8.1 Aspetti generali


L’impresa italiana, al fine di garantire la tempestività delle consegne ai propri clienti esteri, può fare ricorso allo strumento del magazzino di consegna.
 Se tale struttura viene utilizzata per consegnare beni che vengono venduti dall’Italia, eventualmente con l’attività di promozione svolta da intermediari indipendenti italiani od esteri, nel Paese estero, ai fini delle imposte sui redditi,  non vengono a realizzarsi gli estremi della stabile organizzazione.
Tale magazzino può essere strutturato in vario modo:

  •  secondo una prima modalità, definibile come “pesante”, l’impresa italiana potrebbe decidere di:
    • prendere in locazione o un locale o un semplice spazio attrezzato all’interno di un locale di terzi;
    •  assumere il personale destinato a custodire e a movimentare i beni affidare, in tutto o in parte, tali compiti  a una o più imprese esterne;
    • affidare a trasportatori esterni la consegna fisica dei beni ai clienti finali;

NB: tale modalità di comportamento è da sconsigliare, in quanto potrebbe ingenerare la realizzazione della fattispecie della “stabile organizzazione Iva”. Importanti considerazioni in merito sono contenute nel documento di lavoro del Comitato Iva comunitario n.  968 del 15 maggio 2019, reperibile mediante google: wp 968 quick fixie.pdf

• secondo un’ altra  modalità, definibile come “leggera” (consigliabile ai fini fiscali), l’impresa italiana potrebbe decidere di  stipulare un contratto di deposito e logistica con un’impresa specializzata nel settore, che sia anche titolare di deposito fiscale o che abbia la qualifica di destinatario registrato, incaricandola di svolgere tutto quanto necessario per far giungere a tempo debito i beni ai clienti finali.

Vediamo ora le implicazioni fiscali del magazzino di consegna, distinguendo tra beni inviati in Paesi extra UE e beni inviati in Paesi UE.

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
10/10/2019 - 16:20

Aggiornato il: 10/10/2019 - 16:20