4.1.1 - Il luogo di consegna


L’accordo delle parti di una fornitura internazionale sul luogo di consegna viene determinato, nella maggior parte dei casi, tenendo conto dei costi del trasporto, i quali, a loro volta, influiscono sulla determinazione del prezzo di vendita.

Non si deve tuttavia dimenticare che, data la complessità delle operazioni connesse alla consegna della merce nella vendita internazionale, ci sono altri profili rilevanti da tenere in considerazione.

Primo fra tutti, in ordine di importanza, il rischio di perdita della merce, per furto o per altre circostanze che ne determinino la distruzione oppure di danneggiamento. È da chiedersi su quale delle due parti della vendita internazionale ricada questo rischio, il che dipende dagli accordi contrattuali.

Primi invece, in ordine temporale, dato che implicano attività immediate per le imprese coinvolte, sono gli aspetti relativi agli oneri connessi alla consegna nella vendita internazionale: a quale parte, venditore o compratore, spetti porre in essere tutte le varie attività necessarie, quali la negoziazione e la stipulazione dei vari contratti (trasporto o spedizione, assicurazione) o l’espletamento delle pratiche doganali.

La pratica del commercio internazionale ha fornito da tempo una valida risposta al problema della regolamentazione dei complessi aspetti sopra citati elaborando, dapprima in via consuetudinaria, dei termini di resa che hanno poi costituito l’oggetto di codificazione, quale quella pubblicata, sin dal 1936, della Camera di commercio internazionale di Parigi (CCI), dal titolo INCOTERMS®, molto conosciuta e utilizzata a livello mondiale e giunta oggi all’edizione 2020 (https://www.iccitalia.org/incoterms/). Tale pubblicazione, disponibile in numerose versioni linguistiche (si segnala l’edizione bilingue italiano-inglese), è costituita da undici diversi termini di resa (ciascuno contrassegnato da un proprio acronimo costituito da tre lettere maiuscole, univoco in tutte le lingue), che servono a determinare il luogo di consegna e a suddividere con precisione tra le parti di un contratto internazionale di vendita i più rilevanti aspetti inerenti alla consegna della merce, ossia:

oneri (chi deve fare cosa: stipulare contratti, espletare formalità)

costi (chi deve pagare il prezzo dei contratti, i dazi doganali)

rischi (su chi ricadono le conseguenze della perdita o del danneggiamento della merce).

Per facilitarne la comprensione gli INCOTERMS® 2020 sono raggruppati in 2 categorie: 
7 sono adatti ad ogni tipo di trasporto e anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto (EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP) e 4 che possono essere utilizzati esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne (FAS, FOB, CFR, CIF). 
Gli 11 INCOTERMS® 2020 possono anche essere classificati in base all’entità di obbligazioni in capo al venditore: gruppo E (EXW) comporta minori obbligazioni in capo al venditore), il gruppo F (FCA, FAS, FOB) prevede che il trasporto principale sia a carico del compratore, il gruppo C (CPT, CIP, CFR, CIF) prevede che il venditore paghi il trasporto, ma il rischio sia del compratore e il gruppo D (DAP, DPU, DDP) prevede che il venditore consegni a destino, con trasporto e rischi a suo carico. 



Novità introdotte dagli INCOTERMS® 2020 

Interessante osservare cos’è cambiato negli INCOTERMS® 2020 rispetto alla precedente edizione 2010:
1) FCA e Bill of Lading 
Nelle vendite FCA con trasporto via mare, il venditore, magari beneficiario di un credito documentario, talvolta vorrebbe ottenere una Bill of Lading (polizza di carico marittima) con una on board notation (attestazione che la merce è stata effettivamente caricata a bordo nave). Tuttavia, nel termine FCA, la consegna della merce si perfeziona prima che la stessa venga caricata a bordo della nave.
Per risolvere tale criticità, nel termine FCA INCOTERMS® 2020 è prevista la possibilità di concordare che il compratore istruisca il suo vettore ad emettere e consegnare una on board Bill of Lading al venditore, dopo il carico della merce a bordo nave, che il venditore inoltrerà al compratore utilizzando (di solito) il canale bancario.
Con tale indicazione, la ICC ha riconosciuto una esigenza del mercato pur rilevando un’incongruenza tra il punto di consegna previsto dal termine FCA e la richiesta di una on board Bill of Lading.
La ICC sottolinea, infine, l'opportunità di utilizzare il termine FCA per la vendita di merce containerizzata (manufactured cargoes), evitando il FOB, in quanto tale termine, dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per le vendite di merce non containerizzata, come ad esempio le commodities (es. granaglie, petrolio ecc.).

2) Costi
Negli INCOTERMS® 2020, i costi appaiono negli articoli A9/B9 (sezione A The Seller's Obligation, sezione B The Buyer's Obligation - A9/B9 Allocation of costs). In questo modo, l'identificazione dei costi a carico di ciascuna controparte è decisamente più immediata rispetto all'edizione precedente. Si segnala, comunque, che i riferimenti ai c.d. costi, sono anche riportati nei rispettivi articoli: ad esempio i costi relativi all'ottenimento dei documenti nella resa FOB appaiono sia negli articoli A9/B9 sia negli articoli A6/B6. 

3) Differenti livelli di copertura assicurativa nel CIP 
Negli INCOTERMS® 2010 CIP o CIF, il venditore era obbligato a "obtain at its own expense cargo insurance complying at least with the minimum cover as provided by Clauses (C) of the Institute Cargo Clauses (Lloyd's Market Association/International Underwriting Association ‘LMA/IUA') or any similar clauses".
Si ricorda che le Institute Cargo Clauses (C) coprono un numero definito di rischi mentre le Institute Cargo Clauses (A) coprono tutti i rischi ("all risks") ma in entrambe sono previste alcune esclusioni.
Nei nuovi INCOTERMS®, nel CIF rimane l'obbligo, in capo al venditore, salvi diversi accordi, di "obtain, at its own cost, cargo insurance complying with the cover provided by Clauses (C) of the Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) or any similar clauses". Nel CIP, invece, l'obbligo, in capo al venditore è quello, salvi diversi accordi, di "obtain, at its own cost, cargo insurance complying with the cover provided by Clauses (A) of the Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) or any similar clauses as appropriate to the means of transport used". 

4) Organizzazione del trasporto con mezzi propri nel FCA, DAP, DPU e DDP 
Negli INCOTERMS® 2020 è prevista la possibilità, a differenza della precedente edizione, che il trasporto nelle rese FC, DAP, DPU e DDP venga effettuato utilizzando mezzi di trasporto propri del compratore (nel termine FCA) e del venditore (nei termini D).

5) Modifica sigla DAT in DPU 
Negli INCOTERMS® 2010, nel termine DAT il venditore consegnava la merce "once unloaded from the arriving means of transport into a terminal". Negli INCOTERMS® 2020 è stato modificato il nome del termine da DAT (Delivered at Terminal) a DPU (Delivered at Place Unloaded). Con tale modifica si intende indicare che il luogo di destinazione può essere un qualsiasi posto e non necessariamente un terminal. Ovviamente, se il luogo di destino non è un terminal, il venditore deve assicurarsi che vi sia la possibilità tecnica di scaricare la merce. 

6) Inserimento dei "security-related requirements"
Le "security-related obligations" sono state aggiunte alle sezioni A4 e A7 di ogni Incoterms®. Inoltre, i costi relativi a tali "requirements" sono meglio evidenziati nelle sezioni dei costi A9/B9.

7) Explanatory Notes for Users 
Le "Guidance Notes" riportate all'inizio di ogni INCOTERMS® nell'edizione 2010, ora sono indicate come "Explanatory Notes for Users". Tali note riportano le principali norme di ogni Incoterms® 2020, indicando quando il termine può essere utilizzato, quando si trasferiscono i rischi e come sono ripartiti i costi fra le parti. L'obiettivo dichiarato è quello di aiutare gli operatori ad utilizzare correttamente gli INCOTERMS® 2020.   

Gli INCOTERMS® 2020 forniscono, dunque, alternative diversificate alla ripartizione tra le parti degli oneri, dei costi e dei rischi relativi alla consegna nella vendita internazionale ed hanno l’ulteriore funzione di svincolare la determinazione di tali aspetti dalle norme in tema di passaggio della proprietà previste dalla legge applicabile al contratto internazionale di vendita. Tale aspetto è infatti disciplinato in maniera differente nelle varie leggi nazionali, senza contare che la determinazione della legge applicabile al contratto potrebbe non essere di immediata determinazione.


Suggerimenti per un utilizzo corretto degli INCOTERMS 
Per utilizzare correttamente gli INCOTERMS è necessario scegliere quello che si addice alle esigenze del caso e alla trattativa col partner commerciale, richiamarlo espressamente in contratto: 
ad esempio consegna EXW (Ex Works che equivale a franco fabbrica) Moncalieri INCOTERMS® 2020, indicando quindi il luogo ove è sita la sede del venditore, presso la quale avverrà la consegna, oppure FOB Genova INCOTERMS® 2020, precisando il porto di imbarco. Questo richiamo contrattuale ha l’effetto di recepire nello specifico contratto di vendita tutte le norme che compongono INCOTERM® 2020 EXW oppure FOB (secondo i nostri esempi).
È anche possibile, nei contratti più complessi, pattuire alcune specifiche deroghe alle clausole che compongono INCOTERM® prescelto, qualora nel singolo caso sia necessaria qualche variante. È importante tuttavia non intervenire in modo tale da snaturare l’INCOTERM in questione, in quanto, così facendo, si perderebbe il vantaggio di certezza e prevedibilità che si vuole ottenere con il loro utilizzo.

È inoltre da tenere presente che gli obblighi delle parti che derivano dall’INCOTERM prescelto hanno un’importante influenza su altri aspetti del contratto, innanzitutto sulla modalità di pagamento (si veda il capitolo 5). Ad esempio è del tutto sconsigliabile concordare un pagamento COD (Cash on Delivery) quando il termine di resa sia EXW o un altro termine nel quale il vettore non sia incaricato dal venditore. Anche in caso di pagamento tramite lettera di credito, è da tenere presente quale parte controlla (in quanto suoi incaricati) i soggetti che devono emettere i documenti da presentarsi in utilizzo del credito documentario.

Anche la determinazione del giudice competente si è di recente stabilito possa dipendere dall’INCOTERM® pattuito:.
E’ opportuna a questo punto una precisazione sul concetto di consegna rilevante ai fini dell’individuazione del giudice competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto internazionale di vendita. Infatti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1215/2012, che ha sostituito il Regolamento CE n. 44/2001 in tema di competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, in assenza di scelta contrattuale del giudice competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto stesso, è, per esse, competente in via generale il giudice del paese comunitario in cui la parte chiamata in giudizio è domiciliata (art. 4.1) oppure, in alternativa, il giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, quale è da intendersi, nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati (art. 7.1.b).

Quindi il luogo della consegna della merce rileva per la determinazione del giudice competente, a prescindere dal fatto che a costituire oggetto del giudizio, in quanto non (esattamente) adempiuta, sia, ad esempio, l'obbligazione del compratore di pagamento del prezzo o qualsiasi altra obbligazione (Cass. Sezioni Unite, n. 20887/2006). Si tratta dunque di determinare il concetto di consegna rilevante ai fini della individuazione del giudice competente. 

Se, in precedenza, la giurisprudenza italiana distingueva tra il “criterio giuridico di consegna”, identificante il luogo in cui il rischio di danneggiamento o perimento della merce si trasferisce dal venditore al compratore (ossia quello stabilito dagli INCOTERMS®), dal “criterio di consegna materiale”, tale dovendosi intendere il luogo di prevista e pattuita consegna dei beni, da identificarsi nel luogo della consegna materiale dei beni, mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell’operazione di vendita (Cassazione civile Sez. Un., ordinanza 13/12/2018 n. 32362; Cassazione civile Sez. Un., Sent. n. 11381 del 2016), è di recente intervenuta una pronuncia di segno opposto (Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza, 02/05/2023, n. 11346), la quale, richiamando il principio già affermato dalla Corte di Giustizia Europea (nella sentenza Electrosteel Europe SA c. Edil Centro s.p.a., C-87/10), ha stabilito che, in caso di compravendita internazionale di merci, l’INCOTERM® richiamato dalle parti può essere sufficiente per individuare il luogo di consegna della merce anche ai fini della determinazione del giudice competente ai
ai sensi del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (cfr. infra paragrafo 5.2.1).

Dove acquistare gli INCOTERMS? 
Per acquistare le pubblicazioni della Camera di commercio Internazionale (CCI), compreso il volume INCOTERMS2020, occorre contattare la sede italiana a Roma della Camera di commercio internazionale.Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della CCI: https://www.iccitalia.org/incoterms/


 

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05/09/2023 - 14:47

Aggiornato il: 05/09/2023 - 14:47