6.1 Invio in altro Paese Ue


Ai fini Iva sono possibili due soluzioni:

  1.  cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (articolo 2, terzo comma, lettera d), Dpr n. 633/1972 (Cfr. Risoluzione 3 aprile 2003, n. 83/E);
  2. Cessioni gratuite non aventi le caratteristiche di cui al punto precedente.

 
1. Cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati

Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:

  •  l’operazione di cessione gratuita è fuori campo Iva;
  • ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in altro Paese Ue.

2. Cessioni di beni a titolo gratuito non aventi i requisiti di cui al punto precedente

Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:

  •  l’impresa italiana deve rendersi debitrice dell’Iva italiana, mediante emissione di autofattura elettronica da trasmettere allo SDI – Sistema di Interscambio;
  • ai fini delle accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in altro Paese Ue.

Al riguardo, si osserva, tuttavia, che, nel caso in cui l'impresa italiana:

  • espleta correttamente le formalità previste ai fini accise (invio dei prodotti a codice d'accisa estero);
  • è identificata ai fini Iva nel Paese di arrivo;

l'operazione:

  •  ai fini italiani è qualificabile come non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993 ("trasferimento di stock");
  •  ai fini del Paese di destino, viene a configurarsi come cessione gratuita interna a tale Paese con obbligo di assolvimento dell'Iva del Paese stesso.

In tale evenienza, l’impresa italiana deve:

  •  emettere fattura per operazione non imponibile articolo 41/2/c, al costo, nei confronti della posizione Iva aperta nel Paese estero;
  • presentare il Modello Intra cessioni;
  • inserire l’operazione nell’esterometro.
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10/10/2019 - 14:41

Aggiornato il: 10/10/2019 - 14:41