arrivo delle merci comunitarie sul territorio nazionale con apposita segnalazione agli uffici UVAC. La procedura è descritta sul sito del Ministero

Le partite di animali e di prodotti di origine animale provenienti da Paesi extra-UE devono invece superare il controllo veterinario e doganale in frontiera, prima di essere ammessi nel territorio dell’Unione. In Italia i controlli sanitari su tali prodotti sono attribuiti al Ministero della Salute e vengono effettuati presso i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF).  Informazioni sul sito del Ministero

Le condizioni previste dalla Commissione europea per l’importazione di animali vivi (sanitarie e di benessere degli animali durante il trasporto) e per l’importazione di prodotti di origine animale, sono consultabili al seguente link:
http://ec.europa.eu/food/international/trade/index_en.htm
Sul seguente sito della DGSANCO della Commissione Europea, è inoltre consultabile l’elenco degli stabilimenti extra-UE che trattano questi prodotti e che sono autorizzati e riconosciuti dall’Unione europea:  https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en

Anche i controlli relativi alla sicurezza dei prodotti vegetali provenienti da Paesi extra-UE sono attribuiti, in Italia, al Ministero della Salute e vengono effettuati dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Tali controlli sono eseguiti su tutte le partite di prodotti vegetali destinati all’alimentazione umana, nonché sugli additivi, sugli aromi e sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Per approfondire questo tema si consiglia di consultare la sezione dedicata sul sito del Ministero della Salute nella sezione Temi e Professioni/Alimenti selezionando Sicurezza Alimentare - Controlli alla frontiere:  http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_3_alimenti.html

Per consultare gli elenchi aggiornati e le attività di tutti gli uffici periferici del Ministero della Salute (PIF-UVAC-USMAF) accedere al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/uvacpif/homeUvacPif.jsp

 

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25/10/2018 - 10:18

Aggiornato il: 25/10/2018 - 10:18

6.2.3 - L'esportazione


Similmente a quanto descritto nel paragrafo precedente, i Paesi extra-UE destinatari di prodotti alimentari provenienti da un Paese UE possono richiedere che questi siano accompagnati da opportune certificazioni sanitarie.

Le certificazioni necessarie sono stabilite dal Paese extra-UE destinatario e devono essere segnalate dall’importatore straniero all’esportatore italiano, affinché quest’ultimo possa contattare la propria autorità sanitaria per attivare i controlli previsti e sottoscrivere le certificazioni richieste.

In Italia il controllo ufficiale sui prodotti alimentari ai sensi dei Regolamenti CE 854/2004 e 882/2004 è svolto, principalmente, dai Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e dai Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), presenti su tutto il territorio nazionale. L’elenco delle ASL piemontesi è disponibile on line sul sito della Regione Piemonte alla pagina:  http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/organizzazione/aziende-sanitarie

A seconda delle necessità, contattando il SIAN o il Servizio veterinario dell’ASL competente per la zona in cui ha o avrà sede la propria impresa, sarà possibile ottenere ulteriori informazioni sul tema. Il SIAN si occupa del controllo in generale dei prodotti destinati all’alimentazione e dei requisiti strutturali e funzionali che devono possedere i laboratori e gli esercizi di produzione, confezionamento, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti.

Il Servizio veterinario svolge una specifica attività di ispezione, vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale (ad esempio latte, uova, carne, pesce, prodotti derivati) in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto (macellazione, conservazione, trasformazione, lavorazione, deposito, trasporto e vendita), con l’obiettivo di promuovere il costante e continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza alimentare.  Il Servizio, inoltre, rilascia pareri tecnici per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e degli esercizi, nonché certificazioni per l’esportazione di alimenti di origine animale.

Le certificazioni sanitarie richieste dai Paesi extra-UE possono essere sottoscritte dal medico/veterinario della ASL competente, solo qualora gli elementi richiesti dalle autorità del Paese siano effettivamente documentabili e certificabili. In caso di dubbio, il medico/veterinario può richiedere un parere al Ministero della Salute.

Per alcuni Paesi extra-UE e relativamente a prodotti specifici esistono modelli di certificati sanitari concordati tra le autorità del Paese destinatario e l’Italia (o l’Unione europea). In tal caso il medico/veterinario dovrà fare riferimento a tali modelli per le certificazioni dei prodotti destinati all’esportazione.

Per approfondire questo tema si consiglia di consultare la sezione dedicata alla Esportazione degli alimenti, nell’area tematica del Ministero della Salute dedicata agli Alimenti selezionado Sicurezza alimentare/ Esportazione degli Alimenti:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_3_alimenti.html

Da questa sezione è possibile consultare la sottosezione dedicata ai Certificati per l’esportazione in base al prodotto ed al paese.

Nell’ambito dei prodotti alimentari gli integratori, gli alimenti per alimentazione particolare e novel food rappresentano categorie particolari.
Per approfondimenti si veda il sito del Ministero della Salute

Contatti

Ministero della Salute
Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Viale Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma
Tel. 06 59946616
E-mail: segreteriadgsan@sanita.it

In merito all’esportazione dei prodotti alimentari nei Paesi extra-UE è possibile consultare la guida dedicata a questo argomento, realizzata nell’ambito della collana Unione europea. Istruzioni per l’uso con il supporto del Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino e disponibile on-line all’indirizzo: https://www.to.camcom.it/n-22013-lesportazione-degli-alimenti-nei-paesi-extra-ue

 

 

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25/10/2018 - 10:25

Aggiornato il: 25/10/2018 - 10:25

6.3 - Cosmetici


Per prodotti cosmetici si intendono “qualsiasi sostanza o miscela destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei” così come recita la definizione riportata sul già citato sito del Ministero della Salute.

In Italia i prodotti cosmetici sono disciplinati dal Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.

Il Regolamento, in particolare, fornisce indicazioni in merito ad aspetti relativi alla composizione dei prodotti cosmetici, alla presentazione (ossia l’etichettatura, il confezionamento ed ogni altra forma di presentazione esterna del prodotto), alla valutazione della sicurezza, alla sperimentazione animale, agli adempimenti necessari per l’immissione sul mercato di prodotti cosmetici e alle informazioni sugli effetti indesiderabili gravi.

In merito al commercio intracomunitario, il Regolamento CE 1223/2009 ha introdotto la notifica europea di commercializzazione. In particolare l’art. 13 del Regolamento descrive la nuova procedura di notifica centralizzata di commercializzazione dei prodotti cosmetici che viene effettuata a livello europeo. La notifica avviene in formato elettronico per via telematica, compilando il modulo di notifica on line attraverso il sistema denominato Cosmetic Product Notification Portal (CPNP), portale istituito e gestito dalla Commissione Europea. La notifica permette quindi una commercializzazione nei vari Stati membri, fermo restando l’obbligo di traduzione delle informazioni destinate al consumatore finale.

Per esportare in Paesi extra-UE prodotti cosmetici, le aziende possono richiedere al Ministero della Salute di rilasciare un documento chiamato “Certificato di libera vendita” nel quale si dichiara, considerando sia le dichiarazioni rese dall’impresa sia le procedute regolatorie dell’Autorità competente che i prodotti, in tali circostanze, possono essere venduti liberamente in Italia.

Anche le Camere di commercio possono rilasciare “attestati di libera vendita” che non sostituiscono però i certificati rilasciati dai Ministeri laddove richiesti.

N.B. In ogni caso per la commercializzazione nei Paesi extra-UE, occorre informarsi su ulteriori specifici requisiti previsti dalla legislazione del paese di destino.

Per approfondire questo tema, per consultare un elenco completo dei riferimenti normativi e per scaricare i formulari necessari per trasmettere le comunicazioni sopra indicate, si consiglia di consultare la sezione dedicata ai Cosmetici, a cui si accede dal sito del Ministero della Salute selezionando l’area tematica Dispositivi medici e altri prodotti

Il sito è strutturato in varie sottosezioni che comprendono informazioni sull’etichettatura, sulla vigilanza, sulla commercializzazione con indicazioni sulla notifica europea di commercializzazione.

Contatti

Ministero della Salute
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 – Roma
Tel. 06 5994 3199 / 3207
E-mail: segr.dgfdm@sanita.it
 

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25/10/2018 - 10:32

Aggiornato il: 25/10/2018 - 10:32

6.4 - Prodotti tessili


Nel caso di importazione di prodotti tessili è possibile consultare la “Guida all'importazione di prodotti tessili” del Ministero dello Sviluppo Economico.

Nella guida, oltre all’indicazione dei Paesi Terzi d’origine e delle relative merci, la cui immissione in libera pratica è subordinata alla esibizione di una autorizzazione d’importazione, sono riportate le procedure per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/tessile-import

Per approfondire questo tema si consiglia di fare riferimento agli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico che hanno pubblicato la guida sopracitata.

Contatti

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la politica commerciale internazionale
Divisione III - Accesso dei beni italiani nei mercati esteri e difesa commerciale delle imprese
Viale Boston 25 - 00144 Roma
tel.  06 5993 2289 – 2404 – 2333 - 2403
E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it 

Etichettatura

A livello di commercio nell’Unione Europea, l'etichettatura  e la presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall' 8 maggio 2012 dal Regolamento UE 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, integrata dalla legislazione trasversale sulla sicurezza generale dei prodotti (Direttiva 2001/95/CE) di cui per l’Italia il riferimento è il Codice del Consumo, ovvero il Decreto legislativo 6 Settembre 2005 n. 206.
Per ulteriori informazioni: https://www.to.camcom.it/etichettatura-prodotti-tessili


Si ricorda la necessità di traduzione dell’etichetta nella lingua del paese del consumatore (quindi se si tratta di prodotti importati per essere venduti in Italia l’etichetta deve essere in italiano).

Nel caso di esportazione verso Paesi extra-UE, occorre verificare i requisiti previsti dalla legislazione del singolo Paese di destino, ovvero possono esserci ulteriori indicazioni da fornire in etichetta e non è quindi sufficiente solo tradurre il contenuto.

 

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25/10/2018 - 10:34

Aggiornato il: 25/10/2018 - 10:34